Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15025/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 656/2019 depositata il 25/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio, rilevato che la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, ha affermato, in relazione alla riserva n. 1 – iscritta per ‘ oneri diretti passivamente sopportati’, per ‘ mancati utili connessi al non prodotto in termini’ e per ‘ maggiori costi sopportati per lo scavo del cunettone eseguito artigianalmente’ – che nessuna pretesa indennitaria poteva essere avanzata dalla Curatela in quanto la predetta riserva era stata rinunciata con raccomandata del 16.5.1994;
che, inoltre, tale rinuncia era irrevocabile e, ove fosse stata accolta la tesi circa la revocabilità della rinunzia ad una riserva, sarebbe stata sacrificata l’esigenza posta a fondamento del sistema delle riserve, cioè la possibilità per la stazione appaltante di esercitare in ogni momento il controllo della spesa derivante dal contratto di appalto, con la conseguente possibilità di adottare le opportune iniziative;
che, per contro, ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello ha erroneamente affermato la irrevocabilità della rinuncia alla riserva n. 1 e la non addebitabilità alla stazione appaltante dei danni determinati dal ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, alla luce delle seguenti considerazioni:
sulla scorta di quanto previsto dall’art. 64 r.d. n. 350/1895, applicabile ratione temporis , la riserva sarebbe un atto ad efficacia necessariamente provvisoria, poiché soggetto alla condicio iuris della successiva conferma con la sottoscrizione del conto finale; sicché la natura interinale delle riserve, comporterebbe che ogni rinuncia – in quanto actus contrarius -avrebbe la medesima disciplina giuridica della rispettiva riserva
e, pertanto, non potrebbe divenire irrimediabilmente definitiva non appena viene espressa;
l’irrevocabilità della rinuncia non potrebbe desumersi neppure dalle esigenze di tutela della P.RAGIONE_SOCIALE. e di perseguimento del pubblico interesse, atteso che la discrezionalità amministrativa dell’Amministrazione si esaurirebbe nella fase di scelta del contraente, essendo la successiva esecuzione del contratto governata dalle norme civilistiche;
che, data la evidente natura nomofilattica della questione relativa all’ammissibilità, nell’ambito della disciplina di un pubblico appalto, della revoca della rinuncia alla riserva, appare opportuna la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza
Così deciso in Roma in data 26.3.2024