Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30264 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
Oggetto: Patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato – Revoca – Requisiti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07135/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore.
-resistente – avverso l’ordinanza n. 723/2022 resa dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno in data 9/1/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con istanza del 4/7/2022, l’AVV_NOTAIO chiese che le venissero liquidate le spese sostenute per la difesa di COGNOME
NOME nel giudizio di cassazione che era stato proposto avverso la sentenza n. 1359/2015 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno, Sez. Lavoro, dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta avverso l’iscrizione ipotecaria correlata a sei cartelle esattoriali, e che si era concluso con la sentenza di rigetto n. 6344/22, avendo il predetto ottenuto dal RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento del 9/12/2015, l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
La Corte d’Appello, Sez. Lavoro, aveva però rigettato l’istanza di liquidazione, in quanto, con decreto emesso il 8/7/2022, comunicato il 12/7/2022, aveva revocato l’ammissione anticipata e provvisoria al gratuito patrocinio.
Il giudizio di opposizione, avviato dal medesimo COGNOME con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., depositato il 24/8/2022, fu deciso con l’ordinanza n. 26/2023 del 12/1/2023, con la quale la Corte d’Appello di Salerno rigettò il ricorso, sostenendo che le affermazioni contenute nell’ordinanza n. 3220/2020 del Presidente delegato, che aveva accolto il ricorso proposto dal COGNOME avverso l’ordinanza del 28/12/2015 dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al gratuito patrocinio, disposta dalla Corte d’Appello con la sentenza n. 1359/2015 del 20/11/2015, non costituisse giudicato in diversa fase processuale e che la lite intrapresa, dato il tenore RAGIONE_SOCIALEe decisioni in appello e in cassazione, andava considerata al limite RAGIONE_SOCIALEa temerarietà, giacché fondata su questioni soggette a principi pacifici e consolidati di legittimità, sì da costituire espressione di colpa grave.
2. Contro la predetta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia è rimasto intimato, ma ha presentato ‘atto di costituzione’ al fine RAGIONE_SOCIALEa partecipazione
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta testualmente la ‘ violazione di legge e la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., – violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2909 cod. civ. e 324, 329 cod. proc. civ., per inosservanza del giudicato interno (Ord. di Codesta C.S.C. n. 29877/2019, ALL. 5, al fasc. A e Ord. emessa in sede di rinvio n. 1132/2019 R.G. RAGIONE_SOCIALEa C.A. di Salerno, All. 7, al fasc. A) – totale travisamento dei fatti ed errato loro inquadramento giuridico assoluta confusione concettuale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi RAGIONE_SOCIALE logico e giuridico – motivazione, apparente, perplessa, contraddittoria ed irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili – violazione dei principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U. e 24 e 111 Cost. -omessa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme processuali convenzionalmente orientata ‘, per avere il presidente delegato RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno ravvisato una presunta colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘esponente, benché tale colpa, con decisione avente piena dignità di cosa giudicata tra le parti, fosse stata categoricamente già esclusa nel medesimo procedimento n. 72/2014 r.g.a.l. dalla medesima autorità giudiziaria con precedente decisione del 16/10/2020, derivante da pronuncia di questa Corte
con ordinanza n. 29877/2019 del 25/9/2019, depositata il 18/11/2018, che aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘opponente, limitandosi ad asserire sul punto che le affermazioni contenute in quest’ultimo provvedimento non costituissero giudicato in diversa fase processuale.
2. Col secondo motivo, si lamenta testualmente la ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 122 e 136 T.U. n. 115/2002 – violazione e capovolgimento del principio RAGIONE_SOCIALEa ‘non manifesta oggettiva infondatezza’ RAGIONE_SOCIALEa domanda per il mantenimento del beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Corte Cost. n. 220/2009, Cass., nn. 9055/2021, 31681/2019, 21160/2018, 20270/2017) – totale travisamento dei fatti ed errato loro inquadramento logico- giuridico – sovrapposizione del requisito RAGIONE_SOCIALEa ‘non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda’ con quello RAGIONE_SOCIALEa ‘infondatezza’ -illegittima ed illogica equiparazione di una configurata ‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda’ con l’avere ‘agito con colpa grave’ – mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa domanda in riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte sull’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca del concessionario (Cass. SS.UU. n. 19667/2014) qualificazione RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione quale accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione (cass. s.l. n. 32720/2021) fondatezza RAGIONE_SOCIALEe relative doglianze sulla medesima iscrizione ipotecaria n. 107853/100 già accertate da altre due diverse competenti AA.GG. (Cass. n. 12876/2021 e C.T.R. Campania Ca n. 8274/2016, All. 4, al fasc. A) – conseguente inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di ‘avere agito con colpa grave’ totale omissione di ogni valutazione del profilo RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa domanda già parzialmente accolta in primo grado -violazione di principi costituzionali e convenzionali di cui agli artt. 6 C.E.D.U., 24 e 111 Cost. (C. Cost. n. 220/2009) – omessa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme sostanziali e processuali convenzionalmente orientata -violazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 §. 1 C.E.D.U. sul ‘Diritto ad un accesso effettivo ad un tribunale’ (Cass. SS.UU. nn. 26338/2017 e 10648/2017) – assoluta confusione concettuale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata sul punto priva di qualsiasi coerenza logica e giuridica ‘, per avere la Presidenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Salerno dichiarato l’infondatezza del secondo motivo, in quanto nell’impugnato provvedimento la Corte d’Appello -Sez. Lavoro, aveva affermato che nella specie dovesse quantomeno ravvisarsi la colpa grave del ricorrente nel proporre, ai limiti RAGIONE_SOCIALEa temerarietà, la suddetta impugnazione. Il ricorrente ha sul punto obiettato come il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda non costituisse di per sé colpa grave e non fosse indice di temerarietà RAGIONE_SOCIALE‘azione, come nel merito vi fossero evidenze ex ante a favore RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda piuttosto che RAGIONE_SOCIALEa sua infondatezza in relazione alla questione RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALE‘ipoteca opposta per mancato preavviso da parte del concessionario prima RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione stessa, e come tutte le decisioni sulla medesima impugnata ipoteca del concessionario tra le medesime parti, con i medesimi fatti, atti e a disciplina invariata fossero state decise favorevolmente al ricorrente, anche con sentenza di legittimità n. 12876/2021 e con sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 8724/2016, così come era stata accolta l’opposizione in primo grado con riguardo a otto cartelle (sentenza n. 3442/2013), a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria da valutarsi ex ante e non ex post .
3. Preliminarmente, occorre evidenziare come, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), le sezioni semplici trattino il ricorso in camera di RAGIONE_SOCIALE, decidendo con ordinanza, e come la trattazione possa avvenire in pubblica udienza, con decisione mediante sentenza, quando la questione prospettata sia di diritto e tale modalità « sia resa opportuna dalla particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto
sulla quale deve pronunciare » o quando « il ricorso sia stato trasmesso dalla apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di RAGIONE_SOCIALE che non ha definito il giudizio ».
Pur in assenza di norme specifiche, la parte può sì sollecitare il potere officioso del presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione perché il ricorso sia trattato in pubblica udienza, ma ciò richiede che sia prospettata una questione di diritto di particolare rilevanza, che, nella specie, manca del tutto, oltre a non ravvisarsi i presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa stessa, dovendosi ribadire come la decisione sul punto sia lasciata alla discrezionalità del presidente e sia fondata su questioni di opportunità legate alla funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica da decidere.
4. Venendo al merito, i due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti entrambi al medesimo thema decidendum RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa concessa ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sua revoca, ora affrontata in termini di vincolatività RAGIONE_SOCIALEa valutazione in RAGIONE_SOCIALE al requisito RAGIONE_SOCIALEa manifesta fondatezza o infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, operata in pregressa pronuncia resa nel medesimo giudizio, ora di sussistenza o meno di tale presupposto, sono infondati.
La prima questione, quella afferente al dedotto giudicato, non tiene conto, infatti, del disposto di cui all’art. 120 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui « La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi RAGIONE_SOCIALE‘ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale », il quale è stato interpretato da questa Corte nel senso che detta disposizione, che consente la permanente efficacia RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato – anche in caso di soccombenza in primo grado RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa – solo quando sia esercitata l’azione di risarcimento del danno nel processo penale
e che ne sancisce, invece, la perdita in tutti gli altri casi, non impedisce alla parte rimasta soccombente di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, però, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni necessarie, sia proposta nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia (Cass., Sez. 2, 6/7/2020, n. 13894, in motivazione; anche Cass., Sez. 6-2, 12/12/2019, n.32710; Cass., Sez. 2, 30/04/2019, n.11470; in tema di esecuzione, Cass., Sez. 1, 22/12/2015, n. 25791), senza che rilevi l’esito del precedente giudizio (Cass., Sez. 2, 30/04/2019, n.11470).
Ciò comporta che il giudicato sui requisiti per la concessione del beneficio, formatosi in una precedente fase di giudizio, non possa incidere sull’accertamento da svolgersi in una fase successiva, vincolandone i contenuti, atteso che ciascuna fase postula una rinnovata valutazione dei presupposti richiesti, ivi compreso quello RAGIONE_SOCIALEa manifesta fondatezza o infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, che non può che correlarsi alle peculiarità del rimedio impugnatorio adottato.
Quanto alla seconda questione, occorre evidenziare come il requisito RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sia prescritto sia dal disposto di cui all’art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, allorché stabilisce che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, « le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa che si intende far valere », sia dall’art. 136, comma 2, secondo cui « con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal RAGIONE_SOCIALE, se risulta l’insussistenza dei presupposti
per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave », sicché esso, come chiarito da Corte Cost. n. 220 del 9/10/2008, è soggetto ad una duplice valutazione, la quale interviene sia ex ante , quando viene presentata la domanda, la quale deve, perciò, essere rigettata nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata, sia ex post , quando, una volta ammesso l’istante al beneficio, risulti provato, in seguito al giudizio, che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave. Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, il magistrato revoca, con decreto, l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal RAGIONE_SOCIALE, non solo 1) se, nel corso del processo sopravvengono modifiche RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio (primo comma), ovvero se 2) risulti l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione, ma anche se 3) l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (secondo comma), decorrendo gli effetti del relativo provvedimento dalla modifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito ovvero, negli altri casi, con effetto retroattivo (ultimo comma).
La valutazione RAGIONE_SOCIALEa non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa è disancorata dal giudizio sul merito RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziaria proposta, dovendosi la prima basare esclusivamente sul dolo o colpa grave nell’agire in giudizio, e non sull’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘azione nel merito (Cass., 22/08/2017, n. 20270; Cass., Sez. 6-1, 5/6/2018, n. 21610), e deve essere compiuta, inizialmente, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE competente non in astratto, ma in concreto (così Cass. n. 26661 del 10/11/2017), dopo attenta disamina RAGIONE_SOCIALE‘”istanza” che all’uopo “contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili” per la valutazione stessa, perfino “con la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe prove di cui si intende chiedere
l’ammissione” (art. 122 cit.), e poi dal giudice, il quale, ricorrendone i presupposti, provvede alla revoca del provvedimento di ammissione quando risulti in concreto la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato per avere egli continuato a svolgere le medesime difese nei vari gradi del giudizio (Cass., Sez. 2, 17/10/2018, n. 26060).
Nella specie, risulta che questa Corte, con ordinanza n. 6344 del 25/2/2022, ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, in quanto questi, nonostante il giudice di primo grado avesse qualificato l’azione da lui proposta (ossia l’opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria) in termini di opposizione agli atti esecutivi, rilevandone la tardività per non essere stata avanzata nel termine di venti giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione, aveva impugnato il provvedimento non già con ricorso straordinario davanti a questa Corte, come avrebbe dovuto (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi), ma davanti alla Corte d’Appello, che aveva perciò correttamente dichiarato inammissibile il gravame nei riguardi RAGIONE_SOCIALEe statuizioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che concernevano presunti vizi formali RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ipotecaria e/o comunque RAGIONE_SOCIALE‘attività esecutiva posta in essere dal concessionario dei servizi di riscossione, dovendo trovare applicazione il principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui, nell’individuazione del rimedio impugnatorio, occorre tener conto RAGIONE_SOCIALEa qualificazione data all’azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione data dalla parte.
La medesima pronuncia ha, altresì, affermato che, con riguardo alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE‘altrui pretesa creditoria, che i giudici di merito avevano considerato infondata per essere decorso il termine perentorio entro cui proporre l’opposizione all’esecuzione, da identificarsi in quello di
quaranta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, di cui all’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, non fosse scrutinabile in sede di legittimità l’asserzione, contenuta in sentenza, RAGIONE_SOCIALE‘avere il ricorrente ammesso l’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle, pur dolendosi RAGIONE_SOCIALEa sua regolarità, trattandosi di accertamento di fatto conforme a quello già operato dal primo giudice (cfr. pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado) e dunque precluso ex art. 348ter cod. proc. civ..
Il giudizio di revocazione, ricordato nel ricorso, ha anch’esso avuto esito negativo, essendo stato dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 26358 del 12/9/2023 di questa Corte, in quanto erano stati con il ricorso evidenziati errori di giudizio e non di fatto. Orbene, nonostante il granitico orientamento di questa Corte, secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza, al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post , ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (tra le tante, Cass., Sez. U, 17/2/1992, n. 1914; Cass., Sez. U, 9/11/1994, n. 9287; Cass., Sez . 3, 06/07/2001, n. 9200; Cass., Sez. L, 18/02/2005, n. 3348; Cass., Sez. 1, 21/07/2005, n. 15344; Cass., Sez. 3, 23/02/2006, n. 4001; Cass., Sez. 2, 16/06/2006, n. 13972; Cass., Sez. L, 24/04/2007, n. 9867; Cass., Sez. L, 08/01/2008, n. 137; Cass., Sez. U, 01/02/2008, n. 2434; Cass., Sez. L, 18/06/2008, n. 16504; Cass., Sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., Sez. 3, 01/02/2010, n. 2261; Cass., Sez. 2, 15/02/2011, n. 3712; Cass., Sez. 6 – 2, 02/03/2012, n. 3338; Cass., Sez. 3, 22/06/2016 n. 12872; Cass., 6 – 2, 01/03/2018, n. 4904; Cass., Sez. 6 – 2, 17/10/2019, n. 26347; Cass., Sez. 2 , 04/09/2024, n. 23740), il ricorrente ha pervicacemente proposto ricorso per cassazione
avverso quest’ultima pronuncia, pur essendo facilmente pronosticabile l’esito negativo del relativo giudizio, posto che la domanda da lui avanzata originariamente era stata qualificata, a ragione o a torto, in termini di opposizione agli atti esecutivi, sicché l’appello da lui proposto non poteva che essere dichiarato inammissibile e, con esso, anche il ricorso per cassazione che aveva stigmatizzato tale decisione.
E ciò a maggior ragione ove si consideri la sussistenza di specifiche pronunce di questa Corte proprio con riguardo al procedimento esecutivo, allorché è stato detto che, assumendo rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, è esperibile l’appello ove l’azione sia stata qualificata come opposizione all’esecuzione, indipendentemente dall’esattezza RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento effettuato, e il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. 3, 14/12/2007, n. 26294; Cass., Sez. 3, 2/4/2007, n. 8103).
Quanto poi alla questione afferente all’azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE‘altrui pretesa creditoria, era altrettanto pronosticabile che la censura fondata sulla erroneità del giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello in RAGIONE_SOCIALE alla reputata ammissione, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta notifica, che avrebbe imposto il rispetto del termine di quaranta giorni da essa ex art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbario 1999, n. 46, riguardante il ‘Riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa riscossione mediante ruolo’, sarebbe stata dichiarata inammissibile da questa Corte, costituendo principio altrettanto pacifico che il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi RAGIONE_SOCIALE elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALEe prove è sottratto al sindacato
di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito RAGIONE_SOCIALEa causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass., Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505; Cass., Sez. 6 – 5, 07/04/2017, n. 9097; Cass., Sez. 6-5, 6/4/2011, n. 7921).
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo l’intimato spiegato difesa.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 7/11/2024.