Revoca Patrocinio a Spese dello Stato: a Chi Spetta la Competenza?
La questione della revoca del patrocinio a spese dello Stato solleva importanti interrogativi procedurali, in particolare su quale sia la sezione della Corte di Cassazione competente a decidere i ricorsi in materia. Una recente ordinanza interlocutoria chiarisce questo punto, delineando un confine preciso tra la giurisdizione civile e quella penale in base alla natura del provvedimento impugnato.
Il Caso in Esame: Revoca del Beneficio per Superamento dei Limiti di Reddito
Un cittadino si è visto revocare il patrocinio a spese dello Stato, che gli era stato concesso per difendersi in un procedimento penale. La revoca è stata disposta a causa del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge. Tale superamento è stato accertato sommando i redditi del richiedente con quelli del figlio convivente, sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate.
Contro questa decisione, il cittadino ha proposto ricorso per cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Questione di Competenza sulla Revoca Patrocinio a Spese dello Stato
Il nodo centrale del caso non riguardava il merito della revoca (cioè se fosse giusto o meno sommare i redditi), ma una questione preliminare e puramente procedurale: quale sezione della Corte di Cassazione, la Civile o la Penale, avesse la competenza per giudicare il ricorso?
La Sezione Civile, investita della causa, ha dovuto stabilire se la materia rientrasse nel suo ambito di cognizione. La difesa del ricorrente si fondava implicitamente sulla competenza civile, ma il Collegio è giunto a una conclusione diversa, distinguendo nettamente la situazione in esame da altre apparentemente simili.
Il Distinguo con la Liquidazione dei Compensi
La Corte ha richiamato una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 19161/2009), la quale aveva stabilito la competenza delle sezioni civili per i ricorsi derivanti dall’opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi a difensori e ausiliari del magistrato. In quei casi, anche se il procedimento originario era penale, la controversia sulla quantificazione del compenso ha natura prettamente civilistica.
Tuttavia, nel caso di specie, l’oggetto del contendere non è la liquidazione di un onorario, ma la revoca del beneficio stesso del patrocinio a spese dello Stato. Secondo la Corte, questa materia ha una natura differente e segue regole di competenza diverse.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha affermato che la cognizione delle controversie relative alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, quando il beneficio è stato concesso in un procedimento penale, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione. Questa conclusione si basa su un orientamento consolidato, supportato da diverse sentenze precedenti (Cass. n. 31083/2023; Cass. n. 10136/2021; Cass. n. 6840/2011).
La ragione di questa scelta risiede nella stretta connessione tra il beneficio e il procedimento penale a cui accede. La revoca incide direttamente sul diritto di difesa in sede penale, e pertanto la sua valutazione deve rimanere nell’alveo della giurisdizione specializzata in quella materia.
Di conseguenza, la Seconda Sezione Civile ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione, affinché assegni il ricorso a una delle sezioni penali per la trattazione del merito.
Conclusioni: L’impatto della Decisione sulla Revoca del Patrocinio a Spese dello Stato
Questa ordinanza interlocutoria fornisce un’importante bussola procedurale per avvocati e cittadini. Ribadisce un principio fondamentale: la natura del procedimento principale (in questo caso, penale) determina la competenza a giudicare sulle vicende del patrocinio a spese dello Stato ad esso collegato. Se la controversia riguarda la revoca del beneficio in un contesto penale, il ricorso in Cassazione deve essere indirizzato e sarà giudicato dalle sezioni penali. Ciò garantisce coerenza e specializzazione, affidando la decisione a giudici con una profonda conoscenza delle dinamiche e delle garanzie del processo penale.
Per quale motivo era stato revocato il patrocinio a spese dello Stato?
Il beneficio era stato revocato per il superamento dei limiti di reddito, determinato sommando i redditi del richiedente con quelli del figlio convivente, sulla base di dati forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Quale sezione della Corte di Cassazione è competente a decidere sui ricorsi contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato concesso in un processo penale?
Secondo l’ordinanza, la competenza a decidere su questi ricorsi spetta alle sezioni penali della Corte di Cassazione, in quanto la materia è strettamente connessa al procedimento penale di origine.
La competenza è la stessa anche per i ricorsi contro la liquidazione dei compensi degli avvocati in gratuito patrocinio?
No. La Corte chiarisce che la competenza per i ricorsi riguardanti la liquidazione dei compensi (ad esempio, l’opposizione al decreto di pagamento) spetta invece alle sezioni civili, anche se il procedimento di origine era penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1371 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31772/2021 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
-intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE LAMEZIA TERME n. 1306/2020 depositata il 12/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato
che la controversia concerne la revoca del patrocinio a spese dello Stato concesso per la difesa in un procedimento penale, per superamento dei limiti reddituali, determinato in forza del cumulo dei
redditi del richiedente (NOME COGNOME con quelli del figlio convivente (sulla base di una nota dell’Agenzia delle Entrate) ;
che alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 la competenza delle sezioni civili è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;
che pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (cfr. tra le varie anche Cass. 31083/2023; cass. n. 10136/2021; cass. n. 6840/2011);
che pertanto gli atti vanno rimessi alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale.
Così deciso in Roma, il 06/11/2024.