Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2217/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, difesa da se stessa, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN PERS. MINISTRO RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende; – resistente – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI FIRENZE n. 7325/2022, depositata il 22/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 -art. 15 D.L. 150/2011 avverso il decreto emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 01.06.2022, nel procedimento presupposto di separazione giudiziale in cui era stata ordinata , nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al Patrocinio a Spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, provvisoriamente disposto dal RAGIONE_SOCIALE, in data 16. 01.2019 con effetto retroattivo dalla data di ammissione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 18.11.2022, rigettava il ricorso, ritenendo corretta e condivisibile la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, atteso che il giudice del procedimento presupposto aveva riscontrato l’inattendibil ità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni reddituali versate in atti dalla richiedente, compresa la mancata produzione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi del compagno convivente per gli anni 2020 e 2021 (convivenza comprovata da quanto riportato nelle relazioni del servizio sociale e tuttavia negata dalla richiedente).
Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo ad un unico motivo.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con atto di costituzione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 76, 79 e 127 del D.P.R. n. 115/2002 e RAGIONE_SOCIALE artt. 702ter cod. proc. civ., in relazione agli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e all’ art. 15 D.L. n. 150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza di rigetto del ricorso con violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 134 cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia per errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di procedura sull’acquisizione RAGIONE_SOCIALEe prove e l’accertamento di un fatto, che si è tramutata nella falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 76, 79 e 127 D.P.R. n.
115/02. Lamenta la ricorrente che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ha ignorato le richieste di parte opponente di procedere, in ottemperanza all’art. 702 -ter cod. proc. civ., 84 e 127 D.P.R. n. 115/2002, alla verifica -tramite assistenti sociali e intervento RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza –RAGIONE_SOCIALEa posizione fiscale RAGIONE_SOCIALE‘istante (tenendo conto che quest’ultima aveva prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi per gli anni rilevanti) e in ordine all’esistenza di un compagno convivente (del quale la ricorrente non ha potuto produrre la richiesta dichiarazione dei redditi in assenza di relazione sentimentale perdurante).
1.2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Dal provvedimento impugnato trapela con indubbia chiarezza che le dichiarazioni reddituali RAGIONE_SOCIALEa COGNOME erano nella disponibilità dei giudici del merito, come del resto impone l’art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio; se non ché, di tali dichiarazioni reddituali versate in atti i giudici del merito lamentavano l’inattendibilità, atteso che risultava in atti il fatto che l’istante occupasse un immobile di sua proprietà e svolgesse la professione di avvocato. Allo stesso modo, risultava dalla dichiarazione resa dallo psicologo RAGIONE_SOCIALEa COGNOME la presenza di una relazione affettiva da ella intrapresa, la quale però negava l’esistenza di un compagno convivente, sostenendo invece che si fosse trattato di una relazione non perdurante.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione sulle condizioni reddituali RAGIONE_SOCIALE‘istante e dei familiari conviventi è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, onde la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficios o, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa parte istante»
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024, Rv. 669979 -01, in motiv.; sulla sussistenza del potere del giudice di verificare -chiedendo informazioni alla parte o delegando la Guardia di finanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 2, del D.P.R. 115 cit. -l’assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali di cui agli artt. 76 e 92, analogamente a quanto previsto dall’art. 79, comma 3, cfr: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014, Rv. 630765 – 01).
Si tratta di un potere-dovere di verifica ex art. 127 D.P.R. n. 115 del 2002 rimesso, comunque, alla discrezionalità del giudice del merito, rispetto alla quale non è ammesso il sindacato di legittimità allorché adeguatamente motivato, come nel caso che ci occupa.
1.3. Quanto alla presenza di un compagno convivente, la cui situazione reddituale si somma a quella RAGIONE_SOCIALE‘istante ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio, ex art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, il Tribunale, all’esito di una puntuale e analitica ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ha accertato che la convivenza stabile risulta dalle dichiarazioni rese dallo psicologo RAGIONE_SOCIALEa stessa COGNOME (v. ordinanza p. 2, 2° capoverso).
Tanto basta ad escludere il sindacato di questa Corte, inammissibile in quanto l’istanza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente si traduce nella richiesta di revisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ( ex multis : Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 RAGIONE_SOCIALE‘08.08.2019).
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Non si procede alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio avendo la controparte depositato solo atto di costituzione per
poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanza non ha svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda