Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 897 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2217/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME difesa da se stessa, elettivamente domiciliata in BORGO SAN LORENZO, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERS. MINISTRO PRO TEMPORE , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; – resistente – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE DI FIRENZE n. 7325/2022, depositata il 22/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Firenze, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 -art. 15 D.L. 150/2011 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Firenze in data 01.06.2022, nel procedimento presupposto di separazione giudiziale in cui era stata ordinata , nei riguardi della ricorrente, la revoca dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, provvisoriamente disposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, in data 16. 01.2019 con effetto retroattivo dalla data di ammissione.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 18.11.2022, rigettava il ricorso, ritenendo corretta e condivisibile la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che il giudice del procedimento presupposto aveva riscontrato l’inattendibil ità delle dichiarazioni reddituali versate in atti dalla richiedente, compresa la mancata produzione della dichiarazione dei redditi del compagno convivente per gli anni 2020 e 2021 (convivenza comprovata da quanto riportato nelle relazioni del servizio sociale e tuttavia negata dalla richiedente).
Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo ad un unico motivo.
Resiste il Ministero della Giustizia con atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 127 del D.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 702ter cod. proc. civ., in relazione agli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 e all’ art. 15 D.L. n. 150/2011, con conseguente omessa istruttoria ed omessa motivazione della ordinanza di rigetto del ricorso con violazione dell’art. 134 cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia per errata applicazione delle norme di procedura sull’acquisizione delle prove e l’accertamento di un fatto, che si è tramutata nella falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 127 D.P.R. n.
115/02. Lamenta la ricorrente che il giudice dell’opposizione ha ignorato le richieste di parte opponente di procedere, in ottemperanza all’art. 702 -ter cod. proc. civ., 84 e 127 D.P.R. n. 115/2002, alla verifica -tramite assistenti sociali e intervento della Guardia di Finanza -della posizione fiscale dell’istante (tenendo conto che quest’ultima aveva prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi per gli anni rilevanti) e in ordine all’esistenza di un compagno convivente (del quale la ricorrente non ha potuto produrre la richiesta dichiarazione dei redditi in assenza di relazione sentimentale perdurante).
1.2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
Dal provvedimento impugnato trapela con indubbia chiarezza che le dichiarazioni reddituali della COGNOME erano nella disponibilità dei giudici del merito, come del resto impone l’art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 a pena di inammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio; se non ché, di tali dichiarazioni reddituali versate in atti i giudici del merito lamentavano l’inattendibilità, atteso che risultava in atti il fatto che l’istante occupasse un immobile di sua proprietà e svolgesse la professione di avvocato. Allo stesso modo, risultava dalla dichiarazione resa dallo psicologo della COGNOME la presenza di una relazione affettiva da ella intrapresa, la quale però negava l’esistenza di un compagno convivente, sostenendo invece che si fosse trattato di una relazione non perdurante.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «la sussistenza dell’autocertificazione sulle condizioni reddituali dell’istante e dei familiari conviventi è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, onde la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficios o, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione della parte istante»
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1712 del 16/01/2024, Rv. 669979 -01, in motiv.; sulla sussistenza del potere del giudice di verificare -chiedendo informazioni alla parte o delegando la Guardia di finanza ai sensi dell’art. 96, comma 2, del D.P.R. 115 cit. -l’assenza delle condizioni reddituali di cui agli artt. 76 e 92, analogamente a quanto previsto dall’art. 79, comma 3, cfr: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014, Rv. 630765 – 01).
Si tratta di un potere-dovere di verifica ex art. 127 D.P.R. n. 115 del 2002 rimesso, comunque, alla discrezionalità del giudice del merito, rispetto alla quale non è ammesso il sindacato di legittimità allorché adeguatamente motivato, come nel caso che ci occupa.
1.3. Quanto alla presenza di un compagno convivente, la cui situazione reddituale si somma a quella dell’istante ai fini della determinazione delle condizioni di reddito per l’ammissione al patrocinio, ex art. 76, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, il Tribunale, all’esito di una puntuale e analitica ricostruzione delle risultanze istruttorie, ha accertato che la convivenza stabile risulta dalle dichiarazioni rese dallo psicologo della stessa COGNOME (v. ordinanza p. 2, 2° capoverso).
Tanto basta ad escludere il sindacato di questa Corte, inammissibile in quanto l’istanza della ricorrente si traduce nella richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ( ex multis : Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019).
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio avendo la controparte depositato solo atto di costituzione per
poter prendere parte ad eventuale discussione pubblica, per cui nella sostanza non ha svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda