SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 349 2026 – N. R.G. 00000702 2025 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa NOME COGNOME PRESIDENTE Dott.ssa NOME COGNOME CONSIGLIERE Rel. Dott. NOME COGNOME CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO del Foro di Locri, che lo rappresenta e lo difende per procura in atti C.F.
parte appellante
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore , e , in persona del AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE di ,
parte appellata
avverso:
la sentenza n. 6355/2024 del 13/12/2024 del Tribunale di Torino I Sezione Civile pubblicata in data 13/12/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
‘ Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande avanzate nel ricorso e quindi annullare il decreto di revoca della patente di guida emesso nei
confronti dell’Appellante ed ogni atto conseguenziale, dichiarare il diritto alla titolarità della patente di guida, condannare gli appellati al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio di primo e secondo grado, con attribuzione al procuratore antistatario ‘ .
Per parte appellata:
‘Voglia l’Ill.ma Corte di Appello:
Rigettare il gravame in quanto infondato
Spese vinte ‘ .
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il primo grado di giudizio
1.1. Il signor chiedeva al Tribunale di Torino di annullare il provvedimento di revoca della patente di guida n. III adottato dalla Prefettura di in data 27/01/2016 ( recte , 30/05/2018), con conseguente restituzione della patente di guida cat. AC n.
Quale alternativa alla restituzione, chiedeva di volersi ordinare alla Prefettura di di aprire il procedimento amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
Sul punto, rappresentava che l’adozione di tale decreto di revoca era conseguenza della nota n. 0032073/Ant./MP2 del 30/04/2018 con la quale la Questura di aveva comunicato che, in forza di decreto n. 58/17 RGMP del 06/03/2018 emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Torino, con decorrenza dal 27/04/2018, il signor
aveva iniziato ad espiare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 1 e mesi 6.
Secondo il ricorrente, la decisione della era illegittima in quanto emessa in violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del Codice della Strada ed era altresì viziata da eccesso di potere e carenza di motivazione, oltre che da errore nei presupposti e illogicità manifesta.
Invero, premessa l’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, il signor contestava l’emissione automatica del provvedimento prefettizio, che, peraltro -secondo il ricorrente -era privo altresì di qualsivoglia motivazione. Il AVV_NOTAIO, invero, non aveva operato alcuna valutazione delle circostanze del caso concreto.
Ciò in spregio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020, con le quali era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 120 del Codice della Strada nella parte in cui disponeva che il P refetto ‘ provvede ‘ anziché ‘ può provvedere ‘ sulla patente di guida ; in particolare, nel caso di specie, l’illegittimità costituzion ale era richiamata con riguardo alla revoca della patente nei confronti di soggetti sottoposti a
misure di prevenzione per come prevista dal comma 2 dell’art. 120 del Codice della Strada.
Viste le sentenze della Corte Costituzionale, affermava peraltro di aver presentato presso la Prefettura di istanza in autotutela per la restituzione della patente di guida, tuttavia con esito negativo.
1.2. Si costituiva l’Amministrazione ( ) chiedendo, in via principale, di voler dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal signor per tardività e per avere esso ad oggetto un atto non autonomamente impugnabile (il diniego di autotutela del 01/02/2022, ovvero la nota del 10/07/2023).
In via subordinata, parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato. Riteneva, invero, inconferenti i richiami alle sentenze della Corte costituzionale, in quanto la vicenda del signor si era già esaurita anteriormente alla loro emissione e dunque, si era consolidata divenendo intangibile. Di conseguenza, dovevano escludersi eventuali effetti retroattivi delle pronunce di illegittimità costituzionale e al contempo, non poteva essere domandata la restituzione della patente di guida giacché, stante la revoca, essa doveva considerarsi tamquam non esset . Di conseguenza, il ricorrente non avrebbe potuto fare altro che richiedere una nuova patente di guida.
2. La sentenza emessa all’esito del primo grado di giudizio
Con la sentenza n. 6355/2024 del 13/12/2024, qui appellata, il Tribunale di Torino rigettava le domande proposte dal signor compensando integralmente le spese di lite.
2.1. In primo luogo, in forza della regola generale del riparto, veniva confermata la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto provvedimenti di revoca della patente adottati dal AVV_NOTAIO, non sussistendo alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione tale da degradare o affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato (ossia, il diritto a guidare un autoveicolo). Ciò sul presupposto che, come affermato in sede di legittimità, l’attività prefettizia consiste in un semplice accertamento dell”inaffidabilità morale’ del soggetto avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e non già in un apprezzamento o componimento di interessi pubblici e privati. Infatti, la privazione del diritto al documento di abilitazione alla guida è una conseguenza giuridica stabilita dalla legge, la quale predetermina le condizioni ostative al suo mantenimento.
Il AVV_NOTAIO, invero, non è tenuto al riesame della pericolosità del soggetto: egli deve solo verificare la sussistenza di condizioni di necessità, di opportunità e di coerenza tra la misura di prevenzione e la pericolosità sociale del proposto già affermata in sede di applicazione della misura, da un lato, e la revoca del documento di guida , dall’altro . Il tutto, anche al fine di non ostacolare l’eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo che la misura stessa si proponga.
2.2. Nel merito, il giudice di prime cure rilevava che:
-la controversia aveva ad oggetto il diritto alla patente di guida e l’accertamento dell’inesistenza delle condizioni di legge per la revoca;
-il ricorso non era stato dispiegato tardivamente, stante l’assenza di termini anche decadenziali, sicché l’azione poteva essere proposta nell’ordinario termine di prescrizione; per l’effetto, il diritto soggettivo sotteso al provvedimento amministrativo impugnato non atteneva ad un rapporto giuridico esaurito, anche tenuto conto che non erano intervenute pronunce passate in giudicato;
il AVV_NOTAIO era tenuto ad una semplice applicazione di criteri di giudizio elastici, quasi giurisdizionali (valutazione di proporzionalità e opportunità); pertanto, il giudice ordinario aveva cognizione diretta delle condizioni per la revoca della patente, senza che tale potere trovasse un limite nella motivazione del provvedimento amministrativo;
la semplice mancanza della motivazione della revoca non era motivo di per sé solo sufficiente all’accoglimento della domanda, se l’attore non prova va l’obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Torino riteneva che il signor non avesse assolto all’onere della prova su di lui gravante, non avendo egli dimostrato l’insussistenza delle condizioni di legge per la revoca della patente. Il invero, aveva unicamente lamentato la mancata valutazione, da parte del AVV_NOTAIO, delle circostanze del caso concreto , senza, però, neppure indicare quali circostanze, nella specie, avrebbero dovuto ritenersi rilevanti.
In particolare, vi era stata una generica deduzione solamente nelle note conclusive depositate in data 08/11/2023. Ivi, invero, il ricorrente aveva dedotto motivi di lavoro e di salute, ma senza offrire elementi a supporto dai quali trarre l’utilità effettiva e concreta della patente e la compatibilità del possesso di tale documento con le finalità di prevenzione sottese alla misura applicata.
3. Il giudizio di secondo grado
3.1. Il signor impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Torino, chiedendone la riforma in forza dell’accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
3.2. Si costituivano in grado di appello il e la , chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione essenzialmente sulla base anche delle argomentazioni e difese già svolte in primo grado, e concludendo come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Unico motivo di appello -Mancata valutazione delle prove e illogicità della motivazione del giudice di primo grado poste a fondamento della decisione. Decisione oltre il petitum della domanda di primo grado, mancata valutazione di prove decisive.
4.1. Con un unico motivo di appello, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda attorea sul presupposto che la mancanza di una motivazione specifica da parte del AVV_NOTAIO non è da sola sufficiente all’accoglimento delle pretese di parte, tenuto conto che, sino alla pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2020, il potere del AVV_NOTAIO doveva essere esercitato in modo automatico.
Per l’effetto, ad essere oggetto di gravame è altresì la parte in cui il giudice di prime cure afferma che l’attore non avrebbe provato l’insussistenza delle condizioni di legge per la revoca, limitandosi a lamentare la mancata valutazione, da parte del AVV_NOTAIO, delle ‘circostanze del caso concreto’, senza tuttavia indicare quali esse sarebbero e ritenendo all’uopo, tardiv a e comunque non sorretta da elementi a supporto e da idonea
argomentazione , l’affermazione del ‘bisogno della patente per motivi di salute e per lavorare’.
Quanto sopra, con conseguente impugnazione anche in relazione alla compensazione delle spese processuali.
Ritiene, invero, l’appellante che il giudice di primo grado avrebbe dovuto annullare il provvedimento di revoca della patente di gui da emesso nell’anno 2016 ( recte , 2018) in quanto il petitum del primo grado era riferito all’incostituzionalità del procedimento amministrativo conclusosi con la revoca della patente. Ferma la circostanza che la documentazione prodotta da ll’amministrazione convenuta non prova la necessità di revocare la patente di guida.
L’appellante richiama all’uopo la sentenza n. 99/2020 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 120 comma 2 del Codice della Strada nella parte in cui dispone che il AVV_NOTAIO provvede , anziché può provvedere, alla revoca della patente di guida nei confronti di soggetti sottoposti alle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011.
In tal senso, dunque, il Giudice delle Leggi avrebbe reso la decisione sulla revoca non più automatica e vincolata, avendo imposto all’autorità prefettizia di valutare la sussistenza di specifiche circostanze di fatto giustificanti il mantenimento del titolo di guida, in relazione alla pericolosità sociale del soggetto.
La declaratoria di illegittimità costituzionale anzidetta, secondo l’appellante, interesserebbe altresì il decreto de quo di revoca della patente, ancorché precedente alla pronuncia della sentenza n. 99/2020 della Consulta. Per l’effetto, tale decreto di revoca della patente avrebbe dovuto essere annullato poiché il AVV_NOTAIO lo aveva emesso sulla base della mera circostanza che il signor era stato sottoposto a misura di prevenzione, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione sulle circostanze del caso concreto. Dunque, l’automatismo con cui la revoca è stata disposta si porrebbe, secondo l’appellante, in contrasto con i principii costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
In ogni caso, il signor afferma di non aver disatteso le disposizioni sull’onere della prova, giacché il decreto di applicazione della sorveglianza speciale non gli ha negato il diritto di condurre un’autovettura .
Ritiene, infine, necessario soffermarsi su tre circostanze:
il decreto di revoca della patente di guida ha durata triennale e non sono necessari provvedimenti riabilitativi; pertanto, al spetterebbe il diritto di ottenere l’annullamento del decreto di revoca della patente per decorso del tempo;
la Corte Misure di Prevenzione di Torino ha imposto al signor di lavorare, attività cui egli si è dedicato (e si dedica) con serietà e profitto;
la Prefettura di e il giudice di prime cure non potevano confermare che il decreto di revoca della patente di guida dell’anno 2016 ( recte , 2018) andava necessariamente applicato, proprio perché gli stessi magistrati che hanno valutato, all’epoca, la pericolosità sociale del signor hanno deciso di non applicare restrizioni sul suo diritto di circolazione, ordinandogli di continuare a lavorare.
In particolare, l’appellante rileva come la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale non gli abbia applicato alcun obbligo di soggiorno. Ciò nell’ottica di un più proficuo percorso di reinserimento sociale, per cui gli è stata riconosciuta, anzi, la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 7 del mattino alle 9 di sera per recarsi al lavoro e per provvedere alle proprie esigenze di vita.
L’appellante precisa che il decreto applicativo della sorveglianza speciale è dell’anno 2018 e le informazioni di Polizia sono risalenti nel tempo. Il invero, si definisce come un uomo libero da oltre 10 anni, che lavora a tempo indeterminato nell’impresa della moglie e che ha necessità della patente di guida per motivi familiari, per spostarsi nei cantieri di lavoro, per andare a fare la spesa, per il tempo libero.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. In proposito, occorre dapprima precisare che, nell’ambito della presente controversia, si verte in ordine al diritto al mantenimento della patente di guida in capo al signor diritto connesso al decreto prefettizio di revoca del quale si lamenta l’illegittimità.
Come chiarito in giurisprudenza nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario, trattasi di un diritto soggettivo, espressione della libertà fondamentale alla circolazione, riconosciuta dall’art. 16 della Costituzione.
Infatti, ‘i provvedimenti adottati a norma dell’art. 120, comma 2, del codice della strada – ha affermato il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE – non sono espressione di discrezionalità amministrativa, bensì sono atti vincolati sia nel presupposto, sia nel contenuto; la parte interessata da tali provvedimenti subisce un pregiudizio che investe una posizione di diritto soggettivo che non degrada ad interesse legittimo per effetto della loro adozione (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2413; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. V, 29 agosto 2016, n. 3712). Più in particolare, il destinatario dell’atto vanta una pretesa a conservare un bene della vita che non è, in senso proprio, oggetto di potere amministrativo, nel senso che, rispetto a tale bene, l’amministrazione non può disporre in ragione e in funzione della valutazione di prevalenza o di componimento con l’interesse pubblico primario (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. III, 18 giugno 2019, n. 4136) ‘ -(così, SS.UU. n. 26391/2020; nello stesso senso, anche SS.UU. n. 8188/2022). Situazione, quella rappresentata, che non è mutata nemmeno a seguito dell’intervento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 99/2020.
In un tale contesto, il giudice ordinario interviene a sindacare la legittimità di un provvedimento amministrativo in rapporto al diritto ad esso sotteso, che il titolare ritiene essere stato illegittimamente compresso. Occorre, pertanto, verificare la sussistenza (o l’insussistenza ) delle condizioni di legge che giustificano detta compressione.
Intanto, come affermato dal giudice di prime cure, non sussiste un rapporto giuridico esaurito anteriormente all’emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020. Infatti, essendo quello in discorso un accertamento che attiene ad un diritto soggettivo, espressione di una libertà fondamentale, ai fini del valido esercizio dell’azione non vi è alcun termine a carattere preclusivo, nemmeno decadenziale; al contempo, non risulta essere intervenuta alcuna pronuncia in merito al rapporto controverso avente efficacia di giudicato tale da inibire eventuali decisioni in ordine al diritto di cui si discute.
Quanto sopra assorbe altresì l’eccezione sollevata da parte appellata nel proprio atto di costituzione nel presente giudizio, nella parte in cui si afferma che il documento di guida revocato dovrebbe considerarsi tamquam non esset . Invero, come già precisato, il giudice ordinario non si esprime sull’atto amministrativo bensì sul diritto del soggetto all’ottenimento (art. 120 comma 1 Codice della Strada) ovvero -come nel caso di specie –
al mantenimento (art. 120 comma 2 Codice della Strada) della patente di guida, in funzione della salvaguardia della libertà di circolazione di cui all’art. 16 della Costituzione.
Inquadrato l’ambito di operatività nei termini anzidetti, deve ritenersi che il giudice ordinario sia investito del potere di valutare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento della patente di guida e dunque, l’insussistenza delle ragioni sottese alla revoca, indipendentemente dalle motivazioni espresse dal AVV_NOTAIO e ai fini del l’accertamento del libero godimento del diritto in capo al suo titolare. Valutazione che risulta attuabile in relazione al fatto che la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020 non ha dichiarato tout court incostituzionale il comma 2 dell’art. 120 Codice della Strada, ma piuttosto ne ha modificato il significato stabilendo che il verbo ‘ provvede ‘ va inteso come ‘ può provvedere’, imponendosi una valutazione ponderata ai fini della revoca della patente di guida in presenza dei presupposti di legge e tenuto conto delle peculiarità di ogni singolo caso.
Ciò poiché l’art. 120 comma 2 Codice della Strada, prima dell’intervento della Giudice delle leggi, equiparava, ai fini della revoca della patente di guida, ipotesi connotate da pericolosità sociale tra di loro varie e di diversa gravità, senza alcuna distinzione. In proposito, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 99/2020, ha evidenziato che: ‘… le categorie dei destinatari delle misure in questione , elencate nello stesso art. 4 (e progressivamente incrementate dalla legislazione successiva), restano assai variegate ed eterogenee, al punto che non è agevole identificarne un denominatore comune. Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità – che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale – ovvero anche «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n.159 del 2011). E tale diversità delle fattispecie, che rilevano come indice di pericolosità sociale, coerentemente si riflette, sul piano giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella differente modulabilità della misura di prevenzione adottata dal Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011) ‘ .
Per tali ragioni, dunque, è stato censurato l’automatismo della revoca della patente quale meccanismo idoneo a vulnerare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. con particolare riguardo alla parte in cui la norma impone trattamenti differenziati per situazioni che, a tutti gli effetti, per le loro peculiarità, sono eterogenee (sul punto, si veda sentenza n. 99/2020 cit. ove: ‘… anche riguardo a tali misure , l’irragionevolezza del meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada, che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l’identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida. Effetto, quest’ultimo, suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all’interno dell’ordinamento, nel caso in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. Per il vulnus che ne deriva all’art. 3 Cost. (assorbita restando ogni altra censura), la disposizione denunciata va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 ‘ ) .
In un tale contesto, si ritiene che, con riferimento ai provvedimenti di revoca emessi precedentemente alla pronuncia della citata sentenza, sia possibile pervenire ad una rivalutazione complessiva della situazione sottesa alla revoca; aspetto, per il vero, confermato anche dall’orientamento , espresso in sede amministrativa, di operare in riesame, onde provvedere, se ed in quanto necessario, agli approfondimenti sottesi alla decisione della Corte Costituzionale e valutare così la revisione della determinazione relativa alla revoca de plano già assunta con precedente provvedimento.
Sul punto, è possibile avere riguardo alla circolare (protocollo di uscita n. 7598 del 16/06/2020) del del 15/06/2020 , prodotta dall’odierno appallante con l’atto introduttivo in primo grado, che invita, tra gli altri, le prefetture, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020 e in relazione ai provvedimenti emanati precedentemente alla data di pubblicazione della stessa (dep. in Cancelleria il 27/05/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale il 03/06/2020) -testualmente -‘… all’esame e all’annullamento in autotutela degli stessi , in base ai principi generali, ove non rispondenti alle indicazioni del Giudice delle leggi, con contestuale avvio -sussistendone i presupposti in base alle pronunce della Corte -di un procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, finalizzato all’emanazione di un nuovo provvedimento di revoca, ove non sia ancora spirato il limite temporale massimo previsto dall’articolo 120, comma 2, del codice della strada per l’esercizio del pertinente potere prefettizio’ (sottolineatura contenuta nella circolare).
Ciò per il vero non pare escludere che, anche in esito alla rivalutazione della posizione in sede di riesame, venga nuovamente confermata la revoca della patente, fermo restando il limite dei tre anni di cui al comma 2 dell’art. 120 Codice della Strada nella parte in cui prevede che ‘la revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1’ .
Sul punto, la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza (n. 99/2020) ha precisato che ‘ Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare. E ciò, come detto, anche al fine di non contraddire l’eventuale finalità, di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga ‘ .
Sono richieste, dunque, valutazioni improntate al rispetto dei criteri di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza che debbono essere poste in raffronto con l’accertamento della pericolosità sociale insita, in caso di misure di prevenzione, nel decreto che le dispone, nonché con le altre circostanze del caso concreto. L ‘opportunità di attribuire prevalenza al mantenimento del titolo abilitativo, nonostante il sopravvenire della misura di prevenzione, può emergere, ad esempio, quando la patente sia finalizzata a consentire lo svolgimento di attività lavorativa, sempre che lo consenta il tipo di misura applicata o lo esiga il principio di coerenza con la funzione che questa persegue ( rif . in questo senso SS.UU. n. 26391/2020).
Alla luce di quanto esposto , si ritiene condivisibile l’affermazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha statuito che ‘ la semplice mancanza di una specifica motivazione della revoca (peraltro del tutto plausibile nel caso di specie, tenuto conto che, fino alla pronuncia
della Corte Costituzionale n. 99/2020, il potere del AVV_NOTAIO doveva esercitarsi in modo automatico) non è motivo di per sé solo sufficiente all’accoglimento della domanda, se l’attore non prova l’obiettiva inesistenza delle condizioni per la revoca della patente’ .
La questione rilevante per il Giudice ordinario non è, quindi, la mera mancanza della motivazione del l’atto amministrativo, quanto, piuttosto -come anticipato -il mancato rispetto dei parametri di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza sui quali la Corte costituzionale ha richiesto di soffermarsi nella valutazione della concreta e complessiva situazione di fatto. Situazione di fatto che il ricorrente (odierno appellante) è tenuto ad allegare specificamente, oltre che a dimostrare. Infatti, solo il ricorrente (odierno appellante) ha la disponibilità delle informazioni relative alla propria posizione personale (lavorativa, affettiva, familiare, culturale, sanitaria ecc…) che potrebbero, in ipotesi, prevalere nel bilanciamento con le ragioni sottese alla revoca della patente di guida.
In altri termini, la revoca della patente è illegittima quando, pur tenuto conto del giudizio di pericolosità sociale del soggetto, già effettuato ‘a monte’ dalla Sezione Misure di Prevenzione (giudizio di cui il AVV_NOTAIO ha preso atto), essa si connota come una reazione dell’Ordinamento eccessiva rispetto alle esigenze di tutela della collettività, alla luce delle peculiarità del singolo caso, rispetto alle quali il ricorrente (odierno appellante) è gravato in punto di allegazione e di prova.
In conseguenza di ciò, si è precisato che ‘ Il provvedimento di revoca del titolo abilitativo potrà alla fine essere adottato, ma non come effetto di una scelta dell’autorità amministrativa di prevalenza dell’interesse pubblico primario (la valutazione di inaffidabilità soggettiva alla guida del mezzo di colui che sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione essendo già precostituita, sia pure non più con valenza automatica), bensì in esito al mancato riscontro di ragioni impeditive derivanti dal contenuto individualizzante della misura di prevenzione o di esigenze personali legate all’utilizzo della patente per l’inserimento del prevenuto nel circuito lavorativo ‘ – (così SS.UU. n. 26391/2020).
Su detti criteri, dunque, sarà necessario ancorare il presente giudizio.
4.2.2. Tutto ciò premesso, occorre a questo punto soffermarsi sulle peculiarità del caso che ci occupa.
Dalla documentazione in atti, emerge che in data 30/05/2018 il AVV_NOTAIO di emetteva nei confronti del signor il decreto di cui al Prot. n. NUMERO_DOCUMENTO/Area III con il quale revocava la patente di guida cat. AC n. rilasciata in data 11/11/2017. Ciò sul presupposto della perdita dei requisiti morali previsti dall’art. 120 comma 2 Codice della Strada (doc. 1 atto introduttivo primo grado e doc. 2 comparsa di costituzione primo grado).
Infatti, la Questura di aveva fatto pervenire una comunicazione con la quale informava dell’applicazione, nei confronti del signor della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per anni uno e mesi sei, in forza del decreto n. 58/17 RGMP emesso dal Tribunale di Torino -sezione Misure di Prevenzione del 06/03/2018; misura che il medesimo avrebbe iniziato ad espiare in data 27/04/2018 con termine, salvo sospensioni e/o interruzioni, al 26/10/2019 (doc. 1 comparsa di costituzione primo grado).
Dalla disamina degli atti prodotti nel giudizio, si evince che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, il signor ha sollecitato la affinché quest’ultima azionasse i propri poteri di autotutela e rivedesse la decisione di revoca della patente.
L’appellante si riferisce a plurimi solleciti, anche se ne ha documentato solo uno, avvenuto in data 24/06/2023 (doc. 2 in allegato all’atto introduttivo di primo grado). Peraltro, come da doc. 3-4-5 alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, emerge che vi sono stati plurimi riscontri da parte dell’amministrazione alle istanze dell’odierno appellante .
In particolare, in data 18-21/12/2020 ( rif . doc. 3) la riscontrava il signor ritenendo legittima la decisione di revoca adottata per essere stato quest’ultimo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Veniva, inoltre, rilevata la mancanza di opposizioni, con ricorso gerarchico ovvero giurisdizionale, con la conseguenza che il decreto emesso era considerato irrevocabile. La definitività del provvedimento -secondo la -consolidava la situazione giuridica fattuale e dunque, su di esso non aveva alcun effetto la pronuncia della Corte costituzionale n. 99/2020 invocata dall’i nstante.
Nel confermare la decisione assunta, con comunicazione del 30/09-04/10/2022, la ribadiva che la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020 non aveva effetti retroattivi , stante l’efficacia istantanea del provvedimento di revoca e la soggezione al principio del tempus regit actum (doc. 4 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Da ultimo, in data 10-13/07/2023, la Prefettura precisava altresì che non era nemmeno possibile ottenere una nuova patente di guida, non sussistendo i presupposti di legge.
Ciò premesso, deve constatarsi che, nel decreto prefettizio di revoca della patente del 30/05/2018, la non ha esplicitato alcuna specifica valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della revoca, limitandosi a prendere atto dell’applicazione di una misura di prevenzione.
In proposito, si consideri che , al momento dell’emissione del decreto de quo (2018), non era ancora intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 99/2020), sicché la revoca della patente era ( all’epoca legittimamente) una conseguenza automatica della sottoposizione a misure di prevenzione e per l’effetto, non era richiesto al AVV_NOTAIO alcun vaglio né alcuna motivazione.
Peraltro, nonostante l ‘intervento del Giudice delle leggi sul comma 2 dell’art. 120 del Codice della Strada, che ha riconosciuto al AVV_NOTAIO il potere (anziché, il dovere ) di disporre la revoca della patente, la ha mantenuto ferma la motivazione addotta al momento dell’emissione del provvedimento , nel quale -come detto – si faceva richiamo alla sottoposizione del signor alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei termini di cui al decreto n. 58/2017 RGPM del 06/03/2018 e alla perdita dei requisiti morali per essere titolare della patente di guida. L’Amministrazione non ha, pertanto, ritenuto di dover riesaminare la posizione del Anzi, la sua posizione è stata considerata ormai intangibile perché ‘esaurita’ .
Occorre, dunque, procedere in tal sede ad una disamina volta a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la revoca ex art. 120 comma 2 Codice della Strada, al di là della motivazione contenuta nel provvedimento prefettizio.
In particolare, in ossequio ai principii di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza già richiamati, occorre effettuare un bilanciamento tra le ragioni della revoca, cristallizzate, in primis , nella misura di prevenzione adottata sulla base della pericolosità sociale del l’odierno appellante, da un lato, e , dall’altro, le eventuali concrete esigenze del prevenuto specificamente connesse al diritto al mantenimento della patente. Occorre, infatti, tenere a mente che, come già accennato, l’ iter valutativo conforme a Costituzione ‘… si esprime … nella verifica della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il titolare della patente e del grado di pericolosità sociale che essa mira a prevenire; è proteso ad evitare che la revoca del titolo abilitativo possa in concreto contraddire alla funzione della misura di prevenzione applicata (si pensi all’ipotesi in cui l’utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal tribunale ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011); è rivolto a dare rilievo alle esigenze individuali e particolari del privato che, particolarmente ai fini della propria attività lavorativa o dell’inserimento nel circuito lavorativo, necessiti di poter continuare ad essere abilitato alla conduzione personale di un mezzo di trasporto ‘ ( SS.UU. n. 26391/2020).
Non è in discussione qui -e deve dunque ritenersi accertata -la pericolosità sociale del signor
Invero, dalla copia del decreto n. 58NUMERO_DOCUMENTO17 RGMP emesso dal Tribunale di Torino -sezione Misure di Prevenzione in data 06/03/2018 (doc. A note finali parte convenuta primo grado), emerge che egli è stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 5 di reclusione, integralmente scontata, in relazione i) ai delitti ex art. 416 bis c.p. commi I, II, III, IV e V c.p. in quanto affiliato ad associazioni di stampo ‘ndranghetista quantomeno dall’anno 2007, esponente del locale di Cuorgné con la ‘carica’ di ‘mastro di giornata’ e partecipe della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ii) ai delitti di cui agli artt. 110, 10, 12 e 14 legge n. 497/1974, art. 7 D.L. n. 152/1991 per il porto in luogo pubblico di armi con silenziatore.
In ragione di ciò, la Sezione Misure di Prevenzione ha ritenuto il signor come soggetto socialmente pericoloso. In particolare, considerate le caratteristiche del sodalizio criminoso, la persistenza nel tempo del vincolo criminale e il mantenimento dei contatti anche durante il periodo della detenzione, è emersa l’attualità della messa a disposizione del sodalizio medesimo da parte del signor Con la precisazione che il Magistrato di Sorveglianza di Genova, pur avendo rilevato una attenuata proclività a delinquere del reo, aveva appurato la persistenza del pericolo di recidiva per non aver ravvisato ‘ concreti sintomi di evoluzione della personalità’ . Inoltre, a seguito delle vicende giudiziarie, il signor era tornato alla sua occupazione precedente ‘… nello stesso contesto geografico, dove maggiori sono i rischi della ripresa di contatti con appartenenti all’associazione di stampo mafioso’ .
In forza di ciò, al è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno e mesi sei.
Quello che il signor contesta in appello è l’omessa valutazione , a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, delle sue esigenze personali, sottese alla sua necessità di disporre della patente di guida. In ciò, dunque, sarebbe ravvisabile la
sproporzione e l’irragionevolezza del mantenimento della revoca della patente. Infatti, il signor in quanto uomo libero da oltre dieci anni, avrebbe un lavoro a tempo indeterminato nell’impresa della moglie e inoltre, avrebbe necessità di spostarsi non solo per motivi di lavoro, ma anche per motivi di salute, per motivi familiari, per andare a fare la spesa e per il tempo libero. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto che la Sezione Misure di Prevenzione non gli aveva imposto alcun obbligo di soggiorno.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, al momento dell’instaurazione del primo grado di giudizio, il signor non ha specificamente allegato né provato alcuna delle predette esigenze. Egli si è limitato a fare riferimento genericamente a motivi di salute e lavorativi solamente (e dunque, per la prima volta) al momento del deposito delle ultime note in primo grado (non della comparsa conclusionale né della memoria di replica, che in primo grado il non ha depositato), peraltro senza alcuna specifica allegazione e al contempo, senza documentare i richiamati motivi di salute ovvero le personali esigenze lavorative.
Anzi, a ben vedere, siffatte esigenze non sono state espresse dal signor nemmeno nelle comunicazioni inviate alla Prefettura, con le quali richiedeva la revisione della decisione assunta nel 2018 e l’annullamento in autotutela del provvedimento di revoca della patente (si veda doc. 2 A atto introduttivo di primo grado).
Dall’unica comunicazione prodotta, invero, emerge che egli, di fatto, si è limitato a richiamare la decisione della Corte costituzionale e a riportare precedenti di altre Prefetture nelle quali, in esito alla predetta pronuncia n. 99/2020 (così come avvenuto con la n. 22/2018), era stata prevista la necessità di dare avvio ad un procedimento amministrativo per l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto interessato dalla revoca ed era stata disposta la restituzione della patente o di suo duplicato.
Le medesime carenze di allegazione e di prova debbono essere confermate anche a conclusione del presente giudizio, ove il signor ha proposto nuove argomentazioni, come tali inammissibili.
Egli, invero, nell’atto di citazione in appello, afferma genericamente , senza documentare alcunché, di svolgere un’attività lavorativa a tempo indeterminato. Non vi è traccia di indicazione circa le mansioni , il luogo di lavoro o l’orario di lavoro. Non vi è traccia di qualsivoglia elemento di prova che possa confermare l’assunzione lavorativa (quali, a mero titolo di esempio, un contratto, delle buste paga , dei documenti reddituali ecc… ). Il afferma di essere assunto nell’impresa della moglie , ma di questa impresa non vi è agli atti alcuna informazione ne è prodotto alcun documento (nemmeno una visura camerale). L’appellante dichiara di avere necessità della patente per motivi famigliari non meglio precisati, oltre che per spostarsi nei cantieri di lavoro (sconosciuti , tanto quanto l’oggetto dell’attività lavorativa svolta ), per andare a fare la spesa (in luoghi neppure indicati) e per il tempo libero (senza alcuna specificazione).
Difetta, in definitiva, qualsivoglia specifica allegazione e prova in ordine a quegli elementi fattuali che l’appellante assume dovrebbero essere posti in bilanciamento con le documentate e non contestate -ragioni di pericolosità sociale poste a fondamento della revoca della patente di guida. In assenza di concreti e verificabili elementi idonei a orientare diversamente tale giudizio comparativo, il mantenimento del provvedimento ablativo si impone quale unica soluzione conforme ai principii di rango costituzionale evocati, dovendosi ritenere che la compressione del diritto soggettivo alla guida di un
autoveicolo risulti, nel caso di specie, ragionevole, proporzionata e adeguata rispetto all’esigenza di prevenire una libera e non controllabile circolazione su ampio raggio di un soggetto che non ha dimostrato l’effettiva rescissione dei propri legami con contesti criminali di rilevantissimo spessore.
Si ritiene, peraltro, che nemmeno soccorra la circostanza (parimenti non dedotta in primo grado) che il decreto del 06/03/2018 emesso dal Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione non abbia previsto l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infatti, occorre osservare che le prescrizioni caratterizzanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata al signor pur non disponendo nulla di particolare riguardo alla patente, prevedono comunque una limitazione della libertà di movimento nei confronti dell’appellante .
Invero, con la prescrizione n. 2) il signor è stato onerato di ‘fissare la propria dimora, facendola conoscere entro il medesimo termine all’autorità di pubblica sicurezza’ e ciò al fine di essere prontamente rintracciabile.
Similmente, con la prescrizione n. 3), è stato onerato di ‘non allontanarsi da tale dimora senza preventivo avviso’ e con la prescrizione n. 6) di ‘non rincasare la sera dopo le 21, e non uscire la mattina prima delle ore 7, salvo comprovata necessità, e comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità di pubblica sicurezza’ .
Si desume, infatti, dalla necessità di preventivi avvisi e notizie all’autorità di pubblica sicurezza, che al signor non è stato concesso di autodeterminarsi liberamente in ordine ai propri spostamenti.
Nel quadro di insieme, peraltro, non si ritiene dirimente la circostanza per la quale ( rif . prescrizione n. 1) egli dovrebbe darsi alla ricerca di un lavoro (o mantenere quello esistente). Infatti, tale prescrizione non consente, di per sé, di presumere la necessità per il soggetto di mantenere la patente di guida.
5. Conclusioni e determinazione delle spese di lite del grado di appello
5.1. In conclusione, la sentenza del Tribunale di Torino, qui appellata, deve essere integralmente confermata.
5.2. Le spese di lite del grado di appello possono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione.
5.3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l’appello proposto da avverso la sentenza n. 6355/2024 del 13/12/2024 del Tribunale di Torino, sentenza che, per l’effetto, integralmente conferma;
COMPENSA tra le parti le spese di lite del giudizio d’appello ;
DICHIARA che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, quale parte appellante integralmente soccombente, è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino dalla Corte d’Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Il Consigliere COGNOME.
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dottoressa NOME COGNOME.