Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3019 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3019 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 33611/2018 proposto da
COGNOME NOME , difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato-
Avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 388/2018 del 24/04/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Ascoltato l’AVV_NOTAIO vvocato AVV_NOTAIO per il ricorrente.
Fatti di causa
Nel 2016 NOME COGNOME proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Cles nei confronti del RAGIONE_SOCIALE opposizione alla sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa revoca per tre anni RAGIONE_SOCIALEa patente di guida in quanto disposta a decorrere dalla data in cui la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 610/2016 è diventata definitiva (2/7/2016) e non già dalla data del fatto (3/7/2014). Accolta in primo grado, l’opposizione è stata rigettata in appello dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi. La p.a. è rimasta intimata. Cass. 22659/2020 ha rimesso la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Il primo motivo (p. 6) denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 219 co. 3 -ter c.d.s. (codice RAGIONE_SOCIALEa strada), in relazione agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p., per avere il giudice di appello equiparato la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo RAGIONE_SOCIALEa prova (lavori di pubblica utilità) ad una sentenza di condanna al fine RAGIONE_SOCIALEa sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa revoca per tre anni RAGIONE_SOCIALEa patente di guida, mentre nella prima ipotesi manca qualsiasi accertamento positivo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Il secondo motivo (p. 11) denuncia ex art. 219 c.d.s. in relazione all’art. 2 l. 241/1990 che il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida sia intervenuto a distanza di oltre due anni dal fatto, cosicché la parte privata avrebbe subito prima la sospensione per oltre due anni e poi la revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida per altri tre anni, per una durata complessiva di cinque anni. Viceversa, la p.a. avrebbe dovuto adottare il provvedimento di revoca entro un termine ragionevole dal fatto, coincidente con il termine generale di 90 giorni per la definizione dei procedimenti amministrativi ex art. 2 l. 241/1990.
Il terzo motivo (p. 14) censura ex art. 219 co. 3-ter c.d.s. che dalla durata RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida non sia stato scomputato il periodo di sospensione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
2. -Il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa patente di guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo RAGIONE_SOCIALEa prova. È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l’art. 224 -ter co. 6 c.d.s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, la pubblica amministrazione verifica la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha dichiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di legge per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza RAGIONE_SOCIALE‘alcool per esito positivo RAGIONE_SOCIALEa messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: «è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa medesima conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo RAGIONE_SOCIALEa messa alla prova. L’irragionevolezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministrativa accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo RAGIONE_SOCIALEa messa alla prova, nonostante quest’ultima costituisca una misura più
articolata ed impegnativa RAGIONE_SOCIALE‘altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato e all’affidamento RAGIONE_SOCIALEo stesso al servizio sociale » (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1).
Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d’incostituzionalità annullando la sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALEa confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo RAGIONE_SOCIALEa messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca RAGIONE_SOCIALEa patente, come nel presente caso di specie.
-Accolto il primo motivo, sono da dichiarare assorbiti i restanti motivi, è da cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, è da accogliere l’opposizione , e in favore del ricorrente sono da liquidare le spese : € 1.110 per il giudizio di primo grado, € 3.980 per il giudizio di secondo grado , € 2 .630 , oltre a € 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, annullando la sanzione irrogata . Condanna il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) a rimborsare al ricorrente le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo , così liquidate: € 1.110 per il giudizio di primo grado, € 3.980 per il giudizio di secondo grado, € 2.630, oltre a € 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9/1/2024.