ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00021792 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 19 12 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del AVV_NOTAIO designato, AVV_NOTAIO COGNOME, provvedendo sul procedimento cautelare promosso ante causam ex artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c.
da
TABLE
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
con ricorso depositato in data 4/11/2025 ed in seguito regolarmente notificato alle amministrazioni pubbliche resistenti presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ex art. 11 del R.D. 1611/1933, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ha riferito:
di essergli stata applicata con provvedimento del 7/11/2018 dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona la sospensione della patente di guida in forza della sottoposizione alla libertà controllata disposta a seguito di conversione della pena pecuniaria comminatagli con decreto penale di condanna dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza dallo stesso non opposto (doc. 1 ricorrente);
di aver in seguito ottenuto autorizzazione dal magistrato di sorveglianza ad utilizzare l’autovettura per recarsi al lavoro dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 6:30-19:00 (doc. 2 ricorrente);
di aver poi subito un sinistro stradale con uscita autonoma dalla sede stradale il giorno 28/12/2018 e di avere la RAGIONE_SOCIALE contestatogli la violazione di tale limitata autorizzazione, rilevando la violazione alle ore 22:00, benché a quell’ora il abbia affermato di essere già stato trasportato in ospedale e di non essere a tal ora dunque presente presso il luogo dell’incidente, ma di non aver impugnato il provvedimento suddetto per mero disguido, essendo esso quindi divenuto definitivo, e di avere quindi il Prefetto di disposto la revoca della patente di guida del ricorrente con decreto datato 12/3/2019, notificatogli il 19/3/2019 (docc. 3 e 4 ricorrente);
di avere il ricorrente nel frattempo conseguito il certificato di idoneità alla guida da parte della commissione medica dell’ , ottenendo il rinnovo della patente di guida (docc. 5 e 6 ricorrente), che lo stesso ha quindi utilizzato per anni, non avendo mai subito alcuna richiesta di riconsegna della patente rinnovata, né di corrispondere quanto irrogatogli a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
di avere dunque confidato di poter utilizzare tale patente di guida, anche considerato che ben tre mesi dopo, in data 17/6/2019, il gli aveva comunicato una variazione dei punti della patente e che il 18/3/2022, quando aveva subito un ulteriore incidente per colpa di terzi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intervenuta nulla aveva rilevato in ordine alla validità della patente di guida, pur avendola acquisita ed esaminata (docc. 7 ed 8 ricorrente);
di aver poi ricevuto comunicazione, solo in prossimità della scadenza, all’esito delle pratiche amministrative per il rinnovo, dell’impossibilità di provvedere al rilascio, in ragione del suddetto provvedimento di revoca; di aver quindi adito l’Autorità amministrativa chiedendo l’annullamento in autotutela del diniego, senza ottenere riscontro (doc. 9 ricorrente).
Tanto premesso, il ricorrente ha affermato che la condotta della P.A. sia lesiva del suo diritto al rinnovo della patente di guida e di subire il disagio dovuto alla necessità di essere accompagnato nelle tratte da casa al lavoro dalla compagna, già impegnata nel lavoro quale colf presso tre diverse abitazioni, dovendo percorrere 15 chilometri per tratta, e di non avere del resto altra soluzione, non disponendo infatti di ulteriori persone che possano accompagnarlo, né potendosi agevolmente recare al lavoro con i mezzi pubblici, essendo infatti le fermate lontane sia dalla propria abitazione che dal luogo di lavoro (docc. 11-13 ricorrente).
Pertanto, ritenuta la violazione del proprio diritto soggettivo al conseguimento della patente di guida, in ragione della dedotta illegittimità del diniego del rinnovo, basata sull’assunto che il provvedimento di revoca non sia mai stato portato ad esecuzione e non sia mai pertanto divenuto efficace, ha adito il G.O. al fine di ottenere in via cautelare l’ordine alle PP.AA. resistenti di riconoscere il proprio diritto al rinnovo della patente di guida, allegando altresì di essere il presupposto del periculum in mora sussistente in re ipsa e di sussistere quello della residualità del rimedio cautelare d’urgenza stante la finalizzazione dell’eventuale futuro giudizio di merito all’accertamento del diritto ad ottenere il rinnovo della patente di guida, in relazione al quale ha sottolineato l ‘ inesistenza di provvedimenti cautelari tipici.
All’udienza del 18/12/2025 si è preso atto della costituzione del tramite l’avvocatura dello Stato che ha depositato comparsa di costituzione in data 17/ 12/2025. Quanto all’ di preso atto della mancata costituzione in giudizio, pur se regolarmente oggetto della richiesta di cui al ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza all’avvocatura distrettuale dello Stato, ne è stata dichiarata la contumacia, ferma ogni valutazione in fase decisionale sulla questione della carenza di legittimazione passiva, evidenziata anche dall’avvocatura distrettuale dello Stato.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata assunta riserva.
Va pregiudizialmente osservato che sussiste la giurisdizione ordinaria, posto che come sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, quale arbitro delle questioni di giurisdizione, ‘la revoca della patente si presenta come espressione dell’esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare, secondo la regola base di riparto, al giudice ordinario’ (Cass. Sez. Un. 26391/2020).
Sempre in via pregiudiziale, va rilevata la carenza di legittimazione passiva autonoma dell’
trattandosi, come sostenuto dall’avvocatura dello Stato ed altresì anche dalla stessa difesa del ricorrente, di mera articolazione periferica del l’amministrazione centrale ministeriale, non dotata di una propria legittimazione autonoma ad essere convenuta e resistere in giudizio.
Quanto al merito, si ritiene anche in applicazione della ragione più liquida che il ricorso sia infondato e vada pertanto rigettato per le ragioni seguenti.
Allega il ricorrente a fondamento del preteso fumus boni iuris che la Pubblica Amministrazione, non avendo portato ad esecuzione il provvedimento di revoca della propria patente di guida ed avendo egli ottenuto il rinnovo della stessa il giorno 13/3/2019, prima che gli venisse notificato il provvedimento di revoca in data 19/3/2019, abbia ingenerato nel medesimo un legittimo affidamento circa il fatto che la patente rinnovata fosse valida, essendo detto convincimento sta to rafforzato dall’indicazione dei punti della patente e nuovamente in occasione di altro sinistro, quando gli operanti nulla avevano rilevato di anomalo pur avendola esaminata.
Tale assunto non è a ben vedere condivisibile.
Infatti, dalle stesse allegazioni del ricorrente risulta che lo stesso abbia proceduto, nelle more del procedimento amministrativo avviato per la revoca della patente già sospesa, ossia dopo aver regolarmente ricevuto e preso atto dell’intervenuta sospensione della patente di guida disposta dal magistrato di sorveglianza per la durata di 62 giorni dalla notifica avvenuta in data 19/11/2018, alla richiesta di rinnovo della patente, essendo all’epoca del rinnovo l’efficacia della sospensione cessata in data 21/1/2019.
Nel mentre, tuttavia, come allegato dal ricorrente, in data 28/12/2018, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva già contestato la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione del magistrato di sorveglianza di Verona che aveva autorizzato il ricorrente a guidare solamente nelle fasce orarie 6:30-19:00 allo scopo di recarsi al lavoro e di tornare presso la propria abitazione, avendo gli operanti accertato che alle ore 22:00 del suddetto giorno il ricorrente aveva circolato abusivamente, a seguito di fuoriuscita dalla sede stradale.
Tale accertamento, come allegato dallo stesso ricorrente, non è stato opposto per causa ad egli imputabile.
Il ricorrente quindi, con ulteriore passaggio argomentativo, sostiene che l’orario delle ore 22:00 non corrisponda a quello in cui egli stava circolando e che tale orario sia invece quello in cui l’accertamento è stato eseguito, molte ore dopo il verificarsi del sinistro.
Tale ricostruzione non risulta credibile oltre che sfornita di ogni prova documentale oltre che di istanza di prova costituenda a suo supporto.
Invero, il verbale di accertamento e contestazione risulta redatto in data 26/1/2019 mentre l’orario delle 22:00 è quello in cui i verbalizzanti hanno collocato l’avvenimento del sinistro avvenuto in data 28/12/2018, non risul tando del resto plausibile né dimostrabile per presunzioni l’allegazione sulla circostanza secondo cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sarebbe recata sul luogo del sinistro ad oltre due ore e mezzo dal termine ultimo dell’orario limite consentito per la circolazione di cui all’autorizzazione dell’Ufficio di s orveglianza, sottolineato per di più che alle ore 19:30 l’automobile condotta dal ricorrente avrebbe infatti dovuto essere già giunta presso l’abitazione dello stesso.
Non vi sono peraltro fondate ragioni per rite nere verosimile che l’intervento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa essere avvenuto ad una simile distanza temporale dal sinistro e dal sopraggiungere dei mezzi di soccorso che lo hanno per conseguenza stessa delle allegazioni del ricorrente trasportato all’os pedale.
Ne discende che la revoca della patente di guida del disposta in data 12/3/2019 deve dirsi del tutto legittima ed anzi atto dovuto, dato che ai sensi dell’art. 218 co. 6 C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) ‘ chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pag amento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente’ e dato che il rinnovo dallo stesso ottenuto della patente revocatagli il giorno prima del rinnovo, quest’ultimo sì contrario al disposto di legge, non può esplicare efficacia sanante rispetto alla revoca già disposta dal Prefetto, benché notificatagli solo il giorno 19/3/2019.
Per le suesposte ragioni il non può vantare altresì alcun legittimo affidamento, potendosi ravvisare semmai l’erronea co nvinzione in tal senso, benché priva del crisma della legittimità, solo a seguito dei successivi atti della Pubblica Amministrazione consistiti nell’indicazione dei punti della patente e nei controlli senza rilievi di sorta avvenuti in seguito, ed in particolare in occasione del sinistro del 18/3/2022, i quali sono essi ad essere illegittimi e plausibilmente frutto del disguido causato dalla stessa combinazione temporale che ha consentito al ricorrente di ottenere l’illegittimo rinnovo della patente revocat a.
In altri termini, il rinnovo della patente ottenuto in data 13/3/2019 non avrebbe dovuto essere concesso ed è proprio tale illegittimo provvedimento di rinnovo a costituire la base dell’allegato convincimento del ricorrente che la propria patente rinnovata fosse valida, non potendo tuttavia tale stato soggettivo assumere i connotati del legittimo affidamento, sia in quanto già alla data del 19/3/2019, ossia sei giorni dopo il rinnovo, gli era stata notificata la revoca già disposta il giorno prima della data del rinnovo, sia in quanto lo stesso aveva avuto all’epoca già da tempo piena coscienza del verbale di contestazione del 26/1/2019 notificatogli il 31/1/2019, e dunque oltre un mese e mezzo prima della data del rinnovo, che il ricorrente non ha opposto e che aveva accertato la violazione dell’autorizzazione del magistrato di sorveglianza .
Consolidato e pacifico è infatti il principio per cui l’affidamento del privato ‘è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell’Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia – o possa essere plausibilmente tacciata d’illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima’ ( ex multis di recente Cass. 11615/2025), pos to che come da regola generale anche tra privati, l’affidamento incolpevole ‘trova operatività alla duplice condizione che sussista la buona fede di chi ne invoca l’applicazione e un comportamento almeno colposo di colui che ha dato causa alla situazione d i apparenza’ (Cass. 23448/2013; Cass. 3787/2012).
In conclusione, nel caso di specie il rinnovo della patente non assume natura di provvedimento vincolato nel senso inteso dal ricorrente, essendo viceversa la Pubblica Amministrazione vincolata a non procedere al rinnovo di una patente revocata e dovendo e potendo il ricorrente procedere, stante la pacifica sopravvenuta cessazione dell’efficacia della revoca, al conseguimento ex novo della patente di guida.
Alla carenza del fumus boni iuris consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese, sussistono gravi motivi che ne rendono opportuna la compensazione integrale, considerato che il ricorrente ha verosimilmente agito nella presente sede anche in conseguenza delle rassicurazioni offertegli dai controlli effettuati negli anni, che, pur non potendosi per le suddette ragioni ritenere idonei a fondare un suo legittimo affidamento e neppure a consentire di rendere valido un atto invalido ex tunc , hanno ragionevolmente concorso a portare il ricorrente all’instaura zione del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA la carenza di legittimazione passiva dell’
;
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese del giudizio.
Si comunichi.
Venezia, 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME