SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3227 2025 – N. R.G. 00027610 2024 DEL 16 04 2025 PUBBLICATA IL 16 04 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
27610/2024
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 10.15 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per l’avv. COGNOME NOMECOGNOME si riporta al proprio atto. Contesta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 96 c.p.c..
Per il Procuratore dello Stato NOME COGNOME Si riporta al proprio atto e chiede che venga valutata la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 96 co. 3 c.p.c..
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa .
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27610/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso i difensori C.F. C.F.
RICORRENTI
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell’AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso gli uffici dell’AVVOCATURA DELLO STATO DI MILANO P.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio e da verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Giudice di Pace di di data 7.10.2022 propone opposizione avverso il provvedimento del 22.8.2022 del Prefetto di con cui veniva disposta la revoca della patente di guida n. .
La non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 399/2023 emessa il 7.12.2023 il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
Avverso tale decisione propone appello, evidenziando:
l’erronea applicazione della sentenza n. 266/2022 della Corte Costituzionale;
la circostanza che l’inversione del senso di marcia è avvenuta prima di oltrepassare il casello autostradale, in assenza di traffico con buona visibilità;
l’inapplicabilità dell’art. 176 co. 19 cds, che richiede che il fatto sia commesso sulle carreggiate, circostanza non verificatasi nel caso di specie;
il mancato adeguamento, secondo il principio di ragionevolezza, della entità della sanzione amministrativa rispetto alla condotta illecita.
Si costituisce in giudizio l , evidenziando la parziale inammissibilità dell’appello e la sua completa infondatezza nel merito.
Si rileva preliminarmente l’inammissibilità del motivo di appello legato alla circostanza, dedotta dall’appellante, che la manovra sia avvenuta in sede di carreggiata, non di corsia; si tratta di censura – a prescindere da ogni valutazione sulla sua fondatezza nel merito – non avanzata nel giudizio di primo grado e che non può quindi essere introdotta nel presente grado di giudizio.
Nel merito si osserva quanto segue.
La violazione accertata è quella relativa all’art. 176 co. 1, 19 e 22 cds per avere invertito il senso di marcia del proprio veicolo in sede autostradale, nei pressi del casello e prima di averlo superato.
L’art. 176 co. 19 cds prevede che chi viola le disposizioni di cui all’art. 176 co. 1 lett. a) quando il fatto è commesso sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è punito con una sanzione amministrativa (non oggetto del presente giudizio).
L’art. 176 co. 22 cds dispone, per quanto qui di interesse, che alle violazioni di cui al comma 19 ‘consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida’; la disposizione è formulata senza prevedere alcuna possibilità di valutazione discrezionale da parte dell’autorità amministrativa; si tratta pertanto di attività vincolata.
Le doglianze che l’appellante propone sono già state affrontate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 266/2022. In tale sede si è affermato che:
‘la legittimità costituzionale dell’art. 176, comma 22, cod. strada è stata già più volte scrutinata da questa Corte sotto il profilo dell’art. 3 Cost.’;
ciò anche con riferimento all’ipotesi in cui il conducente aveva compiuto l’inversione del senso di marcia nel piazzale antistante i caselli di ingresso dell’autostrada, dunque in una situazione analoga a quella in questa sede in discussione;
‘la revoca della patente – ancorché applicata cumulativamente alle altre sanzioni previste dai commi 19 e 22 dell’art. 176 cod. strada – non può ritenersi manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito per la quale è prevista’;
come già sottolineato nelle precedenti pronunce, ‘chi inverte il senso di marcia in un’autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l’incolumità propria e altrui’; ciò ‘anche ove la condotta sia compiuta nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada, in cui frequentemente accade che i conducenti degli automezzi procedano a velocità ampiamente superiore a quelle consentite – specie laddove siano muniti di ‘telepass’ e non debbano, quindi, necessariamente arrestarsi al casello -, e non riescano per tale ragione a frenare in tempo utile a evitare la collisione, in caso di repentine manovre di inversione del senso di marcia da parte di altri automobilisti. A fronte di simili rischi, non può ritenersi manifestamente irragionevole la scelta legislativa di affiancare alla sanzione amministrativa pecuniaria una sanzione certo assai severa ma di particolare efficacia deterrente come la revoca della patente, equiparando nel trattamento sanzionatorio tutte le condotte di inversione del senso di marcia compiute in tutte le zone autostradali, onde dissuadere in modo specialmente energico gli utenti della strada dal compiere simili condotte anche in situazioni di apparente sicurezza’.
La Corte ha pertanto affrontato il tema con riferimento anche a casi sovrapponibili a quello in questa sede in discussione, escludendo che vi siano ipotesi di manifesta irragionevolezza, anche con riferimento alla impossibilità di graduare la sanzione.
La Corte di Cassazione ha infine osservato, con sentenza n. 16573/2006 (successiva a quella citata dal ricorrente), che ‘tutto lo spazio adiacente a un casello, e perciò quello anteriore e posteriore ad esso costituisce zona strettamente pertinente all’autostrada, e pertanto va applicata la disciplina relativa ad essa’.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso, con la conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del principio di soccombenza, dell’attività processuale effettivamente svolta, del valore indeterminabile della causa e dell’assenza di elementi sufficienti a configurare l’ipotesi di cui all’art. 96 c.p.c., trattandosi di procedimento svoltosi non al di fuori della ammissibile dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l’appello di emessa il 7.12.2023 dal Giudice di Pace di .
e, per l’effetto, conferma la sentenza n. 399/2023
Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dell , liquidate in € 4.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Dà atto dell’obbligo di art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002.
di versare all’erario la somma di € 777,00 ex
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME