Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6906 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
Oggetto:
s.a.s. impugnazione deliberazione soci
AC -11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15850/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
Asse RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e C. in liquidazione , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME ;
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1120/2020, pubblicata il 13 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e C. in liquidazione (in prosieguo, breviter , ‘Asse’), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza n. 20233/2016 del locale Tribunale che aveva respinto la sua domanda avente per oggetto la declaratoria di nullità o annullabilità della deliberazione assunta dai soci della Asse in data 3 giugno 2013, avente a oggetto la determinazione del compenso da corrispondere al liquidatore giudiziale della società NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE
La Asse ha resistito con controricorso, mentre i soci NOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che l’appello proposto da NOME COGNOME era inammissibile in quanto tardivo, poiché notificato in data 20 maggio 2017, ben oltre il termine c.d. ‘breve’, che doveva applicarsi nel caso di specie, atteso che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata al COGNOME in data 4 novembre 2016 presso gli avvocati COGNOME e COGNOME che dovevano considerarsi a tutti gli effetti legittimati a ricevere l’atto, in quanto erano i suoi difensori, giacché
l’atto di nomina dei nuovi procuratori del 3 febbraio 2015 – depositato in primo grado dal COGNOME – doveva interpretarsi, in assenza di espressa dichiarazione di avvenuta revoca del mandato conferito ai precedenti avvocati, come aggiunta nel collegio dei nuovi legali.
4. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
a) «I) Primo motivo. Nullità della sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 85 c.p.c. e 1396 c.c., del principio per cui la parte, con la firma della procura, fa proprio il contenuto dell’atto cui la procura accede (oltre che gli effetti degli atti per essa compiuti dal difensore), e altresì del principio giurisprudenziale in tema di valenza sostitutiva o meno della nomina in corso di causa di un nuovo difensore», deducendo che il tenore dell’atto di nomina dei nuovi difensori avrebbe dovuto condurre a ritenere che la parte, nel sottoscrivere la nuova procura alle liti, aveva fatto proprio il contenuto processuale e sostanziale della stessa, di talché sarebbe stata inequivocabile la volontà di revocare i difensori precedentemente nominati e sostituiti.
Il motivo è fondato e va accolto.
Va premesso in linea generale che, con la sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all’atto di costituzione del difensore in cui si dà atto della revoca del precedente patrono, la parte (revocante) assume la paternità di quanto dichiarato dal difensore (facendo propria la dichiarazione di revoca contenuta nell’atto che formalmente la parte stessa non sottoscrive); tanto determina che la revoca è perfettamente riferibile alla parte e il deposito dell’atto di costituzione dei nuovi difensori ha valore
costitutivo della conoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte.
Nel caso di specie, l’applicazione del citato principio po rta all’accoglimento del ricorso.
La deduzione di un error in procedendo legittima questa Corte a compulsare direttamente gli atti processuali, quale giudice del ‘fatto processuale’.
Il tenore letterale dell’atto di nomina dei difensori avvocati COGNOME COGNOME a firma di NOME COGNOME depositato innanzi al Tribunale all’ udienza del 3 febbraio 2015, per come si evince dagli atti e del resto la stessa sentenza di appello (a pag. 6) integralmente trascrive è il seguente:
‘ l’ing. NOME COGNOME si costituisce nella causa sopra indicata, giusta procura a margine del presente atto e con nuova elezione di domicilio a mezzo dei sottoscritti nuovi procuratori Prof. Avv. NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME in sostituzione degli Avv.ti NOME COGNOME e NOMECOGNOME nei confronti dei quali l’Ing. COGNOME ha già comunicato la revoca del mandato professionale. ‘.
L’interpretazione letterale della dichiarazione, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non sembra affatto equivoca, ma invero del tutto chiara: il COGNOME ha nominato come propri nuovi difensori e domiciliatari gli avvocati COGNOME COGNOME e COGNOME in sostituzione dei precedenti difensori COGNOME e COGNOME che sono stati dallo stesso revocati.
A tanto conducono le espressioni usate nella procura, ove si rinviene: a) l’indicazione del fatto che i procuratori nominati con l’atto in esame erano ‘ nuovi ‘ difensori e ‘ nuovi ‘ domiciliatari; due aggettivi identici che, secondo il senso comune del termine,
stanno a indicare che la parte ha inteso nominare, per l’appunto, dei ‘nuovi’ difensori, intendendo con ciò dire che non voleva farsi più rappresentare e difendere dai ‘vecchi’ difensori; b) che tale fosse la volontà della parte appare ulteriormente confermato dall’ utilizzo della locuzione ‘in sostituzione’, che fa intendere che la nuova nomina determinava , per l’appunto, un effetto sostitutivo del precedente collegio difensivo e in alcun modo di ‘affiancamento’ al nuovo collegio, come pure infondatamente opina sul punto la sentenza impugnata; c) in relazione, poi, alla ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, che ha fondato il dubbio sull’effetto sostitutivo dalla mancata esplicitazione da parte del Lozupone dell’avvenuta revoca dei precedentemente difensori, va detto che tale affermazione appare contraddetta, ancora una volta, dal tenore dell’a tto di nomina dei nuovi difensori oggetto della presente indagine, ove la parte dà atto di aver ‘ già comunicato la revoca ai precedenti difensori ‘. Un’affermazione che la Corte di merito non considera e che, invece, dimostra che la revoca del mandato era stata già effettuata dal COGNOME e comunicata ai propri precedenti difensori posto che, come correttamente evidenzia il motivo di ricorso in esame, il contenuto volitivo-sostanziale della procura è univocamente ed esclusivamente riferibile alla parte che dispone del proprio diritto, e non certo agli avvocati revocati che, semmai, hanno solo un onere di comunicazione dell’evento, che peraltro non si pone come necessario al fine di rendere efficace l’avvenuta sostituzione già disposta.
È quindi pienamente applicabile alla fattispecie la stessa giurisprudenza di questa Corte citata (a pag. 7) dalla sentenza impugnata che rileva come, in presenza di univoche espressioni
contrarie, deve ritenersi che il difensore precedentemente nominato sia stato sostituito dal nuovo difensore.
Tanto determina nella fattispecie in esame non già l’inesistenza posto che un criterio di astratto collegamento tra il domicilio del difensore revocato e la parte rappresenta pur sempre sussiste, sicché non può predicarsi quell’anomalia radicale tra atto posto in essere e il tipo-legale, necessaria per giungere alla categoria dell’inesistenza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016 che, sebbene pronunciata proposito del ricorso per cassazione, esprime concetti esportabili in tutti i gradi del giudizio) -ma la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, che come tale era del tutto inidonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello, sicché la declaratoria in rito con cui si è concluso il giudizio di appello è erronea.
b) «II) Secondo motivo, svolto per mero tuziorismo, denuncia la violazione , ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 329 c.p.c., per il caso in cui dovesse ritenersi che la Corte di appello abbia valorizzato la mancata censura della sentenza di I grado come ragione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta sostituzione degli originari difensori nel corso del giudizio di prime cure», deducendo che nessun giudicato ‘ interno ‘ si sarebbe formato per effetto della mancata contestazione in appello, a opera dell’od ierno ricorrente , dell’erronea intestazione della sentenza di primo grado, ove gli avvocati COGNOME e COGNOME risultavano ancora difensori del Lozupone, siccome tale vizio è solo formale e non necessita di specifica impugnazione in relazione al contenuto della sentenza.
Il motivo, sostanzialmente formulato in via condizionata, resta assorbito. Per completezza, va detto che esso si basa su di un
dato da escludersi, perché estraneo al dictum della sentenza impugnata: e cioè che COGNOME avrebbe dovuto impugnare, pena il formarsi del giudicato interno, la sentenza di primo grado nella parte in cui, in epigrafe, ivi erano indicati i difensori revocati e sostituiti.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a