Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27521 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 27521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25222/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Dirigenti RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE – Incarico dirigenziale -Revoca -Assegnazione nuova sede -Art. 1, D.L. n. 138/2011 -Provvedimenti disciplinari -Sanzione -Rideterminazione -Art. 63, comma 2bis , D. Lgs. n. 165/2001
R.G.N. 25222/2019
Ud. 12/09/2024 CC
lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 232/2019 depositata il 27/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 232/2019, RAGIONE_SOCIALEta in data 27 marzo 2019, la Corte d’appello di Bologna, decidendo sugli appelli riuniti separatamente proposti da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 202/2017, ha solo parzialmente accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ed integralmente disatteso l’appello proposto da NOME COGNOME.
Quest’ultima aveva adito il Tribunale di Piacenza, riferendo di essere dirigente RAGIONE_SOCIALE – ex RAGIONE_SOCIALE – assegnata alla sede RAGIONE_SOCIALE di Reggio Emilia con l’incarico di Dirigente Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Provinciale per tre anni a decorrere dal 1° giugno 2012; di essere stata tuttavia revocata anticipatamente dall’incarico e di essere stata trasferita presso la sede ex RAGIONE_SOCIALE di Piacenza – da ritenere sede di RAGIONE_SOCIALE inferiore rispetto a quella di Reggio Emilia – successivamente subendo una diminuzione RAGIONE_SOCIALEe sue competenze, sotto il profilo qualitativo e quantitativo con ridimensionamento del trattamento retributivo; di avere infine ricevuto due contestazioni disciplinari – da ritenersi illegittime – tradottesi in una sanzione pecuniaria e nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per tre giorni.
Aveva quindi chiesto -in sintesi -di accertare l’illegittimità del provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico presso la sede di Reggio Emilia con riassegnazione alla suddetta sede, od altra equivalente, e condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a corrispondere il risarcimento dei danni subiti e l’indennità di trasferta nonché di dichiarare illegittime le sanzioni disciplinari irrogate con conseguente restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme trattenute per effetto RAGIONE_SOCIALEe sanzioni medesime.
Costituitasi regolarmente RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Piacenza aveva accolto la domanda in relazione alla sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal servizio per tre giorni, rideterminandola in sanzione pecuniaria di € 200,00 e condannando altresì RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione d ell’indennità di trasferta.
Proposto separatamente appello sia da RAGIONE_SOCIALE sia da NOME COGNOME, la Corte d’appello di Bologna, riuniti i gravami:
-ha escluso la illegittimità del provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione a Reggio Emilia, rilevando che il provvedimento era giustificato da esigenze riorganizzative connesse al trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE;
-ha parimenti escluso che l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice a Piacenza venisse ad integrare una forma di demansionamento, richiamando il disposto di cui all’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 ed osservando che l’assegnazione ad una sede con base territoriale più ristretta non valeva di per sé ad integrare una violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
-ha disatteso il motivo di gravame RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice relativo alla sanzione disciplinare pecuniaria di € 200,00, affermando che la stessa si basava su comunicazioni di
posta elettronica RAGIONE_SOCIALEa COGNOME i cui contenuti si ponevano in contrasto con gli obblighi su di essa gravanti come dirigente ed escludendo che il Direttore regionale che l’aveva irrogata si trovasse in condizione di conflitto di interessi;
-ha respinto i gravami incrociati che investivano la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa seconda sanzione da sospensione di tre giorni a sanzione pecuniaria per € 200,00, operata dal giudice di prime cure, ritenendo fondata la contestazione disciplinare ma escludendo che ricorressero i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sospensione;
-ha invece accolto il motivo di gravame con cui RAGIONE_SOCIALE impugnava la propria condanna alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasferta da Reggio Emilia a Piacenza, rilevando che tale domanda non era stata specificamente formulata.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso principale è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, D. Lgs n. 165/2001; 21, D.L. n. 201/2011; 97 e 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione.
La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha escluso la violazione del diritto alla permanenza triennale, previsto all’art. 19, D. Lgs. n. 165/2001, ritenendo operante il disposto di cui all’art. 1, comma 18, D.L. n. 138/ 2011 (convertito con L. n. 148/2011) e quindi la facoltà di deroga giustificata da necessità organizzative RAGIONE_SOCIALE‘Istituto .
Argomenta in contrario che il processo di riorganizzazione connesso alla soppressione dei ruoli, anche dirigenziali, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, col contestuale trasferimento del personale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avrebbe potuto essere attuato, come previsto dall’art. 21, D.L. n. 201/2011, solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emanazione di decreti di natura non regolamentare da parte del Ministero RAGIONE_SOCIALE Lavoro (attuazione avvenuta con i DD. MM. del 3 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013).
Deduce che tale previsione è da ritenersi speciale e prevalente su quella di cui al D.L. n. 138/2011, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE avrebbe infatti potuto procedere al proprio riassetto, organizzativo e funzionale, soltanto dopo l’emanazione dei citati decre ti.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, D. Lgs. n. 165/2001; 6 del Regolamento ‘Affidamento, mutamento e revoca incarichi dirigenziali non generali RAGIONE_SOCIALE‘; del Regolamento di Organizzazione RAGIONE_SOCIALE; del Regolamento di organizzazione RAGIONE_SOCIALE approvato con del. n. 380/2000 e s.m.i.; del CCNL Area Dirigenziale Enti pubblici non economici; RAGIONE_SOCIALEa Direttiva RAGIONE_SOCIALEa Funzione Pubblica n. 10/2007.
Si impugna la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, nella parte in cui ha escluso che la revoca dall’incarico presso la sede di Reggio Emilia ed il trasferimento presso la sede di Piacenza non fossero avvenuti con modalità tali da integrare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.
Argomenta, in contrario, il ricorso che:
-sarebbero state violate le fonti normative, contrattuali e regolamentari che disciplinavano il rapporto;
-la revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico sarebbe stata giustificata con l’esigenza di rotazione degli incarichi, senza che tale giustificazione trovasse riscontro nei fatti, essendo stato riassegnato alla sede di Reggio Emilia un dirigente che era già stato incardinato nella medesima sede in precedenza per un periodo di oltre dieci anni;
-la revoca non sarebbe stata effettuata in forma scritta e sarebbero state violate, nel caso di specie, le norme procedurali stabilite dalle leggi vigenti e dalla direttiva RAGIONE_SOCIALEa Funzione Pubblica 10/2007.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., ‘Omesso esame e pronuncia sulla questione afferente la dedotta illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Direttore RAGIONE_SOCIALEa Sede RAGIONE_SOCIALE Piacenza e RAGIONE_SOCIALEa illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico di Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘Area Manageriale denomi nata ‘coordinamento agenzie e customer care’ RAGIONE_SOCIALEa sede integrata RAGIONE_SOCIALE Piacenza,’ .
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ‘omesso di considerare che, nel caso che ci occupa, erano state poste in essere altre violazioni di legge’ nel momento in cui alla ricorrente era stata comunicata la revoca dall’incarico di dirigente di Piacenza con assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico di dirigente presso la sede integrata RAGIONE_SOCIALE di Piacenza con responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Area Manageriale denominata ‘coordinamento agenzie e customer care’.
Tale assegnazione, secondo la ricorrente, integrerebbe la violazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del
Regolamento ‘Affidamento, mutamento e revoca incarichi dirigenziali non generali RAGIONE_SOCIALE‘, del Regolamento di Organizzazione RAGIONE_SOCIALE, del Regolamento di organizzazione RAGIONE_SOCIALE approvato con del. n. 380/2000 e s.m.i., del CCNL Area Dirigenziale Enti pubblici non economici Vigente e RAGIONE_SOCIALEa direttiva RAGIONE_SOCIALEa Funzione Pubblica nr. 10/2007.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., ‘Omesso esame di circostanze decisive per il giudizio – Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 – 21 del D. Lgs n. 165/2001; RAGIONE_SOCIALE‘art. 2103 c.c.’ .
La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’assegnazione alla sede di Piacenza e la successiva attribuzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Area manageriale non avrebbero avuto carattere di demansionamento anche in considerazione del fatto che Piacenza era sede pilota per la sperimentazione di nuovi moRAGIONE_SOCIALEi organizzativi, opponendo che la Corte avrebbe omesso di valutare che:
-la sede di Piacenza era stata classificata da RAGIONE_SOCIALE come serie B anziché A;
-tutte le sedi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna erano interessate alla sperimentazione di nuovi schemi organizzativi;
-l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘Area manageriale aveva comportato la sottrazione alla ricorrente di tutta una serie di funzioni.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., ‘Omesso esame di circostanze decisive per il giudizio – Violazione degli art. 22 e seg. RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, del CCNL vigente, del Codice di comportamento dei Dirigenti vigente RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, del Regolamento di disciplina dei Dirigenti RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE Vigente (allegati 39a, 39b, 39c fascicolo di primo grado),del principio di immutabilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare – corollario del principio
di specificità sancito dall’art. 7 L. 20 maggio 1970, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 7 del D.L. 201/2011 in relazione n. 300’ .
Censurando, questa volta, la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale veniva dedotta la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare pecuniaria di € 200,00, la ricorrente deduce che la Corte felsinea non avrebbe tenuto conto che:
-alla data di avvio del procedimento disciplinare la ricorrente, come disposto dall’art. 21 comma 7 del D.L. 201/2011, non era ancora stata trasferita in RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, il regolamento di disciplina applicabile non avrebbe dovuto essere quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE applicato nella sanzione ma quello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
-il d.P.R. n. 62/2013 aveva abrogato il previgente codice di comportamento unico citato dall’RAGIONE_SOCIALE richiamato al momento RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare;
-al momento RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare , quindi, RAGIONE_SOCIALE non aveva ancora adeguato il proprio codice di comportamento al disposto del d.P.R. n. 62/2013 e pertanto la sanzione non avrebbe potuto essere inflitta, in quanto riferita ad articoli di un codice disciplinare abrogato.
Aggiunge, poi, la ricorrente che ‘il Giudice ha omesso poi di considerare l’asserita artefazione RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza intercorsa tra la ricorrente ed i Dirigenti, artefazione che svuoterebbe, in pratica, di rilevanza disciplinare il messaggio’ di posta elettronica che è stato valutato integrare infrazione disciplinare.
Ulteriormente, la sanzione disciplinare sarebbe stata comminata alla ricorrente per motivi diversi da quelli dedotti nella contestazione di
addebiti, con violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa immutabilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione disciplinare.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., ‘Omesso esame su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa causa rilevabile 4 d’ufficio. Violazione del CCNL vigente, del Codice di comportamento dei Dirigenti RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE vigente, del Regolamento di disciplina dei Dirigenti RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE Vigente (allegati 39a, 39b, 39c fascicolo di primo grado), del DPR n. 62 del 16/04/2013 art. 17 comma 3, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 7 del D.L. 201/2011’ .
La ricorrente censura anche la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale veniva dedotta la illegittimità RAGIONE_SOCIALEa irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni.
Oltre a riproporre censure similari a quelle formulate con il quinto motivo, il motivo deduce che la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare non recava data certa ed osserva che non rientrava nei poteri del giudice di prime cure quello di rideterminare la sanzione.
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., ‘Omesso esame su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa causa rilevabile d’ufficio’ .
Viene censurata la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte felsinea nella parte in cui, accogliendo il gravame di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che non fosse stata formulata specifica domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di trasferta per il trasferimento da Reggio Emilia a Piacenza.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la ‘nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento (…) in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare del comma 2 in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU’ .
Il ricorso incidentale censura la decisione di rigetto del motivo di appello con il quale RAGIONE_SOCIALE deduceva il vizio di ultrapetizione RAGIONE_SOCIALEa decisione di prime cure in ordine alla sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, rilevando che -come dedotto anche in sede di appello – non rientrava nei poteri del giudice di prime cure quello di rideterminare la sanzione, avendo la ricorrente principale contestato solo l’ an e non anche il quantum RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Come dedotto dalla ricorrente, a venire in rilievo è l’art. 21, D.L. n. 201/2011 (conv. con mod. con Legge, n. 214/2011), in particolare nei seguenti commi:
‘ 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e RAGIONE_SOCIALEe politiche sociali di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e con il Ministro per la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura RAGIONE_SOCIALEe relative gestioni degli Enti soppressi sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all’RAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente la dotazione organica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all’articolo 43, comma 19 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con conseguente aumento RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica RAGIONE_SOCIALE‘Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza ‘ .
‘ 2-bis. In attesa RAGIONE_SOCIALE‘emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l’RAGIONE_SOCIALE, nei giudizi incardinati relativi alle attività degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, già in servizio presso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE ‘ .
‘ 7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’RAGIONE_SOCIALE provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione e RAGIONE_SOCIALEe procedure. ‘
Il controricorrente ha dedotto, sul punto, che i decreti menzionati dal comma 2 non potevano ritenersi costituire condizione RAGIONE_SOCIALEa effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse degli Enti soppressi, rivestendo unicamente valenza ricognitiva RAGIONE_SOCIALEe risorse risultanti dai documenti contabili di chiusura RAGIONE_SOCIALEa gestione e consentendo, pertanto, la repentina revoca
RAGIONE_SOCIALE‘originaria assegnazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, e la sua nuova assegnazione alla sede di Piacenza.
Questa ricostruzione risulta, tuttavia, smentita non solo dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALEo stesso comma 2 -che risulta invece subordinare ai decreti lo stesso trasferimento ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ‘ risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi ‘ , ma anche dai successivi commi 2bis e 7, in quanto gli stessi prevedevano, il primo, che, in attesa RAGIONE_SOCIALE‘emanazione dei suddetti, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuassero ‘ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degl i stessi’ , e, il secondo, che solo successivamente all’emanazione dei suddetti decreti RAGIONE_SOCIALE procedesse ‘ al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione e RAGIONE_SOCIALEe procedure ‘ .
Si deve osservare che la Corte felsinea, con la propria decisione, è venuta , invece, ad affermare apoditticamente la prevalenza sul D.L. n. 201/2001 del precedente D.L. n. 138/2011, richiamando genericamente preminenti ragioni organizzative, ed in particolare la ‘sperimentazione del nuovo moRAGIONE_SOCIALEo organizzativo’ , senza però neppure considerare la ben evidente differenza tra una ‘sperimentazione’ limitata -che poteva giustificare specifiche iniziative di dislocazione di unità del personale – e quella che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione offerta dalla decisione medesima, è risultata essere un’operazione di vero e proprio riassetto organizzativo su più sedi, la quale, proprio in quanto tale, avrebbe potuto invece essere intrapresa solo dopo l’adozione dei Decreti ministeriali di cui all’art. 21, comma 2, D.L. n. 201/2011.
L’omessa valutazione di tale profilo da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello si è quindi tradotta in un inadeguato governo sia RAGIONE_SOCIALEa previsione da ultimo richiamata sia RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 18, D.L. n. 138/2011.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento die motivi secondo, terzo e quarto.
I motivi quinto, sesto e settimo sono invece inammissibili.
Tutti questi motivi, infatti, vengono a caratterizzarsi per l’assoluto mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., oltre a contenere reiterati -ed inammissibili – riferimenti a profili in fatto.
L’inammissibilità dei motivi, quindi, discende dal principio -più volte affermato da questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U – Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).
Il ricorso incidentale è infondato.
Infatti, questa Corte ha recentemente chiarito (Cass. Sez. L Sentenza n. 10236 del 18/04/2023), non solo che l’art. 63, comma 2 -bis , D. Lgs. n. 165/2001 inserito dall’art. 21 , comma 1, D. Lgs. n. 75/2017 – va interpretato nel senso che il giudice, nei casi in cui la
sanzione inflitta venga ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto accertato, ha il potere/dovere di rimodulare la sanzione medesima anche in difetto di sollecitazione -e ciò in quanto ‘ la tesi che esclude la doverosità RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione finisce per attribuire al giudice una discrezionalità assoluta, discrezionalità che renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tu telare gli interessi pubblici coinvolti dall’illecito’ -ma anche che la previsione concerne i poteri attribuiti al giudice ordinario nelle controversie inerenti ai rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, con la conseguenza che la disciplina applicabile ratione temporis all’esercizio di detti poteri è quella vigente nel momento in cui il potere stesso è esercitato, non assumendo alcun rilievo la data di commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito .
A tale principio la decisione impugnata risulta essersi conformata, dovendosi quindi escludere il dedotto vizio di ultrapetizione.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono mentre il ricorso principale deve trovare accoglimento limitatamente al primo motivo, risultando assorbiti secondo, terzo e quarto motivo ed inammissibili quinto, sesto e settimo motivo, il ricorso incidentale deve essere respinto.
La decisione impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui enunciato, provvederà a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
In relazione al ricorso incidentale, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’RAGIONE_SOCIALE giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti secondo, terzo e quarto motivo e inammissibili quinto, sesto e settimo motivo; rigetta il ricorso incidentale;
cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione