Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9081 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12116/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come da pec Registri giustizia :
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIAVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1025/2017 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Bologna, depositata in data 20.10.2017, N.R.G. 175/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.02.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva rigettato le domande proposte dalle medesime (e da NOME COGNOME), volte ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale in posizione di staff Regione Emilia-Romagna e/o di attribuzione di incarico fuori regione, con riattribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico direttoriale di sede anticipatamente revocato o equivalente (previa eventuale rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di selezione ed interpello), la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla ricostruzione del trattamento economico e previdenziale (previo accertamento del diritto alla conservazione del complessivo trattamento economico legato alla posizione illegittimamente ridotta) e l’accertamento del danno non patrimoniale alla professionalità e alla vita di relazione.
Il Tribunale aveva escluso che fosse possibile la reintegra nell’incarico dirigenziale rivestito per non essere più esistente l’incarico di direttore di sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto sussistenti le esigenze produttive, al fine di assicurare funzionalità e flessibilità al servizio, che consentivano, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 18, del d.l. 13/8/2011 (conv. in l . n. 146/2011) di disporre il passaggio ad altro incarico del personale dirigenziale, prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico ricoperto.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME; in ordine all’appello proposto da NOME COGNOME , pur rilevando che effettivamente la medesima non aveva mai chiesto l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore di sede provinciale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha tuttavia escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Ha rilevato che la COGNOME aveva dedotto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa determinazione n. 554 del 15.10.2014 (con cui era stato revocato l’incarico dirigenziale conferito per un triennio dal 1° giugno 2013 -incarico di responsabilità di una RAGIONE_SOCIALEe ‘Aree Manageriali’ presenti presso la Direzione Provinciale di Piacenza – e le era stato assegnato un nuovo incarico in posizione di staff presso la Direzione regionale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Bologna), nonché l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa preventiva procedura di interpello all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale era stato adottato il suddetto provvedimento di revoca.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di illegittima revoca anticipata di un incarico dirigenziale a tempo determinato sussiste il diritto alla riassegnazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico revocato per il tempo residuo di durata, ha escluso la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in quanto quest’ultima aveva chiesto tout court la riattribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico direttoriale di sede anticipatamente revocato , senza alcuna limitazione temporale; ha inoltre rilevato che l’incarico dirigenziale di Responsabile di Area Manageriale denominata ‘coordinamento agenzie e customer care ‘ RAGIONE_SOCIALEa sede provinciale
integrata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Piacenza era scaduto in data 30.6.2016, e dunque in data anteriore alla decisione ed ha altresì escluso il diritto RAGIONE_SOCIALEa COGNOME all’attribuzione di un incarico dirigenziale equivalente.
Ha ritenuto infondate anche le domande risarcitorie, non avendo ravvisato deduzioni e riscontri positivi in ordine al trattamento percepito dalla COGNOME in relazione al trattamento anticipatamente revocato e al nuovo incarico conferito, ed ha ritenuto sfornita di allegazione e prova la domanda di risarcimento del danno alla professionalità e alla vita di relazione.
Ha infine rilevato la novità RAGIONE_SOCIALEe domande relative alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per le trasferte fuori regione, all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura paraconcorsuale di interpello all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale la COGNOME era stata assegnata alla funzione dirigenziale di staff , nonché alla condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva e alla correzione dei punteggi attribuiti nella graduatoria finale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso prospettando sette motivi, illustrati da memoria.
7 . L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale omesso di accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale di Responsabile Area manageriale denominato ‘coordinamento agenzie e customer care ‘, nonostante il giudicato implicito sul punto.
Evidenzia che la Corte territoriale ha respinto la domanda relativa alla riattribuzione del suddetto incarico in ragione RAGIONE_SOCIALEe modalità con cui è stata formulata e del lasso di tempo in cui è stata sub judice per la decisione ed ha respinto le domande risarcitorie in ordine al quantum ; sostiene che la sentenza impugnata ha implicitamente dato atto RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico, che costituisce l’antecedente logico di tali statuizioni.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., omesso esame RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla dedotta illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale assegnato alla COGNOME con determinazione P23.190.2013 del 6.6.2013, nonché violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 132 n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia ed assenza di motivazione sulla domanda riguardante l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa suddetta revoca.
Evidenzia che l ‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale assegnato alla COGNOME con determinazione P23.190.2013 del 6.6.2013 costituisce l’antecedente necessario rispetto all a decisione sulle altre domande proposte;
lamenta che l’omessa pronuncia su tale questione ha inficiato l’intero impianto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, commi 1 e 2, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente per l’Area VI.
Deduce l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale, in quanto avvenuta in maniera implicita con determinazione n. 554 del 15.10.2014, in assenza di un atto motivato, ed in assenza di contraddittorio con il dirigente interessato.
Richiama la direttiva n. 10 del 19.12.2007 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e lamenta la mancata pronuncia del giudice di appello sulla richiesta di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa suddetta revoca anticipata.
Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di ricostituzione del trattamento economico e previdenziale precedentemente goduto dalla ricorrente, nonostante fossero state dedotte e documentate le differenze di retribuzione derivanti dalla revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico.
Evidenzia che il contratto accessivo al provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico in posizione di staff , depositato in atti, ha previsto una retribuzione di posizione parte variabile nettamente inferiore a quella stabilita dal precedente contratto accessivo al conferimento di incarico in posizione di Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Area manageriale denominata coordinament o agenzie e customer care , come rilevato in sede di appello.
Aggiunge che l’inserimento RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 non dimostra l’effettiva e concreta corresponsione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di parte variabile in misura equivalente a quella goduta in costanza RAGIONE_SOCIALE‘ incarico anticipatamente revocato.
Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2087 cod. civ. , nonché degli artt. 115, 116 e 132 comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
Deduce che il danno alla professionalità è stato allegato e provato, evidenziando che era stato prodotto il CCNL integrativo per il personale dirigente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di seconda fascia del 16.9.2014 contenente la tabella con i coefficienti per la retribuzione di risultato, nonché il contratto accessivo di attribuzione alla COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘incarico in posizione di staff del direttore.
Sostiene che la documentata applicazione RAGIONE_SOCIALEa clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 18, del d.l. n. 138/2011 comprova la sussistenza di un danno alla professionalità, imponendo l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1226 cod. civ., in forza del quale il giudice ha l’obbligo di ricorrere ad elementi presuntivi.
Addebita alla Corte territoriale di avere respinto la domanda di risarcimento del danno alla professionalità con una motivazione meramente apparente, nonostante l’implicito riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenz iale precedentemente ricoperto dalla COGNOME e la mancata esclusione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda nell’ an .
In ordine alla domanda di risarcimento del danno alla vita di relazione, evidenzia che la COGNOME aveva documentato le continue trasferte tra la sua residenza e la sede piemontese in cui era stata trasferita, mediante il deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione attestante le prenotazioni dei treni per la relativa tratta e RAGIONE_SOCIALEe richieste di rimorso RAGIONE_SOCIALEe spese di pernottamento fuori città; lamenta il mancato riferimento a tale documentazione ed il mancato ricorso al fatto notorio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
6. Il sesto motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità RAGIONE_SOCIALEa domanda relativa alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese derivanti dalle trasferte conseguenti all’illegittimo trasferimento fuori regione.
Evidenzia che tale domanda non poteva essere proposta nel giudizio di primo grado, in quanto all’epoca del deposito del ricorso introduttivo il trasferimento fuori Regione non era ancora avvenuto; rimarca che nel suddetto ricorso era stato comunque dedotto che l’annuncio (indeterminato nella sede e nel ruolo) di trasferimento ad altra Regione era una condotta foriera di danno risarcibile.
Aggiunge che la domanda di rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese conseguenti al trasferimento era stata introdotta nel momento in cui il trasferimento fuori Regione era di fatto avvenuto, attraverso il deposito di note difensive ad integrazione del verbale di udienza del 9.3.2015.
7. Il settimo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto la novità RAGIONE_SOCIALEa domanda subordinata di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura paraconcorsuale di interpello all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale la COGNOME era stata assegnata alla funzione dirigenziale di staff e di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rinnovo RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva e alla correzione dei punteggi attribuiti nella graduatoria finale.
Evidenzia che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiesta la previa rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di selezione ed interpello ove necessaria, e che tanto nel ricorso di primo grado, quanto nell’atto di appello erano state esposte le ragioni per le quali tale procedura doveva considerarsi illegittima.
8. Il primo motivo è inammissibile.
La Corte territoriale non ha ritenuto implicitamente l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale di ‘Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Area Manageriale coordinamento agenzie e customer care ‘, ma ha deciso in base alla ragione più liquida, affermando che la COGNOME non avrebbe potuto ottenere la reintegra in tale incarico in quanto aveva chiesto la
riassegnazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico senza limiti temporali, ed in quanto il termine triennale RAGIONE_SOCIALE‘incarico era già decorso all’epoca RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
Ciò premesso, questa Corte ha escluso la configurabilità di un giudicato interno implicito nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida (v. Cass. n. 41019/2021 e Cass. n. 15064/2017), ossia quando dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulti che non è stato seguito l’ordine l ogico-giuridico RAGIONE_SOCIALEe questioni, ma quello del risparmio RAGIONE_SOCIALEe energie processuali, cioè l’uso RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente (v. Cass. n. 25028/2014 e la giurisprudenza ivi richiamata)
Anche il secondo motivo è inammissibile.
Considerato che la decisione è fondata sulla ragione più liquida, la ricorrente non può infatti dolersi RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia.
Inoltre, dalla sentenza impugnata risulta che nel ricorso di primo grado la COGNOME ha chiesto accertarsi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff Regione Emilia Romagna e/o RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di incarico fuori Regione con riattribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico direttoriale di sede anticipatamente ed illegittimamente revocato o equivalente (pag. 3 e 9 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Da tale provvedimento si desume dunque che nel giudizio di primo grado la COGNOME non ha chiesto l’accertamento in via principale RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico di ‘Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Area Manageriale denominata coordinamento agenzie e customer care ‘ RAGIONE_SOCIALEa sede Provinciale integrata di Piacenza, ma si è limitata a prospettare tale questione in via incidentale e a chiedere la riattribuzione del suddetto incarico, quale effetto RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico d irigenziale in posizione di staff Regione Emilia Romagna e/o di attribuzione di incarichi fuori regione; non risultano dunque i profili rispetto ai quali era stata dedotta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico di ‘Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Area Manageriale denominata coordinamento agenzie e customer care ‘.
Tanto emerge dalle stesse conclusioni del ricorso di primo grado come riportate a pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e dalla delimitazione RAGIONE_SOCIALEa domanda all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff e/o di attribuzione di incarichi fuori regione di cui alle premesse ‘.
Il motivo non lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione relativa alla ragione più liquida nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la possibilità di una ‘ riattribuzione’ RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale di ‘Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Area Manageriale denominata coordinamento agenzie e customer care ‘ per essere decorso il termine di durata triennale RAGIONE_SOCIALEo stesso (statuizione, invero, non conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia di spoil system : Cass. n. 29168/2018; Cass. n. 26469/2017 e Cass. n. 3210/2016).
In ogni caso, il motivo non fornisce elementi da cui possa desumersi la decisività di una pronuncia che stigmatizzi la statuizione erronea, atteso che non precisa in quale momento,
in quali termini e sotto quale profilo, nel giudizio di primo grado sarebbe stata prospettata la questione RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale suddetto.
La riattribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico in essere al momento del conferimento del nuovo incarico dirigenziale era stata, infatti, prospettata quale mera conseguenza RAGIONE_SOCIALEa dedotta illegittimità di tale conferimento e non quale effetto di una prospettazione autonoma di illegittimità di una revoca anticipata. E, del resto, come si evince dal controricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dal contenuto degli atti in que sto puntualmente trascritti, l’RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito la novità RAGIONE_SOCIALEa questione posta RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda formulata solo in sede di appello.
Considerato che la questione indicata come principale non è stata tempestivamente dedotta, la censura proposta dalla ricorrente non è determinante, restando comunque assorb ita nell’ argomentazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alla illegittimità dei rilievi afferenti alla attribuzione del nuovo e diverso incarico.
Nelle note finali il procuratore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha peraltro evidenziato che dal 1° marzo 2017 alla COGNOME è stato riattribuito l’incarico di Responsabile di Area Manageriale denominato ‘coordinamento agenzie e customer care ‘ presso la sede RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di Rimini, con durata triennale e scadenza nel 2020 e successiva assegnazione in comando al MEF di Modena, e che pertanto la domanda di reintegra nell’incarico revocato non è stata coltivata in questa sede.
Il terzo motivo, con cui è lamentata la violazione o falsa applicazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, commi 1 e 2, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 18, d.l. n. 138/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del CCNL relativo al personale dirigente per l’Area VI , deve pertanto ritenersi assorbito.
Il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili, in quanto tendono alla rivisitazione del fatto, attraverso la disamina del contratto accessivo al provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, l’interpretazione diretta del CCNI e l’applicazione del fatto notorio.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del
2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. fra le tante Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n.7568/2020; Cass. n. 25626/2020 e Cass. n. 3829/2021).
A detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi RAGIONE_SOCIALEa produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018; Cass. n. 3829/2021).
Una volta esclusa l’applicabilità ai contratti integrativi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., opera il principio, parimenti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
12. Il sesto motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nelle note difensive la ricorrente ha rinunciato al sesto motivo per difetto di interesse; ha infatti evidenziato che nelle more del giudizio è intervenuto il rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme afferenti alle spese di trasferta sostenute.
12. Anche il settimo motivo è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata risulta infatti che la questione relativa alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di selezione ed interpello era stata proposta in via eventuale ed incidentale nel giudizio di primo grado ed il ricorso conferma che nelle conclusioni del medesimo ricorso è stato chiesto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di incarico dirigenziale in posizione di staff Regione Emilia-Romagna e/o di attribuzione di incarichi fuori Regione di cui alle premesse e, per l’effetto, la riattribuzione alle ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘incarico direttoriale anticipatamente revocato ‘previa occorrendo rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa procedura di selezione ed interpello…’, mentre in appello è stata proposta come domanda principale subordinata.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 febbraio 2024.