Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18248 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 18248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2898/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresentano e difendono;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 923/2017 RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di L ‘Aquila , depositata il 16/11/2017 R.G.N. 309/2017;
Udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME udita l’AVV_NOTAIO in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
L a Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva parimenti rigettato l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa risoluzione anticipata del contratto di lavoro come D irettore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE e dei provvedimenti di annullamento in autotutela di atti attributivi di emolumenti ritenuti non dovuti corrisposti nel corso del rapporto, confermando la decisione del giudice di primo grado anche nella parte in cui, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale proposta dall’ente medesimo, aveva condannato il dirigente a restituire la complessiva somma di euro 404.226,76, oltre accessori, per differenze retributive non dovute.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il COGNOME articolando cinque motivi, cui resistono l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Regione Abruzzo con separati controricorsi.
I l ricorrente e l’ RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
L ‘ RAGIONE_SOCIALE ha avanzato istanza per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due subprocedimenti di inibitoria svoltisi innanzi alla Corte d’appello.
In esito all’ adunanza camerale del 9 febbraio 2024, è stata emessa ordinanza interlocutoria con rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alla RAGIONE_SOCIALE udienza, con particolare riferimento al primo ed al secondo motivo, in ordine alla natura RAGIONE_SOCIALE ‘atto di risoluzione del rapporto nonché alla sollecitata questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 11 del 2015, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa valenza retroattiva RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa.
Il rappresentante del AVV_NOTAIO Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigetto del ricorso principale in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura negoziale del recesso, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di costituzionalità prospettata con riferimento alla legge regionale sopravvenuta rispetto alla definizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie per mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto , esclusa la legittimità RAGIONE_SOCIALEa corresponsione di emolumenti diversi da quelli espressamente autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione d ell’ente.
Le parti hanno depositato memoria.
8 . La causa giunge, quindi, in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione in RAGIONE_SOCIALE udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del AVV_NOTAIO Ministero, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 604 del 1966, degli artt. 20 e 24 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale Abruzzo 21 luglio 1999, n. 44, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale Abruzzo 28 maggio 2015, n. 11, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa risoluzione anticipata del rapporto per mancato rispetto del termine di decadenza previsto per il licenziamento, senza considerare che, nella specie, non era configurabile un atto rapportabile alla volontà RAGIONE_SOCIALE‘ente di sciogliere il rapporto bensì un effetto previsto automaticamente dalla legge regionale, come pure riconosciuto dallo stesso Commissario RAGIONE_SOCIALE nella nota del 5 agosto 2014, prospettandosi, comunque, la caducazione RAGIONE_SOCIALE‘atto (e di quelli successivamente emessi) per effetto RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999 di cui alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 81 del 2015, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per nuovo esame da parte del giudice del rinvio anche sulla domanda di risarcimento danni che la Corte d’appello ha ritenuto assorbita .
1.1. La censura è infondata nei sensi di cui in motivazione, con parziale correzione RAGIONE_SOCIALEe ragioni addotte dalla Corte territoriale.
1.2. Con riferimento alle specifiche questioni sollevate con il motivo, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nel modo seguente: – a seguito di avviso esplorativo del 25 maggio 2004, con deliberazione del
C onsiglio di amministrazione n. 22 del 25 giugno 2004, l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva conferito a NOME COGNOME COGNOME‘incarico di direttore RAGIONE_SOCIALE‘ente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 RAGIONE_SOCIALEa l egge regionale 21 luglio 1999 n. 44, per un periodo di tre anni, incarico ripetutamente rinnovato nei trienni successivi;
-successivamente, con legge regionale 28 aprile 2014 n.25, era stato inserito l’art.24 -bis nella legge regionale n. 44 del 1999, ai sensi del quale: «nelle RAGIONE_SOCIALE dichiarate in situazione di deficit strutturale, con Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale, è nominato un Commissario …, che svolge le funzioni del RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione» (art.1 comma 3); «a far data dalla nomina del Commissario, decade l’Amministratore Unico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il dirett ore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto» (art.1 comma 4). La suddetta legge prevedeva altresì che «il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE abruzzesi, non può superare il trattamento RAGIONE_SOCIALE annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite» (art.2);
-con nota in data 5 maggio 2014, l’Amministratore Unico RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto che venisse dichiarata dalla Giunta regionale la situazione di deficit strutturale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
-con delibera n. 386 del 16 maggio 2014, la Giunta RAGIONE_SOCIALE aveva preso atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe «gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio RAGIONE_SOCIALE e finanziario previste dal comma 2, art. 24 bis RAGIONE_SOCIALEa L. R. 44/99 necessari per la dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa situazione di deficit strutturale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE » ed aveva deliberato di rendere la relativa dichiarazione;
-con decreto n. 24 del 21 maggio 2014 il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proceduto alla nomina del Commissario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dando atto che con detta nomina, oltre a decadere l’Amministratore Unico RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, «è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto»;
-con lettera del 22 maggio 2014, sottoscritta per ricezione il giorno successivo, l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato a NOME COGNOME la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
con sentenza n. 81 del 2015, RAGIONE_SOCIALEta il 20 maggio 2015, la Corte Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa l egge regionale n. 25 del 2014, in quanto approvata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in regime di prorogatio ; – successivamente, con legge regionale 28 maggio 2015 n.11, si prevedeva che: « 1. alla luce RAGIONE_SOCIALEe rilevanti perdite derivanti dall’attività di gestione e RAGIONE_SOCIALEe violazioni di legge emerse, l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata in deficit strutturale con deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 19 maggio 2014, è e resta commissariata. 2. È confermata la decadenza degli organi, fatta eccezione per il RAGIONE_SOCIALE, ed è confermata la risoluzione anticipata del contratto di lavoro con il direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto. 3. È confermato nell’incarico di Commissario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il Commissario già individuato con DPGR n. 24 del 21 maggio 2014, al quale sono attribuite le funzioni del RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione e si applica la disciplina prevista per il Presidente del RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione di cui al comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa L.R. 44/1999. Sono altresì confermati gli atti posti in essere dallo stesso Commissario».
1.3. Così ricostruiti i fatti, i giudici d’appello hanno disatteso il gravame proposto sul punto dal l’odierno ricorrente in base ai seguenti motivi:
è infondata la censura relativa alla dichiarata inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEa risoluzione anticipata per mancato rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa l egge n. 604 del 1966, sul rilievo
che l’art. 24bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999, lungi dal prevedere un automatismo, correla la risoluzione del rapporto con il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ad una preventiva dichiarazione di ‘deficit strutturale’ e al Commissariamento RAGIONE_SOCIALE‘Ente, cosicché il recesso è derivato dal preventivo accertamento RAGIONE_SOCIALEe gravi anomalie nella direzione RAGIONE_SOCIALE‘ente, che hanno condotto alla situazione di dissesto RAGIONE_SOCIALE-finanziario RAGIONE_SOCIALE stesso ed alla declaratoria di deficit strutturale, in conformità non solo al richiamato art. 24bis ma anche all’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge regionale e all’art. 7 RAGIONE_SOCIALE statuto RAGIONE_SOCIALE;
b) non può accedersi alla tesi, pure sostenuta dall’appellante, secondo cui la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 81 del 2005 avrebbe determinato l’inesistenza di tutti gli atti adottati in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 44 del 1999, e quindi anche RAGIONE_SOCIALEa risoluzione anticipata del rapporto del 22 maggio 2014, in quanto, da un lato, l’appellante non risulta aver impugnato dinanzi al giudice amministrativo gli atti posti in essere in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa legge dichiarata incostituzionale, dall’altro, detta risoluzione è st ata successivamente confermata, con atto avente forza di legge, dalla norma transitoria di cui all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa l egge regionale n. 11 del 2015, che aveva altresì confermato tutti gli atti posti in essere dal Commissario; a tale ultimo riguardo, non si apprezzavano i profili di incostituzionalità prospettati dall’appellante, avuto riguardo, fra l’altro, al fatto che la declaratoria di incostituzionalità si incentrava sul rilievo che la legge censurata era stata emanata dal RAGIONE_SOCIALE in regime di prorogatio , non essendo stati dedotti specifici motivi per ravvisare la lamentata disparità di trattamento rispetto alle altre RAGIONE_SOCIALE abruzzesi.
1.4. Fermo l’ac certamento in fatto, riservato al giudice di merito, rispetto alla linea argomentativa addotta in diritto dalla Corte d ‘appello ritiene il RAGIONE_SOCIALE che la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione interpretativa sollevata dal primo motivo, in ordine alla natura del recesso intimato dall’ente, debba piuttosto discendere dal generale inquadramento degli atti di conferimento e di revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore generale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE quali espressione RAGIONE_SOCIALEa potestà di auto-
organizzazione RAGIONE_SOCIALEe stesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oggetto di discrezionalità amministrativa.
In questo senso, giova richiamare l’indirizzo con cui questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 06/03/2018, n. 5304) ha affermato, con riferimento ad un RAGIONE_SOCIALE (nella specie, il RAGIONE_SOCIALE) trasformato per espressa previsione legislativa in ente pubblico RAGIONE_SOCIALE, con il compito di promuovere finalità pubblicistiche, che le controversie in ordine alle delibere RAGIONE_SOCIALE ‘ assemblea, con le quali è stato adeguato lo statuto RAGIONE_SOCIALE ‘ ente e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, configurandosi in capo ai soggetti partecipanti al RAGIONE_SOCIALE soltanto l ‘ interesse legittimo alla legittimità degli atti emessi in base alla relativa disciplina. In particolare, nel richiamare propri precedenti (Cass. Sez. U, 10/10/2002, n. 14475, in fattispecie riguardante il RAGIONE_SOCIALE, avente natura di ente pubblico), le Sezioni Unite hanno affermato che le controversie in ordine alla validità ed efficacia RAGIONE_SOCIALEa revoca e RAGIONE_SOCIALEa nomina degli organi d ell’ente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo tali atti espressione del potere di RAGIONE_SOCIALEa organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘ente, di fronte al quale le situazioni giuridiche soggettive dei consorziati hanno consistenza di interesse legittimo; di conseguenza, in continuità con altro precedente (Cass. Sez. U, 22/12/1999, n. 929), è stato ribadito che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto con il quale è stato annullato o revocato il provvedimento di nomina di un componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche RAGIONE_SOCIALE, o comunque è stata dichiarata la decadenza dalla carica del medesimo, attenendo ad una posizione di interesse legittimo collegantesi al potere discrezionale di scelta RAGIONE_SOCIALEe persone cui affidare il perseguimento degli scopi RAGIONE_SOCIALE‘ente, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione generale di legittimità. Infine, sempre in linea con l’orientamento già espresso (Cass. Sez. U., 01/12/1994, n. 10239), le Sezioni Unite hanno pure confermato che l’attività degli enti pubblici economici concernente la
costituzione e il funzionamento dei propri organi statutari, coinvolgendo l’assetto organizzativo e quindi l’esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza, non del diritto soggettivo, ma RAGIONE_SOCIALE‘interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudi ce amministrativo.
Con specifico riferimento alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato poi osservato (Cass. Sez. L, 30/09/2019, n. 24375, in giudizio concernente, nella specie, la ALER di Milano) che – come costantemente affermato dalla giurisprudenza nazionale dei Giudici amministrativi e di questa Corte – possono essere considerati organismi di diritto pubblico anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente (vedi, fra le prime: C.d.S., sez. VI, sentenza 20 maggio 1995, n. 498); di conseguenza, è stato precisato che le RAGIONE_SOCIALE, qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali enti pubblici economici strumentali RAGIONE_SOCIALEa Regione, dotati di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, si configurano comunque come ‘ organismi di diritto pubblico ‘ , poiché svolgono un servizio pubblico di interesse generale (in tal senso, in particolare: Cass. Sez. U, 21/12/1999, n. 916 e Cass. Sez. 1, 20/06/2017, n. 15196).
Nell’ambito di tale complessivo inquadramento , questa Corte ha pure affermato che la nomina del direttore generale d i un’RAGIONE_SOCIALE (nella specie, l ‘ RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge Regione Lazio n. 30 del 2002), ha natura di provvedimento amministrativo, in quanto costituisce espressione RAGIONE_SOCIALEa potestà autoritativa di autorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente , sicché è suscettibile di annullamento d ‘ ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 21novies RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, annullamento che l ‘ interessato ha l ‘ onere di impugnare dinanzi al giudice amministrativo, dovendosene escludere la configurabilità alla stregua di recesso ante tempus dal contratto di lavoro (Cass. Sez. L, 03/02/2021, n. 2485). Giova richiamare anche in
questa sede l’ampia ricostruzione normativa posta a fondamento del principio così affermato, che si pone in continuità con l’indirizzo ermeneutico già sopra richiamato ed espresso da questa Corte anche a Sezioni Unite.
In particolare, la competenza legislativa regionale in materia di eRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già prima RAGIONE_SOCIALEa riforma costituzionale del 2001 era riconducibile al previgente art. 117, comma primo, Cost. e gli RAGIONE_SOCIALE dovevano essere «considerati come enti regionali» (Corte Cost. sentenza n. 1115 del 1988). Allo RAGIONE_SOCIALE era riservata la regolazione dei principi fondamentali RAGIONE_SOCIALEa materia. Dopo la riforma costituzionale del 2001 la Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 94 del 2007) ha ricondotto la materia RAGIONE_SOCIALE ‘ eRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tre livelli normativi: il primo riguarda la determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117, secondo comma, lettera m) Cost. In essa si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l ‘ uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di eRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ricade nella materia «governo del territorio» oggetto di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 117 Cost., ovvero nella competenza esclusiva residuale RAGIONE_SOCIALEe Regioni, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di eRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera RAGIONE_SOCIALEa legislazione regionale. La produzione legislativa regionale si è intensificata dopo la riforma costituzionale, portando alla istituzione di enti ai quali sono state attribuite svariate denominazioni (RAGIONE_SOCIALE, Agenzie, etc. ) dirette a porre in risalto il nuovo ruolo imprenditoriale attribuito ad essi laddove gli IACP, secondo la struttura configurata dalla legge quadro 27 ottobre 1971 n. 865, avevano prevalente natura pubblico-assistenziale e, dunque, costituivano enti pubblici non economici.
Nel caso esaminato nel citato precedente, la legge RAGIONE_SOCIALE Lazio n. 30 del 2002 ha definito le RAGIONE_SOCIALE come enti pubblici di natura economica strumentali RAGIONE_SOCIALEa Regione. Nondimeno, la riconosciuta natura di ente pubblico RAGIONE_SOCIALE non implica, tuttavia, la sua totale soggezione alla disciplina privatistica, come già affermato dal consolidato indirizzo sopra richiamato, secondo cui gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privatistico, sfuggono a detto regime, per rientrare in quello di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa RAGIONE_SOCIALE ‘ ente di disporre la propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente allo svolgimento di una funzione RAGIONE_SOCIALE. Non sussiste, dunque, la possibilità di applicare la disciplina di cui all ‘ art. 2377 cod. civ. mediante l ‘ art. 2093 cod. civ., limitandosi quest ‘ ultima norma ad estendere le disposizioni del libro quinto del codice civile all ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALEe attività imprenditoriali RAGIONE_SOCIALE ‘ ente pubblico RAGIONE_SOCIALE di produzione di beni o servizi e di intermediazione negli scambi.
In applicazione di tale principio, è stato affermato che la nomina e la revoca degli organi di un ente pubblico RAGIONE_SOCIALE costituisce espressione di un potere pubblicistico. Nella fattispecie esaminata nel citato precedente, è stato osservato che, sebbene il direttore generale non sia un organo RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE (di cui sono organi, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa richiamata legge regionale, il Presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori) la sua nomina, disciplinata dall ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge regionale, appare esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà di auto-organizzazione attribuita agli organi RAGIONE_SOCIALE ‘ ente, quale nomina è riservata al consiglio di amministrazione con scelta discrezionale, al di fuori di ogni procedura comparativa. La conseguente riconosciuta natura di provvedimento amministrativo RAGIONE_SOCIALEa nomina del direttore generale comporta che l’interessato aveva l ‘ onere di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di annullamento, facendone valere eventuali vizi di legittimità, laddove è pacifico che l ‘ atto di annullamento, non impugnato, è divenuto definitivo. Viene anche evidenziato, che all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto di nomina, l’interessato
non poteva vantare alcuna posizione di diritto soggettivo allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico di direttore generale, non potendo tale diritto derivargli dalla stipula del contratto individuale di lavoro; infatti, tale contratto ha la sola funzione di disciplinare l ‘ incarico conferito con l ‘ atto di nomina e, dunque, i suoi effetti cessano automaticamente con il venir meno RAGIONE_SOCIALEa nomina. La cessazione degli effetti del contratto dirigenziale dipende, dunque, dal venir meno del provvedimento che costituisce il presupposto del contratto stesso, secondo il principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa.
1.5. Con riferimento al caso in esame nella presente controversia, occorre rilevare che la legge Regione Abruzzo 21 luglio 1999, di riordino degli RAGIONE_SOCIALE di eRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha istituito le RAGIONE_SOCIALE territoriali, fra cui l’RAGIONE_SOCIALE con sede a RAGIONE_SOCIALE, espressamente qualificandole come enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di RAGIONE_SOCIALEa organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal RAGIONE_SOCIALE regionale (art. 1). Come per le RAGIONE_SOCIALE disciplinate dalla legge regionale Lazio, esaminata nel precedente da ultimo richiamato, la legge regionale Abruzzo prevede espressamente i compiti pubblicistici affidati alle RAGIONE_SOCIALE e i poteri di indirizzo riservati alla Giunta RAGIONE_SOCIALE (art. 9), oltre che di vigilanza (art. 24). Il Direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nominato dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione fra persone in possesso di determinati requisiti senza procedura comparativa (art. 20), è in questo caso addirittura incluso fra gli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente, unitamente al RAGIONE_SOCIALE di amministrazione, al President e e al RAGIONE_SOCIALE dei revisori dei conti (art. 10).
Ne consegue che, in applicazione dei principi espressi nei precedenti citati, la riconosciuta natura di ente pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non implica, tuttavia, la sua totale soggezione alla disciplina privatistica, per rientrare nel regime di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendono dalla potestà autoritativa RAGIONE_SOCIALE‘ente di disporre la propria organizzazione. Pertanto, anche nel caso in esame la nomina e la revoca degli organi d ell’ente costituisce espressione di un potere pubblicistico, con valenza provvedimentale, da impugnare innanzi al giudice amministrativo.
L’inquadramento così delineato consente di affrontare con le categorie proprie del rilievo pubblicistico la cessazione dall ‘incarico di Direttore disposta con decreto n. 24 del 21 maggio 2014 del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta RAGIONE_SOCIALE e comunicata dall’RAGIONE_SOCIALE all’interessato con lettera del giorno successivo: trattasi, per l’appunto, di provvedimento amministra tivo di revoca, emanato in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 44 del 1999 al ricorrere dei presupposti normativamente fissati. L’ interessato aveva dunque l’onere di impugnare davanti al giudice amministrativo il provvedimento di revoca, facendone valere eventuali vizi di legittimità, laddove è pacifico che tale atto, non impugnato, è divenuto definitivo.
La definitività RAGIONE_SOCIALE‘atto provvedimentale di revoca, per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione, determina l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta sentenza con cui è stata dichiarata l’ illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999, che non spiega effetti ripristinatori o restitutori in presenza di una situazione esaurita, che opera come limite all ‘ efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di incostituzionalità. Infatti, è stato evidenziato che il rapporto può dirsi esaurito, oltre che in presenza di sentenze passate in giudicato, a fronte di fatti ed atti, parimenti rilevanti sul piano sostanziale o processuale, che producano il medesimo effetto giuridico, come la mancata impugnazione in giudizio per contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALE ‘ atto adottato (in tal senso, fra molte, Cass. Sez. L, 08/11/2017, n. 26469 e precedenti ivi richiamati).
Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza del motivo, con la parziale correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione addotta dalla Corte d’appello, che pure aveva incidentalmente rilevato la mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di recesso innanzi al giudice amministrativo.
Il rigetto del motivo comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEa censura relativa al mancato riconoscimento del rivendicato risarcimento del danno.
C on il secondo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 11 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36, 97 Cost., per aver e la Corte d’appello confermato una procedura già dichiarata incostituzionale, senza considerare l’inesistenza degli atti
determinatasi per effetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata dalla Corte cost., prospettandosi anche il contrasto con il parametro ex art. 3 Cost. per disparità di trattamento fra l’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rispetto alle altre RAGIONE_SOCIALE abruzzesi, con particolare riferimento alla posizione del D irettore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è infondato in quanto, come già osservato in relazione al primo motivo, l a definitività RAGIONE_SOCIALE‘atto provvedimentale di revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico di D irettore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione, determina l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta sentenza con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 -bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999, così come RAGIONE_SOCIALEa successiva legge regionale n. 11 del 2015, determinando, di conseguenza , l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa prospettata quest ione di legittimità costituzionale di tale ultima disposizione normativa proprio per difetto del requisito RAGIONE_SOCIALEa rilevanza rispetto al caso da giudicare.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 20, 26 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999, nonché degli artt. 24 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del c.c.n.l. del 21 dicembre 2004, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto applicabili al rapporto la disciplina del lavoro pubblico senza considerare la natura di ente pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, il richiamo contenuto nell’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n . 44 del 1999 al diritto privato per il rapporto di lavoro del direttore, l’applicazione al contratto del COGNOME del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e non già del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE indicato dalla Corte d’appello, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 39 in tema di condizioni di miglior favore .
3.1. Il motivo è infondato nei sensi di cui in motivazione, anche in questo caso con parziale correzione RAGIONE_SOCIALEe ragioni addotte in proposito dalla Corte d’appello .
3.2. Con riferimento alle specifiche questioni sollevate con i motivi in esame, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti nel modo seguente:
-la deliberazione del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione n. 22 del 25 giugno 2004, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva nominato Direttore RAGIONE_SOCIALE‘ente NOME
COGNOME, aveva conferito ‘ampio mandato’ al Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per la predisposizione e la sottoscrizione del «contratto di diritto privato per l’incarico del Direttore sulla base RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche previste dall’avviso…, consistenti nel trattamento RAGIONE_SOCIALE riferito alla dirigenza del settore privato –RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, maggiorato RAGIONE_SOCIALEa indennità di direzione fissata in Euro 45.000,00 lordi annui»;
-sottoscritto il primo contratto di lavoro in data 1° luglio 2004, nel quale si prevedeva, quanto al trattamento RAGIONE_SOCIALE, che esso fosse quello «stabilito dal vigente C.C.N.L.-RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE 1.1.200431.12.2008 per l’area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza, retribuzione minima mensile come stabilita con l’accordo 7 maggio 2003, pari a Euro 3.436,54; retribuzione accessoria pari a Euro 102,26; ex elemento di maggiorazione pari a Euro 158,04, indennità di anzianità convenzionale di cinque anni nella posizione dirigenziale come si evince dall’avviso pubblico per il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, il tutto maggiorato RAGIONE_SOCIALEa indennità di direzione fissata in € 45.000,00 lordi annui»;
-l’incarico era stato rinnovato per un periodo di tre anni con delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione del 22 novembre 2007 n. 41, alle stesse condizioni contrattuali, e poi ancora confermato, impregiudicate le condizioni già definite, adeguate alla variazione del costo di vita secondo gli indici Istat; il trattamento RAGIONE_SOCIALE era rimasto parametrato a quello previsto per la dirigenza del settore privato c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE maggiorato RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 45.000,00 lordi annui, ma con la precisazione che ciò avveniva «quale trattamento aggiuntivo previsto per i direttori di aziende speciali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del CCNL ‘trattamento retributivo del direttore’ da non confrontarsi con il T.M.C.G. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, parte II, comma 3, del vigente contratto RAGIONE_SOCIALE», sicché, da questo momento, l’indennità di direzione (retribuzione alla persona) era stata erogata quale elemento aggiuntivo rispetto al Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia;
-con due note del 15 settembre 2010 a firma del Dirigente dei RAGIONE_SOCIALE Amministrativi RAGIONE_SOCIALE‘Ente era stato disposto l’inserimento nei cedolini paga,
dal mese di settembre 2010 in poi, di una voce aggiuntiva mensile di euro 1.135,78, a titolo di adeguamento al costo RAGIONE_SOCIALEa vita secondo gli indici Istat, di cui veniva prevista l’esclusione ai fini del calcolo del T.M.C.G., configurandolo dunque come emolumento aggiuntivo;
-con deliberazione n. 1 del 2 gennaio 2012 l’Amministratore unico aveva autorizzato il trattenimento in servizio del COGNOME sino al 30 aprile 2013, alle stesse condizioni economiche precedenti, salvo l’adeguamento del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, con aumento mensile di euro 199,32;
-con deliberazione n. 7 del 28 marzo 2013, l’Amministratore Unico aveva ulteriormente rinnovato il rapporto di lavoro del COGNOME per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2013, ferme le medesime condizioni, con adeguamento alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita;
-in data 28 marzo 2013 era stato sottoscritto un nuovo contratto di lavoro la cui genuinità era stata però contestata dall’RAGIONE_SOCIALE, che ne aveva disconosciuto la sottoscrizione, rilevando altresì la mancanza del numero di protocollo e una incongruenza di date. In tale contratto, era stato specificato che il trattamento RAGIONE_SOCIALE fondamentale del Direttore era corrispondente a quello «stabilito dal vigente RAGIONE_SOCIALE per l’area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza, con l’analitica determinazione RAGIONE_SOCIALEe voci retributive e RAGIONE_SOCIALEe condizioni riconosciute»;
-con nota in data 16 maggio 2013 il Dirigente amministrativo aveva disposto un incremento RAGIONE_SOCIALEa voce adeguamento Istat pari a euro 554,09 lordi mensili, a decorrere dal mese di maggio 2013;
-successivamente, con legge regionale 28 aprile 2014 n.25, era stato introdotto un limite al trattamento retributivo dei dirigenti e direttori RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, con la seguente previsione: «il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE abruzzesi, non può superare il trattamento RAGIONE_SOCIALE annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite» (art.2);
-con delibera n.6 del 26 giugno 2014, il Commissario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva preso atto che «gli stipendi dei dirigenti e del Direttore cessato non risultano corrispondenti ai limiti retributivi massimi imposti dalla L.R. n. 25 del 28/4/2014» e che «da una prima valutazione allo stato possibile, le retribuzioni di direttore e dirigenti appaiono verosimilmente difformi, nella articolazione RAGIONE_SOCIALEe varie componenti, rispetto a quanto previsto nel vigente CCNL dei Dirigenti», ed ha quindi deliberato «di sospend ere … l’efficacia e l’esecuzione di tutti gli atti che hanno determinato il trattamento RAGIONE_SOCIALE dei Dirigenti e del Direttore cessato … non previste nel CCNL, sino al 31.08.2014» e di procedere ad una ricognizione RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni erogate al Direttore ed ai dirigenti; il suddetto termine era stato poi più volte differito con successive delibere commissariali;
-con delibera n. 20 del 13 maggio 2015 il Commissario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, premessa la già dichiarata ‘condizione di deficit strutturale’ ed all’esito RAGIONE_SOCIALEa effettuata ricognizione degli emolumenti corrisposti ai Dirigenti ed al Direttore, aveva proceduto all’annullamento di tutti gli atti che avevano disposto « l’attribuzione di trattamenti economici non dovuti compresa l’erogazione di emolumenti, adeguamenti, aggiornamenti, eccedenti quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento e dalle condizioni del bando di assunzione», dando contestualmente avvio al procedimento ex art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, teso alla ripetizione dei trattamenti indebitamente percepiti;
-in esito alla declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 25 del 2015 ed a ll’emanazione RAGIONE_SOCIALEa successiva legge regionale n. 11 del 2015, con delibera n. 23 del 15 giugno 2015 il Commissario aveva confermato l’annullamento degli atti e quant’altro disposto con la deliberazione n.20 del 2015;
-con delibera n. 33 del 28 settembre 2015, il Commissario aveva deliberato « di procedere all’annullamento d’ufficio in via di autotutela di tutti gli atti, deliberazioni, note, ecc. (quali richiamati in premessa e meglio individuati nella delibera n. 20 del 13/5/2015), con cui sono stati attribuiti emolumenti non dovuti al Diretto re cessato e ai Dirigenti in servizio ».
3.3. A fronte di tale ricostruzione in fatto, la Corte territoriale ha disatteso il gravame proposto sul punto dall’appellante in base ai seguenti rilievi:
-pur essendo incontroversa la natura di ente pubblico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la stessa rappresentava comunque un ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione, come emerge dalla stessa legge regionale n.44 del 1999, con conseguente applicazione all’Ente del regime di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, degli artt. 24 e 45, cui va rapportato l’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa l egge regionale n. 44 del 1999, in base al quale «la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE stato giuridico e del trattamento RAGIONE_SOCIALE del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE». Pertanto, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE degli interessi coinvolti e RAGIONE_SOCIALEe risorse pubbliche impiegate dall’RAGIONE_SOCIALE, non poteva derogarsi in melius il trattamento RAGIONE_SOCIALE previsto dal contratto collettivo in favore del dirigente RAGIONE_SOCIALE‘ente. In ogni caso, poiché ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.20 RAGIONE_SOCIALEa l egge regionale n. 44 del 1999, «Il trattamento RAGIONE_SOCIALE del Direttore è determinato con delibera del RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione», poteva essere considerata solo la determinazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche stabilite dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione del 25 giugno 2004, mentre i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non erano mai stati autorizzati attraverso formali delibere del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione, con conseguente indebita erogazione RAGIONE_SOCIALEe relative voci, in quanto fondate su atti nulli, con conseguente imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘a zione di nullità;
andavano altresì respinte le ulteriori censure formulate con riferimento alle singole voci retributive e, segnatamente , con riguardo all’anzianità convenzionale di cinque anni (non prevista né nell’avviso esplorativo né nella successiva delibera di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, mentre la previsione di cui all’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa l egge regionale n. 44 del 1999 stabilisce un requisito di accesso alle funzioni di Direttore, ma nulla prevede sul riconoscimento di una anzianità convenzionale a fini retributivi), alla retribuzione alla persona (erroneamente moltiplicata per quattordici mensilità, per un ammontare
lordo pari a euro 48.461,56, in luogo del previsto ammontare annuo lordo di euro 45.000,00), l’indennità E.F.R., percepita dal settembre 2010 (assenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione), trattamento I.F.R., pure percepito dal mese di settembre 2010 (assenza RAGIONE_SOCIALEa necessaria delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione), adeguamento al costo RAGIONE_SOCIALEa vita secondo gli indici Istat (assenza RAGIONE_SOCIALEa previsione del c.c.n.l. , in quanto l’art. 11 del c.c.n.l. 15 novembre 2000, che disciplina il meccanismo di adeguamento automatico RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni, è stato abrogato dall’art. 3 del c.c.n.l. 21 febbraio 2004), incremento fisso, erogato dal gennaio 2012 ed indicato solo nel contratto in data 28 marzo 2013, oggetto di disconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE senza che l’appellante ne abbia chiesto la verificazione (con conseguente inutilizzabilità del documento, trattandosi comunque di emolumento non previsto dalla contrattazione collettiva ed erogato in assenza di delibera del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione), trattamento aggiuntivo alla persona di cui all’art. 43, comma 2, c.c.n.l. (inapplicabile perché riconosciuto dalla disposizione pattizia ai direttori di aziende speciali degli enti locali a sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 142 del 1990 ovvero di imprese di servizi pubblici locali, tale non potendo ritenersi l’RAGIONE_SOCIALE, che è ente strumentale RAGIONE_SOCIALEa Regione Abruzzo), Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (non essendo stato incluso nella base di calcolo, ai fini del raffro nto previsto a tal fine dall’art. 3 del c.c.n.l. , l’importo riconosciuto a titolo di retribuzione alla persona pari a euro 45.000,00, con conseguente mancata prova che il T.M.C.G. correttamente calcolato fosse superiore al trattamento annuo lordo già percepito), somme erogate al COGNOME quale responsabile degli interventi di riparazione degli immobili RAGIONE_SOCIALE‘ERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE danneggiati dal sisma RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2009 (trattasi di fondi già riconosciuti al COGNOME dal Commissario RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 13 del 27 giugno 2011, annullata in autotutela con successiva delibera n. 33 del 28 settembre 2015 per essere stati i fondi statali erogati all’ente beneficiario distolti dalle finalità di interesse pubblico cui erano destinati), l’indennità sostituti va di ferie non godute (pacifica l’RAGIONE_SOCIALEa del dirigente, in posizione apicale, di
autogestire la fruizione RAGIONE_SOCIALEe ferie), gli ulteriori importi percepiti a titolo di indennità sostitutiva di festività non godute, arretrati per il mese di aprile 2008 e differenze su mensilità aggiuntive (per mancata impugnazione e conseguente giudicato interno sul punto).
3.4. Anche in questo caso, f ermo l’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, rispetto alla linea argomentativa addotta in diritto dalla Corte d’appello ritiene il RAGIONE_SOCIALE di dover precisare che, qualora le RAGIONE_SOCIALE siano state qualificate dalla legislazione regionale di riferimento quali enti pubblici economici strumentali RAGIONE_SOCIALEa Regione, dotati di personalità giuridica e di economia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile – come nel caso RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esse, pur rientrando tra gli ‘ organismi di diritto pubblico ‘ , ex art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) – perché svolgono un servizio pubblico di interesse generale -, non sono annoverate fra le Pubbliche Amministrazioni di cui all ‘ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (così, fra molte, Cass. Sez. L, n. 24375 del 2019, cit.). In questo senso, non è corretto il richiamo -contenuto nella sentenza impugnata -alla disciplina di cui predetto decreto legislativo. Rimane, invece, fermo il nucleo motivazionale rappresentato dalla necessità RAGIONE_SOCIALEa previa deliberazione del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione per la determinazione del trattamento RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.20 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999 («Il trattamento RAGIONE_SOCIALE del Direttore è determinato con delibera del RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione»), sicché, con accertamento di fatto insindacabile nella presenta sede di legittimità, può essere considerata solo la determinazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni economiche stabilite dal RAGIONE_SOCIALE di amministrazione del 25 giugno 2004, mentre i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non risultano essere mai stati autorizzati attraverso formali delibere del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione, con conseguente indebita erogazione RAGIONE_SOCIALEe relative voci, risolvendosi ogni ulteriore doglianza formulata in un’inammissibile censura all’acce rtamento di merito svolto dalla Corte territoriale.
Ne consegue, in questi termini, il rigetto del motivo.
4. Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999 e degli artt. 1418, 1427, 1442 cod. civ. nonché degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto nulli gli atti attributivi di ulteriori emolumenti, mentre gli atti predetti erano stati sempre riconosciuti da chi aveva la rappresentanza legale RAGIONE_SOCIALE‘ente e comunque successivamente ratificati, vene ndo comunque specificamente recepiti nell’ultimo contratto del 28 marzo 2013, non validamente disconosciuto dall’ente ed anzi implicitamente riconosciuto per averlo direttamente depositato in giudizio; in ogni caso, gli atti adottati potevano essere al più reputati annullabili, con conseguente decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione quinquennale.
4.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758).
Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento in fatto svolto dalla Corte territoriale, secondo cui il RAGIONE_SOCIALE di amministrazione aveva deliberato solo in ordine alle condizioni economiche stabilite il 25 giugno 2004, sicché i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto non risultano essere mai stati autorizzati attraverso formali delibere del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione. La valutazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura si estende anche alla questione RAGIONE_SOCIALE ‘ asserita sottoscrizione del contratto in data 28 marzo 2013, risultando preclusivo l’accertato disconoscimento in sede di merito , censurato in maniera inammissibile, senza neppure prospettare la doglianza sotto l’eventualità RAGIONE_SOCIALE‘ errore in procedendo .
Quanto, infine, al regime prescrizionale, rispetto al quale, nel quarto motivo viene invocato il termine quinquennale in ragione di una supposta annullabilità degli atti di erogazione, occorre precisare, ad integrazione RAGIONE_SOCIALEa
motivazione addotta sul punto nella sentenza impugnata, che, in disparte ogni ulteriore questione sul regime di impugnazione degli atti, l’ azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall ‘ art. 2948, n. 4, cod. civ., perché nell ‘ indebito la periodicità è frutto RAGIONE_SOCIALEe erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l ‘ indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (così, Cass. Sez. L, 05/11/2019, n. 28436 e precedenti ivi citati).
Infine, con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 RAGIONE_SOCIALEa legge regionale n. 44 del 1999, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 febbraio 1992, n. 225 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 all’epoca vigente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., confutandosi le ulteriori motivazioni addotte dalla Corte d’appello rispetto alla ritenuta nullità degli atti di attribuzione RAGIONE_SOCIALEe voci retributive analiticamente indicate nel motivo.
5.1. La ratio decidendi relativa alle differenze retributive, siccome puntualizzata in riferimento al terzo motivo, per l’assenza di formali deliber e del RAGIONE_SOCIALE di amministrazione per i successivi aumenti retributivi riconosciuti in corso di rapporto, assume di per sé valore dirimente in senso ostativo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe pretese avanzate dal ricorrente , ed esime dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe singole voci analiticamente esaminate nel motivo in esame.
Per completezza ed a parziale modifica ed integrazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale, giova precisare che anche rispetto al trattamento aggiuntivo rivendicato per ferie non godute, nel motivo si invoca unicamente una imprecisata previsione di miglior favore, in violazione del principio di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura, che avrebbe richiesto almeno di richiamare sul punto la clausola contrattuale in
questione e di indicare i termini e i riferimenti di tale invocato miglior favore rispetto alle previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva.
Ancora per completezza, con riferimento alle somme rivendicate in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei Ministeri 15 agosto 2009, n. 3803 , emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 febbraio 1992, n. 225, con emanazione da parte del Commissario delegato del Governo per la ricostruzione del decreto 15 novembre 2010, n. 23, ove si riconoscevano espressamente i corrispettivi, gli incentivi e gli oneri previsti dal d.lgs. n. 163 del 2006 e, in particolare, il compenso del 2% spettante all’a mministratore di condominio ( ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, ordinanza PCM n. 3803 del 15 agosto 2009) , occorre precisare che l’art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel testo in vigore dal 23 dicembre 2008 e il 24 giugno 2014, prevedeva: «Una somma non superiore al due per cento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo posto a base di gara di un ‘ opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all ‘ articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall ‘ amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati RAGIONE_SOCIALEa redazione del progetto, del piano RAGIONE_SOCIALEa sicurezza, RAGIONE_SOCIALEa direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all ‘ entità e alla complessità RAGIONE_SOCIALE ‘ opera da realizzare. La ripartizione tiene conto RAGIONE_SOCIALEe responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione RAGIONE_SOCIALE ‘ incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo RAGIONE_SOCIALEe specifiche attività svolte dai predetti dipendenti ». Il decreto n. 23 del 2010, stabilisce che il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza PCM n. 3803 del 15 agosto 2009, è riconosciuto all’RAGIONE_SOCIALE. Dalla lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dal decreto n. 23 del 2010 risulta chiaramente che il compenso è attribuito all’RAGIONE_SOCIALE e , come rilevato dalla Corte d’appello con
accertamento in fatto insindacabile nella presente sede, i fondi statali erogati all’ente beneficiario sono stati distolti dalle finalità di interesse pubblico cui erano destinati. Pertanto, anche la corresponsione di tale emolumento è stata ritenuta indebita e recuperata dall’ente.
In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuale, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo, oltre alla liquidazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Chiesti anche RAGIONE_SOCIALEe spese del duplice procedimento di inibitoria, come da richiesta ritualmente avanzata (v. Cass. Sez. 6 – 3, 24/10/2018, n. 26966).
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per la Regione Abruzzo, e in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge , per l’RAGIONE_SOCIALE, oltre ad euro 8.000,00, sempre in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titol o di compensi, per i procedimenti di inibitoria innanzi alla Corte d’a ppello di L’Aquila, oltre accessori di legge .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa