Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 603 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 603 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 11763/2023, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola nel procedimento n.r.g. 21/2021, depositata l’8 maggio 2023 ; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16
dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto con il quale il Tribunale di Nola aveva revocato, per insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni reddituali, la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precedentemente disposta in via provvisoria, in relazione al giudizio di separazione personale dal coniuge.
Il ricorso in opposizione venne notificato all’RAGIONE_SOCIALE, che si costituì eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avuto riguardo al fatto che gli esborsi per il patrocinio a spese dello Stato gravano sul bilancio del RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, qualificato il ricorso come opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevò il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, potendosi considerare parte necessaria del giudizio il solo titolare passivo del rapporto di debito, ovvero il RAGIONE_SOCIALE soggetto all’onere del compenso .
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente il giudice a quo avrebbe travisato il contenuto RAGIONE_SOCIALE sua opposizione, sussumendola sotto la previsione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Essa, infatti, non si doleva RAGIONE_SOCIALE mancata o erronea liquidazione di compensi al patrono, bensì dell’intervenuta revoca RAGIONE_SOCIALE sua ammissione al ‘ gratuito patrocinio ‘ .
L’opposizione, pertanto, andava ricondotta alla previsione di cui all’art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002; di qui il rilievo in base al quale il ricorso doveva essere notificato solo all’Ufficio Finanziario che è parte nel relativo processo, e non al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
2.1. Come correttamente rilevato dal giudice a quo , avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, prevista e disciplinata dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo stesso testo unico non prevede espressamente un rimedio specifico; l’unico strumento di impugnazione va allora rinvenuto nell’opposizione di cui all’art. 170, che configura un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione.
Tale statuizione appare conforme all’indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui «il mezzo impugnatorio avverso il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile, ai sensi dell ‘ art. 136 del d.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, deve individuarsi, in mancanza di espressa previsione normativa, non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma nell ‘ art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l ‘ opposizione ai decreti di pagamento in favore dell ‘ ausiliario, del custode e RAGIONE_SOCIALE imprese private incaricate RAGIONE_SOCIALE demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell ‘ ammissione al detto
patrocinio deliberati dal giudice civile, configurando tale disposizione un rimedio generale contro tutti i decreti in materia di liquidazione, che non sono provvedimenti definitivi e decisori, ma mere liquidazioni o rifiuti di liquidazione, e, quindi, esperibile necessariamente contro un decreto del magistrato del processo che la rifiuti» (Cass. n. 33562/2021; Cass. n. 6068/2019; Cass. n. 3028/2018; Cass. n. 21685/2013; Cass. n. 13807/2011).
2.2. Quest’ultima interpretazione è stata oggetto di recentissimo avallo da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20929/2025), le quali, sia pur nell’affermare che il rimedio ex art. 170 è il solo esperibile avverso i provvedimenti di revoca de ll’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, hanno offerto argomenti che possono essere utilmente richiamati anche nella presente fattispecie.
In primo luogo, infatti, la sentenza in questione ha sottolineato che il rimedio di cui all’art. 99, in quanto inserito nel Titolo II RAGIONE_SOCIALE Parte III del d.P.R. n. 115 del 2002 , dedicato alle ‘Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale’ , deve orientare l’interprete ad escludere un a sua applicazione generalizzata nell’ambito dei processi diversi.
Ancora, le Sezioni Unite hanno osservato che la specificità del rimedio, rispetto al sistema penale, trova giustificazione nel peculiare rilievo che in tale contesto assume l ‘ effettivo esercizio del diritto di difesa, rendendo consigliabile che le controversie sull’istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato siano trattate dallo stesso giudice penale in base alle regole procedurali di quel rito , come avviene, per l’appunto, nel giudizio di opposizione ex art. 99.
Infine, hanno rilevato, con richiamo a Cass. sez. U, n. 20501/2023, che la decisione del giudice sull ‘istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge una situazione di diritto soggettivo, dotato di fondamento costituzionale, che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, sicché anche le contestazioni del provvedimento di diniego emesso dall ‘apposita Commissione istituita presso i T.A.R. (art. 14 disp. att. d.lgs. n. 104 del 2010) va proposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 170 ; detto ultimo rimedio, dunque, si connota per il suo carattere generale nel l’intero quadro RAGIONE_SOCIALE disposizioni del testo unico avverso il provvedimento che nega l’ammissione , ovvero ne dispone successivamente la revoca, in termini che possono considerarsi affermativi di un principio di diritto vivente, sì da costituire «il criterio guida nella risoluzione RAGIONE_SOCIALE numerose questioni poste in materia di patrocinio a spese dello Stato».
Sulla base di tali considerazioni, la tesi RAGIONE_SOCIALE ricorrente non può essere condivisa; al contrario, merita conferma la decisione impugnata, che ha ritenuto applicabile l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 rilevando, conseguentemente, il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al versamento dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell ‘ art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME