Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29951/2020 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege , in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, AVV. NOME COGNOME;
-intimati – avverso l’ordinanza n. 1886/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
La Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione proposta da NOME COGNOME (già COGNOME) avverso l’ordinanza del Tribunale, che ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale e con separato decreto revocò l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a suo tempo dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Il Presidente, a tale scopo delegato, della Corte di Bologna, accolse l’opposizione e liquidò in favore dell’avvocato COGNOME la somma di € 1.653,75 oltre gli accessori di legge.
2.1. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti dell’ordinanza, per quel che qui possa rilevare:
-l’art. 136 del d.P.R. 115/2002 era chiaro nell’istituire, quale presupposto per la revoca del beneficio, il venir meno delle condizioni reddituali di cui all’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, oppure la presenza di uno dei due presupposti soggettivi della mala fede o della colpa grave, la cui esistenza doveva essere rigorosamente dimostrata;
il suddetto accertamento doveva considerarsi indipendente e totalmente disancorato da quello relativo all’infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate nel giudizio di merito; doveva pertanto escludersi <> ;
nel caso di specie, secondo l’opponente, la Corte di appello, non solo non aveva in alcun modo argomentato in merito alla sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma aveva erroneamente <> ;
-dall’esame degli atti, non emergeva, invece, che NOME avesse proposto appello con mala fede e colpa grave; di contro, la sua impugnazione era stata respinta solamente perché le sue dichiarazioni erano state considerate generiche e non plausibili, e dunque non idonee a suffragare la richiesta protezione internazionale, e non perché aveva agito con la consapevolezza o la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione .
3 . Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna, propone ricorso il Ministero della Giustizia fondato su un unico motivo. Non hanno svolto difese NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME.
Il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 74, 82 e 136 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 , co. 1 n. 3, cod. proc. civ., poiché la Corte d’Appello di Bologna <>.
Questi gli argomenti spesi.
L’ordinanza impugnata doveva essere cassata poiché aveva ritenuto, erroneamente, che l’ammissione al gratuito patrocinio non poteva essere revocata a fronte della genericità e della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese da NOMECOGNOME
Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
In generale, al rigetto della domanda non consegue automaticamente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se da esso possono e debbono trarsi valutazioni
che conducano, se del caso, alla ricognizione di dolo o colpa grave nell’avere agito o resistito.
In termini non dissimili si è già espressa questa Corte: la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca, per avere la parte agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, deve essere basata esclusivamente sulla valutazione di tali presupposti, indipendentemente dalla valutazione della fondatezza dell’azione di merito (Sez. 6, n. 21610, 04/09/2018, Rv. 650471).
Epperò, siccome non è consentito far discendere automaticamente dall’infondatezza della pretesa – tale apprezzata all’esito del giudizio – la sussistenza del presupposto per la revoca; allo stesso tempo, il giudice è chiamato ad accertare che la misura dell’infondatezza non costituisca indice inequivoco che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Emblematicamente la Corte costituzionale (ord. n. 220/2009) dichiarò inammissibile una questione di costituzionalità per non avere il rimettente esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, spiegando che ‘ l’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevede che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità <>; mentre il successivo art. 136, al comma 2, dispone che <>;
che, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, il
legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave ‘.
La Corte di Bologna afferma non essere stato evidenziato <> . L’asserto è erroneo poiché assegna alla legge un contenuto a essa estraneo. Per vero, come si è già spiegato, la revoca non presuppone la prova della ‘dolosa predeterminazione’, essendo sufficiente che resti accertata anche la sola colpa grave. Inoltre, la stessa nozione di malafede, la quale senz’altro può includere la dolosa predeterminazione (o, se si vuole, preordinazione) in quest’ultima non si esaurisce, bastando la consapevolezza di agire o resistere in giudizio sapendo di avere torto.
Quanto, poi, alla specifica materia della protezione internazionale il Legislatore è intervenuto nel 2017, con il disposto del comma 17 dell’art. 35 -bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotto dal d.l. n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito con modificazioni nella l. n. 46 del 13 aprile 2017. ‘ Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell’articolo
136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo ‘.
Questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione d’incostituzionalità sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no (Sez. 6, n. 24109/2019, Rv. 655453).
La Corte di Bologna, sulla base dello scrutinio effettuato, afferma che debba trovare applicazione, ‘ratione temporis’, la disciplina anteriore alla riforma.
Da quanto esposto derivano due conclusioni in punto di diritto, a seconda che si applichi o meno la riforma del 2017, alle quali, cassata la decisione, il Giudice del rinvio dovrà adeguarsi, a seconda della disciplina applicabile ‘ratione temporis’, sulla scorta di verifica a lui riservata delle scansioni della vicenda.
(a) Richiamo alle regole generali, nel caso d’inapplicabilità e, partitamente, del seguente principio di diritto: ‘ avuto riguardo alla generalità delle materie, dall’infondatezza della pretesa, accertata ex post secondo l’esito del giudizio, non può farsi derivare automaticamente, senza apprezzamento in concreto, la mala fede o la colpa grave dell’ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese
dello Stato; tuttavia, il giudice è chiamato ad accertare che la misura dell’infondatezza non costituisca indice inequivoco che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, senza che occorra raggiungere la prova della dolosa predeterminazione o preordinazione ‘.
(b) Applicazione della norma speciale di cui all’art. 35 -bis, comma 17, d. lgs. n. 25 del 2008.
Il Giudice del rinvio, il quale riseminerà la vicenda facendo applicazione dei principi di diritto sopra affermati, regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.