Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23598/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in CROTONE, VICO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 68249/2021 depositata il 17/10/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione contro il decreto di revoca al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Roma in data 14.9.2021 nel procedimento r.g. 10843/2020, già disposta in suo favore dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di trasferimento del ricorrente in Germania, ai sensi dell’art. 18 comma I lett. D Reg UE 604/2013.
Il Ministero della Giustizia si è costituito, contestando, nel merito, le argomentazioni di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. In particolare, ha evidenziato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, 122 e 136 del d.P.R. 115/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato poteva disporsi, sia in caso di dolo o colpa grave, sia in caso di insussistenza dei presupposti per l’ammissione, che, secondo l’art. 74 cit., consistono in ragioni non manifestamente infondate che, secondo l’art. 122, riguardano ‘le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione’, da indicare nella istanza.
Con riferimento in particolare alle controversie in materia di protezione internazionale, a norma del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b-bis, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2.
In proposito di recente la Suprema Corte ha chiarito che ‘la disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell’ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell’infondatezza della domanda’(Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20002 del 24/09/2020).
Nel decreto oggetto della presente impugnazione il Tribunale ha rilevato ‘la manifesta infondatezza della domanda’ e conseguentemente revocato l’ammissione del ricorrente al beneficio evidenziando che: « nel caso in esame, il ricorrente, all’esito del contraddittorio, nulla ha dedotto in merito a specifici fatti e ragioni per sostenere la competenza di un Paese diverso da quello di prevista destinazione. Ricorre pertanto il presupposto della manifesta infondatezza della domanda, rilevabile ex ante sulla scorta delle stesse dichiarazioni dell’istante che non aveva dedotto specifici fatti e ragioni per sostenere la competenza di un paese
diverso da quello di destinazione: sul punto la parte opponente non ha dedotto ulteriori specifici elementi».
Ali COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso
Il P.G. in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 122-136 d.p.r. n. 115 del 2002 -violazione art. 24 Costituzione per violazione del diritto di difesa.
In particolare, il ricorrente ha subito un provvedimento di trasferimento in Germania, opposto e rigettato, per il quale ha avanzato ricorso per cassazione, già allegato (all. D) ed iscritto presso la Suprema Corte di legittimità r.g.n. 28107/2021, al momento della presentazione del ricorso in attesa di fissazione di udienza (oggi deciso con accoglimento del ricorso con ordinanza n.25255 del 2024).
Secondo il ricorrente il giudizio delle Corti di merito non avrebbe dovuto condizionare il giudizio sul gratuito patrocinio, in quanto il Giudice del merito ha riconosciuto il mancato rispetto delle garanzie informative in capo al richiedente asilo, che hanno poi determinato l’azione in oggetto. Pertanto, il Tribunale si è discostato dai principi normativi che informano la materia, giungendo ad affermare la sussistenza di un’equivalenza fra le ragioni del rigetto del merito e la manifesta infondatezza della domanda: tale statuizi one contrasta con l’esigenza di coordinare le norme sul gratuito patrocinio con quelle sulla protezione
internazionale ed appare pregiudizievole in punto di diritto di difesa, in quanto, pur volendo aderire alle conclusioni del Giudice di primo grado, secondo il quale il procedimento giudiziale ha sanato la violazione delle garanzie procedurali ed informative, è stato pur sempre necessario azionare il giudizio.
1.1 Il ricorso è fondato.
Nella materia della protezione internazionale a norma del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis , allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 32, comma 1, lett. b -bis, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2.
Inoltre, l a possibilità della revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato è stata ritenuta da questa Corte ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale. Si è detto, infatti, che: E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della
manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. (Cass. Sez. 6, 27/09/2019, n. 24109, Rv. 655453 – 01)
Successivamente si è anche precisato che: In materia di protezione internazionale, la revoca dell’ammissione al patrocinio e spese dello Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell’ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell’infondatezza della domanda (Cass. Sez. 6, 27/11/2020, n. 27203, Rv. 659909 – 01)
Tutti ciò precisato, deve ritenersi che quando, come nel caso di specie, la domanda è ancora sub iudice non può ammettersi un automatismo della revoca rispetto all’affermata sua manifesta infondatezza nel provvedimento oggetto di impugnazione. Ciò implicherebbe altrimenti, come è avvenuto nel caso di specie, che una volta accolta l’impugnazione sul provvedimento , nonostante l’ affermazione circa la manifesta infondatezza della domanda, dovrebbe invece ritenersi legittima la revoca dell’ammissione al beneficio, il che sarebbe all’evidenza una soluzione del tutto contraddittoria e irragionevole.
Pertanto, il collegio condivide le conclusioni del P.G. che ha evidenziato come nel caso in esame il giudizio di manifesta infondatezza si fondi sull’erroneo presupposto di poter sanare
l’omissione degli obblighi informativi ed in particolare del colloquio personale di cui all’art. 5 del regolamento Ue 604/13, esponendo per iscritto nella fase giurisdizionale gli elementi che mettono in discussione la validità della decisione.
Dunque, la motivazione sulla manifesta infondatezza dell’impugnazione del provvedimento di trasferimento è fondata non su un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione per violazione di legge, ma su una erronea valutazione di diritto smentita per tabulas dall’accoglimento del ricorso per cassazione -nel giudizio recante rg n. 28107/2021, deciso con ordinanza n.25255 del 2024 relativo all’impugnazione del provvedimento del Ministero dell’Interno – Unità di Dublino nel quale il ricorrente era stato ammesso al gratuito patrocinio.
In conclusione, il motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione