Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23598/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 68249/2021 depositata il 17/10/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione contro il decreto di revoca al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 14.9.2021 nel procedimento r.g. 10843/2020, già disposta in suo favore dal RAGIONE_SOCIALE per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di trasferimento del ricorrente in Germania, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma I lett. D Reg UE 604/2013.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, contestando, nel merito, le argomentazioni di controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. In particolare, ha evidenziato che, ai sensi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 74, 122 e 136 del d.P.R. 115/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo stato poteva disporsi, sia in caso di dolo o colpa grave, sia in caso di insussistenza dei presupposti per l’ammissione, che, secondo l’art. 74 cit., consistono in ragioni non manifestamente infondate che, secondo l’art. 122, riguardano ‘le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe prove di cui si intende chiedere l’ammissione’, da indicare nella istanza.
Con riferimento in particolare alle controversie in materia di protezione internazionale, a norma del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 1, lett. b-bis, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2.
In proposito di recente la Suprema Corte ha chiarito che ‘la disciplina del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEe Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda’(Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20002 del 24/09/2020).
Nel decreto oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione il Tribunale ha rilevato ‘la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda’ e conseguentemente revocato l’ammissione del ricorrente al beneficio evidenziando che: « nel caso in esame, il ricorrente, all’esito del contraddittorio, nulla ha dedotto in merito a specifici fatti e ragioni per sostenere la competenza di un Paese diverso da quello di prevista destinazione. Ricorre pertanto il presupposto RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, rilevabile ex ante sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe stesse dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘istante che non aveva dedotto specifici fatti e ragioni per sostenere la competenza di un paese
diverso da quello di destinazione: sul punto la parte opponente non ha dedotto ulteriori specifici elementi».
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
Il P.G. in persona del AVV_NOTAIO procuratore NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 122-136 d.p.r. n. 115 del 2002 -violazione art. 24 Costituzione per violazione del diritto di difesa.
In particolare, il ricorrente ha subito un provvedimento di trasferimento in Germania, opposto e rigettato, per il quale ha avanzato ricorso per cassazione, già allegato (all. D) ed iscritto presso la Suprema Corte di legittimità r.g.n. 28107/2021, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione del ricorso in attesa di fissazione di udienza (oggi deciso con accoglimento del ricorso con ordinanza n.25255 del 2024).
Secondo il ricorrente il giudizio RAGIONE_SOCIALEe Corti di merito non avrebbe dovuto condizionare il giudizio sul gratuito patrocinio, in quanto il Giudice del merito ha riconosciuto il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie informative in capo al richiedente asilo, che hanno poi determinato l’azione in oggetto. Pertanto, il Tribunale si è discostato dai principi normativi che informano la materia, giungendo ad affermare la sussistenza di un’equivalenza fra le ragioni del rigetto del merito e la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda: tale statuizi one contrasta con l’esigenza di coordinare le norme sul gratuito patrocinio con quelle sulla protezione
internazionale ed appare pregiudizievole in punto di diritto di difesa, in quanto, pur volendo aderire alle conclusioni del Giudice di primo grado, secondo il quale il procedimento giudiziale ha sanato la violazione RAGIONE_SOCIALEe garanzie procedurali ed informative, è stato pur sempre necessario azionare il giudizio.
1.1 Il ricorso è fondato.
Nella materia RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale a norma del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella specie applicabile ratione temporis , allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 29 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 1, lett. b -bis, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2.
Inoltre, l a possibilità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è stata ritenuta da questa Corte ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale. Si è detto, infatti, che: E’ manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato a fronte RAGIONE_SOCIALEa
manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no. (Cass. Sez. 6, 27/09/2019, n. 24109, Rv. 655453 – 01)
Successivamente si è anche precisato che: In materia di protezione internazionale, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio e spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, sia l’avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa; la specifica previsione di cui all’art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda (Cass. Sez. 6, 27/11/2020, n. 27203, Rv. 659909 – 01)
Tutti ciò precisato, deve ritenersi che quando, come nel caso di specie, la domanda è ancora sub iudice non può ammettersi un automatismo RAGIONE_SOCIALEa revoca rispetto all’affermata sua manifesta infondatezza nel provvedimento oggetto di impugnazione. Ciò implicherebbe altrimenti, come è avvenuto nel caso di specie, che una volta accolta l’impugnazione sul provvedimento , nonostante l’ affermazione circa la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, dovrebbe invece ritenersi legittima la revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio, il che sarebbe all’evidenza una soluzione del tutto contraddittoria e irragionevole.
Pertanto, il collegio condivide le conclusioni del P.G. che ha evidenziato come nel caso in esame il giudizio di manifesta infondatezza si fondi sull’erroneo presupposto di poter sanare
l’omissione RAGIONE_SOCIALE obblighi informativi ed in particolare del colloquio personale di cui all’art. 5 del regolamento Ue 604/13, esponendo per iscritto nella fase giurisdizionale gli elementi che mettono in discussione la validità RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Dunque, la motivazione sulla manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del provvedimento di trasferimento è fondata non su un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione per violazione di legge, ma su una erronea valutazione di diritto smentita per tabulas dall’accoglimento del ricorso per cassazione -nel giudizio recante rg n. 28107/2021, deciso con ordinanza n.25255 del 2024 relativo all’impugnazione del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE nel quale il ricorrente era stato ammesso al gratuito patrocinio.
In conclusione, il motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 2^ Sezione