Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1017-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, nello studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la ordinanza n. cron. 1093/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/06/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di RAGIONE_SOCIALE dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’opposizione proposta, nelle forme di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da NOME avverso il decreto del 4.3.2020, con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, già concessa dal competente RAGIONE_SOCIALE, in relazione ad un giudizio civile conclusi con sentenza n. 67 del 2020. Il decreto di revoca aveva in particolare ritenuto inammissibile l’istanza per difetto RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione relativa alla condizione reddituale del ricorrente e dei suoi familiari, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 79, primo comma, lettera c), del richiamato D.P.R. n. 115 del 2002.
Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia NOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 79, 126, 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto corretto l’esercizio, da parte del giudice investito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore, del potere di revoca RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al beneficio. Ad avviso del ricorrente, invece, il giudice non sarebbe stato titolare di alcun potere di riesame RAGIONE_SOCIALE‘ammissione, già disposta in precedenza dal competente RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato, dovendosi ribadire che il giudice di merito, investito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocino a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha non solo il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda. Infatti ‘In materia di patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, la preventiva pronuncia ammissiva del giudice in assenza di idonea documentazione si giustifica con la ristrettezza del termine previsto dall’art. 96, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l’emanazione del provvedimento, che, a sua volta, trova fondamento nelle esigenze di immediata tutela del diritto di difesa. In tale ipotesi, deve ritenersi sussistente non solo il successivo potere del giudice di verificare -chiedendo informazioni alla parte o delegando la Guardia di finanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 2, del D.P.R. 115 cit.l’assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni reddituali di cui agli artt. 76 e 92 (analogamente a quanto previsto dall’art. 79, comma 3), ma anche quello di revocare con effetto ex tunc il provvedimento originariamente concesso’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 19/03/2014, Rv. 630765). A nulla rileva, a contrario, il fatto che l’istanza sia stata, nel caso di specie, dichiarata provvisoriamente ammissibile dal RAGIONE_SOCIALE, poiché resta fermo in ogni caso il poteredovere del giudice investito RAGIONE_SOCIALEa domanda di liquidazione del compenso spettante al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte assistita di verificare se, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, essa fosse ammissibile a fronte RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 658734), e se i predetti requisiti permangano all’atto RAGIONE_SOCIALEa liquidazione (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023, Rv. 668552).
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe rigettato i motivi di opposizione senza esprimere un adeguato percorso motivazionale a sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria decisione.
La censura è inammissibile, poiché la Corte di Appello ha adeguatamente dato conto del percorso logico seguito per pervenire al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la presenza RAGIONE_SOCIALE‘autodichiarazione RAGIONE_SOCIALEa parte istante sulla condizione reddituale RAGIONE_SOCIALEa stessa e dei suoi familiari fosse prevista dalla legge a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza, ed ha escluso la sussistenza di un dovere di acquisire d’ufficio la predetta documentazione, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘espressa sanzione prevista dalla norma di cui all’art. 79, comma primo, lettera c), del D.P.R. n. 115 del 2002.
Tale motivazione, perfettamente aderente al dettato normativo, non è viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 97 Cost., 6 primo comma, lettere a) e b), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, 79 e 123 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato l’esistenza del dovere del giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di acquisire d’ufficio la documentazione reddituale RAGIONE_SOCIALE‘istante e dei suoi familiari, prima di adottare il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEa sua ammissione al beneficio di cui è causa.
La censura è infondata. Come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione sulle condizioni reddituali RAGIONE_SOCIALE‘istante e dei familiari conviventi è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, onde la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa parte istante.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Seconda