Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1607 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1607 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9908-2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro temporis, rappresentato e difeso ex lege dal l’RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrenti –
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE depositata il 23/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la memoria del controricorrente;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte d’Appello aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale.
La Corte d’Appello con provvedimento del 23 febbraio 2021 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la revoca e ha altresì liquidato i compensi al difensore RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente.
Avverso tale ordinanza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo, che investe unicamente la revoca RAGIONE_SOCIALE revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, senza però contestare anche la contestuale liquidazione dei compensi al difensore, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, co. 1, lett. a), DPR n. 115/2002.
2.Ritiene il Collegio che, poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un
procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha espressamente negato che il ricorso potesse essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 170, in quanto ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.
Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011, per tutte).
Gli atti vanno pertanto rimessi al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per le valutazioni di
sua competenza quanto alla trasmissione del ricorso a una sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026
La AVV_NOTAIO
NOME COGNOME