Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29930 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29930 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26395/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 306/2018 depositata il 30/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 30.5.2018, ha accolto il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO avverso il decreto di revoca al gratuito patrocinio emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di NOME COGNOME NOME, e,
per l’effetto, lo ha riammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia sulla base di un unico motivo.
LAVV_NOTAIO ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.81, 83 e 100 c.p.c., degli artt.130 e 133 del DPR 115/2002 , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione del difensore ad impugnare il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio mentre la legittimazione spetterebbe alla parte in quanto l’avvocato potrebbe agire nei confronti del proprio cliente per ottenere il compenso. Inoltre, il ricorrente evidenzia che l’interessato non aveva rilasciato procura per agire in suo favore in relazione al giudizio di opposizione sicchè il non sarebbe legittimato a proporre l’opposizione.
Il motivo è fondato.
In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell’ermeneutica
letterale e sistematica, dal raffronto tra il DPR n.115 del 2002, artt.93 e 99 laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell’istanza è attribuita all’interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli articoli 112 e 113 dello stesso DPR 115/2002, proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante ma non può proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire (Cassazione civile sez. II, 06/07/2022, n.21438).
È, pertanto, inammissibile il ricorso in opposizione avverso un decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio. Pertanto, una volta intervenuta la revoca di quest’ultimo provvedimento -che produce come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -è a quest’ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché titolare esclusiva del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.21997).
Nel caso di specie, il giudizio di opposizione avverso la revoca del gratuito patrocinio è stato proposto dal difensore e non dalla parte.
Il ricorso per cassazione deve, pertanto, essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’ opposizione
proposta dall’AVV_NOTAIO innanzi alla Corte d’appello di Torino va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO innanzi alla Corte d’appello di Torino.
Condanna la soccombente COGNOME COGNOME alle spese del giudizio di merito che liquida in € 400,00, oltre spese prenotate a debito, ed alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda