Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 17757 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 17757 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2023
R.G. 29488/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 20/6/2023
regolamento d’ufficio
O R D I N A N Z A
sul conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza n. 1851, pubblicata il 2 dicembre 2022, nel procedimento vertente tra:
TOSADORI NOME;
ricorrente non costituita in questa sede –
e
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA;
resistente
non costituita in questa sede –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. -La signora NOME COGNOME, titolare di omonima azienda agricola, ha agito in giudizio, dinanzi al Tribunale ordinario di Verona, avverso il decreto dirigenziale n. 93 dell’11 marzo 2014, con cui l’ RAGIONE_SOCIALE aveva disposto nei suoi confronti la decadenza totale dal contributo pubblico erogato a titolo di ‘Investimenti forestali non produttivi . Miglioramenti paesaggisticiambientali’ , ed il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
L ‘attrice ha premesso di avere presentato la domanda di aiuto per la realizzazione di un tratto sentieristico da destinare a ‘percorso didatticoeducativo finalizzato all’osservazione delle peculiarità floristiche e faunistiche autoctone’, e che , con decreto del dirigente dell’Area di autorizzazione dell’RAGIONE_SOCIALE, n. 326 del 28 marzo 2012, detta istanza era stata integralmente accolta.
La parte ha poi aggiunto che, in esito a controlli effettuati in loco , l’ RAGIONE_SOCIALE aveva accertato la parziale difformità degli interventi eseguiti rispetto a quanto indicato nel progetto preventivamente autorizzato, tanto in riferimento alla localizzazione, quanto alla entità e tipologia delle opere realizzate, ed aveva quindi decretato la decadenza totale dal beneficio.
A d avviso dell’attrice, tuttavia, né l ‘ erronea indicazione dei mappali, né la carenza di preventiva autorizzazione per gli interventi difformi eseguiti, avrebbero integrato una ‘variante sostanziale al progetto ‘ , tale da giustificare la revoca del contributo, trattandosi di difformità minori, emendabili con l ‘ acquisizione di un permesso in sanatoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio, resistendo.
-L’adito Tribunale di Verona, con sentenza n. 644/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2919/2020, pubblicata il 6 novembre 2020, ha confermato la statuizione di declinatoria della giurisdizione.
In particolare, il giudice del gravame ha osservato che, sebbene l’adozione del provvedimento attributivo del beneficio determini, di regola, il consolidarsi della legittima aspettativa dell’istante, mutandola in diritto soggettivo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, restano in ogni caso devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali, come nel caso di specie, venga in rilievo un vizio originario della procedura di erogazione del finanziamento.
Su questa base, la Corte d’appello , rilevato che l’Amministrazione aveva disposto la revoca del beneficio per l’accertata carenza originaria dei relativi presupposti di attribuzione, ha escluso che il privato potesse vantare una posizione di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al giudice ordinario.
-Riassunta la causa dinanzi al giudice indicato come fornito di giurisdizione, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione, con ordinanza del 2 dicembre 2022 ha richiesto il regolamento d’ufficio.
Secondo il TAR confliggente, infatti, il provvedimento di decadenza adottato da RAGIONE_SOCIALE non integra esercizio del potere di autotutela amministrativa, finalizzato ad emendare un vizio dell’originario atto di ammissione al finanziamento, ma si giustifica, piuttosto, alla luce dell’ inadempimento degli obblighi assunti dal privato beneficiario, al cui adempimento è condizionata l’erogazione stessa del contributo.
-Le parti interessate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
-In vista dell’adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario -ha ricordato l’Ufficio del AVV_NOTAIO Generale -la controversia avente ad oggetto il ritiro disposto dalla P.A. per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell’apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all’erogazione o al recupero.
Nella specie, ad avviso del Pubblico Ministero, il provvedimento di revoca emesso dalla P.A. è fondato su un ritenuto inadempimento del beneficiario alle previsioni progettuali in base alle quali era stato concesso il finanziamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Le Sezioni Unite sono investite , in sede di regolamento d’ufficio, del compito di stabilire a quale plesso giurisdizionale spetta la cognizione della controversia promossa per ottenere l’annullamento del decreto con il qual e il dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE ha disposto la decadenza della domanda di aiuto presentata al fine di ottenere i benefici previsti dalla normativa sugli investimenti forestali non produttivi, nell’ambito del PSR Misura 277, con accertamento del diritto del privato al mantenimento del contributo già concesso e di ottenere il saldo del beneficio.
– Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con
riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass., Sez. Un., 18 maggio 2021, n. 13492).
Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, devono prendersi in esame i fatti allegati dalle parti, onde verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.
– Nella specie, con l’atto introduttivo del giudizio di merito la signora COGNOME ha fatto valere la tutela della propria situazione soggettiva diretta a trattenere la disponibilità del contributo percepito e a ricevere il saldo, situazione soggettiva definitivamente pregiudicata dal provvedimento di decadenza emesso dalla P.A. e fondato su un ritenuto inadempimento della beneficiaria alle previsioni progettuali in base alle quali è stato concesso il finanziamento.
Come emerge dal testo del l’atto di citazione al Tribunale di Verona (in particolare, dalle pagine 5 e ss.), l ‘attrice ha esposto che l’A genzia aveva adottato il provvedimento di decadenza contestandole di avere posto in essere un intervento ‘difforme dal progetto allegato alla domanda, mancante dei presupposti tecnico costruttivi fondamentali previsti dalla normativa di riferimento’, e di avere così realizzato ‘un’opera diversa da quella oggetto della domanda originaria e poi finanziata, per la quale non disponeva dei relativi permessi di legge’ .
La decadenza è stata disposta dalla P.A. non già per un vizio originario dell’atto amministrativo , ma per un inadempimento successivo alla concessione del finanziamento ed attinente alla realizzazione dell’opera finanziat a.
– Tanto premesso, la regola di riparto che viene qui in rilievo è il frutto di una elaborazione giurisprudenziale consolidata.
La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an , quid e quomodo dell’erogazione (Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. Un., 11 aprile 2023, n. 9634).
In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2023, n. 146).
In altri termini, la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al
cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico.
– Nel caso di specie, è incontroversa l’esistenza del provvedimento di concessione del contributo.
In questo contesto, assume determinante rilievo la circostanza che l’atto di decadenza adottato dal l’RAGIONE_SOCIALE è motivato sul presupposto di un addotto inadempimento della beneficiaria alle condizioni stabilite in sede di erogazione, per la ritenuta inosservanza alle previsioni progettuali in relazione alle quali era stato concesso il finanziamento.
Tali inosservanze, concernen do la realizzazione dell’intervento sovvenzionato, sono successive alla concessione del finanziamento ed attengono alla fase “esecutiva” del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito, perciò, non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento e non si risolve nell’individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico alla revoca.
Essendo la decadenza motivata con riguardo alla violazione di un obbligo condizionante il finanziamento, la situazione soggettiva fatta valere dalla signora COGNOME è di diritto soggettivo e la RAGIONE_SOCIALE. non ha alcun margine di discrezionalità nell’apprezzamento del rilevato inadempimento.
Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha constatato il difetto originario di una condizione di ammissibilità del finanziamento, idonea a manifestare l’illegittimità del provvedimento di erogazione, assunto
in assenza dei relativi presupposti giustificativi e, come tale, suscettibile di annullamento d’ufficio; né ha svolto valutazioni discrezionali circa la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse tali da imporre una riconsiderazione dell’opportunità e della convenienza del contributo. Ha invece rilevato che, concesso il finanziamento, il privato aveva realizzato un intervento difforme dal progetto allegato alla domanda di aiuto, mancante dei presupposti tecnico costruttivi fondamentali previsti dalla normativa di riferimento.
Si fa, dunque, questione di un fatto o di un comportamento sopravvenuto, incidente sul rapporto concessorio, suscettibile di configurare un inadempimento imputabile alla concessionaria, ostativo alla conservazione dell’agevolazione economica, con conseguente emersione di una situazione giuridica di diritto soggettivo, incisa dall’atto impugnato, da ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
6. – Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio nell’ambito del quale le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.