Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30165 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8002/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 3293/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
La Regione RAGIONE_SOCIALE concesse a RAGIONE_SOCIALE un finanziamento di euro 331.500,00 a sostegno dello sviluppo di un programma di riconversione digitale del processo di trasmissione televisivo e, successivamente, revocò l’aiuto e ingiunse alla società con decreto dirigenziale n. 9246 la restituzione della somma erogata per inadempimento agli impegni presi dalla beneficiata.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione a norma del R.D. 639/1910 e del d.lgs. n. 150/2011 davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il quale respinse l’opposizione e confermò l’ingiunzione del Comune RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE appellava la sentenza davanti alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE la quale ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a quattro motivi. La Regione RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (che denuncia l’inesistenza nel bando della sanzione della revoca dell’aiuto finanziario per l’ipotesi di spese fatturate da impresa collegata) e con il secondo motivo di ricorso (secondo cui la fatturazione costituirebbe il termine di discrimine per l’ammissibilità o meno delle spese fra società collegate) la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del bando e 3.2 lett. a) e 9 delle linee guida in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato legittima la revoca del contributo erogato nonostante che tale sanzione non fosse prevista nel Bando e nemmeno nelle linee Guida che contemplano solo l’esclusione nell’ipotesi di spese fatturate da societ à collegate.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e errata applicazione dell’art.115 cpc e omesso e/o errato esame delle prove documentali prodotte da RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio e in specie della fattura nr. 5 del 28/1/2011 con travisamento della prova.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e errata applicazione degli artt. 6 comma 6 del Bando e 3.3 delle linee guida adducendo il rispetto da parte di RAGIONE_SOCIALE della normativa nazionale in materia di registrazione dei beni ammortizzabili nonché la violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, la violazione ed errata applicazione dell’art. 115 cpc e l’omessa e/o errata disamina delle prove documentali prodotte da RAGIONE_SOCIALE in corso di giudizio.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I primi due motivi di ricorso sono infondati in quanto come ha chiarito la Corte di appello riportando il testo dell’art. 14 e dell’art. 15 del bando -nel caso in esame la revoca del contributo discendeva automaticamente dalla violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di una serie adempimenti descritti nel bando e nelle Linee Guida tra cui anche quelli di rendicontazione delle spese come accertato dal giudice di merito a pag. 8 della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha evidenziato in primo luogo l’irregolarità commessa dalla ricorrente consistente nella correzione a mano della data di emissione della fattura nr. 5 del 20/1/2011 di euro 480.000,00 corretta appunto con la data del 28/1/2011.
La ricorrente afferma essersi trattato di errore materiale e per avvalorare la sua tesi richiama la circostanza che solo in data 26 gennaio 2011 sarebbe venuta a conoscenza dell’assegnazione del contributo regionale. La sentenza impugnata, tuttavia, ha ritenuto al contrario, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che la ‘correzione’, piuttosto che
indirizzata ad emendare un errore materiale, fosse diretta a rendere rimborsabile la fattura che, per essere conteggiata avrebbe dovuto riportare appunto una data successiva al 27 gennaio 2011. Infatti, posto che la RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza della graduatoria di ammissione al contributo già nel mese di dicembre 2010, la fattura emessa dalla RAGIONE_SOCIALE il 20/1/2011 non era rimborsabile perché a tale data quest’ultima società era partecipata al 40% dalla RAGIONE_SOCIALE Invece, cambiando la data dal 20 al 28, la fattura diveniva , secondo l’odierna ricorrente, rimborsabile avendo la RAGIONE_SOCIALE alienato la propria partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE proprio il 27 gennaio 2011.
Appare evidente che la valutazione discrezionale delle prove spettante al giudice di merito è insindacabile ove il giudice dia conto, come nel caso specifico, della logicità e ragionevolezza del ragionamento.
A tal riguardo Sez. U – , Sentenza n. del 30/09/2020 chiarisce che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
La Corte di appello spende peraltro una serie di argomentazioni dalle quale derivano ulteriori rationes decidendi . In particolare rileva che -in ossequio a una interpretazione non formalistica delle linee guida intese a evitare comportamenti dolosi e fraudolenti -‘anche nelle ipotesi in cui
i beni siano stati scelti e ordinati presso una società collegata, salvo poi perdere il collegamento il giorno antecedente la fatturazione e la consegna dei beni ‘ deve ritenersi comunque applicabile la disposizione che esclude dal finanziamento ‘le spese fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa, da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito dall’art. 2359 c.c.’. Si tratta di interpretazione – coerente alla finalità della disposizione e logica- in quanto alla stregua del principio di effettività deve ritenersi sicuramente l’ ampiezza del potere di esclusione della spesa da parte dell’Amministrazione comunale sulla base di una valutazione dell’incidenza del rapporto di collegamento societario nel caso concreto , al di là del riferimento testuale alla fatturazione e alla sua data di emissione. Rileva peraltro la Corte di appello che nonostante la correzione a mano la fattura non è stata riemessa con la data corretta. Da questa interpretazione deriva, nella specie, una ulteriore causa di revoca del contributo per non essere stato realizzato il piano di investimento in misura superiore al 30 % del costo complessivo ammesso e infatti se si sottrae l’importo della fattura esclusa (480.000 euro comprensivi di IVA) dall’importo complessivo (1.105.000 euro) dell’investimento da realizzare si perviene a una percentuale di realizzazione inferiore al 70%.
Infine la Corte di appello ha ritenuto, confermando sul punto la decisione di primo grado, che sia stato violato anche l’obbligo previsto dall’art. 6.6 del bando di predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione finanziata ferme restando le norme contabili nazionali. La Corte distrettuale ha evidenziato la sovrapponibilità alla controversia di una recente decisione della stessa Corte milanese nella quale si è
correttamente indicata la ratio sottostante a tale disposizione e cioè la finalità di individuare le spese compiute in relazione al progetto ammesso al finanziamento e di distinguerle dalle spese non pertinenti in modo da consentire all’amministrazione la verifica della correttezza dell’impiego del finanziamento. In questa prospettiva i giudici milanesi hanno ritenuto che nel caso in esame ‘l’aggregazione dei valori, risultanti dalle fatture, impedisce una agevole e rapida tracciabilità di ogni spesa sosten uta (come previsto dall’art. 3.3. delle linee guida)’ e inoltre ‘la mera riconoscibilità della movimentazione dei conti di mastro non integra un adempimento sufficiente alle disposizioni del bando e delle linee guida’ . Infatti, citando lo stesso provvedimento della Regione RAGIONE_SOCIALE invocato dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha evidenziato che l’utilizzazione di un conto di mastro sintetico , acceso per ogni fattura, impedisce una precisa individuazione dei beni acquisiti con la fornitura e quindi si rivela inidonea alla finalità di consentire la verifica della correttezza dell’impiego del finanziamento come è avvenuto specificamente nel caso in esame per la generica dizione ‘attrezzature per il digitale’.
La società ricorrente con il quarto motivo di ricorso censura tale valutazione della Corte territoriale contestando la necessità della tracciabilità dell’acquisto dei singoli beni e richiamando sul punto la normativa contabile nazionale – che tuttavia non risponde alla specifica finalità prevista dalle norme del bando e dalle linee guida -e argomentando, non specificamente e non conformemente ai requisiti dall’impugnazione per cassazione ex art. 360 n. 5, una contrapposta valutazione (di idoneità) della contabilità adottata che rimane pienamente circoscritta nel campo della contestazione di merito della decisione impugnata e come tale si rivela inammissibile.
In considerazione di quanto sopra tutti i motivi di ricorso tra loro avvinti sono in parte inammissibili e in parte infondati. Conseguentemente il ricorso proposto deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione. Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di debenza della somma corrispondente al contributo unificato già versato dalla ricorrente ove da questa dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di complessivi euro 8.200,00, di cui 200,00 per spese . Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l ‘impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione