Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28448 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28448 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8853/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
REGIONE UMBRIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 776/2017 depositata il 16/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME ricorre nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 16 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Perugia ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda volta ad ottenere la disapplicazione della determina dirigenziale n. 3001 del 7 aprile 2010, con la quale era stata disposta la decadenza e revoca del contributo in precedenza accordatole nell’ambito del Piano di sviluppo rurale per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 2000 -2006.
– La Regione RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
3. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Il primo mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 4 nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 e dell’articolo 132 c.p.c., violazione dell’effetto devolutivo e del diritto di difesa.
Il secondo mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 5 omesso esame in ordine al punto decisivo della controversia inerente l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle opere con particolare riferimento al verbale dei tecnici regionali ed alla sua mancata contestazione da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 4 violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 e dell’articolo 132 c.p.c.. Violazione dell’effetto devolutivo e del diritto di difesa.
Il terzo mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 5 omesso esame in ordine al punto decisivo della controversia inerente l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Omessa valutazione delle risultanze della ctu.
Il quarto mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 113 c.p.c. nonché dell’articolo 2697 c.c. in materia di ripartizione dell’onere della prova. Denuncia inoltre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 4 violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 e dell’articolo 132 c.p.c.. Violazione dell’effetto devolutivo e del diritto di difesa in materia di ripartizione dell’onere della prova.
Il quinto mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 3 violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. e dell’art. 2700 c.c. in relazione alla valutazione operata dalla sentenza impugnata delle dichiarazioni dei terzi rese alla guardia di finanza quali presunzioni aventi i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Il sesto mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 5 omesso esame in ordine al punto decisivo della controversia. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Omesso esame delle risultanze istruttorie ed in particolare della testimonianza del direttore dei lavori. Denuncia inoltre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 4 violazione e falsa applicaz ione dell’articolo 112 e dell’articolo 132 c.p.c.. Omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione dell’effetto devolutivo e del diritto di difesa.
Il settimo mezzo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 4 violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 e dell’art. 132 c.p.c.. Violazione dell’effetto devolutivo e del diritto di difesa in materia di ripartizione dell’onere della prova. Omessa pronuncia circa l’inconsapevolezza della ricorrente relativamente alla figura di RAGIONE_SOCIALE ai fini della revoca del contributo pubblico
erogato. Denuncia inoltre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c. n. 5 omesso esame in ordine al punto decisivo della controversia. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Omesso esame delle risultanze documentali circa la figura dell’RAGIONE_SOCIALE. Omessa valutazione circa l’inconsapevolezza della ricorrente relativamente alla figura di RAGIONE_SOCIALE ai fini della revoca del contributo pubblico erogato.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è inammissibile.
4. 1. – Per la necessaria intelligenza della vicenda è sufficiente rammentare che la COGNOME ha ottenuto un contributo per l’esecuzione di opere su un proprio immobile da destinare ad attività agrituristica, opere affidate ad RAGIONE_SOCIALE All’esito di una verifica operata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo risultato che tale società altro non era che una « cartiera », che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti, la Regione RAGIONE_SOCIALE, basandosi sul verbale di accertamento redatto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha disposto la revoca del contributo. La COGNOME ha chiesto al giudice ordinario di disapplicare il provvedimento di revoca, domanda che tanto il Tribunale, quanto la Corte d’appello hanno respinto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il verbale di accertamento proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, pur dotato di fede privilegiata nei soli limiti contemplati dall’articolo 2700 c.c., fosse nondimeno assistito da un’intrinseca attendibilità tale da poter essere infirm ata solo da specifica prova contraria, che la COGNOME non aveva fornito: di guisa che doveva ritenersi che RAGIONE_SOCIALE non avesse eseguito le opere fatturate, nulla rilevando che gli interventi in questione fossero stati effettuati da altri: « Che tutti gli interventi approvati siano stati eseguiti è circostanza che non
esclude, ad esempio, che si siano volutamente commesse irregolarità in corso d’opera al fine di trarre profitti dai finanziamenti pubblici realizzando i lavori a costo minore rispetto a quello apparentemente documentato ».
4.2. – Ciò detto, quanto alle censure spiegate ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., è sufficiente osservare che, ai sensi dell’articolo 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il ricorso in esame, proposto avverso sentenza di appello pronunciata in giudizio introdotto, in grado di appello, nel 2015, è soggetto all’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis .
Dette censure sono pertanto tutte inammissibili, in quanto proposte in un caso, quello della « doppia conforme », che non le consente, il che esime dall’osservare che l’impugnazione concernente un « punto decisivo della controversia » non esiste più dal d.lgs. numero 40 del 2006.
4.3. – Le reiterate censure di violazione dell’articolo 132 c.p.c. sono anch’esse inammissibili.
Va difatti rammentato che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al « minimo costituzionale » del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso di specie la censura lamenta la mera apparenza della motivazione, che si assume svolta per relationem a mo’ di taglia -incolla – viene detto – a quella di primo grado. Ma è cosa nota che la sentenza d’appello ben può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cass. 5 agosto 2019, n. 20883, tra le tantissime).
Orbene, premesso che l’assunto posto a fondamento della decisione di primo grado, confermato dalla sentenza qui impugnata, secondo cui al verbale di accertamento della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui si è detto in precedenza, oltre all’efficacia probatoria strettamente prevista dall’articolo 2700 c.c., andava riconosciuta anche una un’attendibilità intrinseca, tale da poter essere infirmata solo mediante una specifica prova contraria, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. per diverse ipotesi, tra le tante, Cass. 8 febbraio 2022, n. 4006; Cass. 31 dicembre 2020, n. 30056; Cass. 16 giugno 2003, n. 9620; Cass. 25 luglio 2002, n. 10898; Cass. 20 maggio 1999, n. 4915), è agevole osservare che la Corte d’appello, lungi dal limitarsi a richiamare e confermare acriticamente la sentenza impugnata, ha dato conto, riassumendoli in particolare a pagina 3, dei motivi di appello proposti: effettiva realizzazione dei lavori oggetto di contributo; infondatezza della
tesi della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sull’inesistenza oggettiva e soggettiva dei lavori; mancanza di istruttoria e di motivazione da parte della Regione RAGIONE_SOCIALE nel provvedimento di revoca del contributo; mancata valutazione del sopralluogo e del verbale dei tecnici regionali circa la presenza delle opere ammesse a contributo; omessa valutazione della consulenza tecnica d’ufficio.
Dopodiché la Corte d’ appello ha ricostruito in dettaglio i fatti che avevano portato alla revoca del contributo, reputando « evidente che la revoca del contributo corrisposto alla NOME COGNOME NOME trova la sua giustificazione sì nel rapporto della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ma quale conseguenza indiretta, essendosi accertata la falsità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione del contributo ». Sicché: « Appare evidente pertanto come la sentenza di prime cure abbia correttamente inquadrato la questione e deciso di conseguenza. Infatti accertata la falsità delle fatture allegate alla domanda di erogazione del contributo, lo stesso non poteva essere erogato per assenza dei requisiti di legge e a nulla avrebbe portato l’accertamento ‘diretto della situazione di fatto’, pe raltro verificato sia dalla CTU, esperite in primo grado, che dai tecnici regionali che hanno eseguito l’istruttoria relativamente agli interventi effettuati dalla NOME COGNOME. Infatti, a seguito di sopralluogo effettuato in data 18 gennaio 2007, i tec nici regionali hanno redatto … il verbale tecnico amministrativo e contabile relativo allo stato finale dei lavori con accertamento ‘in sito’ ». Ed ancora: « La falsità oggettiva e soggettiva delle fatture allegate alla domanda di contributo, rende la pratica stessa incompleta in quanto viene meno quella ‘corrispondenza delle fatture presentate con le opere ed acquisti effettivamente realizzati nonché la loro ammissibilità in ordine alla data di emissione, alle quantità e qualità delle forniture, alla quietanza del venditore ed alla presenza degli altri elementi di natura contabile e fiscale »; il tutto in virtù del rilievo che l’esito positivo dei controlli effettuati dalla regione in ordine ai lavori
eseguiti non fosse, come già ritenuto dal Tribunale, « argomento utile ad inficiare l’attendibilità dell’accertamento fiscale svolto dalla G.d.F., trattandosi evidentemente di ambiti di verifica non sovrapponibili ». Sicché, in conclusione, la Corte d’appello ha ritenuto che la sentenza del Tribunale « ha esaminato sia il verbale che le risultanze istruttorie ed è giunta a conclusioni pienamente condivise da questa Corte che ha riscontrato i medesimi fatti non idonei a superare le risultanze del verbale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e questo a prescindere dalla lamentata efficacia probatoria privilegiata attribuita allo stesso ».
Insomma, a fronte del nucleo essenziale su cui l’impugnazione era fondata, ed è stata in questa sede riproposta, e cioè sulla tesi secondo cui le opere ammesse a contributo erano state effettivament e eseguite, la Corte d’appello ha osservato, in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale, che ciò non rilevava né punto né poco, giacché non elideva la circostanza che, a fondamento della riscossione del contributo, l’interessata aveva impiegato fatture false, circostanza posta dall’amministrazione a fondamento della revoca del contributo.
In definitiva, è palese che il motivo in esame, oltreché formulato in violazione di principi giurisprudenziali consolidati, prescinde, nel denunciare la violazione dell ‘articolo 132 c.p.c., dalla reale motivazione addotta dalla Corte d’appello. Di qui l’inammissibilità della censura.
4.4. – Le censure di violazione dell’articolo 112 c.p.c. sono anch’esse evidentemente inammissibili.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo ( causa petendi ) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).
Il vizio di omessa pronuncia, d’altrond e, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito. Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale -infatti -non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424). Viceversa, l’omesso esame di un arg omento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già sul v ersante dell’osservanza dell’articolo 112 c.p.c., bensì su quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi
ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).
Questo essendo il quadro, è di tutta evidenza che la denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, a fronte del totale rigetto della domanda attrice, e dunque di una pronuncia che intrinsecamente risponde in toto alla domanda spiegata, non ha alcun senso.
4.5. – Quanto alla denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., i motivi si infrangono contro il principio, affermato da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione:
-) per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
-) la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo « prudente apprezzamento », pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo
il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
In realtà, nel caso in esame, le reiterate denunce di violazione delle disposizioni in questione non hanno nulla a che vedere con il loro effettivo ambito di applicazione, ma mirano a rimettere in discussione l’accertamento di merito operato dalla Corte d’appello, nel ritenere che le risultanze contenute negli atti della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non fossero state superate dagli elementi offerti dalla COGNOME.
4.6. – I motivi nei quali è dedotta violazione dell’articolo 2697 c.c. sono inammissibili, avuto riguardo al principio secondo cui la violazione del precetto in esso contenuto si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).
Nel caso in esame le censure attaccano non un simile ribaltamento del riparto dell’onere probatorio, ma il ragionamento svolto dal giudice di merito nel riconos cere l’efficacia probatoria all’accertamento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come si è visto in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, così da reputare,
per conseguenza, che la COGNOME non avesse offerto elementi probatori tali da contrastare efficaceme nte l’accertamento menzionato.
4.7. – I motivi con cui si denuncia la violazione dell’articolo 2729 c.c. sono inammissibili.
Difatti, l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), nei limiti, naturalmente, in cui il controllo motivazionale è tuttora consentito.
4.8. – Per il resto, quanto alle censure di omessa valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, di omesso esame delle risultanze istruttorie ed in particolare della testimonianza del direttore dei lavori, nonché in ordine alla inconsapevolezza della ricorrente relativamente alla figura di RAGIONE_SOCIALE circostanza, quest’ultima, che peraltro non risulta specificamente trattata nella sentenza impugnata, né risulta quando esattamente ed in che termini sia stata dedotta nella fase di merito, il che costituisce ulteriore motivo di inammissibilità – deve soltanto richiamarsi il fermo principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base ( ex plurimis : Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
Insomma, le censure in esame – per la verità tutte le censure spiegate nel ricorso per cassazione – sono censure di pieno merito, totalmente sottratte al sindacato di legittimità.
– Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato s’è dovuto.
– La ricorrente v a inoltre condannata ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c ., al pagamento dell’ulteriore somma che la Corte stima equo liquidare in misura pari all’importo delle spese di lite, tenuto conto che il ricorso è una sommatoria di censure tutte completamente inammissibili, alla luce di principi giurisprudenziali largamente consolidati, di guisa che va fatta applicazione del principio secondo cui: « In tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta » (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2022, n. 32001).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della Regione controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima Regione, dell’ulteriore somma di € 7.000,00, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in Roma, il 21 giugno 2023.