Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22668/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , domicilio digitale c/o PEC EMAIL, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
Oggetto:
Pubblica
Amministrazione
–
Revoca finanziamenti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 12/03/2025 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO CATANIA n. 749/2023 depositata il 24/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 749/2023, pubblicata il 24 aprile 2023, la Corte d’Appello di Catania, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato RAGIONE_SOCIALE, ha respinto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 771/2022, pubblicata in data 16 febbraio 2022.
Quest’ultima, a propria volta, aveva accertato il diritto del RAGIONE_SOCIALE DI ACIRAGIONE_SOCIALE all’erogazione integrale del finanziamento concesso con D.R.G. Regione RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE‘Economia n. 488 del 12.03.2013 nella misura di € 406.953,19, e quindi all’erogazione RAGIONE_SOCIALEa somma residua di € 28.953,19.
Il RAGIONE_SOCIALE aveva adito il Tribunale di Catania, riferendo in fatto che con D.R.G. nn. 488 del 12 marzo 2013 l’RAGIONE_SOCIALE convenuto aveva ammesso a finanziamento l’operazione proposta dal medesimo RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di €. 420.000,00, procedendo alla successiva erogazione di €. 378.000,00, ma successivamente negando l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa somma finale di €. 26.021,87 ed anzi comunicando l’avvio del procedimento di annullamento del D.R.G. n. 488, di invalidità derivata del disciplinare stipulato il 5/9/2013 e di recupero RAGIONE_SOCIALEa quota del finanziamento già
erogata, motivando l’iniziativa con la constatazione di irregolarità nella procedura di pubblicazione del bando.
Aveva ulteriormente riferito che l’RAGIONE_SOCIALE, con D .D.R. n. 49 del 24/4/2017, aveva revocato in autotutela il DRG n. 488, comunicando il recesso dagli obblighi di cui al disciplinare, il recupero RAGIONE_SOCIALEa quota già erogata e il disimpegno RAGIONE_SOCIALEa somma residua.
Il RAGIONE_SOCIALE DI ACIRAGIONE_SOCIALE aveva quindi dedotto l’illegittimità del D.D.R. n. 49/2017, in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 21 -nonies , Legge n. 241/1990 e comunque viziato da eccesso di potere e carenza di motivazione.
Costituitosi l’RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda, rilevando che il provvedimento impugnato era stato adottato in violazione del termine massimo di 18 mesi previsto dall’art. RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 21nonies , Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 6, comma 1, lettera d), n. 1), Legge n. 124/2015.
La Corte d’appello, nel disattendere il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha osservato, in sintesi, che erano infondate le deduzioni RAGIONE_SOCIALE‘appellante in ordine all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 del Regolamento CE n. 1083 RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2006, essendo quest’ultimo finalizzato ad assicurare la stabilità dei progetti finanziati, laddove nel caso in esame a venire in rilie vo era l’esigenza di sottrarre i beneficiari dei fondi europei al rischio senza limiti di tempo di una revoca dei fondi medesimi , esigenza tutelata appunto dall’art. 21 -nonies, Legge n. 241/1990, richiamata dal giudice di prime cure.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catania ricorre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE DI ACIRAGIONE_SOCIALE.
In data 24 gennaio 2024, il AVV_NOTAIO delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
A detta proposta ha fatto seguito istanza RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. -cui si può rinviare anche per la sintesi dei motivi di ricorso -si osserva testualmente:
‘(…) Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n.3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 nonies l. n. 241/1990.
Il motivo presenta profili di inammissibilità misti a profili di infondatezza.
Da un lato, il ricorrente introduce un profilo di censura nuovo diverso dall’unico motivo di appello con il quale aveva sostenuto che la legislazione europea, e segnatamente l’art.57 del regolamento CE n. 1083 RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2006, prevede che il potere di revoca per i fondi europei, quale è quello di specie, permane per il quinquennio successivo al provvedimento di concessione del beneficio, allorché afferma «Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un’operazione comprendente
investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal completamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura RAGIONE_SOCIALEa proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico.» Disposizione, questa, ritenuta inapplicabile alla fattispecie dai giudici del merito, con statuizione non censurata.
D’altra parte, il ricorrente assume, peraltro in modo del tutto generico, che la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo di cui all’art.21 nonies RAGIONE_SOCIALEa legge 241 del 1990 e s.m.i.- e di conseguenza i relativi termini – non si applicherebbe a un provvedimento di carattere sanzionatorio e non spiega per quali ragioni il provvedimento impugnato con cui l’amministrazione ha inteso sanzionare irregolarità nella procedura dovrebbe sottrarsi alle regole in tema di annullamento officioso del provvedimento amministrativo.’ .
La proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. deve trovare conferma.
2.1. Si deve, infatti, rilevare che, come rilevato nella proposta, il motivo di ricorso non solo viene a dedurre -in modo radicalmente inammissibile -un profilo che appare comunque nuovo rispetto a quanto dedotto in sede di appello ma anche deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 21nonies , Legge n. 241/1990 in modo sostanzialmente assertivo, omettendo di sviluppare specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, volte a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse
fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), ed anzi esondando in modo inammissibile con le proprie argomentazioni in profili di mero fatto.
2.2. Si osserva, anzi, che vi è un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso che deve essere rilevato in questa sede, e cioè il fatto che il ricorso viene a basarsi su presupposto radicalmente diverso da quello accertato dal giudice di merito.
Mentre, infatti, la Corte d’appello confermando il giudizio del Tribunale -ha ritenuto che il provvedimento adottato dalla stessa ricorrente dovesse essere qualificato come revoca, il ricorso, per contro, viene a dedurre -peraltro ‘ i n linea preliminare’ , in modo generico e, come visto in precedenza, senza evidenziare concretamente la fallacia del ragionamento seguito dalla decisione impugnata -la ‘ natura sostanzialmente decadenziale ‘ del provvedimento, senza che, tuttavia, l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia reso oggetto di specifica impugnazione, limitandosi la ricorrente ad opporre in via apodittica una diversa qualificazione all’accertamento medesimo.
2.3. Si deve, del resto, dare atto che la ricorrente, pur avendo depositato istanza di decisione ex art. 380bis c.p.c., non si è neppure avvalsa RAGIONE_SOCIALEa facoltà di deposito di memoria ex art. art. 380bis. 1 c.p.c.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Avendo questa Corte deciso in conformità RAGIONE_SOCIALEa proposta, deve trovare applicazione l’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui
all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente condanna ulteriore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente , RAGIONE_SOCIALEa somma equitativamente determinata in € 6.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Prima