Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1703 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1703 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
Oggetto: Risoluzione contratto Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO
NOME –
SARRACINO
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso 532-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 98/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 26/10/2021 R.G.N. 46/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME era stato nominato Direttore Generale della RAGIONE_SOCIALE a seguito di provvedimento n. 474 del 28.3.2000 della Giunta Regionale del RAGIONE_SOCIALE ed in data 3.4.2000, era stato stipulato il relativo contratto d’opera intellettuale tra la Regione e il COGNOME.
Ai sensi dell’art. 3 -bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992, alla scadenza del diciottesimo mese, il COGNOME aveva ricevuto valutazione positiva.
Era stato, quindi, costituito dall’AVV_NOTAIO Regionale alle politiche sociali un gruppo di lavoro intersindacale a cui la Regione, con delibera di Giunta Regionale n.794 del 27 giugno 2003, aveva conferito l’incarico di verificare la coerenza tra la documentazione prodotta dai direttori generali delle ASL e le direttive di cui alla delibera 1189/2002, nonché di effettuare, in attuazione del disposto di cui alla legge regionale n.12/1997 attività di analisi e verifica dei bilanci di previsione prodotti dalle RAGIONE_SOCIALE per il 2002 e il 2003.
La Giunta Regionale, nonostante i rilievi del COGNOME sulla regolarità della costituzione di tale gruppo intersindacale, con delibera n. 1020 del 17.09.2003, preso atto della valutazione negativa concernente l’operato dell’odierno ricorrente, aveva attivato le procedure dirette alla revoca dell’incarico.
Con delibera n. 1215/2003, la Regione RAGIONE_SOCIALE, acquisite le controdeduzioni del RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto la risoluzione del citato contratto d’opera intellettuale del ricorrente, ratificata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 17.10.2003.
Il ricorso innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE era stato respinto per essere stata accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa regionale.
Pronunciando sull’impugnazione del COGNOME, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, superata l’eccezione di prescrizione, riteneva infondata la domanda.
Considerava legittima la costituzione del gruppo di lavoro per procedere alla verifica dell’operato dei direttori generali delle ASL (come previsto dalla L.R. n. 12/1997).
Operava un distinguo tra l’istituto della mancata conferma di cui all’art. 3 -bis , comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e quello della risoluzione per decadenza di cui al comma 7 della medesima disposizione.
Rilevava che, nello specifico, la fattispecie era quella di cui al comma 7 per essere stata accertata una situazione di caratterizzata da gravi inadempienze che aveva determinato un ingente disavanzo, in presenza del presupposto della particolare gravità ed urgenza.
Escludeva la competenza del RAGIONE_SOCIALE, non vertendosi in tema di mancata conferma o meno dell’incarico dirigenziale.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
La Regione RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente altresì ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis del d.lgs. n. 502/1999 e dell’art. 33 della Legge Regionale RAGIONE_SOCIALE n. 12/1997 nonché violazione degli artt. 97 e 111 Cost (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Evidenzia che, ai sensi dell’art. 3 -bis , comma 7, del d.lgs. n. 502/1991, quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione. In tali casi la regione
provvede previo parere della RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 2 -bis del medesimo decreto legislativo.
Rileva che, nella specie, tale parere non era stato acquisito né lo stesso poteva essere surrogato con il gruppo di lavoro intersindacale istituito dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che la Regione RAGIONE_SOCIALE ha istituito un proprio organo speciale, non previsto dalla legge, per l’accertamento delle asserite inadempienze poste in essere dal ricorrente quale Direttore Generale della RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
2.1. La Corte territoriale ha dato atto delle ragioni che consentivano di prescindere dal parere della RAGIONE_SOCIALE prevista dall’art. 2, comma 2 -bis cit., e cioè della sussistenza di una particolare gravità ed urgenza.
Ed infatti l’art. 3 -bis del d.lgs. n. 502/1992 al comma 7 (prima dell’intervento abrogativo di cui all’art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171) prevedeva: «7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 2-bis , che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso . Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al
comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 2 -bis è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda».
La suddetta disposizione, dunque, prevede il parere della RAGIONE_SOCIALE sulla decadenza ma consente anche di prescindere dallo stesso in caso di necessità e di urgenza e nella fattispecie questo accertamento è stato compiuto dalla Corte territoriale e non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
Il legislatore statale non ho posto altri limiti al potere regionale né ha indicato le modalità attraverso le quali la Regione può acquisire contezza degli inadempimenti ritenuti idonei a giustificare la decadenza, sicché privo di fondamento è il motivo di ricorso incentrato sulla asserita illegittimità del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro intersindacale.
2.2. Né possono trarsi argomenti di segno contrario da Corte Costituzionale 25.2.2014 n. 27 che si è occupata della disposizione di cui all’art. 34 della legge reg. n. 4 del 2013 nella parte in cui prevede, al comma 1, che « al termine della legislatura decadono tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale ». Tale norma, applicabile anche alle nomine dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per il carattere automatico della decadenza dall’incarico del direttore, che viola i principi di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell’operato del funzionario.
Piuttosto il principio applicabile è quello enunciato da Corte cost. n. 124/2015, secondo cui le Regioni possono intervenire a specificare le ipotesi di decadenza purché si rimanga nell’ambito di quelle previste a
livello generale dalla normativa statale (‘ È pur vero, infatti, che l’anzidetta norma interposta statale pone un principio fondamentale della materia , cui è da ricondursi -come da giurisprudenza di questa Corte -la disciplina degli incarichi alla dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006). Tuttavia, la decadenza per inutile decorso del termine di centoquaranta giorni, per provvedere all’accreditamento definitivo delle strutture provvisoriamente accreditate -in quanto ricollegabile, come sostenuto dalla Regione, all’inerzia dei direttori generali delle ASL relativamente al rispetto del termine anzidetto -è pianamente riconducibile ad una delle ipotesi tipiche di decadenza previste dalla norma statale interposta di riferimento, quella cioè, della ‘).
2.3. L’art. 2, comma 2 sexies, lett. e ) del d.lgs. n. 502/1992 attribuisce alle Regioni il potere di fissare: « e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e modalità di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE ».
Solo per la valutazione dei risultati, conformemente al comma 5 dell’art. 3 -bis , è previsto il raccordo con la RAGIONE_SOCIALE.
Ed allora non vi è la denunciata violazione di legge e, nella sostanza, il ricorrente impinge nel merito della valutazione di gravità ed urgenza effettuata dalla Corte territoriale.
2.4. Per il resto, e qu anto al gruppo di lavoro intersindacale, legittimamente lo stesso era stato costituito rientrando la relativa prerogativa nell’abito dei poteri di controllo di gestione come previsti dalla legge regionale (si vedano gli artt. 32 e 33 della L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 12/1997; si veda, in particolare il comma 8, lett. b) dell’art. 33 secondo il quale « 8. La Giunta regionale esercita, altresì, il controllo sull’ attività
dell’RAGIONE_SOCIALE mediante: a) ; b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa».
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.).
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente lungamente argomenta, attraverso il rinvio all’atto di appello, sulla insussistenza delle inadempienze contestate e nella sostanza sollecita un accertamento di merito denunciando più che un omesso esame di fatto decisivo una mancata valutazione di risultanze istruttorie che consentivano di escludere i fatti ritenuti sussistenti dalla Corte territoriale (v. Cass. n. 17005/2024 secondo cui ‘l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie’).
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato (sulla questione dell’intervenuta prescrizione).
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 5 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME