Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11817 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11817 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25268/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME Avvocato, che si difende in proprio, ex lege domiciliato digitalmente come indicato in atti;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentate e difese dall’ Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in ROMA al INDIRIZZO
Oggetto: Mandato –
Revoca dell’incarico –
Avvocato – Nomina di altro professionista.
CC 17.02.2025
Ric. n. 25268/2022
Pres NOME COGNOME
Est. I. COGNOME
Parioli INDIRIZZO. INDIRIZZO/h presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e come da domicilio digitale indicato in atti;
-controricorrenti –
nonché contro
CONDOMINIO di ‘ INDIRIZZO ‘ in Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato digitalmente come indicato in atti;
–
contro
ricorrente –
nonché contro
COMUNE Città di Sorrento, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato digitalmente come indicato in atti;
-controricorrente -nei confronti
NOME COGNOME e NOME COGNOME;
MINISTERO PER I BENI E ATTIVITÀ CULTURALI;
-intimati – avverso la sentenza n.3190/2022 della Corte d’appello di Napoli pubblicata in data 6 luglio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
con citazione del settembre 2010 il Comune di Sorrento, avvalendosi del patrocinio dell’avvocato NOME COGNOME aveva agito innanzi al Tribunale di Napoli nei confronti del Condominio INDIRIZZO in Sorrento, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nonché del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, perché fosse accertata l’appartenenza al demanio comunale del complesso dei ‘ Cisternoni Romani degli Spasiani ‘ , in uno al terreno che li incorpora,
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e, per accessione, di tutte le parti di cui all’articolo 1117 c.c. del fabbricato condominiale sito all’indirizzo anzidetto e del fabbricato occupato dalle convenute COGNOME e COGNOME, nonché l’esistenza di una fascia di rispetto che prevede l’inedificabilità assoluta, con la condanna delle convenute COGNOME e COGNOME al rilascio del fabbricato da loro detenuto senza titolo e al risarcimento dei danni provocati alle strutture e alle volte a botte dei cisternoni, nonché alla demolizione e all’arretramento degli altri corpi di fabbrica a distanza irregolare e al risarcimento dei danni;
si costituivano tutti i convenuti: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Condominio di INDIRIZZO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che oltre a sollevare eccezioni di rito e di merito, chiedevano il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell’ Ente locale attore al risarcimento dei danni; inoltre, in caso di accoglimento della domanda, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedevano la restituzione delle somme investite nell’immobile e, chiedevano ed ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali successori del loro dante causa, NOME COGNOME perché fossero condannati a tenerle indenni dalle conseguenze sfavorevoli della lite;
i chiamati in causa NOME COGNOME e NOME COGNOME si costituivano, eccependo la loro estraneità alla vicenda, non avendo accettato l’eredità di NOME COGNOME ;
nelle more del giudizio, il comune di Sorrento, con determina dirigenziale del 16/11/ 2010, ha revocato l’incarico al suo difensore, Avvocato NOME COGNOME e nominato, in sua vece, l’ Avvocato NOME COGNOME
NOME COGNOME è intervenuto nel processo chiedendo la disapplicazione della determina resa dal primo dirigente del comune di Sorrento, col quale gli era stato revocato il mandato, per poi poter proseguire nella propria attività processuale indicandosi come difensore del Comune di Sorrento nonchè di sé stesso;
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2. con sentenza del 13 novembre 2015 il Tribunale di Napoli accoglieva l ‘eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero per i Beni e le attività culturali e dai convenuti chiamati in garanzia di NOME NOME e NOME, dichiarando la loro estromissione dal giudizio; dichiarava inammissibile l’intervento proposto, iure proprio , dall’Avv. NOME COGNOME con atto depositato il 19 maggio 2011; rigettava integralmente le domande proposte dal Comune di Sorrento, in persona del Sindaco p.t., nei confronti dei convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME; accoglieva le domande riconvenzionali di risarcimento ex art. 96 c.p.c., condannando lo COGNOME a risarcire il danno da lite temeraria quantificato, in via equitativa, in euro 2.000, rispettivamente, in favore sia del Condominio sito in Sorrento al INDIRIZZO sia di NOME COGNOME e NOME COGNOME; condannava il Comune di Sorrento a rifondere le spese del grado in favore del Ministero, del Condominio e delle COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOMECOGNOME dichiarava le spese compensate tra il Comune di Sorrento e l’ Avv. COGNOME nonché tra le convenute NOME COGNOME e NOME COGNOME e i chiamati in causa NOME COGNOME e NOME COGNOME;
3. NOME COGNOME proponeva gravame dinanzi la Corte d’appello di Napoli ‘ in proprio e nella qualità di difensore del Comune di Sorrento ‘ , chiedendo l’accoglimento sia delle domande proposte dal Comune di Sorrento (nella sua dichiarata veste di difensore dell’ente pubblico) sia della domanda di risarcimento dei danni rivolta in nome e per conto proprio contro lo stesso Comune; si costituivano ciascuna delle parti appellate, eccependo l’inammissibilità dell’appello e chiedendone il rigetto; in corso di causa, NOME COGNOME e NOME COGNOME producevano transazione intervenuta col Comune Città Di Sorrento;
la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione proposta da NOME COGNOME quale difensore di sé stesso e dichiarava inammissibile quella proposta
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nella dichiarata qualità di difensore del Comune di Sorrento; lo condannava al pagamento delle spese del grado in favore di tutte le parti appellate;
4. avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; hanno resistito con distinti atti di controricorso il Comune di Sorrento, il Condominio di INDIRIZZO in Sorrento e NOME COGNOME e NOME COGNOME; sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese, NOME COGNOME e NOME COGNOME e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
Considerato che
1. con il primo motivo si denuncia la ‘ Nullità della sentenza in relazione all’art. 360, 1 co., n.4 c.p.c. per contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione nonché per incoerenza e mancanza di conseguenzialità ed altro con le premesse. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 2762, 105, 267, 268, 112, 101, 115, 116, 1322 n.ri 3 e 4, 324 , 329 c.p.c. ed art.118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art.1116 Cost. 167 , 329 , 345, c.p.c. , artt.1418, 1421, 1576, 2909 c.c., 2237 c.c., art.5 L.20-3-1865 n.2248, artt.21-quinquies, sexies, septies, octies L. 7-8-1990 n.241, anche in riferimento e relazione a ll’art. 360 , 1 co., n.ri 3 e 5 c.p.c. ‘; innanzitutto il ricorrente assume che due sono gli ‘snod i decisivi ‘ dell ‘ intera controversia , l’uno costituito dall’atto di revoca-recesso del 16/11/2010 con cui il Comune di Sorrento ritenne di fare cessare il rapporto professionale con l’odierno ricorrente, l’altro, rappresentato dal fatto che l’odierno ricorrente, in sede di gravame, ebbe espressamente a condizionare la sua qualità di difensore del Comune all’accoglimento del I ° motivo dell’appello ;
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in relazione al primo ‘snodo decisivo ‘ , sostiene che il rapporto con il Comune di Sorrento si instaurò con il contratto di patrocinio del 14/9/2010 per la difesa dell’Ente (nel giudizio civile R.G. 28022/ 2010 presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto l ‘ accessione di beni immobili ex art. 934 c.c.), sebbene l’Ente abbia sostenuto che detto contratto di patrocinio fosse inesistente perché intrapreso dal legale, di sua autonoma iniziativa e alla insaputa dell’Ente , che non gli avrebbe conferito alcun espresso specifico mandato; la Corte d’appello con la sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto fosse esistente e valido e la costituzione in giudizio avvenuta sulla base di una valida procura (pag. 11 della sentenza impugnata) ma, poi, ‘pilatescamente’ ha aggiunto che le questioni interne al rapporto Comune/Avvocato esulassero dal tema principale di causa e dovessero essere risolte in altro modo ed in altra sede, mentre, a parere del ricorrente, la Corte avrebbe dovuto pronunziarsi in merito, come espressamente richiestole (in sede di gravame con il I motivo di appello), facendone conseguire la declaratoria di inesistenza/nullità/disapplicazione del nominato atto di revocarecesso del 16/11/2010 e, comunque, la richiesta disapplicazione della revoca-recesso per i dedotti motivi di legittimità ex art.5 L.2248/1865 All. E, primo fra tutti quello sulla pretesa inesistenza del contratto di patrocinio; a parere del ricorrente, inoltre, il provvedimento di revoca non poteva costituire anche atto di recesso avendo tali istituti natura giuridica, configurazione e presupposti diversi; prospetta ancora ‘decisivamente’ la circostanza ch e, nella fattispecie in esame, l’atto di revoca del 16/11/2010 ebbe ad oggetto solo delibere amministrative interne alla P.A., ‘ giammai ‘ lo specifico contratto di patrocinio del 14/9/2010, vincolo contrattuale privatistico che legava le parti;
quanto a quello che definisce il secondo ‘snodo decisivo’ , ribadisce di aver, in sede di gravame, espressamente condizionato
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la sua qualità di difensore del Comune all’accoglimento del I motivo dell’appello , ‘ragion per cui l’avvenuto rigetto da parte della Corte territoriale del detto I motivo d’appello, reso ‘in proprio’ dal sottoscritto, escludeva automaticamente ed in re ipsa una pronuncia di inammissibilità dell’appello quale difensore del Comune di Sorrento (II motivo), erroneamente dalla Corte essendosi statuito che il sottoscritto non poteva pretendere di esercitare a vita l’ ius postulandi per essergli stato correttamente revocato l’incarico’ (pag. 11 in ricorso); in proposito, il ricorrente ribadisce la nullità della sentenza sia con riferimento alla esistenza del mandato/contratto di patrocinio sia con riferimento alle questioni incidentali-pregiudiziali e alle loro conseguenze ovvero la mancata disapplicazione dell’ atto di revoca-recesso nonchè la mancata pronuncia di inesistenza ex tunc dell’atto medesimo (cfr. la lunga esposizione formulata dalle pagg. da 12 a 30 in ricorso);
1.1. il primo motivo, composito e articolato, è inammissibile sotto diversi profili;
1.1.1. va osservato preliminarmente che la stessa confezione del motivo, articolato in più di venti pagine (dalla pag. 6 sino alla pag. 29), alternando pagine con caratteri più piccoli e pagine con caratteri più grandi, rende difficile la lettura del ricorso in quanto dalla lunga illustrazione non si coglie in alcun modo una chiara indicazione di quale o quali della congerie di norme indicate nell’intestazione si intenda argomentare la ‘violazione e falsa applicazione’ ;
la prolissa attività argomentativa svolge rilievi che sono connotati dalla carenza di una specifica e percepibile individuazione della motivazione criticanda, sicché impinge nell’inammissibilità di cui al consolidato principio di diritto , secondo cui: ‘Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo
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chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.’ (Cass. n. 359 del 2005 e successive conformi, fra cui, con espressa riproduzione del principio di diritto, sebbene non massimata quanto ad esso, Cass., Sez. Un. n. 7074 del 2017);
1.1.2. giova per completezza trascrivere la parte della motivazione della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha dato conto dell’intervenuta revoca del mandato: «nella specie, la giunta comunale di Sorrento, con deliberazione n. 172 del 5 novembre 2010 (…) ritenuto venuto meno il rapporto fiduciario tra l’avvocato COGNOME e l’ente pubblico, ha deciso per la revoca del mandato e per l’adozione, da parte del medesimo dirigente, di tutti gli atti consequenziali assicurando al contempo la continuità della tute la legale dell’ente: revoca espressa nella successiva determina dirigenziale n. 1517 del 16 novembre 2010, cui è seguita la nomina del nuovo difensore avvocato NOME COGNOME (con determinazione n. 1576 del 30 novembre 2010).
Come il conferimento da parte dell’ente pubblico del patrocinio legale a un professionista esterno costituisce
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Est. I. COGNOME espressione di autonomia privata e non di una potestà amministrativa, così anche la successiva deliberazione di revoca dell’incarico ha natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, esercitabile ad nutum , onde in questa sede non può che prendersi atto della volontà espressa dal comune di Sorrento di non avvalersi più nel presente processo del ministero dell’avvocato COGNOME laddove ogni questione sulla legittimità del recesso (e, quindi, degli atti ammi nistrativi coi quali l’ente ha deciso di sostituire il proprio difensore) non può che rilevare unicamente nel rapporto contrattuale tra il professionista e la parte committente. Deve, in conclusione, escludersi che l’avvocato COGNOME sia ancora dotato nel presente processo dello ius postulandi per il comune di Sorrento, e che, pertanto, possano prendersi in considerazione le sue censure rivolte alla sentenza di primo grado per avere questa rigettato le domande riferibili all’ente pubblico: l’appello è perciò inammissibile nella parte in cui l’a vvocato COGNOME ha inteso impugnare la sentenza di primo grado nell’interesse del comune di Sorrento. » (pag. 11 della sentenza impugnata);
con riferimento poi alla domanda proposta in proprio dal professionista contro il Comune di Sorrento , la Corte d’appello ne ha ritenuto l’inammissibilità, affermando: « In primo luogo, il diritto che, ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi , ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale (Cass. 22233/14, Cass. 4805/06). Nel caso in esame, l’intervento dell’avvocato COGNOME a tutela dei propri diritti (nei confronti del comune di Sorrento) attiene a un rapporto contrattuale, quello di patrocinio professionale, del tutto estraneo all’oggetto sostanziale del processo in corso, che è relativo ai diritti
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Est. I. COGNOME vantati dall’ente pubblico rispetto ai beni immobili descritti nell’atto di citazione. Né rileva che il contratto di patrocinio si a stato stipulato per la difesa dell’ente nel presente giudizio, poiché i rapporti obbligatori che ne derivano non assumono alcuna incidenza sul merito della lite in corso tra l’ente pubblico e le altre parti, rispetto al quale rileva come presupposto processuale unicamente che la costituzione in giudizio sia avvenuta sulla base di una valida procura alla lite rilasciata nelle fo rme di cui all’articolo 83 c.p.c. In secondo luogo, nell’atto depositato il 19 maggio 2011, col quale l’avvocato COGNOME ha inteso tutelare i propri diritti nel processo (e di cui è stato in precedenza riportato in sintesi il contenuto), è stato chiesto non altro che «la disapplicazione della determina n. 1517 del 16-11-2010, resa dal Dirigente del 1° Dipartimento del Comune di Sorrento, con ogni altro atto e determina ad esso connesso e consequenziale come in premessa indicato». Tuttavia, innanzi al giudi ce ordinario l’atto amministrativo che si assume lesivo del diritto non può costituire l’oggetto centrale del petitum e della decisione (poiché altrimenti la disapplicazione dell’atto si risolverebbe nel suo annullamento, in violazione dell’articolo 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E), ma soltanto oggetto di accertamento incidentale rispetto al diverso rapporto dedotto in giudizio, sul quale, ove riscontri l’illegittimità dell’atto amministrativo, il giudice è chiamato a decidere come se l’atto illegitt imo non esistesse. Nel caso di specie, escluso, per le ragioni già espresse in precedenza, che dalla disapplicazione degli atti in contestazione possa derivare l’affermazione del potere dell’avvocato COGNOME di continuare a rappresentare e difendere il comune di Sorrento nel presente giudizio, non è chiarito nell’atto d’intervento rispetto alla cognizione di quale diversa domanda il potere di disapplicazione debba essere esercitato. Né alcun precisazione in tal senso è intervenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., nella quale
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l’odierno appellante, oltre a interloquire sull’oggetto principale del processo quale difensore del comune di Sorrento, ha continuato a far valere l’esistenza e la validità della procura ad litem rilasciatagli in calce alla citazione e l’invalidità o inefficacia della sua revoca, e ad escludere che il comune di Sorrento potesse sciogliersi unilateralmente dal rapporto contrattuale, ma ciò non al fine di far valere, nei confronti dell’ente committe nte, i diritti che gli derivano dall’esecuzione del contratto di patrocinio, se non quello (inesistente, come già precisato) «inerente al diritto soggettivo del sottoscritto a svolgere l’attività di difensore del Comune di Sorrento con la esistente e valida procura -mandato del 14/9/10». La richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del comune di Sorrento, contenuta nell’atto di appello, di cui non v’è traccia entro i termini di definizione del thema decidendum , è, di poi, inammissibile, perché tardiva.». (pag. 12 della sentenza impugnata).
1.1.3. va pure sottolineato che nell’illustrazione delle censure non v’è traccia della deduzione di una ‘contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione’, precisando che come emerge da quanto sopra trascritto – la motivazione esiste ed è chiara;
la medesima illustrazione non si adegua neppure al modello legale dettato per il rilievo del ‘vizio di omesso esame di un fatto decisivo’ limitandosi a proporre la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui sono motivatamente pervenuti i giudici del merito;
va anche evidenziato che, comunque, la motivazione della sentenza impugnata è anzitutto condivisibile là dove ha escluso che, in ragione di una, a suo dire, illegittima revoca del mandato alle liti fattagli dalla parte rappresentata, il difensore possa intervenire nel giudizio per chiedere l’accertamento di detta
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Est. I. Ambrosi illegittimità e ciò perché l’azione tutela una situazione giuridica inerente al rapporto di prestazione d’opera professionale che in alcun modo si presenta riconducibile ad alcuna delle situazioni legittimanti all’intervento del terzo in giudizio;
sotto altro profilo, va rilevato che la motivazione, una volta affermato il detto principio avrebbe potuto dichiarare assorbita la questione della c.d. disapplicazione della delibera di revoca del mandato, posto che sempre essa supponeva l’ammissibilità dell’intervento.
2. Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Nullità della sentenza ex art. 3601 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà, in violazione e falsa applicazione dell’art.92 co. 2 c.p.c. ‘ e impugna il punto della sentenza in cui la Corte d’appello ha statuito il rigetto dell’« l’appello proposto ‘in proprio’ (…) con la condanna dell’avvocato COGNOME al pagamento delle spese in favore di tutte le parti costituite (…) Per l’estrema peculiarità della vicenda si reputa di non doversi ricorrere al rimedio sanzionatorio di cui all’articolo 96, comma 3°, c.p.c….. »; in proposito, il ricorrente assume che per giurisprudenza di legittimità consolidata solo l’avvocato che agisce in giudizio senza mandato contratto di patrocinio può essere condannato in proprio alle spese e competenze di lite e, da ciò discende, che ritenuto tale mandato contratto di patrocinio esistente e valido dalla Corte territoriale (come avvenuto nella specie), non poteva quale difensore essere condannato alla refusione delle spese di causa;
sotto un secondo aspetto, si assume che la condanna a torto sarebbe stata disposta a favore delle parti diverse dal Comune di Sorrento, atteso che dette parti avevvano ritenuto di ‘estraniarsi dalle questioni incidentali-pregiudiziali sulla revoca-recesso del 16/11/ 10’;
2.1. il secondo motivo non è fondato;
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quanto al primo profilo è sufficiente al riguardo evidenziare che la condanna alle spese di lite è stata correttamente comminata all’odierno ricorrente secondo il principio di soccombenza, essendo questi intervenuto in giudizio come parte;
quanto al secondo, si deve rilevare che la condanna a favore delle altre parti risulta giustificata in ragione della circostanza che l’assunzione della qualità di interventore da parte del qui ricorrente ha certamente avuto rilievo sullo svolgimento del processo pure nei confronti delle dette alte parti per il solo fatto che le ha costrette ad interloquire sulla legittimità della presenza del ricorrente, sicché l’esclusione dell’ammissibilità dell’intervento connota il ricorrente come soccombente pure nei confronti di esse;
3. il ricorso va rigettato;
le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
osserva, infine, il Collegio che sono sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la chiesta condanna del l’odierno ricorrente al pagamento di ulteriore somma ─ liquidata come da dispositivo ─ ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
giova richiamare in proposito quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. U. 20/04/2018, n. 9912; Cass. sez. V, 24/11/2022, n. 34693; Cass. Sez. 3, 30/12/2023 n. 36591) a proposito della insistenza colpevole in tesi giuridiche, già reputate manifestamente infondate dal primo giudice e la cui inconsistenza giuridica avrebbe dovuto suggerire di evitare il gravame e che, nel caso di specie, non può far dubitare se non della mala fede, quanto meno della colpa grave a base della iniziativa impugnatoria;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge;
condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2000,00, in favore del Comune Città di Sorrento, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME ed in favore del Condominio di INDIRIZZO;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della