Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30272 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27265/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 502/2018 depositata il 02/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Il Comune di Benevento concesse a COGNOME NOME un contributo di euro 25.000,00 ai sensi del bando per la riqualificazione e adeguamento delle imprese artigiane e successivamente revocò l’aiuto per non avere l’assegnatario realizzato l’iniziativa entro i termini previsti nonché per incompletezza e carenza dei requisiti formali della documentazione presentata ed ingiunse la restituzione della somma già erogata di euro 20.000,00 oltre interessi e sanzione amministrativa per complessivi euro 60.603,42.
NOME impugnò il provvedimento di revoca davanti al Tribunale di Benevento il quale respinse la domanda. Su impugnazione di NOME la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione COGNOME NOME affidato a tre motivi. Il Comune di Benevento resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 cpc, art.8 c.2 lett.c bis art. 5 legge 15/2005, art. 2 comma 3 legge 241/90 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, perché il giudice ordinario e cioè la Corte di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto infondate ed irrilevanti le eccezioni di inesistenza del provvedimento amministrativo e decadenza della P.A. dal potere di disporre la revoca del contributo. Secondo il ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dal Comune di Benevento era inesistente perché non conteneva l’indicazione del termine previsto dall’art. 8 comma 2 lett. c -bis introdotto dall’art. 5 legge 15/2005 e ciò
renderebbe inesistente anche l’impugnato provvedimento finale di annullamento del decreto di concessione del contributo in quanto atto conclusivo di un procedimento mai correttamente avviato.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 5.2 del bando in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto che il programma di spesa non era stato ultimato entro il termine massimo finale del 30/6/2008 mentre al contrario la disposizione andava riferita alla ultimazione degli investimenti ed all’emissione delle fatture e non invece al pagamento integrale di tutti i fornitori.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.111,24 e 3 Cost., 2697 cc, 115 e 116 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli ha erroneamente ritenuto la mancanza di prova in ordine alla causa di forza maggiore per la quale non era stato possibile completare i lavori entro il termine ultimo del 30/6/2008.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto in ordine a entrambi i motivi. Il primo motivo è infondato in quanto, come esattamente rileva il giudice di secondo grado, la cognizione del giudice ordinario è di natura non impugnatoria non attenendo all’annullamento dell’atto amministrativo di revoca del contributo per vizi suoi intrinseci o derivanti dal procedimento amministrativo ma all’accertamento della insussistenza o meno del diritto al contributo ovvero del diritto della PRAGIONE_SOCIALE. alla sua restituzione.
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato.
Il provvedimento di revoca era stato adottato dal Comune con delibera nr. 3122 del 22/7/2010 dopo essere stata riscontrata e contestata
all’opponente la violazione dell’art. 4.1 del bando di gara a norma del quale il programma di spesa doveva essere ultimato entro 12 mesi dall’assegnazione del contributo e comunque non oltre il termine perentorio del 30/6/2008. Il COGNOME, al quale a far data dal 7/9/2007 era stata anche concessa una proroga di sei mesi per il completamento del programma, afferma che entro il predetto termine dovevano ritenersi ultimati gli investimenti e non i pagamenti come ritiene invece il giudice di merito. La censura non può essere accolta in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto -nella specie del bando – può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (tra le altre ordinanza nr.11254 del 10/05/2018). Pertanto non è consentito al ricorrente impugnare davanti a questa Corte l’interpretazione data alle clausole del bando da parte del giudice di merito.
Ugualmente incensurabile in questa sede è la valutazione del giudice di merito secondo il quale non era stata fornita la prova in ordine al fatto che i lavori non potessero essere completati entro il termine ultimo fissato nel bando del 30/6/2008.
A tal riguardo il ricorrente afferma, con il terzo motivo di ricorso, di aver articolato e richiesto l’ammissione di capitoli di prova per testi miranti a dimostrare che nel febbraio 2008, rimossa la controsoffittatura da sostituire secondo il progetto approvato, si rilevava la presenza di un
antico soffitto ligneo per cui, al fine di acquisire il parere della RAGIONE_SOCIALE in ordine alle modalità di recupero, erano stati sospesi i lavori successivamente ripresi dopo l’ultimo sopraluogo della Sovrintendenza del 14/5 /2008.
La censura in ordine alla mancata ammissione di tali capitoli di prova non coglie nel segno in quanto non censura la ratio decidendi espressa dal giudice di merito il quale ha chiarito che la prova per testi non sarebbe stata comunque decisiva al fine di dimostrare che le opere in contestazione non potevano essere ultimate nel termine finale previsto dal bando. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è esplicita a pag. 6 dove si legge: ‘il termine ben poteva essere rispettato considerato che i lavori al momento della rimozione della controsoffittatura erano già in fase di avanzata esecuzione.’ La Corte di appello peraltro rileva che non vi è alcuna prova -né la articolazione dei capitoli della prova testimoniale riprodotti nel ricorso sono diretti a tale dimostrazione -che i lavori sebbene non integralmente saldati non fossero stati invece ultimati nel termine del 30 giugno 2008, anche in relazione alla causa di forza maggiore addotta dall’odierno ricorrente e cioè la necessità di modificare le modalità di recupero e consolidamento del solaio soggette all’approvazione della Sovrintendenza ma già intervenuta in data 14 maggio 2008.
Per altro verso va ribadito che s ia l’ammissione delle prove, previo giudizio sulla loro rilevanza, che la valutazione discrezionale delle stesse spetta al giudice di merito ed è insindacabile ove il giudice dia conto, come nel caso specifico, della logicità e ragionevolezza del ragionamento (s ez. U – , Sentenza n. del 30/09/2020). Né appare ammissibile un sindacato sulla interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, sulla loro valutazione, perché esso si giustificherebbe solo
ritenendo ammissibile il ricorso per cassazione di un vizio motivazionale ascrivibile al giudice di merito ma un tale ricorso non è più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 che consente il rilievo nel giudizio di cassazione del solo omesso esame di un fatto controverso e decisivo ovvero di una motivazione inesistente o palesemente inidonea a integrare il cd. minimo costituzionale richiesto nella motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).
In conclusione il ricorso proposto deve essere respinto con condanna alle spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di complessivi euro 2.600,00, di cui 200 per spese . Dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione