Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1127 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 4768 del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale RAGIONE_SOCIALE con sede in Bacoli alla INDIRIZZO CF/PIVA P_IVA rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall’avv. NOME COGNOME con studio in Napoli alla INDIRIZZO (dati per le comunicazioni da ricevere fax NUMERO_TELEFONO pec avvocato EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME nato a Napoli il 22.01.1966 con studio ivi alla INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE -P.IVA P_IVA -dati per le comunicazioni da ricevere : fax NUMERO_TELEFONO -pec EMAIL), in forza di procura speciale rilasciata in data 02/03/2021, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni, di Cancelleria e di parte, presso l’indirizzo PEC sopra indicato, iscritto nel RE.G.IND.E. e già comunicato all’Ordine degli Avvocati di Napoli, ivi intendendo eleggere domicilio.
Ricorrente
Ministero delle imprese e del made in Italy (C.F. 80230390587), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587; fax: NUMERO_TELEFONO; PEC EMAIL), presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, è ope legis domiciliato.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 3654 depositata il 2 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Dopo che il Tar Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, RAGIONE_SOCIALE trasferiva il processo davanti al tribunale di Napoli, al quale chiese di annullare gli atti amministrativi con i quali il Ministero dello sviluppo economico aveva deliberato di revocare il finanziamento concesso alla società attrice; di accertare che essa aveva rispettato i termini e le modalità di realizzazione delle opere finanziate ex lege n° 488/1992; che, dunque, non era ad alcun titolo inadempiente rispetto le obbligazioni assunte; che, pertanto, aveva diritto a continuare a beneficiare delle agevolazioni concesse; di condannare, quindi, il Ministero convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in euro 500 mila.
2 .-Nel contraddittorio col Ministero, il tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe.
Per quello che qui ancora interessa, osservava la Corte che -sebbene la società, e per essa il suo legale rappresentante COGNOME, fosse stata assolta in sede penale dal solo delitto di disastro ambientale per insussistenza del fatto -per i reati sub lettere E), F) e G) delle imputazioni, relativi all’attività di trasporto,
raccolta, smaltimento e miscelazione di rifiuti speciali, anche non pericolosi, nonostante fossero prescritti, la Corte d’Appello penale aveva escluso l’evidenza della prova della non colpevolezza del COGNOME, confermando che tale attività si era svolta in modo illecito, perché incompatibile con le autorizzazioni ottenute.
Tale condotta illecita era comunque comprovata dalle intercettazioni a carico del COGNOME.
Priva di rilievo era il ‘ disconoscimento ‘ del verbale degli ispettori del Ministero, come pure la perizia di parte del prof. COGNOME, prodotta in giudizio da COGNOME, perché superata dalle predette intercettazioni.
Del pari irrilevante era la circostanza che gli addebiti penali riguardassero un sito (quello di Bacoli) diverso da quello in relazione al quale era stato ottenuto il finanziamento (Giugliano), giacché l’art. 3 comma 1, lett. c) del D.M. n. 74168 del 30 marzo 1999 (con cui venne concesso il finanziamento) richiedeva il ‘ pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia dell’ambiente’, senza distinguere tra sito e sito.
Infine, condivisibile era la statuizione del tribunale circa la superfluità della prova orale richiesta da RAGIONE_SOCIALE, in quanto tendente ad escludere una circostanza (la tardività dei pagamenti, assunta dal Ministero a concausa della revoca) ormai divenuta superflua, alla luce delle altre e più gravi inadempienze.
3 .- Per la cassazione di questa sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a tre motivi.
Resiste il Ministero, che conclude per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del d.m. n° 74618/99 ( recte : 74168/99).
Assume, in sostanza, che la Corte d’appello penale di Napoli avrebbe dichiarato prescritte le condotte dei capi di imputazione E), F) e G) sul rilievo che non fosse evidente la prova della innocenza dell’imputato.
Ma, dato che i reati venivano puniti a titolo di colpa, il COGNOME sarebbe stato prosciolto ‘ non per avere commesso dei delitti non più perseguibili dalla AG ma per non avere al più operato con la massima diligenza nel controllo di altri soggetti coinvolti nel processo ‘.
Inoltre, la Corte non avrebbe speso alcuna motivazione sulla riferibilità al sito di Giugliano delle condotte commesse nel sito di Bacoli, dato che il testo dell’art. 3, primo comma, del d.m. n° 74168/99, richiamato dalla Corte d’appello in sentenza (nel quale, secondo la Corte, si prevederebbe il ‘ pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia dell’ambiente’ ), era invero assente in tale disposizione.
5 .- Il mezzo è inammissibile per plurime ragioni.
Anzitutto esso è stata irritualmente formulato mediante il raffronto con le risultanze processuali ed impinge accertamenti di fatto.
In ogni caso, il mezzo è privo del requisito previsto dall’art. 366, primo comma, n° 6, cod. proc. civ., non contenendo la trascrizione integrale o, almeno, l’illustrazione del contenuto dei documenti richiamati, ossia della sentenza penale e dei capi di imputazione (che, invero, il mezzo dà inammissibilmente per conosciuti da questa Corte).
Tale carenza si registra anche in relazione al decreto di concessione del contributo ed alla clausola (con la quale venne posto a carico della società il pieno rispetto delle norme edilizie, ecc…), con la
conseguenza che anche tale profilo non può essere qui esaminato nel merito.
Secondariamente, la doglianza non coglie l’esatta ratio decidendi della decisione: il giudice del merito, infatti, ha ritenuto, esaminando la sentenza penale, che la colpevolezza del COGNOME in relazione alle condotte di trasporto, raccolta, smaltimento e miscelazione di rifiuti speciali non fosse esclusa, e che anzi fosse avvalorata, da un ulteriore elemento probatorio, ossia dalle intercettazioni a carico del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE: passaggio motivazionale che non viene censurato col mezzo in esame.
Da ultimo, l’argomentazione della ricorrente secondo la quale la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione implicherebbe, al più, il rimprovero a carico del COGNOME di una condotta di minima negligenza -è nuova (in quanto non risulta trattata dalla sentenza impugnata) e scarsamente decifrabile, in quanto dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e dall’esclusione della prova di non colpevolezza del COGNOME fa discendere una conseguenza che non sembra logicamente ricollegabile alla statuizione penale, ossia che all’imputato potesse essere rimproverata una condotta di tenue negligenza, senza tuttavia chiarire perché tale elemento soggettivo renderebbe illegittima la revoca del contributo, ai sensi della legge n° 488/1992.
6 .- Col secondo mezzo la società denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., che consisterebbe -secondo il tenore letterale del motivo -‘ sia nella reale valenza della sentenza di prescrizione in appello con riconoscimento di non pericolosità dei rifiuti (…) sia nella riferibilità dei rifiuti, non pericolosi ad un sito diverso da quello oggetto del finanziamento ‘.
Il contributo sarebbe stato concesso per una specifica area posta nel Comune di Giugliano, mentre i rifiuti (in base ai quali venne disposta la revoca) erano stati rinvenuti nel sito di Bacoli; inoltre, per quanto riguardava la cava di Giugliano, l’accertamento aveva riguardato un’area non oggetto del finanziamento.
Il d.m. n° 74618 ( recte : 74168) di concessione del contributo avrebbe richiesto ‘ il pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia dell’ambiente ‘, ma senza distinguere tra sito e sito; inoltre, tale clausola sarebbe del tutto assente nel testo del decreto predetto.
Ne deriverebbe che l’eventuale condotta illecita che poteva giustificare la revoca del finanziamento doveva per forza di cose riguardare il sito e la attività oggetto del finanziamento medesimo.
7 .- Il mezzo è inammissibile per più ragioni.
Anzitutto, il secondo giudice ha confermato la prima decisione sulla base degli stessi fatti e delle medesime ragioni accertate dal tribunale, con la conseguenza che non è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5 cod. proc. civ. (art. 360, terzo comma).
Secondariamente, il controllo previsto dal n° 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. si svolge su un ‘ fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza ‘ (Cass. Su, 7 aprile 2014, n° 8053).
Il motivo che si fondi sul predetto n° 5 non può, dunque, consistere in una contrapposta interpretazione degli elementi fattuali (Cass., sez. II, 13 agosto 2018, n° 20718) e nemmeno in una doglianza di omessa o erronea valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. II, 14 giugno 2017, n° 14802).
Inoltre, il fatto naturalistico del quale si lamenta l’omesso esame deve avere carattere decisivo, nel senso che, se fosse stato esaminato dal giudice, avrebbe condotto ad una diversa decisione
‘ con un giudizio di certezza e non di mera probabilità ‘ (Cass., sez. I, 13 ottobre 2017 n° 24155).
Requisiti che qui, in tutta evidenza, mancano nel motivo in esame. Il mezzo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui allega la mancanza, nel decreto di concessione del finanziamento, della clausola che impone all’impresa il ‘ pieno rispetto delle norme edilizie, ecc… ‘, essendosi già detto, nell’esame del primo motivo, che tale profilo non può essere scrutinato nel merito, in quanto il ricorso non trascrive, nemmeno parzialmente, il contenuto del provvedimento di concessione del beneficio (art. 366, primo comma, n° 6, cod. proc. civ.).
Esso è, altresì, inammissibile nella parte in cui prospetta l’applicabilità di tale clausola solo al sito di Giugliano ed alla parte di esso per la quale, a dire della ricorrente, venne concesso il contributo.
Tale argomentazione implica, in tutta evidenza, una questione di interpretazione del decreto di concessione e del perimetro delle obbligazioni che l’impresa ha assunto nel momento della fruizione del beneficio contributivo, mentre è sin troppo noto che l’interpretazione degli atti negoziali può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti (art. 1362 e seguenti del cod. civ.), e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale ( ex multis : Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254).
8 .- Col terzo motivo -intitolato ‘ Violazione di legge per error in procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle domande formulate nell’atto di appello’ -la ricorrente assume di aver negato che vi fossero stati pagamenti fuori termine e che, nondimeno, il decreto di revoca del contributo era fondato anche su tale circostanza.
La Corte d’appello avrebbe omesso sul punto ogni motivazione, nonostante dalla documentazione in atti risulterebbe che tutti i pagamenti erano avvenuti nei termini.
Inoltre, la revoca del contributo era stata disposta anche in ragione del mancato rinvenimento di un computer in azienda, mentre tale cespite, peraltro di esiguo valore, si trovava presso altra sede per essere portato in assistenza in quanto malfunzionante.
9 .- Il mezzo è inammissibile al pari dei precedenti.
Esso trascura totalmente di considerare la ratio decidendi della Corte di merito, la quale ha ritenuto legittima la revoca del contributo in ragione della condotta illecita di trasporto, raccolta, smaltimento e miscelazione di rifiuti speciali, desunta dalla sentenza penale e dalle intercettazioni a carico del COGNOME, mentre i tardivi pagamenti ed il mancato ritrovamento del computer sono circostanze che la Corte ha ritenuto di non prendere in esame in quanto, evidentemente, superflue alla luce del trattamento illecito di rifiuti.
10 .- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Ministero, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 500 mila, richiesti a titolo risarcitorio da RAGIONE_SOCIALE) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della società ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere al Ministero delle imprese e del made in Italy le spese del presente giudizio, che liquida in euro 9.000,00
per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della società ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025, nella camera di