Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15368 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15368 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7599/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ufficio distaccato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME (-) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TRIESTE n. 484/2018 depositata il 06/08/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Va premesso che, con decreto n. 951/TUR del 19.12.1997, la Regione RAGIONE_SOCIALE Venezia RAGIONE_SOCIALE aveva concesso alla RAGIONE_SOCIALE un contributo di £ 203.160.000 (€ 104.923,35), ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. FVG n. 20/1985, a riduzione del costo di un mutuo di £ 370.000.000, per la realizzazione di una struttura tensostatica in legno a copertura di due campi da tennis nel Comune di Duino Aurisina.
Il RAGIONE_SOCIALE, con nota prot. n. 10589/REF S 34 dd. 14.10.2009, ha ritenuto illegittima la conferma del contributo richiesta dall’I.S.T. ed ottenuta con decreto regionale n. 3922/SSSTR del 17.12.2008, atteso che la società non aveva prodotto alcuna documentazione di spesa entro il termine del 24.10.2000, previsto dal decreto n. 951/TUR del 1997.
Sulla scorta dei rilievi del RAGIONE_SOCIALE, con decreto n. 2528/SSSTR del 27.10.2009, la Regione ha annullato in via di autotutela il decreto di conferma del contributo e, con successivo decreto n. 3298 del 10.12.2009, ha proceduto alla revoca del contributo.
Ciò premesso, con atto di citazione in riassunzione, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 219/2014 con cui il TAR RAGIONE_SOCIALE Venezia RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la RAGIONE_SOCIALE. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la Regione RAGIONE_SOCIALE Venezia RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertare il proprio diritto di credito per l’importo di
€ 104.923,35, a titolo di contributo concesso col decreto n. 951/1997, e di ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE Regione al pagamento di capitale e accessori.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 10/2017, rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che la società non aveva prodotto alcuna rendicontazione delle spese entro il termine del 24.10.2000, correttamente fissato dalla Regione, a pena di decadenza dalla concessione del contributo, nel decreto n. 951/TUR/1997, in forza dell’art. 13 L.R. 46/1986. Tale norma era applicabile alla fattispecie di cui è causa, in quanto entrata in vigore quando il contributo non era ancora stato erogato.
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 484/2018, ha respinto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.S.T. e ha confermato la statuizione di rigetto del Tribunale, correggendo in parte la motivazione.
Il Giudice d’appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che:
-il contributo oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia non riguardava l’esecuzione di opera pubblica o di interesse pubblico ed era stato concesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE L.R. FVG n. 29/1985, e non RAGIONE_SOCIALE L.R. FVG 46/1986;
-il decreto n. 951/1997 di concessione del contributo, nel porre a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.S.T. l’obbligo di presentare, entro il 24.10.2000, la documentazione indicata dall’art. 13, ultimo comma, RAGIONE_SOCIALE L.R. FVG 46/86, non aveva inteso affermare la diretta applicabilità di quest’ultima disposizione, ma solo richiamare la necessità del deposito RAGIONE_SOCIALE documentazione ivi indicata, attestante la regolare realizzazione dell’iniziativa, trattandosi quindi di una formula del decreto finalizzata a dare attuazione alla previsione già contenuta nell’art. 14 L.R. FVG 20/1985, secondo la quale l’erogazione del contributo richiedeva
l’accertamento RAGIONE_SOCIALE regolare realizzazione dell’opera e poteva avvenire solo dopo tale accertamento;
-il diritto all’erogazione del contributo doveva ritenersi estinto già il 24.10.2000, dal momento che in tale data la RAGIONE_SOCIALE risultava inadempiente agli obblighi imposti dal decreto n. 951/1997, non avendo presentato alcuna documentazione;
-il richiamo dell’appellante all’art. 180, co. 2, L.R. FVG 2/2002 era inconferente, in quanto la norma era successiva all’avvenuta estinzione del diritto all’erogazione del contributo;
-il decreto n. 3922/2008, di conferma del contributo, doveva ritenersi illegittimo, in quanto, alla data RAGIONE_SOCIALE sua emanazione, per un verso, era venuto meno il diritto alla sua erogazione, per altro verso, era stata abrogata la L.R. n. 20/1985 e che, pertanto, non poteva costituire il titolo per il riconoscimento di un nuovo contributo;
-non coglieva nel segno la deduzione dell’appellante secondo cui alla data del 24.10.2000 non avrebbe potuto presentare una esatta rendicontazione a causa del mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia, atteso che l’Amministrazione aveva comunque interesse a visionare se e quali spese la parte avesse eseguito dopo tre anni dalla conclusione dei lavori;
-sulla scorta RAGIONE_SOCIALE lettura complessiva del decreto n. 951/1997 doveva ritenersi che il mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia entro il termine del 24.10.2000, cui il decreto subordinava l’erogazione del contributo, equivaleva ad impossibilità del rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione, perché non era conforme ai principi di buona amministrazione che la Regione impegnasse la spesa senza un termine temporale;
-l’impossibilità dell’erogazione del contributo derivava anche dalla circostanza che i lavori, ultimati il 24.10.1997, erano stati
eseguiti in base ad autorizzazione edilizia in precario che, alla data del 24.10.2000, non era ulteriormente prorogabile, divenendo così l’opera illegittima e da rimuovere.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico motivo.
La Regione RAGIONE_SOCIALE Venezia RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico ed articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L.R. FVG n. 20/1985, 13 L.R. FVG n. 46/1986, 180, co. 2, L.R. FVG n. 2/2002, 7, lett. d), L.R. FVG n. 7/2000, 2043 cod. civ. e 97 Cost.
In particolare, ad avviso RAGIONE_SOCIALE I.S.T., la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di merito è errata alla luce delle seguenti considerazioni:
-le operazioni per attestare la regolare realizzazione dell’opera ex art. 14 L.R. FVG n. 20/1985 riguardavano il rilascio del permesso di costruire oppure RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia in seguito all’approvazione del piano particolareggiato da parte del Comune di Duino-Aurisina e la dichiarazione di fine lavori dopo il sopralluogo e controllo RAGIONE_SOCIALE USL e VV.FF;
-il ritardo RAGIONE_SOCIALE definizione RAGIONE_SOCIALE pratica è dipeso dalla RAGIONE_SOCIALE che ha ritardato l’approvazione RAGIONE_SOCIALE nuova Variante del Comune;
-il procedimento non è mai stato definito con un provvedimento di revoca ex art. 21 quinquies L. 241/90;
-a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, che ha applicato erroneamente l’art. 180, co. 2, L.R. FVG 2/2002, il decreto n. 3922/2008 deve ritenersi legittimo, in quanto costituisce
la legittima riconferma del contributo già concesso con il decreto n. 951/1997 e mai revocato, richiesta dalla ricorrente una volta ottenuto i pareri obbligatori attestanti la regolarità RAGIONE_SOCIALE struttura;
-il termine del 24.10.2000 indicato ai fini RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE rendicontazione delle spese ex art. 14 L.R. FVG 20/1985 non può ritenersi perentorio, altrimenti sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7, lett. d, L.R. FVG n. 7/2000;
-in ossequio a quanto disposto dall’art. 7, lett. d, L.R. FVG n. 7/2000, il Direttore delle Attività Produttive non avrebbe potuto chiudere il procedimento di assegnazione del contributo con un provvedimento di revoca.
-in forza dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione ex art. 97 Cost., la RAGIONE_SOCIALE è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.
2. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che la sentenza impugnata, nel ritenere che correttamente la Regione RAGIONE_SOCIALE Venezia RAGIONE_SOCIALE avesse revocato il contributo precedentemente concesso alla società ricorrente, ha fondato la propria decisione su due autonome rationes decidendi :
la data del 24.10.2000, previsto da punto 3a del decreto 951/TUR del 27.12.1997, entro cui la società ricorrente avrebbe dovuto presentare tutta la documentazione attestante la regolare realizzazione dell’iniziativa costituiva un termine ultimo per il rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia, nel senso che il mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia entro quel termine equivaleva a impossibilità di rilascio RAGIONE_SOCIALE stessa concessione, perché non conforme ai principi di buona amministrazione; d’altra parte, essendo i lavori stati eseguiti in base ad un’autorizzazione edilizia in precario di data 16.7.96 RAGIONE_SOCIALE validità di un anno e con possibilità
di proroga per non più di due volte, alla data del 24.10.2000, l’autorizzazione in precario non avrebbe potuto essere ulteriormente prorogata ed il mancato rilascio a quella data RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia integrava un’ipotesi di impossibilità di rilascio ai fini del diritto al contributo regionale, non essendo ipotizzabile che il contributo spettasse per un’opera che, in quanto non più autorizzata in precario, era divenuta illegittima e da rimuovere;
anche ammettendo che il 24.10.2000 non costituisse un termine ultimo per il rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia o per la valutazione dell’impossibilità di emissione, entro quel termine la società ricorrente avrebbe dovuto comunque essere in grado di presentare rendicontazione definitiva: atteso che l’Amministrazione aveva comunque interesse a visionare se e quali spese la parte avesse eseguito, dopo tre anni dalla conclusione dei lavori, l’argomento dell’appellante, che deduceva la non imputabilità a sé del mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia, avrebbe potuto aver pregio ove si fosse posta una questione di mancata erogazione del contributo a fronte RAGIONE_SOCIALE presentazione di una documentazione incompleta, ma, nel caso di specie, era pacifico che la società entro il termine del 24.10.2000, fissato dal decreto regionale, non aveva presentato alcunché e tale mancanza, secondo la disposizione del decreto attuativo RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 14, comportava l’estinzione del diritto al contributo .
Ciò posto, non vi è dubbio che le censure mosse dall’istituto ricorrente alla prima ratio decidendi siano inammissibili in quanto di merito, vale a dire finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello di Trieste.
Si vuole affermare che il mancato rilascio RAGIONE_SOCIALE concessione edilizia sia imputabile alla RAGIONE_SOCIALE che aveva ritardato l’approvazione RAGIONE_SOCIALE nuova variante del comune di Duino-Aurisina, o comunque alla necessità di munirsi
dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale, in pendenza dei quali, ai sensi dell’art. 7 lett. D) L. regionale n. 7 del 2000, i termini per l’erogazione dei contributi dovevano ritenersi sospesi.
La ricorrente deduce, altresì, che il procedimento iniziato con il decreto n. 951 non poteva essere chiuso con un provvedimento di revoca proprio nel rispetto dell’art. 7 lett. d) L. regionale n. 7/2000, che aveva praticamente inibito l’obbligo imposto nel punto 3a del decreto 951/TUR del 27.12.1997.
In ogni caso, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’art. 14 RAGIONE_SOCIALE L. n. 20/1985 non prevedeva la fissazione di un termine perentorio, con conseguente illegittimità del provvedimento di revoca del contributo.
Trattasi di deduzioni di merito, in ordine alle quali il ricorso difetta, peraltro, anche di autosufficienza, atteso che la ricorrente ha dedotto circostanze -come la necessità di munirsi dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale – cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno, e non viene neppure allegato che siano state sottoposte all’esame dei giudici di merito.
D’altra parte, le censure RAGIONE_SOCIALE ricorrente non attingono minimamente la seconda ratio decidendi , essendo finalizzate esclusivamente a censurare la prima ratio , come sopra illustrata.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste
ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso in data 10.4.2024