Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3414 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13470 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE unipersonale -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l o studio dell’a vvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1615/2018 della Corte d’Appello d i Genova, udita la relazione nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con provvedimento in data 21.2.2011 il direttore generale della ‘RAGIONE_SOCIALEFinanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico’ s.p.a. faceva luogo all’integrale revoca del contributo di euro 100.000,00 accordato alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi del ‘B ando Docup Obiettivo 2 (2000 – 2006) Misura 1.1 Sottomisura A) -Pos. n. 122 ‘ , come da nota ‘RAGIONE_SOCIALE d el 24.10.2005 (cfr. ricorso, pagg. 2 -3) .
In particolare – si deduceva nel provvedimento di revoca – era emerso che, a seguito di verifica effettuata in data 8.2.2010 da personale incaricato, tre fatture, per complessivi euro 11.399,00, erano state pagate dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ con ricevute bancarie aventi data successiva alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta i l 3.4.2007 dal legale rappresentante della stessa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , dichiarazione ove, viceversa, in violazione dell’art. 14, lett. a) , del bando, si attestava che le medesime fatture erano già state regolarmente pagate (cfr. ricorso, pagg. 5 -6) .
In particolare -si deduceva altresì nel provvedimento di revoca – che, a seguito dello stralcio del complessivo ammontare delle tre fatture dall’importo dell’investimento ammesso ad agevolazione, risultava violata la soglia minima pari al 20% del totale degli investimenti da destinare alla nuova attività (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con atto in data 2.5.2011 la ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Genova la ‘RAGIONE_SOCIALE
Chiedeva accertare e dichiarare l’illegittimità e quindi disapplicare il provvedimento in data 21.2.2011 de l direttore generale della ‘RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di essa attrice di mantenere il contributo già percepito e, in pari tempo, l’insussistenza del diritto di controparte alla ripetizione di quanto già erogato (cfr. ricorso, pagg. 2 -3) .
3. Si costituiva la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Instava per il rigetto dell’avversa domanda e in riconvenzionale per la condanna dell’attrice alla restituzione del contributo percepito.
Con sentenza n. 715/2013 il Tribunale di Genova accoglieva la domanda attorea, rigettava la domanda riconvenzionale e, per l’effetto, dichiarava che la ‘RAGIONE_SOCIALE aveva diritto a mantenere il contributo già percepito; compensava le spese di lite.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva la ‘ One Electric ‘ .
Con sentenza n. 1615/2018 della Corte d’Appello di Genova accoglieva il gravame, dichiarava legittima la revoca del contributo e condannava l’appellata a corrispondere all’appellante la somma di euro 100.000,00 con gli interessi dalle singole erogazioni al saldo; condannava altresì l’appellata alle spese del doppio grado.
Premetteva la corte, in ordine al primo motivo d’appello -con cui l’appellante aveva addotto che aveva errato il tribunale a reputar non integrata la violazione di cui all’art. 14, lett. a), del bando ; e che , contrariamente all’assunto del
tribunale, l’ appellata aveva allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mendace, in quanto aveva affermato che le fatture per complessivi euro 11.399,00 erano state integralmente pagate, il che non corrispondeva a verità allorché la medesima dichiarazione era stata resa (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) -che era fuor di contestazione che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 3.4.2007 contenesse l’affermazione per cui le fatture indicate nell’elenco allegato fossero state integralmente e regolarmente pagate; e che era fuor di contestazione, inoltre, che le fatture fossero state pagate a mezzo RI.BA. con scadenze differite di trenta, sessanta e novanta giorni (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava dunque, su tale scorta, la corte, che effettivamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non era veritiera e di tanto la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ non poteva non esser consapevole (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Evidenziava del resto che il bando si riferiva alla pura e semplice difformità dal vero, il che valeva a precludere e alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e al giudice qualsivoglia valutazione di segno diverso (cfr. sentenza d’appello, pag. 5) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese di lite.
La ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ha depositato memoria. Del pari la ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione del documento unico di programmazione Obiettivo n. 2 Regolamento CEE n. 1260/1999 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2000 -2006) nonché del Bando Misura 1.1 – sottomisura A) punti nn. 5, quinto comma, 8, sesto comma, 12.2 e 14, primo e secondo comma, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. ‘ (così ricorso, pag. 5) .
Deduce che la revoca di cui al provvedimento del 21.2.2011 è stata disposta ai sensi degli artt. 5 e 8 del bando non già ai sensi del l’art. 1 4, lett. a), lett. d) e lett. e), del bando, art. 14 alla cui stregua, viceversa, la Corte di Genova ha reputata legittima la medesima revoca (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce al contempo che, seppur la revoca dell’agevolazione fosse stata disposta ai sensi dell’art. 14, in ogni caso la corte d’appello sarebbe incorsa in errore, ‘limitando la propria attenzione all’atto notorio (…), senza considerare (…) quanto accaduto nella fase pregiudiziale ed omettendo una lettura complessiva del Bando’ (così ricorso, pag. 8) .
Deduce, segnatamente, che un investimento in ‘ macchinari, attrezzature, arredi e beni immateriali ‘ inferiore al 20% dell’investimento ammissibile non può dar luogo alla revoca integrale del contributo (cfr. ricorso, pag. 9) .
10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione del documento unico di programmazione Obiettivo n. 2 Regolamento CEE n. 1260/1999 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2000 -2006) nonché del Bando Misura 1.1 – sottomisura A) punti nn. 12.2, primo comma, e 14, primo comma, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), c .p.c.’ (così ricorso, pag. 9) .
Premette -qualora si opini per la tempestività, in corso di causa, della contestazione della violazione di cui al l’art. 14, lett. a), del bando -che dalla lettura del bando si desume che aveva l’obbligo di concludere l’investimento nel termine di 18 mesi a decorrere dal 24.10.2005 e di trasmettere la documentazione finale di spesa entro il 31.7.2008 (cfr. ricorso, pag. 10) .
Indi deduce che con nota del 3.4.2007 ha trasmesso alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ documentazione idonea a dimostrare il completamento dell’intervento nonché le fatture con dicitura attestante che il pagamento sarebbe avvenuto entro il termine del 31.7.2008 (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11) .
Deduce dunque che ha ottemperato alle prescrizioni del bando ed ingiustificatamente le è stata contestata la violazione di cui all’art. 14, lett. a) (cfr. ricorso, pag. 12) .
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso i medesimi mezzi di impugnazione sono inammissibili.
Va debitamente puntualizzato che il riscontro, cui la Corte di Genova ha fatto luogo, della violazione di cui al punto 14, lett. a), del bando – violazione che la ‘RAGIONE_SOCIALE avev a lamentato con il primo motivo d’appello non è avulso, non è astratto dalle violazioni di cui ai punti 5, 5° co., ed 8, 6° co., del bando e oggetto di contestazione.
Propriamente, il riscontro della non veridicità della dichiarazione sostitutiva di notorietà dà corpo e si risolve nel riscontro delle violazioni oggetto di contestazione, ossia dà fondamento alla contesta zione per cui ‘l’ammontare dei macchinari ed attrezzature, arredi e beni immateriali (era) risultato inferiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili’ (cfr. sentenza d’appello , pag. 3) .
13. In pari tempo la ricorrente con i mezzi in disamina innegabilmente sollecita questa Corte a far luogo a valutazioni rilevanti sul piano del giudizio ‘di fatto’; e censura il giudizio ‘di fatto ‘ cui la C orte genovese ha atteso.
Del resto, la controricorrente, a sua volta, adduce, in parte qua , che (rilievo evidentemente ‘in fatto’) il ‘ricorso (…) debba ritenersi infondato in ragione di quanto previsto nel bando’ (così memoria della controricorrente, pag. 5) .
Cosicché sovvengono gli insegnamenti di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 24.4.2024, n. 10927) .
Ossia l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto
compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione del documento unico di programmazione Obiettivo n. 2 Regolamento CEE n. 1260/1999 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2000 -2006) nonché del Bando Misura 1.1 – sottomisura A) punti nn. 12.2, primo comma, e 14, secondo comma, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), c .p.c.’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce che nella specie non vi sarebbe stato margine neppure per far luogo, ai sensi dell’art. 14, 2° co., del bando, alla revoca parziale del contributo (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce invero che le tre fatture oggetto di contestazione riportano date anteriori all’ultimazione del programma (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce che, al più, la Corte di Genova avrebbe potuto opinare per la legittimità di una revoca parziale, qualora la dizione ‘datazione delle fatture’ fosse da intendere in guisa di ‘data di effettivo incasso delle stesse’ (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce nondimeno che in questi termini la revoca parziale avrebbe potuto esser correlata unicamente alla fattura incassata successivamente al 3.4.2007 (cfr. ricorso, pag. 13) .
Il terzo motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Indubitabilmente, nella specie, si controverte in ordine ad un’ipotesi di revoca integrale del contributo.
D ‘altronde, la ricorrente ha addotto che con il provvedimento del 21.2.2011 la ‘RAGIONE_SOCIALE le aveva revocato integralmente il contributo (cfr. ricorso, pag. 2) .
In tal guisa il terzo mezzo risulta avulso e non si correla alla ‘ ratio decidendi ‘ (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la ‘violazione e falsa applicazione del Regolamento CE EURATOM n. 2988/95 del 18.12.1995 e del Regolamento CE n. 70 del 12.01.2011 in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3), c .p.c.’ (così ricorso, pag. 14) .
Deduce che ai sensi della normativa comunitaria di cui in rubrica unicamente le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare la revoca, totale o parziale, di un beneficio accordato sulla scorta della medesima normativa comunitaria (cfr. ricorso, pag. 14) .
Deduce quindi che nessuna ‘grave irregolarità’ le è stata contestata (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il quarto motivo di ricorso parimenti è inammissibile.
Le ragioni di doglianza veicolate dal quarto mezzo -che comunque rileverebbero sul piano del giudizio ‘di fatto’ ( ‘nella specie nessuna irregolarità (intenzionale) né alcuna colpevole è imputabile a RAGIONE_SOCIALE‘ : così ricorso, pag. 14) – non rinvengono puntuale riflesso nell’impugnato dictum .
Cosicché sovviene l’insegnamento a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma, in virtù del principio di ‘autosufficienza’, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20694; Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804) .
Ebbene, la ricorrente non ha assolto né l’uno né l’altro degli oneri surriferiti. Cosicché sovviene, ulteriormente, l’insegnamento a tenor del quale n el giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, che comporti l’allargamento della materia del contendere – con la modificazione delle azioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni o eccezioni oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito, oppure ancora che sia oggetto di una preclusione specifica derivante da un giudicato interno (cfr. Cass. 12.8.2004, n. 15673; Cass. 25.10.2017, n. 25319) .
Evidentemente, in tal ultimi termini, la disamina dei profili di censura veicolati dal quarto mezzo risulta senz’altro preclus a.
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE , a rimborsare alla controricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico’ s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
P.Q.M.