SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 241 2025 – N. R.G. 00000070 2025 DEPOSITO MINUTA 10 12 2025 PUBBLICAZIONE 16 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d’appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME COGNOME Presidente RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2025
da
(C.F.
), nato a Tione di Trento il DATA_NASCITA, e
(C.F.
, nata a Calavino (TN) il DATA_NASCITA, rappresentati e difesi dagli
AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Trento
– appellanti –
contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME del P.
foro di Trento
– appellata –
(P. IVA
in persona del legale rappresentante pro
tempore
– appellata contumace –
Oggetto: Opposizione a ‘ ingiunzione fiscale ‘
In punto: riforma della sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Trento
Causa
discussa
nella
camera
di
consiglio
del
giorno
18
novembre
2025
sulle seguenti CONCLUSIONI
C.F.
C.F.
P.
per gli Appellanti
e
‘In parziale riforma della Sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Trento di data 31.01.2025, pubblicata il 04.02.2025, in accoglimento dei motivi di appello proposti ed alla luce di tutte le argomentazioni che, in parte qua, sono state già prospettate nel giudizio di prime cure, da intendersi dunque integralmente riproposte, voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Trento:
-Nel merito: previo accertamento dell’erroneità della revoca del contributo applicata nella determinazione del Dirigente dell’ n. 626 di data 29.09.2021 nonché negli atti e provvedimenti alla medesima connessi e consequenziali -da disapplicarsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 dell’Allegato E Legge 20.03.1965 n. 2248 accertare e dichiarare i signori e in qualità di ex soci illimitatamente responsabili della società tenuti alla restituzione a favore della del minor importo determinato all’esito dell’istruttoria in applicazione dei corretti criteri di calcolo, e conseguentemente dichiarare nulla, invalida, comunque annullare -in parte qua -l’Ingiunzione fiscale di pagamento n. di data 23/11/2023 avente ‘codice emissione’ NUMERO_DOCUMENTO, notificata al signor ed alla signora in data 05.12.2023, rispettivamente 06.12.2023. Conseguentemente disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e degli onorari di lite del giudizio di primo grado tra i signori e da un lato, e la dall’altro o, in rigoroso gradato subordine, disporne la compensazione quantomeno parziale tra i predetti contraddittori;
Nel merito, in ogni caso: previo accertamento, per le ragioni in narrativa deAVV_NOTAIOe, del diritto di credito dei signori e in qualità di ex soci illimitatamente responsabili della società nei confronti di o comunque nei confronti della , a titolo di contributo per investimento mobiliare concesso con provvedimento del Dirigente dell’Agenzia n. 627 di data 20.12.2012 e non ancora erogato, pari a complessivi (€ 11.095,90 x 2 =) € 22.191,80=, condannare la al pagamento della predetta somma di € 22.191,80=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, disponendo – occorrendo – la compensazione di detto importo con il credito determinato all’esito dell’istruttoria in applicazione dei corretti criteri di calcolo accertato in favore dell’appellata. Conseguentemente disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e degli onorari di lite del giudizio di primo grado tra i signori e da un lato, e la dall’altro o, in rigoroso gradato subordine, disporne la compensazione quantomeno parziale tra i predetti contraddittori.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, nonché a CNPA e IVA di legge’
per l’Appellata :
‘Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis,
Nel merito in INDIRIZZO principale
dichiarare inammissibili o respingere tutte le domande ex adverso avanzate perché infondate, in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza appellata e, conseguentemente, la legittimità e correttezza dell’operato amministrativo provinciale e della determinazione del Dirigente di n.626 d.d. 29/09/2021, nonché gli atti e provvedimenti alla medesima conseguenti e consequenziali, ivi compresa l’ingiunzione fiscale di pagamento n. 0992249220230000003 d.d. 23/11/2023 avente ‘codice emissione’ 202349;
Nel merito in via subordinata
nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Trento con conseguente accoglimento della domanda di accertamento del diritto di credito dei signori e a titolo di contributo per investimento mobiliare, respingere in ogni caso la domanda di condanna al pagamento o di compensazione di tale credito con le somme che gli appellanti sono tenuti a restituire alla in virtù della precitata sentenza del Tribunale di Trento n. 84/2025 e su cui hanno prestato acquiescenza in quanto tale credito, in virtù del contratto di cessione intervenuto, non può essere legittimamente liquidato agli appellanti; In ogni caso:
• con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.’.
1.1 -e con atto di citazione notificato in data 4.1.2024, convenivano in giudizio la (di seguito anche solo , l’ (di seguito anche solo per proporre opposizione avverso l’ingiunzione fiscale di RAGIONE_SOCIALE
e pagamento n. 0992249220230000003 del 23.11.2023, notificata loro da Esponevano di essere stati titolari e soci illimitatamente responsabili della
esercente attività di discoteca, ristorante e bar, e di aver ottenuto per lo svolgimento di tale attività un contributo pubblico ai sensi della L.P. n. 6/1999, attribuito con provvedimento del Dirigente dell’ n. 627 di data 20.12.2012, pari a € 22.936,15 annui per 10 anni, di cui € 11.095,90 relativi all’investimento mobiliare ed € 11.840,25 all’investimento immobiliare.
Il 31.1.2020 la società cessava la propria attività e in data 5.10.2022 veniva cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Ricevuta comunicazione di tale avvenimento, l’ revocava il contributo concesso alla società con determinazione del dirigente n. 626 del 29.9.2021 disponeva la decadenza parziale dal contributo, determinava la quota da restituire in € 94.722,00 e dichiarava non erogabili le ultime due rate in scadenza al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per un importo di € 45.872,30. Con successive note intimava agli attori la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di revoca e infine notificava loro l’ingiunzione fiscale di pagamento giudizialmente opposta.
Tanto premesso, gli attori obiettavano che, alla luce del combinato disposto degli artt. 6.1.1 e 6.2 della delibera della PAT n. 1911 del 7.9.2012 recante i ‘ Criteri e Modalità per l’applicazione della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6 ‘ (di seguito anche solo ‘Criteri attuativi’), la decadenza avrebbe dovuto interessare esclusivamente la parte di contributo riguardante l’investimento immobiliare e solo in misura proporzionale ai giorni mancanti al consolidamento del vincolo di destinazione decennale, non anche le somme relative all’acquisto di beni mobili.
Con riguardo alla parte di contributo inerente ai beni immobili, deducevano che l’obbligo di destinazione decorre dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori, e non invece – come preteso dall’ -dalla data dell’ultima fattura. Pertanto, il vincolo risultava mantenuto per sette anni, tre mesi e cinque giorni: ne derivava l’applicazione dell’art. 6.2, lett. b), dei Criteri attuativi, secondo cui l’inadempimento comporta la revoca parziale, non totale, del contributo, laddove intervenga oltre il termine di cinque anni. Di conseguenza, l’agevolazione doveva essere revocata solo in misura proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale.
Per quanto attiene all’investimento mobiliare, rilevavano che l’art. 6.1.1, lett. b), dei Criteri attuativi prevedeva l’obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere i beni dalla loro destinazione per cinque anni, sicché, avendo la società rispettato il vincolo di destinazione per un periodo ben superiore (dal 10.10.2013 al 31.1.2020), il relativo contributo non poteva essere revocato e i sig.ri e avevano diritto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE ultime due rate, per un importo complessivo di € 22.191,80.
In conclusione, gli attori chiedevano, in via principale, previo accertamento dell’insussistenza dei presupposti per la revoca del contributo e disapplicazione della determinazione del Dirigente dell’ n. 626 del 29.9.2021 in quanto illegittima, di accertare l’inesistenza di qualsiasi credito in capo alle controparti nei loro confronti e di dichiarare nulla o comunque invalida la consequenziale ingiunzione fiscale n. NUMERO_DOCUMENTO del 23.11.2023; in via subordinata, previa disapplicazione della determinazione, di accertare che i sig.ri e erano tenuti a restituire il minor importo risultante dall’istruttoria e di dichiarare nulla o comunque invalida l’ingiunzione fiscale; in ogni caso, di condannare la a versare agli opponenti le due quote residue di contributo per l’investimento mobiliare, pari a € 22.191,80, oltre interessi e rivalutazione, disponendo eventualmente la compensazione con il credito vantato dalla controparte.
1.2 -La si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande attoree.
Precisava che la disciplina applicabile alla fattispecie era quella di cui alla delibera della PAT n. 3029 del 21.12.2007 e s.m.i., e non la diversa e successiva recata dalla delibera n. 1911 del 7.9.2012, e che ai sensi dell’art. 20 della delibera n. 3029/2007 il termine di durata del vincolo di destinazione decorre dalla data dell’ultima fattura di acquisto. L’ultima fattura era la n. 506 d.d. 28.8.2015, per cui il vincolo di destinazione decennale risultava rispettato per una durata inferiore a cinque anni ed era dunque legittima la determinazione di decadenza integrale dal contributo immobiliare.
Aggiungeva che non era in discussione il mantenimento del vincolo con riguardo ai beni mobili, e che tuttavia ai sensi dell’art. 2, comma 2 -bis , della deliberazione n. 3029/2007 – richiamato dalla stessa determinazione di concessione n. 627/2012 , l’ente erogante era tenuto a verificare l’esercizio dell’attività di impresa da parte del beneficiario e a revocare il contributo in caso di interruzione della stessa. Pertanto, l’ aveva correttamente provveduto alla revoca, a fronte della cessazione dell’attività della società.
1.3 -L
rimanevano contumaci.
1.4 -La causa veniva istruita a mezzo RAGIONE_SOCIALE sole produzioni documentali.
Con sentenza n. 84/2025 pubblicata in data 4.2.2025, il Tribunale di Trento, dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all’
, rigettava l’opposizione nonché le domande proposte da e confermava l’ingiunzione fiscale di pagamento impugnata, condannava gli attori alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della , compensava le spese fra gli opponenti e
Il primo Giudice individuava il quadro normativo di riferimento nella L.P. n. 6/1999 e nella delibera della PAT n. 3029/2007 recante criteri e modalità per l’applicazione della predetta legge, escludendo la rilevanza della delibera n. 1911/2012.
Tanto premesso, osservava che ai sensi dell’art. 16 della L.P. n. 6/1999 la concessione di contributi comporta l’obbligo di non alienare, cedere, o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per un tempo di cinque anni, per i beni mobili, e di dieci anni, per i beni immobili, e che l’art. 20 della delibera n. 3029/2007 individua il termine di decorrenza del vincolo di destinazione nella data dell’ultima fattura.
Riteneva quindi legittima la revoca integrale del contributo concesso per i beni immobili, avendo la società cessato la propria attività prima del decorso di cinque anni dal 28.8.2015, data dell’ultima fattura.
Affermava altresì la correttezza della decadenza parziale dal contributo mobiliare, essendo venuti meno i requisiti soggettivi in capo all’impresa beneficiaria, per le ragioni enucleate nelle premesse della determinazione n. 626/2021. Aggiungeva che le rate in questione non erano state considerate dovute neppure nell’atto di scioglimento della società e assegnazione dei beni ai soci.
Precisava che la revoca dell’agevolazione risultava legittima anche alla luce del punto 9 della determinazione di concessione n. 627/2012, nonché RAGIONE_SOCIALE disposizioni dei Criteri attuativi e degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 6/1999, norme RAGIONE_SOCIALE quali la società beneficiaria aveva dichiarato di essere a conoscenza. In particolare, l’art. 16 della L.P. n. 6/1999 prevedeva l’obbligo di mantenimento della destinazione dei beni ‘ per i periodi indicati al punto 8, c. 1 RAGIONE_SOCIALE norme di carattere generale ‘, sicché la cessazione dell’attività di impresa integrava la violazione dell’obbligo imposto al beneficiario e giustificava la decadenza dal contributo.
Alla luce di tali argomentazioni, rigettava tanto la domanda di accertamento dell’illegittimità della determinazione di decadenza dal contributo, quanto la domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE ultime due rate residue di contributo mobiliare.
2. -Per la riforma di tale sentenza propongono appello e con atto di citazione notificato in data 20.3.2025, affidandosi a due motivi di impugnazione.
2.1 -Con il primo motivo si dolgono della decisione per aver ritenuto legittima la revoca della parte di contributo relativa all’investimento mobiliare.
Ribadiscono che tanto la delibera n. 3029/2007, quanto la delibera n. 1911/2012, prevedono che il vincolo di destinazione dei beni mobili debba essere mantenuto per cinque anni, decorrenti dalla data dell’ultima fattura, e che la stessa ha ammesso che il vincolo era stato rispettato, sicché la parte di agevolazione inerente all’investimento mobiliare non avrebbe dovuto essere revocata e gli odierni appellanti avevano diritto alle due rate residue. RAGIONE_SOCIALE
Eccepiscono che nessun rilievo può avere l’interruzione dell’attività di impresa, poiché era intervenuta il 31.1.2020, quando il requisito del mantenimento della destinazione dei beni mobili per cinque anni era già stato soddisfatto. La cessazione dell’attività imprenditoriale può rilevare solo laddove si verifichi nei cinque anni necessari al consolidamento del vincolo, non certo nel periodo successivo, come si evince dal disposto dell’art. 20, commi 2 e 6, delibera n. 3029/2007.
Obiettano poi che non coglie nel segno il richiamo operato dal Giudice di prime cure al punto 9 della determinazione di concessione n. 627/2012 e agli artt. 16 e 17 L.P. n. 6/1999: si tratta di disposizioni di carattere generale, le quali debbono essere coordinate con le specifiche norme in punto presupposti di concessione, durata del vincolo e revoche, previste dai Criteri attuativi di cui alla delibera n. 3029/2007. Peraltro, l’art. 16, comma 1, L.P. 6/1999 non opera alcun rimando ad alcun ‘punto 8’ RAGIONE_SOCIALE norme generali, come erroneamente affermato nella sentenza di primo grado.
Censurano altresì l’assunto avanzato dalla controparte secondo cui la revoca della quota di contributo mobiliare troverebbe giustificazione anche nell’art. 2, commi 2 e 2 -bis, lett. a), della delibera n. 3029/2007. Ritengono invece gli appellanti che tali disposizioni non siano applicabili alla fattispecie in esame, poiché concernono la verifica dell’attivazione in forma diretta dell’attività di impresa, ipotesi affatto differente da quella di cessazione dell’attività. Precisano che i requisiti soggettivi la cui perdita comporta, ex art. 2, comma 2, la decadenza dal contributo -sono esclusivamente l’iscrizione all’albo, il possesso RAGIONE_SOCIALE licenze e l’esercizio in forma diretta dell’attività di impresa, mentre la cessazione dell’attività è contemplata dall’art. 20, comma 6, che ne fa derivare la decadenza dal beneficio solo laddove si verifichi in pendenza dei termini previsti per il rispetto del vincolo di destinazione.
Criticano la tesi avversaria secondo cui l’art. 2, comma 2 -bis, nel sancire che ‘ lo svolgimento diretto dell’attività è verificato in sede di erogazione dell’agevolazione ‘, imponga di accertare il possesso del requisito prima della liquidazione di ciascuna rata annuale, laddove invece pacificamente la locuzione ‘erogazione dell’agevolazione’ si riferisce al solo momento iniziale di ammissione al contributo.
RAGIONE_SOCIALEestano altresì passaggio della motivazione riferito alla mancata considerazione, in sede di liquidazione della società, del credito relativo alle due rate di contributo mobiliare in scadenza. In merito, deducono che detto credito era stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE Rurale RAGIONE_SOCIALE, sicché i soci non avevano ragione di menzionarlo nell’atto di scioglimento della società, circostanza provata dagli atti dimessi in primo grado.
Chiedono quindi l’accertamento del credito spettante loro per le rate residue di contributo mobiliare, pari a complessivi € 22.191,80, la condanna della a corrispondere loro detto importo, oltre interessi -al tasso legale, dalla scadenza alla domanda giudiziale, e al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c., sino al saldo effettivo e rivalutazione, e l’eventuale compensazione di tale somma con il credito vantato dalla PAT.
2.2 -Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti si lamentano della condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore della e chiedono la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, integrale o, in subordine, parziale.
3 . -La si è costituita in giudizio, istando per il rigetto dell’appello.
In via preliminare, rileva che gli appellanti non hanno impugnato la parte di sentenza che ha sancito la legittimità della revoca del contributo inerente all’investimento immobiliare, sicché la relativa statuizione deve ritenersi oggetto di giudicato.
Tanto premesso, ribadisce che la decadenza parziale dal contributo è stata dichiarata per due distinte ragioni: la violazione infraquinquennale del vincolo di destinazione riguardante il solo investimento immobiliare, previsto dall’art. 16, L.P. n. 6/1999 e dal punto 20, comma 2, lett. b), n. 2) dei Criteri attuativi di cui alla delibera n. 3029/2007, e la sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2, L.P. n. 6/1999 e dal punto 2 dei Criteri attuativi, in relazione tanto all’investimento mobiliare che a quello immobiliare. La violazione del vincolo decennale era posta esclusivamente a fondamento della decadenza dal contributo immobiliare, mentre la revoca RAGIONE_SOCIALE ultime due rate di contributo mobiliare non ancora erogate era giustificata dalla perdita dei requisiti di concedibilità.
Eccepisce che la non ha mai fondato le proprie pretese sull’art. 20, comma 6, dei Criteri attuativi, impropriamente richiamato dagli odierni appellanti, né tale norma è stata citata dal primo Giudice. RAGIONE_SOCIALE
Chiarisce che il punto 9 della determinazione di concessione n. 627/2012, laddove prevede la revoca dell’agevolazione in caso di perdita dei presupposti di concedibilità, include anche la cessazione dell’attività di impresa tra le cause di decadenza, giacché il punto 7 della medesima determinazione indica quale requisito di concessione l’esercizio in via diretta dell’attività imprenditoriale. L’ente è tenuto a verificare la permanenza di tali requisiti in sede di erogazione, e quindi prima della liquidazione di ciascuna rata.
Né rileva la circostanza che la cessazione dell’attività sia intervenuta dopo il decorso quinquennio rilevante ai fini del mantenimento della destinazione, poiché la violazione oggetto di contestazione è la perdita dei requisiti soggettivi, non già l’interruzione dell’attività in pendenza del vincolo.
Osserva che correttamente la sentenza di prime cure ha valorizzato la mancata menzione, nell’atto di scioglimento della società, del credito vantato per le rate a scadere: anche se oggetto di cessione a terzi, in virtù del principio di fedele rappresentazione tali somme avrebbero dovuto essere indicate, tenuto oltretutto conto che si trattava di crediti non ancora integralmente maturati.
RAGIONE_SOCIALEesta poi la richiesta degli interessi sulle pretese due rate, sul rilievo che si tratta di domanda mai avanzata in prime cure e che i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione non possono ritenersi liquidi ed esigibili finché quest’ultima non abbia aAVV_NOTAIOato il titolo di spesa.
Aggiunge che, in ogni caso, non sarebbero comunque dovuti interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché tale disposizione si applica esclusivamente ai crediti di fonte negoziale, non potendo operare in relazione a un rapporto di natura pubblicistica quale è la concessione di contributi. Inoltre, la norma si applica solo se le parti non abbiano determinato la misura del saggio e in assenza di diversa previsione di legge: nel caso di specie, l’art. 17 della L.P. n. 6/1999, nonché l’art. 20 dei Criteri attuativi, dispongono l’applicazione di interessi al saggio legale.
Deduce infine la correttezza della statuizione in punto spese di lite, in virtù dell’applicazione del principio della soccombenza.
4 . -è rimasta contumace.
5 . -Osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo di impugnazione merita accoglimento.
Impregiudicata la statuizione in ordine alla legittimità della determinazione di decadenza dal contributo immobiliare, sulla quale si è formato il giudicato, la sentenza di prime cure ha errato a ritenere legittima la revoca della parte di finanziamento relativa all’investimento mobiliare.
Avendo la società interrotto la propria attività trascorsi oltre cinque anni dalla data dell’ultima fattura di acquisto dei beni mobili, non sussistevano i presupposti per la revoca, neppure parziale, del contributo mobiliare.
Le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni provinciali sono disciplinate dall’art. 17 della L.P. n. 6/1999, secondo cui la Provincia provvede alla revoca dei contributi in caso di violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 16 o dalle disposizioni attuative della legge.
L’art. 16 individua quale obbligo derivante dalla concessione dei finanziamenti quello ‘ di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda RAGIONE_SOCIALE fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. ‘. Reca poi una disciplina specifica per i casi di trasferimento e affitto di azienda, mentre non fa nessun riferimento all’ipotesi di cessazione dell ‘ attività o di cessazione dell’impresa.
Quanto alle ‘ disposizioni attuative della legge ‘ richiamate dall’art. 17, occorre fare riferimento ai ‘Criteri e modalità per l’applicazione della legge’ aAVV_NOTAIOati con delibera della Giunta Provinciale n. 3029/2007, come da ultimo modificata dalla delibera n. 382/2012. I Criteri attuativi si occupano degli obblighi e RAGIONE_SOCIALE revoche all’art. 20, che disciplina anzitutto l’obbligo di non distogliere i beni agevolati dalla loro destinazione per un termine pari a dieci anni, per i beni immobili, e cinque anni per i beni mobili di valore superiore a € 250.000 (comma 2). Il comma 4 ricollega alla violazione di detto vincolo di destinazione la decadenza dai contributi, prevedendo che ‘ nel caso di mancato rispetto dei vincoli di destinazione, le agevolazioni sono:
per i beni mobili, revocate totalmente;
per i beni immobili:
revocate totalmente se l’inadempimento avviene prima di cinque anni;
revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, se l’inadempimento avviene trascorsi cinque anni. ‘.
Senz’altro la revoca non è stata disposta ai sensi dell’art. 20, commi 2, lett. a) e 4, lett. a), giacché la società aveva rispettato il vincolo di destinazione quinquennale relativo ai beni mobili, circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti e di cui viene dato atto nella stessa determinazione n. 626/2021.
Il comma 11 elenca poi una serie di obblighi ulteriori dalla cui violazione discende il diniego o la revoca dei contributi, tra cui tuttavia non figura l’obbligo ‘ di non interrompere ‘ l’attività di impresa .
Alla cessazione dell’attività imprenditoriale è invece specificamente dedicato il comma 6 dell’art. 20, nel caso di cessazione dell’attività o di fallimento dell’impresa in pendenza dei ‘. La norma, rinviando comma 4 dà rilevanza alla cessazione dell’attività di impresa quale causa di decadenza dalle agevolazioni solo laddove si verifichi entro cinque anni, per i beni mobili, o dieci anni ai sensi del quale ‘ termini di cui sopra, si applicano le disposizioni previste al precedente comma 4 ai termini contemplati al (o cinque per revoca parziale) per i beni immobili .
Nessun’altra disposizione, né della L.P. n. 6/1999, né della delibera n. 3029/2007, contempla, quale causa di revoca del contributo la cessazione dell’attività, né indica tra gli obblighi gravanti sulla beneficiaria quello di non interrompere l’attività dell’impresa e/o di mantenere in vita l’impresa stessa oltre il tempo in cui deve esser mantenuto il vincolo di destinazione: ne discende che se la cessazione dell’attività – anche se del caso determinata da cancellazione della impresa esercitata in forma societariainterviene oltre i termini considerati dall’art. 20, comma 6, non è possibile procedere alla revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni.
Nel caso di specie, è pacifico che la società è stata cancellata dal RAGIONE_SOCIALE imprese ed in ragione di ciò ha cessato di esercitare la sua attività decorsi i cinque anni dalla data dell’ultima fattura di acquisto dei beni mobili: non ricorreva quindi alcuna causa di revoca. RAGIONE_SOCIALE
Né coglie nel segno la tesi della secondo cui la revoca parziale del contributo mobiliare sarebbe stata disposta per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 2 della L.P. n. 6/1999 e dall’art. 2 dei Criteri attuativi, la quale comporterebbe, ai sensi del punto 9 della determinazione di concessione dell’agevolazione, la decadenza dalla parte di contributo non ancora erogato.
L’art. 2 della delibera n. 3029/2007, valorizzato dall’appellata, recita quanto segue:
‘ Art. 2. REQUISITI
Possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge le imprese:
iscritte nei Ruoli/Albi previsti dalla normativa;
munite RAGIONE_SOCIALE prescritte autorizzazioni e licenze per l’esercizio dell’attività, come risultante dal RAGIONE_SOCIALE Imprese;
che esercitano direttamente l’attività;
nel caso di consorzi, gli stessi devono essere costituiti prevalentemente da imprese aventi sede legale in provincia di Trento.
Fatto salvo quanto previsto al comma 2 bis, i requisiti di cui al comma 1) devono sussistere fin dal momento della presentazione della domanda agevolativa.
2 bis. Lo svolgimento diretto dell’attività è verificato in sede di erogazione dell’agevolazione se alla data di presentazione della domanda agevolativa:
il soggetto istante non ha ancora avviato l’attività;
l’attività non è svolta direttamente dal soggetto istante ma nella domanda di agevolazione è previsto, in relazione all’investimento programmato, lo svolgimento diretto dell’attività. ‘.
Da un’interpretazione letterale, nonché sistematica, della norma emerge che essa si occupa dei requisiti necessari per ottenere la concessione del contributo e che tra essi richiede che l’impresa beneficiaria abbia iniziato ad esercitare l’attività in via diretta, mentre non si occupa RAGIONE_SOCIALE conseguenza della eventuale successiva interruzione dell’attività. Né può sostenersi, come argomentato dalla Provincia, che il comma 2bis, nel sancire che ‘ lo svolgimento diretto dell’attività è verificato in sede di erogazione dell’agevolazione ‘, imponga di accertare il persistente esercizio dell’attività imprenditoriale prima della liquidazione di ciascuna rata annuale: la disposizione si riferisce, invece, con tutta evidenza al caso in cui al momento della presentazione della domanda l’istante non abbia ancora avviato l’attività, sicché lo svolgimento in via diretta deve essere verificato in un momento differito rispetto a quello della presentazione della domanda, ovvero nel momento della erogazione (inziale) della agevolazione così come avvenuto proprio nel caso in esame.
La norma de qua riguarda dunque unicamente le verifiche iniziali afferenti lo svolgimento della attività e non disciplina affatto la fattispecie della revoca del contributo determinata da ‘evenienze’ successive. Esse sono invece regolate come già sopra esposto, in particolare dall’art 20 già citato: ai fini della revoca del contributo la cancellazione della società (che ne comporta l’estinzione) in tanto rileva in quanto essa determini una cessazione della attività di impresa anteriormente alla ‘stabilizzazione del vicolo’, non essendo affatto predicabile una diversa ipotesi di revoca in ragione sic et simpliciter della cancellazione della società dal RAGIONE_SOCIALE impresa che pertanto, se avvenuta in tempi successivi alla stabilizzazione del vincolo e dunque del contributo, non rileva ai fini della revoca.
Le medesime considerazioni valgono in relazione al punto 7 della determinazione di concessione n. 627/2012 (doc. 5 fascicolo di prime cure della , pur valorizzato dall’appellata, il quale, ricalcando sostanzialmente l’art. 2, comma 2 -bis, dei Criteri attuativi, indica tra i presupposti di erogazione del contributo la ‘ effettiva e diretta attivazione dell’esercizio da parte dell’impresa istante ‘: la clausola utilizza il termine ‘attivazione’ che ancor più chiaramente evoca il momento iniziale di avvio dell’attività, non la sua prosecuzione. RAGIONE_SOCIALE
Infine, il punto 9 della determinazione di concessione, secondo cui l’amministrazione provvede a ‘ revocare, in tutto o in parte, il contributo concesso nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle disposizioni in ordine ad obblighi, dinieghi, revoche e vigilanza previste dai sopra citati criteri e modalità per l’applicazione della legge, nonché qualora vengano a cadere i presupposti di concedibilità previsti dalla medesima legge provinciale e dai medesimi criteri applicativi ‘, contiene una mera clausola di carattere generale, che rinvia espressamente alle specifiche previsioni normative sul punto. Essa deve quindi essere coordinata con le disposizioni della L.P. e dei Criteri attuativi che disciplinano le ipotesi di revoca dei contributi, mentre non può essere interpretata nel senso di introdurre ulteriori e diversi casi di decadenza.
A quanto precede, deve aggiungersi del resto che la parte motiva della determinazione di decadenza parziale dall’agevolazione n. 626/2021 fa riferimento esclusivamente alla revoca del contributo immobiliare – salvo poi determinare erroneamente le rate residue non erogabili, omettendo di scomputare la quota riferita all’investimento mobiliare (cfr. doc. 9 fascicolo di prime cure di e
3: ‘ Per quanto espresso, il contributo concesso con provvedimento del Dirigente dell’Agenzia n. 627/2012, viene revocato per la parte relativa all’investimento immobiliare, ai sensi dell’articolo 20, comma 4. lettera b), punto 1) dei citati criteri del settore commercio come segue:
euro 94.722,00 (11.840,25 x 8 anni) quale quota di contributo da restituire corrispondente alle 8 rate già erogate;
euro 45.872,30 corrispondente alle due rate di contributo scadenti il 31.12.2020 e 31.12.2021 non erogabili a seguito della perdita dei requisiti soggettivi dell’impresa beneficiaria per la cessazione dell’attività .’). La determinazione dà espressamente atto che il vincolo relativo ai beni mobili è stato rispettato, mentre quello relativo agli immobili non risulta ottemperato; si limita a richiamare a fondamento della revoca il solo art. 20, commi 2 e 4, dei Criteri attuativi, relativo alla violazione del vincolo di destinazione dei beni; infine, dispone testualmente che il contributo ‘ viene revocato per la parte relativa all’investimento immobiliare ‘.
Anche la comunicazione di avvio del procedimento di revoca parziale fa esclusivo riferimento alla revoca del contributo relativo ai beni immobili in ragione della violazione infraquinquennale del vincolo di destinazione senza menzionare il contributo mobiliare (cfr. doc. 8, fascicolo di prime cure di
e ‘ In particolare, l’art. 20 dei criteri di applicazione della L.p. n. 6/99, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 3029 di data 21 dicembre 2007 e ss.mm.ii., prevede che:
-i beni immobili oggetto dell’agevolazione concessa non possano essere alienati, ceduti o comunque distolti dalla loro destinazione per un periodo di 10 anni, decorrente -nel caso di opere edilizie -dalla data della dichiarazione di fine lavori;
-nel caso di cessazione dell’attività, in pendenza del vincolo di cui sopra, le agevolazioni concesse sono revocate proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale, se l’inadempimento avviene trascorsi cinque anni dalla decorrenza del vincolo.
Nel caso di specie, il vincolo decennale di destinazione sull’immobile, decorrente dal 26 ottobre 2012 (data della comunicazione di fine lavori presentata all’ufficio Tecnico del Comune di Zuclo) non risulta del tutto ottemperato, in quanto la S.V. ha cessato l’attività in data 31 gennaio 2020, cioè 7 anni, 3 mesi e 5 giorni dopo la decorrenza del predetto vincolo .’).
Resta da dire che nessun rilievo ai fini che qui occupano ha la mancata indicazione nel bilancio di liquidazione della società del credito relativo a dette rate di contributi: ed invero come precisato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con pronuncia a Sezioni Unite n. 19750/2025 ‘ L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso….’.
Da tutto quanto esposto deriva che la determinazione del dirigente n. 626 di data 29.9.2021 è errata nella parte in cui ha disposto la revoca RAGIONE_SOCIALE due rate residue di contributo ancora da erogare nella loro integralità, per una somma pari a € 45.872,30, mentre avrebbe dovuto revocare la sola quota di ciascuna rata relativa all’investimento immobiliare. La stessa deve pertanto essere disapplicata sotto questo profilo, restando impregiudicata la decadenza integrale dal contributo immobiliare, tanto con riferimento alle rate già corrisposte, quanto alle rate non ancora erogate.
e hanno quindi diritto all’erogazione RAGIONE_SOCIALE ultime due rate dell’agevolazione, limitatamente alla quota parte relativa all’investimento mobiliare, pari a € 11.095,90 per ciascuna rata, per una somma complessiva di € 22.191,80.
Su tali somme sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data di scadenza di ciascuna rata (rispettivamente il 31.12.2020 e il 31.12.2021) al saldo effettivo. Trattandosi di un debito di valuta non è dovuta la rivalutazione. La domanda di interessi al tasso maggiorato ex art. 1284, comma 4, c.c. (peraltro ‘ accennata ‘ solo nel corpo dell’atto di appello e non riproAVV_NOTAIOa in sede di conclusioni) non è ammissibile, poiché domanda nuova non proposta in primo grado.
Deve invece essere rigettata la domanda di annullamento -o di declaratoria di nullità -della ingiunzione fiscale di pagamento n. 0992249220230000003, poiché l’atto ha ad oggetto unicamente le rate del contributo immobiliare già corrisposte e chieste in restituzione in conseguenza della revoca integrale, la cui legittimità è stata accertata con statuizione passata in giudicato.
-Essendo stato accolto l’ appello si deve procedere ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, in base ad un criterio unitario e globale (v ex plurimis RAGIONE_SOCIALEzione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). Alla luce dell’esito complessivo della lite tra gli opponenti/appellanti e la , che ha visto complessivamente accogliere solo la domanda afferente il contributo relativo all’investimento mobiliare, di importo meno significativo rispetto alla domanda relativa al contributo immobiliare (qiest ‘ ultima rigettata), si ravvisa la soccombenza reciproca parziale, che giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nella misura di 1/3, tanto per il giudizio di prime cure quanto del presente grado, e la condanna di e alla rifusione dei restanti 2/3 RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore della .
Alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerato per il primo grado, lo scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 ed una complessità media, e per il secondo grado lo scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 ed una complessità media,
Nulla si dispone sulle spese di lite quanto a rimasta contumace.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull’appello proposto da e avverso la sentenza n. 84/2025 del Tribunale di Trento, in parziale riforma della sentenza impugnata
1)disapplicata la determinazione del dirigente n. 626 di data 29.9.2021 limitatamente alla parte in cui include nelle due rate residue non erogabili anche la quota relativa al contributo mobiliare, pari a € 11.095,90 per ciascuna rata, ed accertato il diritto degli appellanti a percepire detto importo, condanna
la a corrispondere ai sig.ri e la quota RAGIONE_SOCIALE ultime due rate di contributo relativa all’investimento mobiliare, pari a € 11.095,90 ciascuna, per una somma complessiva di € 22.191,80, oltre interessi su ciascuna rata dalla scadenza (rispettivamente il 31.12.2020 e il 31.12.2021) al saldo effettivo;
2) conferma l’ingiunzione fiscale di pagamento n. 0992249220230000003;
3)compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra e e la ; condanna i primi a rifondere alla la quota di due terzi RAGIONE_SOCIALE spese di lite di entrambi i gradi, quota che liquida per il primo grado in € 9.402,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili e per il secondo grado in € 3872,67 oltre spese generali IVA e CPA sugli importi ex lege assoggettabili
4)nulla in ordine alle spese di lite relativamente a Deciso in Trento, Camera di consiglio del 18 novembre 2025
La Presidente RAGIONE_SOCIALE est.
Dott.ssa COGNOME