Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36208/2019 R.G. proposto da:
NOME , domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1527/2019 depositata il 18.10.2019
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha impugnato dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il provvedimento del 22.11.2012 del direttore del settore agricoltura della Provincia di RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata disposta la parziale decadenza del contributo assegnatole con decreto regionale n. 10.823 del 23.10.2009, relativo alla misura 121 del piano di sviluppo rurale, destinato all’ammodernamento delle aziende agricole, secondo le previsioni del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio dell’Unione europea.
All’azienda agricola di NOME COGNOME era stato concesso un contributo di € 108.000,00 per l’ampliamento della stalla di stabulazione da essa gestita e per la realizzazione di un nuovo edificio posto al servizio di questo impianto, per cui era stata anticipata la somma di € 62.247,60, previa verifica dello stato di avanzamento dei lavori.
I funzionari della Provincia regionale di RAGIONE_SOCIALE, a cui erano state delegate le funzioni amministrative per la gestione dei contributi, in sede di collaudo avevano verificato la sussistenza di notevoli difformità rispetto a quanto progettato e assentito e, in particolare, avevano accertato che al posto di un edificio rurale e magazzino la signora COGNOME aveva realizzato un edificio con destinazione residenziale, eseguendo numerose varianti non autorizzate, né autorizzabili.
Per la precisione, i funzionari avevano accertato la presenza di pavimentazione esterna in ceramica, coibentazione dell’edificio con cappotto esterno, serramenti in legno, terrazzi con barriere in ferro battuto e pavimento in ceramica, serramenti con vetri isolanti, porta blindata di accesso al primo piano, locale bagno con attacco per lavatrice e termosifoni, impianto di riscaldamento a terra, impianto idraulico funzionale con pannello di comando.
La Provincia RAGIONE_SOCIALE ha quindi avviato il procedimento inteso alla revoca dei contributi; dopo un supplemento di istruttoria, in parziale accoglimento dei rilievi difensivi della beneficiaria, la Provincia ha riconosciuto un contributo nella minor misura di € 20.324,42, disponendo la restituzione della somma di € 41.923,18 già riscossa.
La Provincia di RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, ha contestato l’applicazione del rito speciale e comunque ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato la domanda della ricorrente, ritenendola non legittimata a rivendicare ulteriori contributi oltre a quelli riconosciuti per l’ampliamento della stalla e per la parte interrata dell’edificio a servizio dell’azienda agricola da adibire a deposito di macchine e attrezzi, con esclusione quindi della costruzione fuori terra, recante visibilmente gli elementi tipici di un edificio abitativo.
NOME COGNOME ha proposto appello e la Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto il rigetto.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 18.10.2019, ha rigettato l’appello con aggravio di spese processuali.
La Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, ha affermato che la cognizione era limitata ai soli vizi di legittimità e non si estendeva anche a quelli di merito del provvedimento amministrativo; ha osservato che i tecnici della Provincia avevano riscontrato in sede di collaudo una palese difformità fra le opere realizzate e quelle assentite e autorizzate oggetto del contributo; ha aggiunto che era stato così accertato un diverso utilizzo delle risorse finanziarie rispetto a quello per cui erano state erogate, finalizzata alla realizzazione di un immobile di civile abitazione; ha pertanto escluso che potesse trovare accesso la richiesta di accertare la pretesa compatibilità delle innovazioni
apportate rispetto all’intervento assentito, mediante congrua consulenza tecnica.
Avverso la predetta sentenza del 18.10.2019, notificata in data 21.10.2019, con atto notificato il 21.11.2019 ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato l’11.12.2019 ha proposto controricorso la Provinc ia di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.
La controricorrente ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione degli artt.24,103 e 113 Cost.
6.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato laddove ha affermato che non attenevano al merito della vicenda e dunque non potevano essere oggetto di sindacato da parte del giudice ordinario le valutazioni della Pubblica Amministrazione, vale a dire, nel caso in esame le valutazioni dei tecnici della Provincia Regionale, che in sede di collaudo avevano ravvisato una difformità fra le opere realizzate e quelle assentite e autorizzate.
La Corte di appello avrebbe perciò dovuto esaminare la vicenda anche nel merito.
6.2. Giova premettere che l’art. 374 c.p.c. va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici allorché sulla regola finale di riparto della giurisdizione « si sono già pronunciate le sezioni unite », ovvero sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alla modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c.,
difetto di specificità, di interesse etc.) ed all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato (Sez. U, n. 1599 del 19.1.2022).
6.3. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla decisione.
La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, non ha affatto negato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, tant’è che ha confermato il rigetto nel merito della pretesa avanzata dalla sig.ra COGNOME e anzi, a pagina 6, ha dato espressamente atto che sulla giurisdizione del giudice ordinario era calato il giudicato interno.
A pagina 7, con la statuizione non colta nella sua esatta consistenza da parte della ricorrente, la Corte bresciana ha ineccepibilmente osservato che la cognizione spettante al giudice ordinario atteneva alla legittimità dell’atto amministrativo , ma non poteva estendersi ai criteri di opportunità e convenienza che avevano ispirato l’agire della Pubblica Amministrazione.
Affermazione questa perfettamente coerente con i limiti oggettivi della giurisdizione ordinaria e con il fondamentale principio espresso dall’art.5 della legge 20.3.1865 n.2248, all. E, secondo il quale – in questo e in ogni altro caso – le autorità giudiziarie devono applicare gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
La Corte d’appello, come del resto il Tribunale, non hanno affatto declinato la competenza del giudice ordinario a favore di quella del giudice amministrativo, tanto che hanno rigettato la domanda della odierna ricorrente nel merito. L’affermazione è poi perfettamente in linea con il principio affermato da questa Corte, secondo cui la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne
una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico (Cass.S.U. 16457/2020).
7 . Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.132, comma 2, n.4, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.
7.1. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata anche da una motivazione affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà, laddove la Corte bresciana ha ritenuto che fosse sceso il giudicato interno sulla pronuncia sulla giurisdizione, mentre la sentenza di primo grado aveva deciso la causa nel merito; in realtà, prosegue la ricorrente, in nessun punto il Tribunale ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, escludendo la propria, e in nessun punto ha sostenuto che il giudice ordinario non fosse competente a decidere la causa.
7.2. Il mezzo soffre gli stessi vizi del precedente e sorge anch’esso dall’equivocata lettura della pronuncia della Corte bresciana, che non ha affatto affermato, come pare alla ricorrente, che il Tribunale avesse sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo escludendo la propria, ed anzi ha ribadito l’esatto contrario.
Nel caso concreto la Corte d’appello ha esposto le proprie ragioni in modo sufficiente ad escludere il vizio di carenza assoluta di motivazione, osservando che nel caso concreto si trattava di pronuncia dell’amministrazione provinciale di decadenza per inadempimento della beneficiaria del contributo pubblico, a fronte della quale il giudice ordinario non aveva altra verifica da compiere, se non quella della legittimità formale del provvedimento di decadenza, dovendo -in caso contrario -disapplicarlo. Il provvedimento è stato ritenuto legittimo sulla scorta del dettagliato collaudo – riportato in sentenza a p agina 4 – dei funzionari della Provincia, i quali avevano accertato che, in luogo di strutture agricole, con il contributo pubblico era stata realizzata una costruzione residenziale. Di qui la valutazione – che pertiene alla discrezionalità incensurabile del giudice di merito -di non nominare il consulente tecnico (Cass. 326/2020).
8 . Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.132, comma 2, n.4, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.
8.1. Secondo la ricorrente, con irrisolvibile cortocircuito logico giuridico, la Corte d’appello aveva ritenuto che non emergessero evidenti violazioni di legge tali da consentire la valutazione del giudice ordinario, mentre non aveva permesso lo svolgimento di alcuna istruttoria della causa e in particolare non aveva ammesso la consulenza tecnica, richiesta fin dal primo grado dalla parte ricorrente.
8.2. Il cortocircuito ravvisato dalla ricorrente è del tutto insussistente.
La Corte territoriale ha escluso qualsiasi ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo e ha sostenuto, sulla base delle prove acquisite, che gli interventi effettuati dalla ricorrente esulavano dalle finalità del contributo e non si riferivano appunto all’incentivato ammodernamento dell’azienda agricola.
A nulla vale opporre, come fa la ricorrente, fra l’altro del tutto genericamente, la richiesta di una consulenza tecnica, provvedimento del resto del tutto discrezionale, con deduzione che si risolve in una inammissibile censura della valutazione delle prove e dell’accertamento del fatto riservato alla competenza del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se non nei ristetti limiti del c.d. «minimo costituzionale» che consentono la censura del vizio motivazionale ex art.360, comma 1, n.5, c.p.c. (peraltro nel caso concreto preclusa dalla doppia pronuncia conforme ex art.348ter comma 5, c.p.c.).
Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo.
La Corte ritiene che l’evidente inammissibilità e la inconferenza delle censure mosse con i motivi di ricorso rispetto al decisum , peraltro concretatosi in doppia pronuncia conforme dei giudici di merito, appaia imputabile sotto il profilo soggettivo almeno a un atteggiamento di colpa grave e costituisca perciò un caso di abuso del processo, che giustifica ex officio la condanna per responsabilità aggravata della parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c.
La ricorrente dovrà quindi pagare a tale titolo alla controparte una somma, equitativamente liquidata in misura corrispondente all’importo delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 4.000,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione