Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9296 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16319/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 3156/2020 depositata il 02/12/2020.
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME signora NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Venezia, contestando la revoca del contributo di € 55.846,02 erogatole in data 18.8.2007 per il risanamento di un immobile sito in Venezia, INDIRIZZO, revoca disposta dal Comune a seguito della presentazione da parte del sig. NOME COGNOME, conduttore dell’immobile e ivi residente, di una D.I.A. per l’apertura di un B&B nell’immobile. L’Amministrazione comunale aveva contestato alla COGNOME la violazione dell’art. 4 dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dalle parti davanti al AVV_NOTAIO in data 29.6.2005 che, in attuazione del bando del 2004 per l’assegnazione dei fondi stanziati ex art. 11 L. n. 798/1984, la impegnava a destinare l’immobile ad uso abitativo diretto o, in alternativa, a darlo in locazione a un canone concordato per uso esclusivamente abitativo.
Il Tribunale di Venezia, accertato che l’attrice aveva prestato il proprio consenso al conduttore per l’apertura del RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato la domanda della COGNOME, rilevando la legittimità del provvedimento di revoca del contributo.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza del 2.12.2020, avverso la quale la COGNOME ha proposto ricorso, resistito dal Comune di Venezia con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1362, 1363 e 832 c.c., per avere la Corte veneziana ritenuto opponibili a sé le disposizioni contenute nel bando del 2004, il quale costituirebbe invece «un semplice passaggio preliminare (non vincolante né prevalente) rispetto al successivo atto definitivo quale deve ritenersi la convenzione» (ricorso p. 5), cioè l’atto unilaterale d’obbligo nel quale l’esercizio di RAGIONE_SOCIALE nell’immobile non era contemplato tra le ipotesi di revoca del contributo, mancandone anche l’approvazione in forma specifica, in violazione dell’art. 1341 c.c.; la Corte avrebbe violato i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. nella interpretazione dell’atto d’obbligo che, assumendosi che fosse l’unica fonte delle obbligazioni del beneficiario, non conteneva un espresso divieto di destinazione dell’immobile a RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine al rigetto della domanda di disapplicazione dell’art. 1 del bando, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente valutato il rapporto fra le limitazioni imposte nel bando ai beneficiari del contributo e il contenuto dell’atto d’obbligo e per non avere spiegato «le ragioni di diritto che dovrebbero supportare la decisione di far prevalere il contenuto del bando (precedente) su quello dell’atto unilaterale d’obbligo, unico atto costituente la legge tra le parti (cronologicamente successivo)» (ricorso a pag. 10).
Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 L. n. 798/1984, 862, 1362 e 1363 c.c. e la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. E’ denunciata
l’illegittimità del bando nella parte in cui esclude dal contributo gli immobili utilizzati o destinati a RAGIONE_SOCIALE per contrasto con gli artt. 23 e 25 L.R. Veneto n. 33/2002 «che descriv l’attività di RAGIONE_SOCIALE in termini di compatibilità con la residenzialità» e con le norme tecniche di attuazione della variante del PRG che «differenziano le tipologie delle strutture ricettive extralberghiere adibite ad uso prevalentemente residenziale abitativo (quali i RAGIONE_SOCIALE) rispetto a quelle adibite ad uso ricettivo esclusivo ad es. gli affittacamere)» (ricorso, p. 12).
I motivi in esame devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
La Corte veneziana ha argomentato la decisione impugnata menzionando l’atto unilaterale d’obbligo del 29.6.2005 che richiamava il «bando permanente 2004» per l’assegnazione dei fondi stanziati per gli interventi di restauro e risanamento del patrimonio immobiliare privato ubicato nel centro storico e nelle isole del Comune di Venezia, ai sensi della L. n. 698/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), artt. 6 e 11.
Nel bando si precisava che «non sono ammesse a contributo le Unità immobiliari utilizzate e/o destinate come strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere così come previste dalla L.R. n. 33 del 4.11.2002 agli artt. 23 e 25 (…) Rientrano in quelle extralberghiere: (…) le attività ricettive a conduzione familiare -bed & breakfast». Tale destinazione dell’immobile (a B&B), attuata dal conduttore COGNOME, è stata ritenuta incompatibile con gli obblighi assunti dalla COGNOME di abitare o utilizzare direttamente l’immobile o locarlo «alle condizioni concordate con il comune» (art. 11, comma 7, lett. b, L. n. 798/1984), cioè assunte con l’atto unilaterale d’obbligo che richiamava la L. n. 798/1984 e le prescrizioni attuative contenute nel bando. Questa decisione è conforme a diritto.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Venezia ha esercitato legittimamente il potere di fissare le condizioni per l’erogazione del contributo, previste dalla L. n. 798/1984 a salvaguardia di Venezia e a sostegno della residenzialità, come si desume chiaramente dall’obbligo dei percettori di abitare negli immobili incentivati o di locarli alle condizioni concordate con il comune (art. 11, comma 7, lett. b), che sono quelle indicate nel bando e richiamate nell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto dall’interessata, tra le quali vi è il divieto di destinare l’immobile a RAGIONE_SOCIALE. Il bando costituisce lex specialis informativa della interpretazione dell’atto d’obbligo (o della convenzione), entrambi attuativi della L. n. 798/1984 cui può farsi risalire la incompatibilità dell’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE con la tipologia di contributo erogato, con l’effetto di renderne giustificata la revoca cui consegue l’obbligo di «restituire al comune (…) il contributo ricevuto (…)», com’è previsto nel caso in cui «non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene» (art. 11, comma 7, L. del 1984), in base a un principio generale immanente al sistema delle erogazioni pubbliche.
L’interpretazione complessiva del bando e dell’atto d’obbligo ( ex art. 1363 c.c.) è criticata dalla ricorrente senza far comprendere quale canone ermeneutico legale sarebbe stato (e in che senso) violato dai giudici di merito, al fine improprio di sollecitarne una diversa interpretazione collimante con la propria tesi difensiva. Le censure sono, per altro verso, prive di specificità, riportando solo alcuni stralci non significativi dell’atto d’obbligo di cui si tratta.
E’ possibile superare gli argomenti difensivi, di tipo sistematico, secondo cui la destinazione ad uso abitativo proprio del titolare sarebbe astrattamente compatibile, secondo la L.R. n. 11/2013, con l’esercizio dell’attività di RAGIONE_SOCIALE e secondo cui l’interessata non aveva dovuto mutare la destinazione d’uso dell’immobile. Non è infatti rilevante che il conduttore risieda nell’immobile (in una o più stanze), come evidenziato dai giudici d’appello, o che l’attività di
RAGIONE_SOCIALE possa essere astrattamente compatibile con la residenza o abitazione nell’immobile (cfr. anche l’art. 25, comma 4, L.R. Veneto n. 33/2002), quando l’attività di RAGIONE_SOCIALE sia vietata dalla legge del bando e il percettore del contributo si sia comunque obbligato a destinare l’immobile ad uso abitativo proprio, coerentemente con lo scopo legale del beneficio in questione di favorire la residenzialità nella città di Venezia.
Il quarto motivo è inammissibile, avendo ad oggetto motivi di appello dichiarati assorbiti (a proposito del numero delle camere adibite a RAGIONE_SOCIALE, della natura dell’attività svolta, occasionale, alberghiera o extralberghiera, imprenditoriale, ecc.), senza dedurre l’errore nell’assorbimento né spiegarne le ragioni.
In conclusione, condividendosi le conclusioni del Procuratore Generale, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4000,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 07/03/2024.