Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 19484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al NRG NUMERO_DOCUMENTO del 2022, promosso da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il loro studio in RomaINDIRIZZO;
– ricorrenti – contro
NOME COGNOME –RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
R.G. 28730/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/5/2024
giurisdizione
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RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso la sede dell’Istituto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato, Terza Sezione, 11 ottobre 2022, n. 8677.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024 dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con la declaratoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. -Con provvedimento in data 12 ottobre 2010, l’ RAGIONE_SOCIALE concedeva ad RAGIONE_SOCIALE, incorporante la società RAGIONE_SOCIALE che aveva originariamente presentato la relativa domanda, un contributo a fondo perduto di euro 1.229.540,15, a valere sul PSR RAGIONE_SOCIALE 20072013, destinato a finanziare un progetto di trasformazione e commercializzazione del latte di capra e relativi derivati, per una spesa complessivamente stimata in euro 3.073.850,41.
Con successiva determinazione del 30 ottobre 2020, NOME respingeva la domanda di saldo e revocava il provvedimento di concessione del contributo, con l’obbligo di restituire la somma già percepita, sul rilievo che l’impresa beneficiaria RAGIONE_SOCIALE aveva violato il bando, perché aveva stipulato un contratto di cessione d’azienda in affitto con RAGIONE_SOCIALE, subentrata in tutte le attività aziendali, e aveva chiuso lo stabilimento, rendendosi inadempiente all’obbligo di mantenimento RAGIONE_SOCIALE destinazione d’uso per il tempo prescritto.
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-Con ricorso notificato il 30 dicembre 2020, NOME ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE il provvedimento di revoca del contributo.
-L’adito TAR, con sentenza pubblicata il 30 maggio 20 22, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, fissando il termine per la riassunzione RAGIONE_SOCIALE causa dinanzi al giudice ordinario.
Secondo il Tribunale amministrativo, la decisione di revocare il contributo è stata assunta essenzialmente alla luce di condotte che la ricorrente avrebbe tenuto dopo l’erogazione RAGIONE_SOCIALE prima tranche , da NOME ritenute non conformi agli obblighi esecutivi previsti nel bando, in particolare per avere NOME: (a) effettuato, mediante contratto di affitto, una cessione del ramo d’azienda a un soggetto, RAGIONE_SOCIALE, diverso (anche) nella sostanza, in quanto partecipato al 50% da una terza società, dalla diretta beneficiaria del contributo, senza comunicare tale mutamento ad RAGIONE_SOCIALE; (b) attuato solo in parte le opere oggetto del programma d’investimento, come accertato dai funzionari verificatori di RAGIONE_SOCIALE a seguito del sopralluogo.
Il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui la giurisdizione sui provvedimenti di revoca di contributi già concessi appartiene normalmente al giudice ordinario, a meno che l’atto di ritiro sia stato adottato per vizi di legittimità o per contrasto con l’interesse pubblico originari, vale a dire già inficianti il provvedimento iniziale di concessione.
Il Tribunale amministrativo ha pertanto rilevato che, poiché NOME ha adottato la revoca in ragione di successivi comportamenti, (ritenuti) inadempienti, RAGIONE_SOCIALE beneficiaria, si ricade nella giurisdizione ordinaria.
–RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo, essenzialmente in quanto il provvedimento impugnato, seppure nominalmente qualificato come revoca, atterrebbe ad un annullamento in au-
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totutela, con il quale l’Amministrazione , nell’esercizio delle proprie prerogative discrezionali (non dunque di un’ attività vincolata), ha disposto il venir meno RAGIONE_SOCIALE possibilità per NOME di conseguire il contributo economico già assentitole.
-Il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria l’11 ottobre 2022, ha respinto l’appello, con conseguente applicazione delle regole concernenti la translatio iudicii .
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento delle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, condiviso anche dall’Adunanza Plenaria, secondo il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile quando le controversie riguardino la revoca dei provvedimenti attributivi di benefici.
Il Consiglio di Stato ha osservato che, in ogni caso, l’atto impugnato contiene un’altra, autonoma, ragione giustificativa, relativa alla chiusura dello stabilimento in violazione delle disposizioni del bando, anch ‘ essa riconducibile a una contestazione di decadenza dal contributo per successivo inadempimento. Questa ragione giustificativa non sarebbe stata esa minata dall’appellante nei suoi riflessi in punto di giurisdizione, viceversa riconosciuti dalla sentenza del TAR, con conseguente giudicato interno.
-Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato NOME ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.
Hanno resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
-In prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando che la controversia concerne la revoca del contributo, in
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precedenza riconosciuto, sulla base dell’accertato inadempimento RAGIONE_SOCIALE richiedente il contributo a quanto prescritto dal bando.
La ricorrente e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, a loro volta, hanno depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (violazione dell’art. 7 cod. proc. amm., in relazione all’art. 111, ottavo comma, Cost.), la ricorrente censura la sentenza del Consiglio di Stato per avere, a conferma RAGIONE_SOCIALE statuizione del TAR, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso avverso il provvedimento di revoca dei contributi economici concessi da RAGIONE_SOCIALE, ed affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe espressione del potere autoritativo RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione e costituirebbe un atto di autotutela. Nel caso in esame lo scrutinio RAGIONE_SOCIALE legittimità del provvedimento di revoca implicherebbe un sindacato relativo all’esercizio del potere discrezionale di va lutazione delle condizioni per l’attribuzione e per il mantenimento del finanziamento. Non sarebbe riscontrabile nessun inadempimento da parte del privato, neppure in astratto, rispetto a condizioni non previste nelle disposizioni RAGIONE_SOCIALE lex specialis a cui la società avrebbe dovuto fare riferimento ed in presenza di un esercizio interpretativo dell’originario interesse al mantenimento del contributo da parte di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di una società che aveva operato un affitto di ramo di azienda. Con il motivo, la ricorrente censura, altresì, l’affermazione contenuta nella sentenza circa la formazione di un giudicato intero sulla contestazione afferente alla chiusura dello stabilimento. Secondo la ricorrente, nella pronuncia del TAR non vi sarebbe alcuna motivazione in punto di giurisdizione sulla parte relativa alla chiusura dello stabilimento. Saremmo viceversa di fronte a una mera trasposizione delle motivazioni
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del provvedimento di NOME. La ricorrente sostiene che tutte le argomentazioni da essa svolte in appello erano idonee a coprire l’intero iter motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
-Il motivo è infondato.
-Il Collegio ritiene di dover muovere dal consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2024, n. 1946; Cass., Sez. Un., 20 maggio 2024, n. 13992), secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura RAGIONE_SOCIALE situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , e il quomodo dell’erogazione; ( b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o de ll’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento
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di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito RAGIONE_SOCIALE concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
In particolare, la controversia sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa l’ an , il quid e il quomodo dell’erogazione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966). In ordine alla controversia originata dalla revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio RAGIONE_SOCIALE ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l’atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico
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interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757).
In altri termini, la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata osservanza, da parte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell ‘ amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico.
4. -Ciò posto, nella specie la revoca è stata adottata da ll’RAGIONE_SOCIALE per la gestione e l’erogazione degli aiuti in RAGIONE_SOCIALE sulla base di un duplice inadempimento RAGIONE_SOCIALE concessionaria NOME, intervenuto nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione instaurato dal provvedimento attributivo, successivamente alla concessione del beneficio e alla erogazione RAGIONE_SOCIALE prima tranche del finanziamento.
In sostanza, è stato contestato al l’impresa beneficiaria di aver stipulato direttamente un contratto di cessione d’azienda in affitto con RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE regola del bando che prescrive l’autorizzazione dell’Amministrazione ai fini del cam bio del beneficiario, e di avere chiuso lo stabilimento, in violazione RAGIONE_SOCIALE previsione del bando che fa obbligo alla beneficiaria di mantenere l’azienda in eser cizio per il prescritto periodo di tempo.
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Si è di fronte ad una revoca che esprime e veicola una decadenza, per essersi NOME resa, secondo la contestazione, inadempiente rispetto all’obbligo di attuare il progetto ammesso a finanziamento, dovendo esservi coincidenza tra soggetto ammesso a beneficiare del contributo e soggetto oneratosi RAGIONE_SOCIALE sua attuazione. Per un verso, infatti, NOME sarebbe venuta meno all’obbligo di comunicare ad NOME l’iniziativa concretatasi nella sostituzione di essa con altra società nell’attuazione del progetto , onde consentire ad NOME di valutare se consentire o meno il subentro. Per l’altro verso, NOME, in violazione di un apposito obbligo giuridico prescritto nel bando regolatore del beneficio per cui è causa, avrebbe disatteso l’impegno di mantenere la destinazione d’uso dei ben i mobili finanziati per il tempo prescritto.
Essendo la revoca motivata con riguar do all’inadempimento RAGIONE_SOCIALE beneficiaria, la situazione soggettiva fatta valere dalla società RAGIONE_SOCIALE è di diritto soggettivo e la RAGIONE_SOCIALE non ha alcun margine di discrezionalità nel relativo apprezzamento né è chiamata ad effettuare alcuna ponderazione comparativa.
Nel caso di specie, infatti, è incontroversa l ‘ esistenza del provvedimento di concessione del contributo. La revoca del finanziamento è stata adottata per violazione di obblighi RAGIONE_SOCIALE beneficiaria e per far valere un inadempimento imputabile a quest’ultima, ostativo alla conservazione dell ‘ agevolazione economica. Inoltre, l’intervento dell’ Amministrazione non ha altro spazio di verifica che quello afferente all ‘osservanza, da parte RAGIONE_SOCIALE beneficiaria, delle condizioni e degli obblighi di condotta puntualmente stabiliti al riguardo dal bando, senza margini di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell’interesse pubblico . La situazione soggettiva fatta valere dalla società RAGIONE_SOCIALE è, dunque, di diritto soggettivo. La revoca costituisce un atto incidente, successi-
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vamente alla delibera di concessione del finanziamento e alla erogazione RAGIONE_SOCIALE prima tranche , su una posizione di diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE beneficiaria.
-Va pertanto rigettata la censura rivolta nei confronti RAGIONE_SOCIALE prima ratio che sostiene la statuizione RAGIONE_SOCIALE impugnata sentenza del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha rigettato l’appello di NOME, in primo luogo, perché, in applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di riparto, ha riconosciuto che la controversia in questione deve essere devoluta al giudice ordinario, essendo incentrata sulla impugnativa di una revoca del contributo anteriormente accordato, disposta in ragione del mancato rispetto, da parte RAGIONE_SOCIALE beneficiaria e per un inadempimento ad essa imputabile, di condizioni e obblighi stabiliti nel bando.
-Essendo questa ratio da sé sufficiente a sostenere la sentenza impugnata, diventa ultroneo passare ad esaminare la doglianza articolata dalla ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALE seconda ratio decidendi , contenuta nella statuizione secondo cui, in ogni caso, si sarebbe formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo l’appellante esaminato nei suoi riflessi in punto di giurisdizione l’autonoma ragione giustificativa menzionata nella pronuncia del TAR, circa la chiusura dello stabilimento in violazione delle disposizioni del bando, riconducibile anch’essa a una contestaz ione di decadenza del contributo per successivo inadempimento di un apposito obbligo giuridico prescritto nel bando regolatore del contributo.
-Conclusivamente, il motivo è rigettato ed è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
-Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare
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atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese processuali sostenute dalle controricorrenti, che liquida, in favore di COGNOME, in euro 8.200, di cui euro 8.000 per compensi, oltre alle spese generali, nella misura del 15%, e agli accessori di legge, e, in favore di NOME, in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara che ricorrono i presupposti processuali per dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte de lla ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.