Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4705 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4705 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22766/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente –
Oggetto: Obbligazioni in genere Ripetizione di indebito -Contributi pubblici – Richiesta di restituzione per accertata illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘erogazione – Termine di prescrizione – Decorrenza – Dalla data RAGIONE_SOCIALEa revoca del contributo – Fattispecie
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 09/10/2025 CC
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1835/2022 depositata il 25/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/10/ 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1835/2022, pubblicata in data 25 agosto 2022, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione RAGIONE_SOCIALEa appellata RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza ex art. 702bis c.p.c., assunta dal Tribunale di Firenze in data 11 aprile 2019, la quale, in accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato prescritto il diritto del RAGIONE_SOCIALE al rimborso RAGIONE_SOCIALE‘ importo di € 457.761,57, richiesto dal RAGIONE_SOCIALE medesimo dopo aver proceduto – con D.M. del 16 febbraio 2017 – alla revoca del contributo in conto impianti disposto con D.M. del 30 novembre 2001 in favore, appunto, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Nel disattendere il gravame, la Corte d’appello, dopo aver proceduto ad una ricognizione del quadro normativo, è giunta alla conclusione che l’appellante avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di revoca, quantomeno a partire dalla scadenza dei sei mesi dal termine previsto per l’ultimazione dei programmi di investimento, entro i quali la beneficiaria avrebbe dovuto comunicare alla banca concessionaria il proprio adempimento, termine che era scaduto in data 30 maggio 2006, mentre il primo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era costituito dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, avvenuto in data 14 giugno 2016.
La Corte territoriale ha escluso che assumesse rilevanza la circostanza che la banca concessionaria avesse comunicato allo stesso RAGIONE_SOCIALE la mancata trasmissione RAGIONE_SOCIALEa documentazione di spesa da parte RAGIONE_SOCIALE‘impresa in ritardo, e cioè solo in data 5 febbraio 2008, non essendo una tale comunicazione presupposto necessario per la verifica, da parte del RAGIONE_SOCIALE medesimo, dei presupposti per la fruizione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni, potendo tale verifica essere svolta in qualunque momento -e quindi anche nel corso del procedimento -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, d.P.R. n. 527/1995.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Firenze ricorre il RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ. nonché RAGIONE_SOCIALEo art. 9 del D. M. 527/1995.
La ricorrente richiama le disposizioni che disciplinano il procedimento di erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni pubbliche e di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiaria, e cioè l’art. 9, D.M. n. 527/1995 e la Circolare n. 900516 del 13.12.2000 ( Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione RAGIONE_SOCIALEe suddette agevolazioni al settore turistico-alberghiero ).
Da tali previsioni, prosegue la ricorrente, emerge che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni si instaura un rapporto fra sogget-
to agevolato e la banca concessionaria, tale da impedire all’Amministrazione di conoscere l’eventuale inadempimento del destinatario del finanziamento senza che ciò venga segnalato dalla Banca concessionaria.
Secondo la ricorrente, infatti, la banca concessionaria verrebbe ad operare come intermediario tra la Pubblica Amministrazione e il percettore del finanziamento agevolativo lungo tutto l’ iter del finanziamento, dalla preliminare fase istruttoria fino a quella, patologica, RAGIONE_SOCIALEa revoca del beneficio ed anzi alla Pubblica Amministrazione risulterebbe preclusa la possibilità di procedere alla revoca RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione in assenza RAGIONE_SOCIALEa proposta RAGIONE_SOCIALE‘istituto bancario, il quale è unico destinatario RAGIONE_SOCIALEe informazioni relative alla realizzazione o alla mancata realizzazione del programma finanziato.
Da tale ricostruzione, la ricorrente desume che, nello specifico caso di specie, il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima del 5 febbraio 2008, quando la Banca concessionaria inviò la comunicazione ex art. art. 9, comma 2, D.M. n. 527/1995 circa la mancata esecuzione da parte RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALEe prestazioni cui quest’ultima era vincolata, proponendo la revoca del beneficio.
Il ricorso è fondato.
2.1. Deve, in primo luogo, essere esclusa la fondatezza del coacervo di eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso, potendosi osservare, in sintesi, che:
-le deduzioni svolte dai punti IV.2 a IV.6 concernono in realtà il merito vero e proprio del ricorso, dovendosi sin d’ora evidenziare che la decisione impugnata risulta aver fatto non adeguato governo RAGIONE_SOCIALEe previsioni in tema di prescrizione in relazione allo specifico istituto in rilievo, discostandosi anche da principi enunciati da questa Corte;
-l’assenza nel ricorso RAGIONE_SOCIALEa ‘specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda’ (punti IV.8 e IV.9), risulta nella specie radicalmente ininfluente, vertendo il ricorso sul tema RAGIONE_SOCIALEa corretta interpretazione ed applicazione di legge in relazione ad una vicenda i cui contorni sono stati comunque adeguatamente specificati ex art. 366 c.p.c.;
-il ricorso risulta parimenti specifico nel sottoporre a specifica critica i punti RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, analizzandone il contenuto e formulando censure specifiche (punti IV.10 e IV.11).
2.2. Passando, allora, all’esame diretto del ricorso, si deve, in primo luogo, affermare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel momento in cui lo stesso deduce una inadeguata ricostruzione, da parte RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, dei meccanismi di cui al D.M. n. 527/1995 ( ‘ Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni in favore RAGIONE_SOCIALEe attività produttive nelle aree depresse del Paese ‘ ) e dei riflessi che tali meccanismi presentano sul profilo specifico RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto RAGIONE_SOCIALEo stesso RAGIONE_SOCIALE alla ripetizione del contributo precedentemente oggetto di revoca.
Vengono, in particolare, in rilievo le previsioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, 6, 7 e, soprattutto, 8, dal cui esame complessivo viene ad evidenziarsi che -come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente – il meccanismo di riconoscimento, erogazione, verifica e revoca dei contributi si impernia su un rapporto tra il MINSTERO e le banche cui sono affidati ‘g li adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria RAGIONE_SOCIALEe domande di agevolazione (…) ‘ , cioè le ‘Banche concessionarie’ (art. 1, comma 1).
Queste ultime hanno il compito di recepire le domande di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni da parte RAGIONE_SOCIALEe imprese, di provvedere alla loro istruttoria; di erogare le agevolazioni, una volta che il loro importo sia stato ‘impegnato dal RAGIONE_SOCIALE‘ (art. 7, comma 1); di acquisire la documentazione finale di spesa per consentire i controlli (art. 9, comma 1) e di trasmettere al RAGIONE_SOCIALE ‘(…) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità RAGIONE_SOCIALEe spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base RAGIONE_SOCIALEa istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l’obbligo di non distrazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘accertamento da parte RAGIONE_SOCIALEa banca medesima sull’effettivo ammontare del capitale proprio investito dall’impresa nel programma, nonché gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal RAGIONE_SOCIALE; (…)’ (art. 9, comma 9, lett. a), e art. 10, comma 1), al fine di consentire al medesimo i necessari accertamenti e l’adozione del decreto di concessione definitiva (art. 10, comma 4); di ricevere periodicamente del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa beneficiaria ‘ attestante lo stato d’avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all’articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del RAGIONE_SOCIALE (…)’ (art. 11, comma 2); di procedere anche alla segnalazione al RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni (artt. 8, comma 1, e 9, comma 2).
Dal quadro in tal modo sintetizzato emerge, quindi, che non solo il riconoscimento iniziale e provvisorio RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni, ma anche il successivo loro monitoraggio e la concessione definitiva vengono operati tramite la fondamentale intermediazione RAGIONE_SOCIALEe banche concessionarie, le quali pertanto costituiscono il canale informativo fondamentale di cui il RAGIONE_SOCIALE viene a disporre per operare i necessari controlli e verifiche ai fini, appunto, o del definitivo riconoscimento oppure RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni.
Vi sono -è vero -previsioni che riconoscono un generale potere diretto di controllo ed attivazione del RAGIONE_SOCIALE, come emerge sia dall’art. 8, comma 1 (che prevede la revoca RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione ‘ dal RAGIONE_SOCIALE, anche su segnalazione RAGIONE_SOCIALEa banca concessionaria ‘ , laddove la parola ‘anche’ evidenzia un potere di attivazione autonoma RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione) sia da quell’art. 11, comma 1 ( ‘ In ogni fase e stadio del procedimento il RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni medesime, sull’attività RAGIONE_SOCIALEe banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti. ‘ ) richiamato anche dalla decisione impugnata, ma tali poteri autonomi -di natura evidentemente residuale -non valgono tuttavia ad elidere il ruolo fondamentale RAGIONE_SOCIALEe banche concessionarie non solo nel canalizzare le informazioni sul corretto impiego RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni ma anche nel dare impulso alla procedura di revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni medesime, dovendosi quindi concludere che, nell’ipotesi di inadempimento o adempimento intempestivo degli obblighi di verifica e segnalazione da parte RAGIONE_SOCIALEa banca concessionaria, risulti preclusa al RAGIONE_SOCIALE l’attivazione del potere di revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni medesime.
Constatazione, questa, da cui discende, quale conseguenza logica, che in alcun modo il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni può essere fatto decorrere prima che il meccanismo di revoca sia stato attivato ad opera RAGIONE_SOCIALEa banca concessionaria, come invece opinato nella decisione impugnata.
2.3. La fallacia del ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale -e RAGIONE_SOCIALEa controricorrente -presenta, peraltro, profili ancora più marcati, ove si consideri la sovrapposizione che la decisione impugnata ha operato tra il profilo RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALEa revoca ed il distinto profilo RAGIONE_SOCIALEa ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione che sia stata precedentemente revocata.
Se, infatti, si è finora evidenziato come il tessuto normativo di cui al D.M. n. 527/1995 delinei un meccanismo che viene a far dipendere (anche) la revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni dall’attivazione RAGIONE_SOCIALEe banche concessionarie presso il RAGIONE_SOCIALE, si deve ulteriormente tenere conto del fatto che tale attivazione non comporta di per sé il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione -e quindi l’insorgere del diritto alla sua ripetizione -risultando necessaria l’adozione di quel provvedimento formale di revoca che costituisce invece presupposto imprescindibile perché il RAGIONE_SOCIALE possa agire per il recupero RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni medesime e che costituisce l’esito di una fase procedimentale amministrativa di cui la segnalazione RAGIONE_SOCIALEa banca concessionaria costituisce presupposto ma solo momento iniziale.
Operata tale distinzione, si deve, allora, rammentare che questa Corte ha già chiarito che, in tema di contributi pubblici, qualora il difetto RAGIONE_SOCIALEa causa solvendi sopravvenga all’erogazione del contributo, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento RAGIONE_SOCIALEa percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento RAGIONE_SOCIALEa revoca del beneficio in cui, a seguito RAGIONE_SOCIALEa scoperta e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘erogazione, l’indebito si
è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23603 del 09/10/2017; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 24653 del 02/ 12/2016).
Di tale principio la decisione impugnata non ha tenuto -evidentemente -conto, ritenendo invece che il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni potesse decorrere (non dalla formale adozione del provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni medesime e neppure dal momento RAGIONE_SOCIALEa formale richiesta di revoca proveniente dalla banca concessionaria bensì) dal momento in cui l’odierno ricorrente avrebbe potuto (e, quindi, secondo la Corte territoriale, dovuto) autonomamente rilevare il sopravvenuto venir meno dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni, tanto essendo sufficiente, secondo l’erroneo costrutto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, ad agire per la ripetizione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni.
Occorre, invece, affermare il principio per cui: ‘ In tema di concessione ed erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni di cui al D.M. n. 527/1995, ove sopravvengano i presupposti per la revoca RAGIONE_SOCIALEe medesime, il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione alla ripetizione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate sorge solo nel momento RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, che, per effetto del mancato rispetto integrale RAGIONE_SOCIALEe previsioni per la definitiva concessione, è venuta a concretizzare un indebito, sicché è da tale momento, e non dal diverso momento in cui i presupposti per la revoca avrebbero potuto essere verificati, che decorre il termine decennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di ripetizione.
Il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale si conformerà al principio enunciato da questa
Corte e provvederà, altresì, a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Prima Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il giorno 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME