Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 11527 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 11527 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 5325/22 proposto da:
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente – udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO; viste le conclusioni
Oggetto: impianto di produzione RAGIONE_SOCIALE idroelettrica – mancato rispetto del deflusso minimo vitale revoca RAGIONE_SOCIALEa concessione -inammissibilità del ricorso.
scritte RAGIONE_SOCIALEa Procura AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE (FC) nel 2003 stipulò con la società RAGIONE_SOCIALE una convenzione per la realizzazione e la gestione di un impianto di produzione di RAGIONE_SOCIALE idroelettrica. L’impianto sarebbe stato alimentato dal torrente Para.
Nel 2006 il Comune ottenne dalla competente autorità RAGIONE_SOCIALE la concessione di derivazione di acque dal suddetto torrente.
Nel 2014, per effetto di successive cessioni, il ramo d’azienda relativo alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto pervenne dalla RAGIONE_SOCIALE alla società RAGIONE_SOCIALE.
Dopo la suddetta cessione il Comune di RAGIONE_SOCIALE rinunciò alla concessione di derivazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (24.10.2015).
Di conseguenza il 20.12.2016 la concessione di derivazione fu ‘ rinnovata e volturata’ in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, a condizione che:
il prelievo di acque rispettasse il deflusso minimo vitale (DMV) del torrente Para, stabilito in 200 litri al secondo nel periodo invernale, e 137 litri al secondo nel periodo estivo;
la RAGIONE_SOCIALE rispettasse i criteri concordati con l’RAGIONE_SOCIALE, circa le modalità di prelievo e rilascio RAGIONE_SOCIALEe acque.
Circa due anni dopo questi fatti iniziò il contenzioso che ha dato origine al presente giudizio.
Dapprima l’RAGIONE_SOCIALE ordinò la demolizione RAGIONE_SOCIALE‘impianto, sul presupposto che fosse composto da opere realizzate in assenza del permesso di costruire (26.4.2018 ; l’impugnazione di tale provvedimento esula dall’oggetto del ricorso) .
Successivamente la RAGIONE_SOCIALE convocò per il 13.11.2018 la conferenza di servizi finalizzata al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica di cui all’art. 12, comma 3, d. lgs. 29.12.2003 n. 387.
All’esito di tale conferenza, la RAGIONE_SOCIALE adottò i segue nti provvedimenti:
-) dapprima (22.11.2018) ordinò la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto , sul presupposto che esso era stato realizzato in difformità dalla concessione ed in modo tale da rendere impossibile il rilascio del Deflusso Minimo Vitale;
-) quindi diffidò la RAGIONE_SOCIALE dalla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto (3.4.2019 );
-) dichiarò poi la RAGIONE_SOCIALE decaduta dalla concessione (26.6.2019);
-) infine, revocò il provvedimento con cui l’impianto era stato escluso dalla procedura c.d. ‘VIA’ (6.9.201 9).
Nel 2019 La RAGIONE_SOCIALE, con tre distinti ricorsi poi riuniti, impugnò dinanzi al Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque tutti e quattro i provvedimenti amministrativi sopra elencati.
Impugnò anche, insieme ad essi, il provvedimento (24.5.2019) con cui l’RAGIONE_SOCIALE aveva negato al Comune di RAGIONE_SOCIALE il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica in sanatoria per l’impianto gestito dalla RAGIONE_SOCIALE .
A fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione dedusse che:
-) il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto era immotivato , in quanto si limitava a rilevare la ‘difformità RAGIONE_SOCIALE‘impianto’ dal progetto autorizzato, senza indicare i dati dai quali risultava un prelievo di acque incompatibile col deflusso minimo vitale;
-) pregiudiziale all’adozione del provvedimento di sospensione (e poi di decadenza) era l’esito del giudizio pendente dinanzi al TAR, avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di demolizione adottato dall’RAGIONE_SOCIALE;
-) eventuali abusi edilizi erano stati commessi dalla RAGIONE_SOCIALE, primo ge store e costruttore RAGIONE_SOCIALE‘ impianto. Resistettero la RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza 22.12.2021 n. 206 il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe Acque Pubbliche rigettò tutti i ricorsi.
Il TSAP ritenne che:
Camera di consiglio del 14 gennaio 2025
-) la RAGIONE_SOCIALE non aveva un giuridico interesse, ma solo un interesse di fatto, ad impugnare il provvedimento con cui era stato negato al Comune di RAGIONE_SOCIALE il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica in sanatoria, in quanto non aveva impugnato l’analogo provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica in sanatoria, formulata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE (p. 8);
-) i provvedimenti di sospensione e decadenza adottati dall’RAGIONE_SOCIALE erano atti vincolati e non discrezionali, una volta accertato che l’impianto non rispettava il deflusso minimo vitale;
-) in ogni caso la RAGIONE_SOCIALE non aveva mai ottenuto il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica, e ciò era di ostacolo al rilascio RAGIONE_SOCIALEa concessione, sicché doverosamente era stata dichiarata la decadenza da quest’ultima;
-) la condotta RAGIONE_SOCIALEa P.A. non aveva leso un legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima, infatti, avendo domandato ( nel 2019) il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica, aveva con ciò dimostrato la consapevolezza di averne necessità e di esserne sprovvista, e tanto bastava ad escludere l’affidamento sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto ;
-) infine, la RAGIONE_SOCIALE non aveva interesse ad impugnare il provvedimento di revoca RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘impianto dalla VIA. L’esclusione dalla procedura VIA era infatti solo una RAGIONE_SOCIALEe fasi del procedimento di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica; sicché, una volta negata quest’ultima, non la revoca RAGIONE_SOCIALE‘esclusione VIA non nuoceva alla RAGIONE_SOCIALE.
La suddetta sentenza è stata impugnata per Cassazione dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso fondato su quattro motivi.
La Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il controricorso RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
Al controricorso, infatti, si applicano le regole di contenuto dettate, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c. (art. 370, secondo comma, c.p.c.). Ciò vuol dire che il controricorso deve contenere una chiara esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni con le quali si intende contrastare il ricorso.
Nel caso di specie il controricorso depositato dalla Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE non contiene alcuna deduzione, fuor RAGIONE_SOCIALE‘annuncio che avrebbe replicato al ricorso con la memoria illustrativa di cui all’art. 380 bis c.p.c..
La regione infatti ha depositato un controricorso che consta di due facciate, nel quale l’illustrazione RAGIONE_SOCIALEe difese si riduce alla seguente affermazione: ‘ la scrivente difesa, rilevata l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per le ragioni che saranno compiutamente illustrate con separata memoria ex articolo 378 c.p.c., rassegna le seguenti conclusioni ecc. ‘.
Ma va da sé che la suddetta memoria può servire ad illustrare le difese già svolte, non a formularne di nuove.
2. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo è denunciata ‘ violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 ‘ ( sic ).
Esso è rivolto contro la statuizione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta avverso il provvedimento con cui la RAGIONE_SOCIALE negò al Comune RAGIONE_SOCIALE il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica in sanatoria, ex art. 12 d. lgs. 387/03.
Nella illustrazione del motivo sono mescolate due censure così riassumibili:
il TSAP non avrebbe potuto rigettare nel merito i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, dopo averne dichiarato l’improcedibilità;
era illegittima la statuizione di improcedibilità del ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘ istanza di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione unica in sanatoria, formulata dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE infatti in quanto gestore RAGIONE_SOCIALE‘impianto era legittimata ad impugnare quel provvedimento , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 146 r.d. 1775/33.
1.1. La prima censura è infondata.
La sentenza impugnata anche se nel dispositivo ha dichiarato di ‘ respingere i ricorsi riuniti’ , nella motivazione ha indicato con chiarezza che solo l’impugnazione del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di autorizzazione in sanatoria, formulata dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era ‘ improcedibile’ , mentre l’impugnazione degli altri provvedimenti era infondata.
Dunque non è esatto che il TSAP abbia esaminato nel merito e rigettato le doglianze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dopo averle dichiarate ‘ improcedibili’ , e cioè dopo essersi spogliata dalla potestas iudicandi .
In realtà solo uno dei motivi di impugnazione proposti dalla RAGIONE_SOCIALE fu dichiarato ‘improcedibile per mancanza di interesse’; non i motivi restanti, che furono correttamente esaminati nel merito.
La circostanza poi, che il TSAP abbia qualificato come ‘ improcedibile’ l’impugnazione d’un provvedimento ritenuta non sorretta da giuridico interesse (il che a rigore avrebbe dovuto indurre il TSAP ad una pronuncia di inammissibilità, non di improcedibilità) non muta la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘esito finale RAGIONE_SOCIALEa lite, che è comunque conforme a diritto: infatti la mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c. è una RAGIONE_SOCIALEe tre tradizionali circostanze ad litis ingressum impedientes (possibilità giuridica, legitimatio , interesse), ed al pari RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità avrebbe comunque precluso l’esame del merito.
1.2. La seconda censura è inammissibile perché, anche se accolta, non condurrebbe alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
1.2.1. Come accennato, la RAGIONE_SOCIALE è il gestore di una centrale idroelettrica realizzata dalla RAGIONE_SOCIALE in virtù d’un accordo col Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE approvò il relativo progetto dopo avere acquisito dal RAGIONE_SOCIALE la prescritta ‘ concessione di derivazione ed utilizzo di area demaniale’.
L ‘ impianto entrò in funzione 1° gennaio 2009 e funzionò fino al 2018.
Quando l’RAGIONE_SOCIALE ordinò l’abbattimento RAGIONE_SOCIALE‘impianto (26 aprile 2018) il Comune di RAGIONE_SOCIALE in data 28 settembre 2018 chiese all’RAGIONE_SOCIALE il rilascio di una autorizzaz ione unica in sanatoria ex art. 12 d. lgs. 387/03 ‘ per sanare le difformità già accertate dall’RAGIONE_SOCIALE‘ .
Questa istanza fu rigettata all’esito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’uopo convocata, sul presupposto che il Comune di RAGIONE_SOCIALE ‘ non aveva fornito documenti’ idonei a superare i pareri negativi al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione espressi, in seno alla suddetta RAGIONE_SOCIALE, dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
1.2.2. Orbene, tra il rilascio RAGIONE_SOCIALE ‘ autorizzazione in sanatoria richiesto dal Comune , e il rapporto concessorio esistente tra quest’ultimo e la RAGIONE_SOCIALE esisteva un nesso giuridico di implicazione reciproca. La concessione di gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto presupponeva la legittimità urbanistica RAGIONE_SOCIALE‘impianto, sicché senza l’autorizzazione in sanatoria, cadendo la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘impianto, sarebbe divenuto nullo perché sine causa il rapporto concessorio tra Comune e RAGIONE_SOCIALE.
1.2.3. Erroneamente dunque il TSAP ritenne che il concessionario non avesse interesse ad impugnare il diniego di rilascio RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione in sanatoria richiesto dal Comune.
Il Comune era il proprietario degli immobili e il concedente il diritto di esercizio di essi. Autorizzazione in sanatoria ed esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto simul stabant, simul cadebant .
Del resto è lo stesso TSAP ad affermare (p. 7, secondo capoverso) che il Comune di RAGIONE_SOCIALE era ‘ titolare esclusivo RAGIONE_SOCIALE‘impianto ed unico soggetto legittimato alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di autorizzazione in sanatoria ‘. S icché è arduo comprendere cos’altro potesse fare la RAGIONE_SOCIALE, per proseguire l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività, se non impugnare il diniego opposto dalla RAGIONE_SOCIALE al Comune.
1.3. Sebbene la motivazione su questo punto debba dunque essere corretta, il motivo come accennato va dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza.
Il TSAP infatti ha rigettato tutti e tre i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE contro i provvedimenti di decadenza dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impianto sul presupposto che quest’ultimo non garantisse il deflusso minimo vitale del torrente Para , e non per l’abusività RAGIONE_SOCIALEe opere edili componenti l’impianto .
E poiché nessuno dei motivi di ricorso è idoneo a vincere questa statuizione, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa seconda censura del primo motivo di ricorso non muterebbe l’esito finale del giudizio.
2. Il secondo motivo.
Il secondo motivo è inammissibile.
In esso infatti la società ricorrente, dopo avere dichiarato di volere denunciare ‘ la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all’art.
146 T.U. 1775/33 ed all’art. 30 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE 20.11.2001 n. 41 ‘, riunisce confusamente le seguenti deduzioni:
-) lamenta l’omesso esame ‘ di quanto dedotto nel ricorso introduttivo’ ;
-) segue la trascrizione pressoché integrale (non virgolettata) RAGIONE_SOCIALEe pp. 4-5 del ricorso introduttivo, nelle quali si assume che il provvedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio non era adeguatamente motivato;
-) dopo aver detto ciò, la società ricorrente passa a dolersi RAGIONE_SOCIALEa ‘mancanza di motivazione’ sul fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda cautelare da essa proposta col ricorso introduttivo;
-) dopodiché compaiono un quarto ed un quinto argomento, con cui si sostiene: a) che il TSAP avrebbe trascurato di consid erare che l’impianto gestito dalla RAGIONE_SOCIALE era ‘un’opera pubblica in funzione dal 2004 in forza di regolari titoli amministrativi ‘; (b) che ‘ la RAGIONE_SOCIALE era priva di legittimazione passiva in ordine alle difformità edilizie contestate, non addebitabili ad RAGIONE_SOCIALE ma ad RAGIONE_SOCIALE sua dante causa ‘ .
2.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato (a partire da Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, sino a Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017) che il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) quale sia stata la decisione di merito;
(b) quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito;
(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto RAGIONE_SOCIALEo scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria ambigua o polisemica (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 – , n. 20935 del 26/07/2024; Sez. 3, n. 16593 del 13.6.2024; Sez. 3, n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, 28.2.2017 n. 5036). Tantomeno la Corte può, violando il dovere di imparzialità, individuare
spontaneamente la censura appropriata da muovere a un provvedimento genericamente impugnato dalla parte ricorrente.
2.2. Nel caso di specie il secondo motivo di ricorso è illustrato in termini tali da non consentire di stabilire se con esso si sia voluto prospettare una omessa pronuncia sull’istanza cautelare (doglianza comunque inammissibile, posto che la pronuncia definitiva sul merito assorbe l’istanza cautelare); oppure un vizio di motivazione del provvedimento impugnato (censura che sarebbe comunque inammissibile, in quanto attinente una valutazione di merito); od ancora l’erroneità nel merito RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto, nel quale caso il motivo sarebbe manifestamente inammissibile ex art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.: vuoi per la mancanza di una compiuta illustrazione (la ricorrente, in pratica, si limita a sostenere che la decisione del TSAP fu erronea perché la propria attività era legittima, il che val quanto dire credo quia credo ); vuoi per la incompleta indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda e del loro contenuto.
3. Il terzo motivo.
Il terzo motivo è rivolto contro il capo di sentenza che ha rigettato l’impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘impianto idroelettrico dalla procedura di VIA.
Nelle illustrazione del motivo si sostiene che la sentenza impugnata non ha esaminato il motivo di ricorso con cui si prospettava l’illegittimità del procedimento amministrativo all’esito del quale fu adottato il provvedimento impugnato.
3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .
Il TSAP ha infatti rigettato l’impugnazione del suddetto provvedimento per difetto di interesse. Rispetto ad una decisione di questo tenore è dunque inconferente discorrere di regolarità del procedimento amministrativo. Anche se quel procedimento fosse stato davvero viziato, ciò non basterebbe a vincere la statuizione secondo cui la RAGIONE_SOCIALE non aveva alcun giuridico interesse a rimuovere il provvedimento amministrativo di esclusione dalla procedura VIA.
Quest’ultima statuizione, di per sé idonea a sorreggere il provvedimento di rigetto, si sarebbe perciò dovuta impugnare con un motivo ad hoc , non proposto.
4. Il quarto motivo.
Col quarto motivo è censurato il capo di sentenza col quale il TSAP ha rigettato la censura intesa a far valere il ‘ legittimo affidamento’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘impianto.
4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per la sua genericità. Esso infatti esordisce affermando di volere impugnare la sentenza del TSAP per vizio di motivazione in merito alla ‘ dedotta censura di violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sul giusto procedimento ‘ , e poi prosegue discorrendo di ‘legittimo affidamento ‘.
Ma né nell’illustrazione del motivo, né in altre parti del ricorso, si spiega in che termini fu prospettata nella fase di merito la sussistenza di un legittimo affidamento sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE‘opera.
Indicazione tanto più necessaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 3 c.p.c., a fronte d’una sentenza che qualifica espressamente ‘ generica e indeterminata’ la relativa allegazione, e afferma che la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio del legittimo affidamento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fu solo ‘ adombrata’ .
Le spese del presente giudizio di legittimità sono così regolate:
-) vanno compensate nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione, mercé la ritenuta inammissibilità del controricorso;
-) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE seguono la soccombenza.
P.q.m.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) compensa integralmente tra la RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità
(-) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALEa