Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29002 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4381/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso in proprio.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.
-intimato- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI n. 4980/2019 depositata il 01/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il Tribunale di Trani ha respinto l’opposizione proposta dall ‘AVV_NOTAIO avverso la revoca del decreto di liquidazione dei compensi per la difesa di una parte inizialmente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, cui era stata poi revocata l’ammissione, osservando che: a) il decreto di ammissione al patrocinio costituisce atto presupposto del decreto di liquidazione
dei compensi, nel senso che, pur trattandosi di un atto distinto e autonomo rispetto a quello successivo, ne costituisce il fondamento, di modo che la revoca del decreto di ammissione al patrocinio, che ha effetti retroattivi, determina la caducazione anche del decreto di liquidazione; b) non è decisivo che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della parte privata, poiché !’attivazione del procedimento determinerebbe un ulteriore esborso a carico dell’erario , con l’incertezza in ordine alla fruttuosità dell’iniziativa di recupero; c) tale soluzione sarebbe coerente con il fatto che il giudice può in ogni tempo richiedere accertamenti reddituali sulla parte ammessa e può pronunciarsi anche dopo la definizione della causa in cui il difensore ha espletato la difesa.
Per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo; il Ministero della Giustizia non ha proposto difese.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 82,80 6,111 del DPR 115 del 2002, affermando che non sussiste un potere del giudice di disporre la revoca del decreto di liquidazione divenuto definitivo, neppure se sia stato revocato il beneficio dell’ammissione al patrocinio.
Il ricorso è fondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l’opera prestata nell’espletamento dell’incarico non è revocabile , né modificabile d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti della eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 5458/2022; Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008; Corte Cost. 192/2015).
Anche dalla giurisprudenza penale è affermato il principio secondo cui la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, nel contesto degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 maggio 2002, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass. pen. 10159/2021; Cass. pen. 17668/2019), per effetto del quale il rapporto obbligatorio si instaura tra parte ammessa al patrocinio e lo Stato, tant’è che il difensore non può neppure opporre il decreto di revoca (Cass. 21997/2018; Cass. 24604/2023).
Ne deriva, diversamente da quanto ritenuto nel decreto impugnato, che la retroattività del decreto di revoca incide sui diritti del solo patrocinato, non su quelli ormai acquisiti dal difensore per effetto del titolo divenuto definitivo nei confronti dello Stato (Cass. 9545/2023) , fatta salva la previsione dell’art.111 d.P.R. 115/2002 che prevede che «le spese di cui all’articolo 107 (tra cui anche l’onorario e le spese del difensore di cui alla lett. f) sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio, ai sensi dell’articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2» e, cioè, nelle ipotesi, richiamate nel decreto qui impugnato, di revoca d’ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario competente per mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92..
E’ accolto l’ unico motivo di ricorso.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa Tribunale di Trani, in
diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda