Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28030 R.G. anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliata presso quest’ ultimo;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso gli ultimi due;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 1094/2020 depositata il 14 maggio 2020 della Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
LA CORTE OSSERVA
1. RAGIONE_SOCIALE è titolare dei seguenti brevetti di invenzione: NUMERO_DOCUMENTO (NUMERO_DOCUMENTO) , NUMERO_DOCUMENTO (EP NUMERO_DOCUMENTO) ed P_IVA (CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO) , tutti afferenti ad una macchina astucciatrice.
RAGIONE_SOCIALE ha venduto a RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE cinque linee di imballaggio che comprendevano anche la macchina astucciatrice, incorporante, secondo quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE 1, anche i trovati di cui ai brevetti sopra menzionati.
2. Dopo un procedimento di descrizione introdotto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano la titolare dei brevetti, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dei titoli di proprietà industriale in questione, di accertare che la macchina astucciatrice oggetto di vendita non interferiva con l’ambito di protezione delle suddette privative e di condannare la convenuta a risarcire i danni che avevano subito a causa dell’iniziativa cautelare di RAGIONE_SOCIALE.
Con successivo atto di citazione RAGIONE_SOCIALE 1, a sua volta, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, oltre che RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare la contraffazione delle privative di cui è causa e gli atti di concorrenza sleale posti in essere in proprio danno, con pronuncia, a carico delle convenute, di inibitoria e di condanna al risarcimento del danno.
Le due cause, in cui si sono costituite le parti convenute in giudizio, sono state riunite . Dopo l’esperimento di una consulenza tecnica brevettuale, il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza non definitiva con cui: ha accertato la validità della porzione italiana del brevetto TARGA_VEICOLO, la nullità parziale (relativamente alle rivendicazioni 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, e 15) della porzione italiana del brevetto TARGA_VEICOLO e la valid ità della porzione italiana del brevetto TARGA_VEICOLO; ha accertato la contraffazione posta in essere con riguardo ad alcune rivendicazioni di TARGA_VEICOLO e di TARGA_VEICOLO; ha disposto l’inibitoria della prosecuzione e della
reiterazione della produzione, commercializzazione, importazione, esportazione e pubblicizzazione, anche a mezzo della rete internet, e vendita della macchina della società RAGIONE_SOCIALE ritenuta in contraffazione e di ogni altro macchinario, commercializzato anche con diversa sigla, che implementasse le caratteristiche delle rivendicazioni contraffatte, disponendo, al riguardo, una penale per ogni successiva violazione e per ogni giorno di ritardo nella cessazione delle vietate condotte; ha respinto le altre domande..
A seguito di consulenza contabile, lo stesso Tribunale ha pronunciato, poi, sentenza definitiva con cui ha condannato NOME e NOME al risarcimento del danno: danno liquidato in euro 231.652,00, oltre rivalutazione e interessi.
Nei confronti delle due sentenze hanno proposto appello sia RAGIONE_SOCIALE che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di appello di Milano ha riformato, per quanto qui rileva, il capo della sentenza definitiva relativo alla liquidazione del danno; ha ritenuto che sul punto dovesse trovare applicazione non già il criterio della giusta royalty , ma quello della retroversione dell’utile , e ha condannato NOME e NOME, in solido, al pagamento della somma di euro 1.107.196, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di RAGIONE_SOCIALE.
– Avverso quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione, con sei motivi, RAGIONE_SOCIALE resiste con un controricorso in cui è svolto un ricorso incidentale basato su cinque motivi. Sono state depositate memorie.
─ Nelle rispettive memorie ex art. 380bis .1 le parti hanno dato atto che i brevetti europei TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO sono stati revocati dal RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE nella pendenza del presente giudizio di legittimità e che il secondo è stato convertito in modello di utilità.
Reputa il Collegio che a fronte di tale nuova situazione si imponga di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, onde trattarlo in pubblica udienza:
ciò in considerazione della novità della questione di diritto vertente sul rilievo che può assumere in sede di legittimità l’interven uto mutamento di uno dei titoli di proprietà industriale di cui si dibatte (che non è più il brevetto di invenzione azionato avanti al Giudice di merito, ma il modello di utilità attualmente in essere).
Il rinvio si giustifica anche in vista della pronuncia sulla Request for petition for review di cui, a mente di quanto dedotto nelle memorie, è stato investito l’ Enlarged RAGIONE_SOCIALE od RAGIONE_SOCIALE dell’EPO : e ciò avendo riguardo agli effetti derivanti della definitiva statuizione circa la validità o nullità di EP NUMERO_DOCUMENTO, posto che, come è noto, a norma dell’art. 68 della Convenzione sul brevetto europeo, in caso di revoca della privativa, la domanda e il brevetto che ne è risultato sono considerati fin dall’inizio privi degli effetti di cui agli articoli 64 e 67.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione