Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 8519 – 2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.i.v.a. 00915101000 / c.f. 00594040586 -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME che hanno indicato i rispetti indirizzi p.e.c. e che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in persona del dottor NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016,
udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 101 l.fall. in data 2.4.2015 ‘RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE domandava l’ammissione al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 12.10.2012.
Premetteva che la ‘Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale’ s.p.a. aveva ammesso la società poi fallita ad intervento agevolativo ex lege n. 598/1994 con riferimento al finanziamento alla medesima società accordato dalla ‘Banca d ei Due Mari di Calabria’ (cfr. ricorso, pag. 2) .
Premetteva dunque che la ‘Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale’ aveva erogato alla banca finanziatrice la somma di euro 351.335,63 a titolo di contributi in conto capitale ed in conto interessi (cfr. ricorso, pag. 2) .
Indi esponeva che ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva dato riscontro dell’ integrale tracciabilità delle spese inerenti al programma di investimento oggetto dell’agevolazione ex lege n. 598/1994, sicché con lettera del 7.6.2013, ricevuta dal curatore del fallimento, la ‘Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale’ aveva avviato il procedimento di revoca del contributo (cfr. ricorso, pag. 3) .
Esponeva altresì che il ‘Comitato RAGIONE_SOCIALE Regione Calabria’ aveva in data 16.6.2014 deliberato la revoca parziale del contributo, atta a comportare, nondimeno, l’integrale restituzione di quanto erogato (cfr. ricorso, pagg. 3 – 4) .
Chiedeva pertanto, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , l’ammissione al passivo per gli importi di euro 420.501,06 in privilegio -di cui euro 401.815,59 a titolo di restituzione del beneficio ed euro 18.684,77 per aggio di riscossione -e di euro 5,88 in chirografo per spese di notifica.
Il giudice delegato ammetteva il credito in privilegio per il minor importo di euro 76.997,37 (cfr. ricorso, pag. 5) .
‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione.
Re sisteva il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Adduceva, peraltro, che la pretesa concerneva un credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento, quindi inopponibile alla procedura (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Con decreto dei 1/2.3.2016 il Tribunale di Castrovillari rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.
Evidenziava in primo luogo il tribunale che l’azionato credito era sort o in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento.
Evidenziava invero che sia l’avvio del procedimento di revoca sia il provvedimento di revoca risalivano, rispettivamente, al 7.6.2013 ed al 16.6.2014, quindi ad epoca successiva alla declaratoria di fallimento.
Evidenziava in secondo luogo che il provvedimento di revoca integrale era senz’altro viziato, siccome era stato assunto in esito a procedimento avviato ai fini della revoca parziale dell’agevolazione, ‘per anomalie relative al pagamento di fatture per un ammontare complessivo pari a 76.997,37’ (così decreto impugnato, pag. 4) , corrispondente all’importo per il quale era stata già disposta l’ammissione al passivo .
Evidenziava dunque che non sussisteva ‘coincidenza tra l’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e l’oggetto de l provvedimento conclusivo’ di revoca (così decreto impugnato, pagg. 4 – 5) , sicché il medesimo provvedimento di revoca, in quanto illegittimo, era senz’altro suscettibile di disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C. , ‘risultando irrimediabilmente compressa la possibilità per la curatela di esplicare attività collaborativa –
difensiva volta ad influire sull’esercizio del potere pubblicistico’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava in terzo luogo che il disconoscimento della pretesa creditoria in ordine ai diritti d’aggio e di notifica si giustificava pur al di là dell’illegittimità della pretesa creditoria principale -siccome ‘l’attività di riscossione aveva avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, con consegna del ruolo al concessionario in data 25.02.2015’ (così decreto impugnato, pag. 5) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ‘Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale’ s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari il curatore controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 l.fall. e dell’art. 11, 3° co., d.l. n. 516/1994, convertito nella legge n. 598/1994.
Deduce, da un canto, che ha errato il Tribunale di Castrovillari a disconoscere la natura concorsuale dell’azionato credito.
Deduce invero che il credito è maturato, a llorché la RAGIONE_SOCIALE, in sede di ispezione, ‘non è stata in grado di dimostrare la tracciabilità delle spese inerenti al programma di investimento oggetto dell’agevolazione’ (così ricorso, pag. 7) .
Deduce dunque che il fatto costitutivo della pretesa restitutoria si identifica con l’attività ispettiva cui la Banca ha fatto luogo, attività ispettiva iniziata e conclusasi in epoca anteriore al fallimento (cfr. ricorso, pag. 8) .
Deduce, d’ altro canto, che le motivazioni dell’impugnato dictum sono in contraddizione con il decret o assunto dal g.d., il quale ha disposto l’ammissione al passivo seppur per la minor somma di euro 76.997,37, così opinando nel senso che il credito è insorto ‘con l’avverarsi della mancata destinazione dei finanziamenti erogati alle finalità prescritte dalla norma’ (così ricorso, pag. 8) .
Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Per un verso, è sufficiente, in ordine al primo dei due profili di censura veicolati dal mezzo in esame, la reiterazione dell’insegnamento di ques ta Corte.
Ovvero dell’insegnamento secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, quindi, non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all’Amministrazione, ‘ ex lege ‘ e fin dal momento dell’erogazione ; di conseguenza, è irrilevante che l’insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (cfr. Cass. (ord.) 15.5.2023, n. 13152. Si veda anche Cass. (ord.) 13.5.2020, n. 8882, secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di “concessione di garanzia”, per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell ‘ art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza
che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato ‘ ex lege ‘ dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito) .
In tal guisa non può che esser disattesa la prospettazione del curatore controricorrente secondo cui ‘il credito che la Banca del Mezzogiorno assume di vantare si cristallizzava in un periodo successivo all’apertura del fallimento’ (così controricorso, pag. 4; così memoria del controricorrente, pag. 1) .
10. Per altro verso, in ordine al secondo profilo di censura addotto con il motivo in esame, non può non attribuirsi valenza alla circostanza per cui il giudice delegato aveva fatto luogo all’ammissione del credito de quo agitur benché per il minor importo di euro 76.997,37 (corrispondente al quantum delle fatture per il cui pagamento si erano riscontrate anomalie: cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Cosicché s ovviene l’elaborazione di questa Corte in tema di giudicato endofallimentare riflessa, peraltro, dagli insegnamenti (ordinanze) n. 27282 del 22.10.2024 e n. 15825 del 6.6.2024.
11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca parziale del contributo ed al quale, in aderenza alle linee di principio fissate dal ‘ Comitato Agevolazioni RAGIONE_SOCIALE -Regione Calabria ‘ nella riunione del 19.9.2012, ha fatto
seguito l’obbligo di restituzione totale dell’agevolazione, è stato comunicato con lettere dell’1.12.2014 e del 3.11.2015 al curatore del fallimento, le cui prerogative difensive, quindi, non sono state in alcun modo compromesse (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce del resto che il curatore del fallimento è stato più volte ed invano sollecitato a prender parte al procedimento, conclusosi con il provvedimento di revoca, mercé il deposito di documentazione idonea a dimostrare l’effettiva destinazione delle somme erogate e nondimeno il curatore non ha dato alcun riscontro alle sollecitazioni rivoltegli (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce comunque che l’oggetto del procedimento e del provvedimento finale non sono affatto diversi (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il mezzo in disamina si correla ai passaggi motivazionali svolti dal Tribunale di Castrovillari in secondo luogo.
E nondimeno si tratta di argomenti motivazionali svolti ad abundantiam (‘a prescindere dalle argomentazioni che precedono (aventi certamente carattere assorbente), (…)’: così decreto impugnato, pag. 4) .
Cosicché esplica valenza l’elaborazione di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ‘ad abundantiam’ , e pertanto non costituente ‘ratio decidendi’ della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635; Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755) .
In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016 va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa
composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 13152/2023 dapprima menzionata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione al medesimo motivo il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte