ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO – N. R.G. 00024590 2025 DEPOSITO MINUTA 25 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
– Sezione Settima civile –
Il Giudice Unico dott. NOME COGNOME sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 16 luglio 2025, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA EX RAGIONE_SOCIALE.
669BIS SEGG. – 700 C.P.C.
sul ricorso presentato al n. RG 24590/2025
DA
con l’avv. NOME COGNOME
CONTRO
con l’avv. NOME COGNOME e con l’avv. NOME COGNOME
RICORRENTE
RESISTENTE
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 27 giugno 2025, la società
ha adito il Tribunale di Milano esponendo, in sintesi, che: a) partecipò a una procedura di gara privata indetta da funzionale all’assegnazione/aggiudicazione di un contratto di appalto di servizio di portierato e reception, avente durata biennale, presso lo stadio ‘INDIRIZZO‘ di San Siro, con inizio di esecuzione dall’1.07.2025 in continuità con il precedente contratto di appalto che sarebbe scaduto il 30.06.2025; b) ‘presa visione della Richiesta di Offerta e dei documenti connessi’, presentò un’offerta economica contenente, tra l’altro, una dichiarazione secondo la quale la medesima avrebbe applicato il ‘CCNL HV40 Servizi di vigilanza, investigazioni, Security, Safety e Ausiliari della sicurezza’ , il quale sarebbe stato equivalente, sul piano ‘delle tutele economiche e normative’, al CCNL RAGIONE_SOCIALE, applicato dalla società uscente c) ottenuta l’assegnazione del suddetto contratto di appalto, si attivò presso la committente e la società uscente l fine di acquisire le informazioni e la documentazione necessaria per procedere al ‘cambio di appalto’ e al fine di elaborare un
‘piano di perequazione’ che assicurasse ai lavoratori delle condizioni di lavoro, economiche e normative, equivalenti a quelle previste dal CCNL in corso; d) dopo un primo incontro tra la ricorrente e la convenuta al fine di organizzare il lavoro, la ricorrente, con comunicazioni notificate via pec del 10.06.2025 e del 12.06.2025, invitò la società uscente
le associazioni sindacali – sindacato di riferimento per il CCNL RAGIONE_SOCIALE – e – sindacato di riferimento per il CCNL Servizi di Vigilanza – a partecipare a un incontro da remoto in data 20.06.2025, nonché a trasmettere la documentazione necessaria per procedere al c.d. ‘cambio di appalto’ ; e) in data 18.06.2025, Contr rappresentante del sindacato con una comunicazione via pec, preannunciò la propria assenza all’incontro da remoto, manifestando il proprio disappunto in merito alla scelta della ricorrente di applicare il CCNL Servizi di Vigilanza in luogo del CCNL RAGIONE_SOCIALE; f) all’incontro da remoto del 20.06.2025, la e la società uscente non si presentarono; g) in data 23.06.2025, notificò alla ricorrente comunicazione di revoca dell’assegnazione del contratto di appalto, non condividendo la decisione di applicare il CCNL RAGIONE_SOCIALE a causa dell’aumento del corrispettivo annuo offerto che ne sarebbe derivato; h) con comunicazione trasmessa, via pec, in data 24.06.2025, la ricorrente contestò la revoca dell’assegnazione del contratto, ritenuto ormai, peraltro, ‘formalizzato tra le parti’ , non essendo mai intervenuto un confronto in merito al c.d. ‘piano di perequazione’ , dichiarandosi comunque disponibile all’applicazione del CCNL RAGIONE_SOCIALE (benché lo stesso presentasse ‘delle difformità in merito alla natura delle attività oggetto di appalto’) ; i) in data 26.06.2025 la ricorrente diffidò formalmente la convenuta alla ‘prosecuzione dell’appalto’ e a non affidare a terzi soggetti il contratto; l) ciononostante, la convenuta, replicando alla ricorrente che ‘non può essere proseguito un appalto mai iniziato e non può essere stato revocato (rectius, risolto) un contratto di appalto mai sottoscritto ‘, aggiudicò il contratto di appalto a una società terza, classificatasi seconda in graduatoria.
La ricorrente ha chiesto, quindi, sulla base di tali allegazioni, che il Tribunale ordinasse, anche inaudita altera parte , alla resistente di sospendere l’efficacia della revoca dell’affidamento dell’appalto e, conseguentemente, ordinasse il riaffidamento del contratto di appalto alla RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 30.06.2025, il Giudice, ritenuta necessaria l’instaurazione del contraddittorio, ha fissato in data 16 luglio 2025 l’udienza per la discussione del ricorso.
In data 15.07.2025, si è costituita in giudizio la convenuta , deducendo, in sintesi, che: a) il diritto della resistente di ‘escludere dalla Procedura, senza obbligo di
motivazione, gli Invitati per i quali ritenga sussistere situazioni ostative; di non procedere all’aggiudicazione’ fu contemplato espressamente tra le condizioni generali dell’offerta, le quali furono accettate implicitamente dalla convenuta, partecipando alla gara; b) la ricorrente, quindi, ‘sarebbe stata esclusa ab origine dalla procedura di gara’ e, in ogni caso, alcun contratto di appalto fu mai sottoscritto tra le parti con conseguente inapplicabilità dell’art. 1671 c.c., norma che comunque non attribuisce il diritto all’esecuzione del contratto, ma solo quello di essere tenuto indenne ‘dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno’ ; c) l’iniziale assegnazione del contratto di appalto con riserva si fondò su una dichiarazione di equivalenza dei due CCNL, poi rivelatasi mendace in violazione del principio di buona fede precontrattuale; c) la revoca dell’assegnazione dipese, dunque, dal mancato rispetto da parte della ricorrente di un ‘requisito essenziale’ ; e) l’applicazione del CCNL proposto dalla ricorrente avrebbe determinato un aumento del 10% del corrispettivo originario per cui l’offerta economica non risultò più essere, in un’ottica di valutazione comparativa, la migliore.
Dunque, la convenuta, stante la mancanza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., ossia tanto del requisito del fumus boni iuris , quanto di quello del periculum in mora , ha concluso per il rigetto integrale della domanda cautelare.
All’esito dell’udienza del 16.07.2025, il Giudice si è riservato di decidere.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato per i motivi di seguito precisati.
1. Non appare superfluo rammentare che la previsione normativa della necessaria indicazione nel corpo dell’atto delle ragioni dell’istanza cautelare risponde all’esigenza di consentire al giudice di verificare la propria giurisdizione e la propria competenza, dipendendo queste dal contenuto delle domande del giudizio di merito, e all’esigenza di consentirgli di verificare la ricorrenza del necessario requisito del fumus boni iuris .
La specificazione delle domande di merito rappresenta un indispensabile punto di riferimento per il giudice, dovendo questi adottare la misura più idonea a garantire l’attuazione dell’affermato diritto nel rispetto del divieto di emettere un provvedimento che attribuisca all’istante una tutela superiore a quella ottenibile esperendo il giudizio ordinario.
Il ricorrente, nel caso in esame, ha chiesto, in via cautelare, che il Tribunale ordinasse alla convenuta la sospensione dell’efficacia della revoca dell’assegnazione del contratto di appalto e la ‘(ri)assegnazione del contratto di appalto’ alla RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente ha prospettato, in relazione alle future ed eventuali domande di merito, che avrebbe agito, in vi principale, al fine di far accertare l’illegittimità del recesso e di ottenere
l’affidamento dell’appalto; in via subordinata, alla condanna al risarcimento del danno dell’importo di euro 1.576.944,28 oltre alle spese.
Al di là della qualificazione giuridica della c.d. ‘comunicazione di affidamento del contratto di appalto con riserva’ (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione), non si ravvisa il nesso di strumentalità tra le domande proposte nel presente giudizio con quelle eventualmente proponibili nell’eventuale successivo giudizio di merito.
In particolare, quanto alla domanda di ‘riassegnazione dell’appalto’, non appare superfluo ribadire che l’atipicità del possibile contenuto del provvedimento ex art. 700 c.p.c. non può, in ogni caso, legittimare l’introduzione di forme di tutela non previste dall’ordinamento, né coinvolgere la posizione di terzi estranei al giudizio cautelare.
Nel caso di specie, un’ordinanza che accogliesse la domanda di sospensione degli effetti giuridici della revoca dell’assegnazione del contratto e conseguente riassegnazione del contratto di appalto alla ricorrente determinerebbe, oltre che un’indebita interferenza nell’esercizio della libertà negoziale della resistente in ragione di quanto statuito nelle condizioni generali dell’offerta e accettate dalla ricorrente, la lesione della sfera giuridica di un terzo soggetto estraneo al presente giudizio cautelare (ossia la società terza che ha sottoscritto il contratto con la resistente successivamente alla revoca dell’assegnazione del contratto alla ricorrente) per le possibili implicazioni pratiche e sfavorevoli che ne discenderebbero tra cui in primis la revoca dell’assegnazione di un contratto già in corso di esecuzione.
Quando alla domanda risarcitoria, non può non evidenziarsi come, rispetto a tale oggetto, il richiesto provvedimento cautelare, avente ad oggetto un facere , non possa affatto ritenersi strumentale, non apparendo funzionale ad assicurare provvisoriamente gli effetti di un’eventuale statuizione sul diritto del ricorrente all’ottenimento di una somma a titolo di riparazione dei pregiudizi lamentati.
Deve quindi, nel caso di specie, concludersi per l’assenza del requisito della strumentalità.
2. Sulla base di una delibazione sommaria, tipica del procedimento cautelare per cui è causa, deve escludersi, altresì, la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, ossia della probabile fondatezza del diritto fatto valere.
L’affidamento del contratto di appalto è avvenuto attraverso una ‘comunicazione di assegnazione con riserva’ nella quale la ricorrente è stata indicata come la società selezionata per l’assegnazione del servizio.
Assegnazione, peraltro, condizionata all’accettazione di assumere il personale ‘già in forza’ e di applicare il CCNL indicato nell’offerta economica ritenuto, sulla base della ‘dichiarazione
relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti’ , equivalente al CCNL già applicato. A seguito dell’accettazione della ricorrente, si doveva procedere a ‘ufficializzare l’assegnazione’ attraverso la successiva stipula del contratto di appalto con la committente (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Pertanto, tale ‘comunicazione di assegnazione con riserva’ di per sé non ha perfezionato alcuna fattispecie contrattuale, posto che il contratto avrebbe dovuto essere stipulato in un momento successivo.
Ciò si ricava in maniera esplicita dalle statuizioni negoziali contenute nella clausola 5 della ‘Richiesta di Offerta’ laddove si fa riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto all’esito dell’aggiudicazione: ‘L’Invitato, con la presentazione dell’offerta, si obbliga, qualora risulti Aggiudicatario, ad eseguire il Servizio conformemente a quanto previsto nella Documentazione. Resta inteso che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per un fatto imputabile all’Aggiudicatario, quest’ultimo sarà tenuto ad indennizzare per i danni conseguenti’ (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione).
Orbene, la circostanza che la procedura della trattativa negoziale sia stata articolata in distinte fasi (quali, ad esempio, la presentazione dell’offerta economica, la relativa valutazione da parte della committente, l’atto di assegnazione/aggiudicazione del contratto di appalto alla società appaltatrice che avesse presentato l’offerta economica migliore, ecc.) non smentisce l’intrinseca natura preparatoria degli atti che la compongono.
Quanto sostenuto è confermato, altresì, dalla clausola delle Condizioni Generali dell’offerta a tenore del quale ‘la presente RdO non rappresenta né costituisce una proposta contrattuale, bensì solamente un invito a presentare un’offerta in vista della possibile aggiudicazione del Servizio’… (omissis) …Resta inteso che la presente RdO, così come la presentazione dell’ offerta , non comporteranno alcun impegno o obbligo a carico di , che sarà libera di avviare o meno trattative con uno o più degli Invitati, senza incorrere in alcuna responsabilità’.
Tutto ciò premesso deve escludersi la sussistenza del fumus boni iuris così come prospettato dalla ricorrente, fondato sull’art. 1671 c.c., venendo in rilievo, al più, dei profili di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della resistente sotto il profilo dell’eventuale esercizio abusivo del diritto di recesso.
Difatti, il recesso dalle trattative della convenuta dopo l’intervenuta assegnazione/aggiudicazione del contratto potrebbe rivelarsi ingiustificato a fronte della disponibilità manifestata dalla ricorrente di applicare il CCNL Servizi di RAGIONE_SOCIALE,
ponendosi in contrasto con il principio di buona fede ex art. 1337 c.c., purchè la dichiarazione della ricorrente circa l’equivalenza economica e normativa del CCNL Servizi di Vigilanza e del CCNL Servizi RAGIONE_SOCIALE sia stata veritiera.
3. Difetta l’ulteriore presupposto della tutela cautelare atipica e cioè il periculum in mora .
Con riferimento ai potenziali gravi danni patrimoniali, nella prospettazione di parte ricorrente, il mancato affidamento del servizio avrebbe prodotto una serie di conseguenze pregiudizievoli di tipo patrimoniale, non solo, in ragione dei costi sostenuti dalla medesima per partecipare alla gara, ma anche e soprattutto, sotto il profilo del mancato guadagno (‘con la revoca dell’affidamento del servizio, ha provocato un danno patrimoniale di oltre 1/6 del fatturato dell’odierna ricorrente’ ).
In particolare, la revoca dell’affidamento avrebbe impedito il conseguimento di un corrispettivo globalmente quantificato in euro 1.576.944,8 e il conseguimento di ‘profitti extra’ quantificati in euro 350.000,00 derivanti da eventi ulteriori che si sarebbero tenuti nel corso del biennio presso lo stadio ‘INDIRIZZO” di San Siro.
In primo luogo, tale voce rientra nella nozione di lucro cessante e, come tale, postula l’esistenza di un contratto di appalto tra le parti.
Tuttavia, non essendosi perfezionato tra le parti alcun contratto, non è possibile invocare l’applicazione della norma di cui all’art. 1671 c.c. che riconosce all’appaltatore, nell’ipotesi di recesso del committente, un ‘diritto all’indennità’ .
In secondo luogo, in disparte il fatto che l’entità e la tipologia dei danni quantificati nel corpo dell’atto non si conciliano con la profilata natura precontrattuale della responsabilità eventualmente ascrivibile alla convenuta, non vi sono elementi per poter ritenere che, nel tempo necessario per addivenire ad una pronuncia di merito, il mancato affidamento del contratto di appalto produrrebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile per il ricorrente.
Pur avendo la giurisprudenza ammesso ormai da tempo la tutela cautelare e d’urgenza in relazione anche a diritti di natura esclusivamente relativa e patrimoniale, anziché solo assoluta, è tuttavia necessario che, a tal fine, l’irreparabilità del pregiudizio sia chiaramente deducibile o dalla circostanza che il danno raggiunga livelli di ingente ammontare, oppure dal fatto che può seriamente dubitarsi dell’effettività di un ristoro, a causa della difficile quantificazione.
Risulta evidente che, qualora sia dedotto un simile tipo di pregiudizio, la relativa valutazione debba avvenire in modo assolutamente rigoroso, tenendo conto delle capacità patrimoniali sia del soggetto che subirà il pregiudizio, sia del soggetto che, arrecandolo, potrebbe essere chiamato a risarcire i relativi danni.
Conseguentemente, volendo prescindere dall’assenza del presupposto della strumentalità delle richieste dell’istante in sede cautelare e del requisito fumus boni iuris non emergono, dagli atti di causa, nemmeno elementi da cui desumere l’incapacità della convenuta di procedere, se del caso, all’integrale risarcimento all’esito del giudizio di merito o la gravità delle condizioni patrimoniali in cui si verrebbe a trovare il medesimo, in caso di ridotta o inesistente solvibilità del patrimonio della danneggiante.
Infine, si rileva che il danno patrimoniale prospettato dalla ricorrente, allo stato, risulta privo di qualsivoglia riscontro probatorio sotto il profilo della riferibilità causale alla condotta della convenuta, in quanto, secondo le specifiche e puntuali contestazioni della parte resistente, la revoca dell’aggiudicazione del contratto alla ricorrente sarebbe dipesa da un comportamento scorretto di quest’ultima, consistito nel rendere una dichiarazione non veritiera circa ‘equivalenza delle tutele economiche e normative’ tra il CCNL Servizi di Vigilanza e il CCNL RAGIONE_SOCIALE, così non rispettando una condizione imprescindibile, secondo le condizioni generali dell’offerta, per l’assegnazione/aggiudicazione e la successiva sottoscrizione del contratto di appalto.
4Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo secondo il DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso, della natura dell’attività effettivamente svolta e dalla qualità e tipologia delle difese.
P.Q.M.
letti gli artt. 669bis ss. – 700 c.p.c.
1) respinge il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
2)
condanna a rifondere le spese processuali a
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e 15% per rimborso forfetario;
3) Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Milano, 25 luglio 2025.
Il Giudice
(NOME COGNOME
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa NOME COGNOME