ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA – N. R.G. 00004666 2025 DEPOSITO MINUTA 10 08 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa e Proprietà Industriale
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel. est.
dott.ssa NOME COGNOME
dott.ssa NOME COGNOME
sul reclamo ex art. 669 terdecies cpc, iscritto al n. 4666/25 R.G., interposto da:
con gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
reclamante
nei confronti di
in persona del Curatore speciale, avv. COGNOME del Giudice del Foro di Treviso
, con l’avv. NOME COGNOME COGNOME
NOME
con l’avv. NOME COGNOME
-reclamati avverso l’ordinanza di data 24.1.2025;
sentiti i difensori in camera di consiglio all’udienza del 15.5.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso di data 10.10.2024 promosso ai sensi degli artt. 2476, 3° comma cc e 700 cpc, socio per la quota di 1/3 del capitale sociale della società che gestisce il ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con attiguo locale ‘Enoteca La Cavanina’ , chiedeva la revoca degli amministratori e/o e/o degli amministratori di fatto ed con inibitoria nei confronti dei consorti allo svolgimento di qualsivoglia attività di gestione della
Esponeva che i propri fratelli NOME ed che erano cessati a luglio 2024 dalla carica di amministratori di a seguito delle dimissioni rassegnate ed erano stati sostituiti dal dott. Presidente e dalla dott.ssa Consigliere, continuavano a gestirla di fatto e avevano, in tale veste, svolto attività di cassa e compiuto atti di mala gestio, non provvedendo in sostanza all’emissione de gli scontrini fiscali nei confronti della clientela, ossia perpetrando quei medesimi gravissimi illeciti gestori che, ad avviso del Tribunale di Venezia nel precedente procedimento cautelare rubricato al 8746/2024 RG, ne avrebbero legittimato la revoca.
Gli amministratori di diritto e erano, a loro volta, ritenuti responsabili: (i) per culpa in eligendo, avendo preposto alla gestione della cassa della ‘ V ecia COGNOME‘ i due assumendoli a tempo determinato per un anno e affidando le seguenti mansioni: conduzione dei rapporti con la clientela, organizzazione della sala ristorante e di eventuali catering esterni, trattative con i fornitori ed organizzazione operativa del personale dipendente; (ii) di culpa in vigilando per non aver adeguatamente vigilato sulla condotta di costoro , perché impegnati nell’esercizio delle rispettive attività professionali.
Inoltre, il ricorrente, pur avendo tempestivamente esercitato il proprio diritto di informazione nei confronti degli amministratori e non era a conoscenza del titolo legittimante la presenza in azienda dei fratelli, non essendogli mai stato consegnato il loro contratto di lavoro.
Il periculum in mora veniva individuato nel grave pregiudizio derivante alla società dal compimento di atti distrattivi e di illeciti tributari.
La società, costituita in persona del nominato Curatore speciale, ha chiesto il rigetto del ricorso, per le seguenti argomentazioni in fatto ed in diritto:
non è giuridicamente configurabile la revoca dalla carica di amministratori di soggetti non formalmente investiti della carica gestoria;
i due fratelli non rivestivano la qualifica di amministratori di fatto, non essendo deputati, in via sistematica e continuativa, alla gestione di aspetti organizzativi e gestionali e alla definizione di indirizzi strategici, ma essendo invece investiti di compiti di natura meramente esecutiva;
la mancata evasione della richiesta di accesso di avente ad oggetto il contratto di lavoro dei di lui fratelli non costituiva violazione dell’art. 2476, 2° comma cc, giacché il ricorrente era già in possesso delle informazioni richieste, disponendo di copia del verbale del Cda del 31.7.2024 e l’istanza di accesso costituiva atto meramente emulativo e contrario a buona fede;
Osservava, inoltre, che le risultanze istruttorie non avevano consentito di confermare il contenuto delle relazioni investigative depositate in atti e che non era stata raggiunta la piena prova in ordine alla commissione da parte di ed degli illeciti fiscali nella gestione della cassa.
NOME ed si costituivano con comparsa di costituzione e risposta di data 4 novembre 2024 esponendo:
-di essere soci con il fratello ciascuno per un terzo delle quote, di
-che la Società gestisce il ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’attigua enoteca ‘RAGIONE_SOCIALE‘, entrambi siti nel centro storico di Venezia;
-che fino al 19 aprile 2023 la Società era amministrata da un consiglio di amministrazione composto dai tre fratelli i quali prestavano anche la propria attività lavorativa in quelle che all ‘ epoca erano le due principali attività di ristorazione facenti capo a ossia ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (in affitto di azienda, gestita da e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (di proprietà, gestita da ;
-che coadiuvava entrambi i fratelli prestando la propria attività l avorativa presso il ristorante ‘RAGIONE_SOCIALE‘ con il fratello , e in parte anche presso ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (dove non ha mai voluto lavorare);
che, in seguito alla nomina, nell ‘ aprile 2023, del nuovo organo amministrativo della Società nelle persone di NOME ed avviava un arbitrato chiedendo la revoca della suddetta delibera per abuso di maggioranza (annullata con lodo 13 marzo 2024, con condanna di a risarcire a
il danno asseritamente subito in conseguenza della revoca della stessa);
che, avendo il dissidio tra i fratelli travalicato, nel frattempo, il piano societario, allargandosi all ‘ ambito familiare, gli amministratori NOME ed ritenevano opportuno rassegnare le proprie dimissioni per affidare l ‘ amministrazione a
professionisti terzi che fossero super partes e potessero aiutare i fratelli a superare le divergenze;
-che successivamente, NOME ed venivano assunti come dipendenti della Società con contratti a termine stipulati il 31 luglio 2024.
Concludevano per il rigetto delle domande formulate dal ricorrente in quanto manifestamente infondate, posto che, come meri dipendenti della Società, si occupavano esclusivamente del lavoro di sala nel ristorante coordinando i camerieri, senza alcuna funzione amministrativa, e che, in ogni caso, non sarebbe stata ammissibile una loro revoca quali presunti amministratori di fatto, essendo tale revoca configurabile solamente nei confronti di coloro che sono stati formalmente investiti della carica di amministratori.
Si costituivano, con distinte comparse di costituzione e risposta, i due amministratori e che davano compiutamente conto di tutte le misure adottate nei vari ambiti di operatività della società, con particolare riferimento alle mansioni del personale anche in relazione alla gestione della cassa.
Quanto ad ed esponevano che era stato loro affidato esclusivamente l’incarico di coordinare il personale di sala, gestire la clientela e scegliere la materia prima da cucinare e servire ai tavoli del ristorante, non occupandosi invece di alcun rapporto gestorio.
Concludevano per il rigetto del ricorso.
Nel corso del procedimento di prime cure, al termine dell’istruttoria orale, il ricorrente allegava il (parziale) mutamento dell’organo amministrativo, a seguito dell’intervenut a revoca assembleare in data 9.12.2024 dell’Amministratore dott.ssa ed alla conferma del dott. quale Amministratore Unico.
Chiedeva che il Giudice pronunciasse l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con vittoria di spese o in subordine compensazione.
Le parti resistenti, pur dichiarandosi disponibili alla declaratoria di estinzione del giudizio, si opponevano alla loro condanna al pagamento delle spese di lite e finanche alla compensazione delle stesse, in quanto la richiesta di cessazione della materia del contendere doveva intendersi quale rinuncia sostanziale all’istanza cautelare.
Il ricorrente rinunciava agli atti del giudizio nei confronti della resistente che accettava la rinuncia e conseguentemente il giudizio tra queste parti veniva dichiarato estinto, a spese compensate.
Il Giudice di prime cure, con ordinanza di data 24.1.2025, si pronunciava ai soli fini della soccombenza virtuale, dando previamente atto che il ricorrente non aveva insistito nelle proprie domande cautelari.
Evidenziava che il patrocinio dei due amministratori aveva dimostrato l’adozione da parte del Cda di misure tecniche e l’efficacia delle misure adottate.
Riteneva che l’istruttoria orale non ave sse restituito il medesimo quadro fattuale derivante dalle relazioni investigative dimesse dal ricorrente e che difettasse una chiara prova dell’illecita conduzione dell’attività ed in particolare della cassa.
Il ricorrente era a conoscenza dell’assunzione a tempo determinato dei due fratelli come ‘quadri’ e anche se gli era stata ingiustificatamente negata dagli amministratori la consegna dei contratti di lavoro non per questo egli aveva subito un grave vulnus al proprio diritto informativo di socio.
Concludeva per la soccombenza virtuale del ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei resistenti.
Avverso tale ordinanza interponeva reclamo facendo valere i seguenti motivi:
Asserita erroneità della decisione fondata su difese del patrocinio
non più parte in causa. Errata valutazione delle difese svolte dal patrocinio del ricorrente laddove è stata affermata la non contestazione delle deduzioni avversarie
L’odierno reclamante sostiene, in primo luogo, che l’Ordinanza sarebbe errata perché pone a sostegno della decisione le difese della parte che non è più parte in causa, a seguito dell’estinzione del giudizio nei suoi confronti prima dell’adozione dell’ordinanza cautelare.
In secondo luogo, il reclamante si duole della non corretta valutazione delle difese spese nella propria memoria autorizzata, nella quale ha preso posizione in modo analitico rispetto alle difese svolte dalle controparti e .
asserita ‘omessa motivazione nella parte in cui è stata ritenuta provata l’adozione di misure organizzative idonee ad impedire il verificarsi di illeciti in danno della Violazione dell’art. 116 c.p.c. nella valutazione dei documenti prodotti dai patrocini avversari. Erroneità della decisione e conseguente violazione dell’art. 2967 c.c. nella parte in cui si è ritenuto provato il corretto esercizio dell’attività gestoria da parte degli amministratori
e
‘
Lamenta il difetto di motivazione dell’ordinanza reclamata , che non individua i documenti che proverebbero l’adozione di giuste misure di controllo, mentre dal contenuto dei verbali del Cda si evince l’attribuzione agli ex amministratori di ampi poteri di controllo, quali il potere di coordinamento di tutto il personale, compreso quello con mansioni di cassa, quali COGNOME o altri asseritamente preposti alla cassa.
Dalla procedura di cassa, emerge inoltre che i dipendenti preposti alla cassa dovevano consegnare la busta contenente l’incasso agli amministratori o ad
Deduce , inoltre, l’erronea valutazione delle prove costituende; la teste ha confermato che i fratelli svolgevano attività di cassa e di non aver ricevuto scontrini fiscali, circostanza quest’ultima confermata dal teste Sussiste pertanto, ad avviso del reclamante, sia la culpa in eligendo dell’amministratore per aver inopportunamente conferito ai fratelli ampi poteri di controllo del personale e di delega a ricevere l’incasso, pur a fronte dell’incapacità gestoria degli stessi per gravi irregolarità fiscali e tributarie già accertate dall’adito Tribunale, sia la culpa in vigilando, stante l’inidoneità delle misure organizzative approntate.
asserita ‘lesione del diritto di informazione nei confronti del socio non amministratore Omessa e/o insufficiente motivazione. Erroneità della decisione. Violazione di legge Il reclamante censura il mancato riconoscimento, da parte del Giudice monocratico, dell’asserita lesione del diritto di informazione, spettante ex art. 2476, co. II^, c.c., al socio
Il reclamante censura il mancato riconoscimento da parte del Giudice monocratico dell’asserita lesione del diritto di informazione spettante al socio ex art. 2476, 2° comma
cc imputabile agli amministratori, che si sono rifiutati di consegnargli il contratto di lavoro stipulato dalla società con i di lui fratelli.
asserita ‘omessa decisione sulla mancata informativa degli amministratori in pendenza del giudizio cautelare n. 8746/2024 R.G. Tribunale di Venezia’
lamenta che l’ordinanza cautelare non abbia preso in considerazione la condotta tenuta dagli amministratori e subito dopo la loro nomina, nella pendenza del procedimento cautelare n. 8746/2024. Essi avrebbero dovuto comunicare al Giudice la permanenza dei fratelli nella gestione dell’azienda, onde evitare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
‘sulla dichiarata soccombenza nei confronti di e .
Il reclamante si duole della dichiarata sua soccombenza virtuale nei confronti dei fratelli sig. NOME ed sia perché sono ancora in atto gli illeciti, sia perché essi gli amministratori sottostanno alle loro direttive, come dimostrato dalle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa
Si sono costituiti con distinte comparse di costituzione e risposta la società
l’amministratore e i sig.ri NOME COGNOME chiedendo concordemente la conferma dell’ordinanza cautelare e il rigetto del reclamo.
*
Il reclamo non è fondato per le ragioni che si espongono partitamente con riferimento a ciascun motivo di reclamo.
Vige nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. “di acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell’altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte.
In ogni caso, a pag. 10 del reclamo, lo stesso reclamante ammette che le stesse difese contenute negli atti difensivi della sono state riproposte dal patrocinio del .
Con riferimento al secondo punto del motivo di reclamo, il Giudice ha ritenuto non contestata da parte ricorrente la concreta adozione delle misure organizzative descritte negli atti degli amministratori; ed in effetti, il ricorrente ha contestato solamente l’idoneità delle misure adottate, che il Giudice ha invece ritenute adeguate per la prevenzione degli illeciti fiscali contestati.
2) Il Giudice di prime cure, in motivazione, ha fatto espresso riferimento ‘ alle misure tecniche specificate e documentate, per prevenire il reiterarsi di illeciti quali addebitati ‘ adottate dagli Amministratori e ha descritto la procedura di gestione della cassa.
Ed invero, come argomentato nell ‘ordinanza impugnata, i l Cda si è effettivamente fatto carico della predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alle dimensioni ed all’oggetto caratteristico dell’impresa, nonché dell’implementazione, razionalizzazione e controllo dell’attività aziendale , come si evince dal verbale del Cda di data 17.7.2024 (doc. 5 fasc. primo grado).
Si legge, infatti, nel suddetto verbale che ‘ è stato avviato ed è ora in fase di definizione il passaggio delle firme presso le banche; – sono state richieste e consegnate le credenziali per leggere la PEC aziendale; – è iniziata una costante presenza in azienda dei consiglieri, anche tra loro alternati; – è stato delegato lo per provvedere ai pagamenti di imposte e contributi; – è stata verificata la procedura degli incassi ; – è stato nominato un dipendente quale responsabile per la gestione degli incassi con lettera di incarico e con la connessa corresponsione dell’indennità prevista dal CCNL; – è stato organizzato un incontro con il personale per illustrare la nuova situazione; – è stata impostata la modalità per la rilevazione della presenza dei dipendenti; – è stato dato incarico allo di predisporre un contratto di Service nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’uso di spazi e servizi all’interno degli uffici della societàRAGIONE_SOCIALE. ‘
In particolare, è stato procedimentalizzato l’incasso dei pagamenti per contanti, con apposite istruzioni impartite a tutti i dipendenti, prevedendo, con regolamento scritto e sottoscritto dai dipendenti, che ‘ tutti i conti pagati per contanti, una volta pagati dal cliente verranno portati in cassa dove il dipendente responsabile della cassa contanti si occuperà dell’eventuale resto e di incassare fisicamente la somma e di riporla in cassa. Il cassetto che contiene la cassa verrà tenuto chiuso a chiave e la chiave custodita dal dipendente con responsabilità di cassa. È severamente vietato agli altri dipendenti della
società, amministratori compresi di operare fisicamente sulla cassa contanti. Al termine della giornata o del turno, il dipendente con responsabilità di cassa opera il conteggio della stessa, compresa la cassa della Cavanina, pone i soldi in una busta chiusa siglata sui bordi e la consegna ai soggetti preposti. La busta verrà versata entro S giorni lavorativi o meno presso la banca della società da uno dei soggetti autorizzati ovverosia da uno degli amministratori o dal quadro opportunamente delegato. Eventuali discrepanze fra cassa contanti e pos verranno segnalate dal reparto contabilità giorno per giorno ‘ .
A tal fine è stato organizzato anche un incontro con il personale, come si evince dal medesimo verbale del Cda del 17.7.2024.
Dopo un primo periodo di affiancamento da parte degli amministratori, il Cda tenutosi in data 31.7.2024 decideva di assumere a tempo determinato come quadri e
al precipuo e dichiarato fine di preservare l’avviamento e la continuità aziendale, trattandosi di locale da tanti anni a gestione familiare ed essendo ormai la stagione estiva nel pieno; a costoro venivano affidato l’organizzazione della sala ristorante, la tenuta de i rapporti con i clienti e i fornitori, l’organizzazione della sala ristorante, l ‘organizzazione di servizi di c atering e il coordinamento del personale dipendente nell’ambito del ristorante ; si tratta, all ‘evidenza, di mansioni meramente operative e non rientranti nelle competenze gestorie degli amministratori, dovendosi tenere ben distinte le attività di conduzione del ristorante, oggetto del contratto di lavoro dalla gestione della società.
La responsabilità di cassa veniva affidata ad altri dipendenti quali, in prima battuta il signor al quale veniva riconosciuta contrattualmente la relativa indennità (docc. 7, 7.1. e 7.2 fasc. Fullin primo grado).
Inoltre, non è stata raggiunta la prova dell ‘in idoneità in concreto delle misure adottate.
Come sopra già illustrato, la cassa è gestita solo dai dipendenti (diversi dai reclamati NOME ed , a ciò espressamente incaricati, e per questo retribuiti con una specifica indennità e, secondo la procedura sopra descritta, il quadro NOME COGNOME opportunamente delegato potrà, tutt ‘ al più, occuparsi del versamento in banca della busta, chiusa e siglata, consegnatagli dal dipendente con responsabilità di cassa.
Sono stati, inoltre, acquistati i palmari per la gestione degli ordinativi dei clienti, che consentono di tracciare (e, poi, di incrociare) gli ordini con i relativi pagamenti (cfr. verbale di udienza del 6.11.2024).
Gli informatori, sentiti all’udienza del 6.11.2024 , hanno reso dichiarazioni generiche, contraddittorie ed imprecise, che non scalfiscono quanto dedotto dagli amministratori di diritto, ossia che NOME ed quali dipendenti ‘quadri’ della Società, sottostanno alle determinazioni dell ‘ organo amministrativo, svolgono mansioni di natura esclusivamente esecutiva e operativa, le quali nulla hanno a che vedere con il potere decisionale che consente all ‘ amministratore di effettuare e condizionare, in modo continuativo e significativo, le scelte organizzative e strategiche della società: nell ‘attività loro delegata è ricompre so anche il coordinamento del personale dipendente del ristorante, ma senza il potere di utilizzare la cassa contante.
La Sig.ra ha riferito di non essere in grado di affermare con certezza che l’apparecchiatura presso la quale ha visto operare fosse la ‘cassa’ del ristorante.
Il Collegio reputa prive di attendibilità le dichiarazioni ‘aggiuntive’ rese dalla informatrice signora (uscita in seguito alla prima deposizione e poi richiamata su richiesta di parte ricorrente dopo essere stata all ‘ esterno dell ‘ aula), fermo restando il fatto che anche quelle dichiarazioni non attestano alcun atto di amministrazione o alcun fatto che non sia tipico del cameriere o del direttore di sala.
Inoltre, l’informatrice, contrariamente a quanto dedotto parte reclamante, non ha dichiarato di aver pagato il corrispettivo in contanti ad né tantomeno di non aver ricevuto scontrini fiscali, come risulta dal verbale di udienza 6 novembre 2024.
Il secondo informatore, il Sig. il quale ha riferito di non saper dire con certezza ‘cosa ci sia in quella posizione in cui ho visto stazionare per tutto il tempo , affermando tuttavia con fermezza che nell’arco di tempo in cui egli è rimasto all’interno del ristorante ‘non ho visto né emettere scontrini in quella posizione, né incassare denaro’.
Il terzo informatore, il Sig. ha dichiarato, con riferimento alle relazioni investigative sottopostegli, di non ricordare le date dei propri accessi, ivi indicate.
Sottopostegli le foto del 10.08.2024, il Sig. ha affermato in termini solo ipotetici che le medesime potrebbero essere state da lui scattate in occasione di un suo sopralluogo.
Circa i contenuti della relazione investigativa d.d. 10.08.2024, il Sig. ha dichiarato di non ricordare le circostanze richiamate nella detta relazione.
Dalle citate risultanze istruttorie è emersa l’assoluta carenza delle al legazioni del ricorrente, fondate sul contenuto di relazioni investigative che non hanno ricevuto sicura conferma in sede di istruttoria.
Gli informatori non hanno dato conferma di alcuna precisa condotta illecita specificamente riconducibile all’operato dei Sig.ri NOME ed NOME ed ai medesimi imputabile, dichiarando al più di averli visti all’interno del locale.
In definitiva le dichiarazioni rese dagli informatori sono risultate del tutto insufficienti affinché, all’esito di una sommaria delibazione, po tesse ritenersi anche solo probabile che i Sig.ri NOME ed avessero commesso i fatti ai medesimi contestati.
Risulta, invece confermato, che i sig.ri ed non svolgono funzioni amministrative o contabili, non attuano decisioni strategiche nell ‘ ambito della Società, non intrattengono rapporti con le banche, non operano sui conti correnti, non possono emettere assegni o fare pagamenti, non possono firmare contratti, né assumere o licenziare personale e neppure interfacciarsi con i consulenti della Società.
Infine, un dato oggettivo corrobora le difese degli amministratori ( e : i corrispettivi dell’azienda d ei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 risultano essere decisamente migliori rispetto ai corrispettivi degli stessi periodi dell’anno precedente , a comprova dell ‘e fficacia delle misure attuate per la gestione della cassa: i corrispettivi contabilizzati nel mese di luglio del 2023 sono stati pari ad euro 143.723,56=, mentre i corrispettivi del mese di luglio 2024 sono stati pari ad euro 177.210,16=, i corrispettivi del mese di agosto 2023 sono stati pari ad euro 88.541,00=, mentre i corrispettivi del mese di agosto 2024 sono stati pari ad euro 108.902,12=, ed infine i corrispettivi del mese di settembre 2023 sono stati di euro 187.174,90= laddove i corrispettivi del mese di settembre 2024 sono stati pari ad euro 229.061,75= (doc. 11 liquidazione IVA agosto 2023 e 11.1 2024, 11.2 luglio 2023 e 11.3 2024 e 11.4 settembre 2023 e 11.5 2024 fasc. primo grado).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che gli amministratori non abbiano violato l ‘art. 2476, 2° comma cc
La richiesta di accesso era stata inoltrata dall ‘odi erno reclamante al fine di conoscere le ragioni della presenza dei fratelli in ristorante.
Orbene, il reclamante, come si evince dalla stessa mail prodotta in prime cure sub doc. 19, aveva ricevuto copia della delibera del Cda del 31.7.2024, nella quale erano indicati nel dettaglio gli elementi essenziali dei relativi contratti di lavoro: durata, retribuzione e mansioni.
Quando anche si volesse ritenere che la condotta degli amministratori ha violato il diritto di informazione del socio, il Collegio ritiene che la violazione non possa assumere il connotato della grave irregolarità, tale da condurre alla revoca degli amministratori, essendo il ricorrente a conoscenza sia del titolo giustificante la presenza dei fratelli presso il ristorante, sia degli elementi essenziali dei contratti di lavoro.
In tesi del reclamante, la mancata comunicazione al giudice del procedimento cautelare n. 8746/2024 R.G. della permanenza dei fratelli nella gestione delle aziende costituirebbe grave irregolarità della gestione, alla quale avrebbe dovuto conseguire la revoca cautelare dei due amministratori e .
Il motivo è del tutto destituito di fondamento, sia in quanto i dott. e non sono mai stati parte del suddetto giudizio cautelare, sia perché a seguito delle dimissioni di e non avrebbe più potuto essere pronunciata la loro revoca cautelare, in quanto gli amministratori di fatto (peraltro tali non essendo i fratelli per i motivi già illustrati) non sono suscettibili di subire la revoca (Tribunale di Roma 5.11.2015).
5)La statuizione di infondatezza del ricorso cautelare anche nei confronti di ed effettuata al fine di valutare la soccombenza virtuale, è condivisa dal Collegio per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, come testè esposto, non è ammissibile la revoca cautelare degli amministratori di fatto; in secondo luogo, non è provato che essi svolgessero funzioni gestorie, posto che essi servono ai tavoli, si interfacciano con gli altri dipendenti del ristorante e seguono la clientela.
Sostiene il reclamante che NOME ed avrebbero compiuto atti gestori anche nei confronti degli amministratori in carica all ‘ epoca dei fatti ‘controllandone le decisioni e determinando le sorti della loro permanenza nell’organo
gestorio’, come dimostrerebbe la revoca della dott.ssa dalla carica di amministratore, deliberata all ‘ assemblea 9 dicembre 2024.
Tuttavia, la dott.ssa ha dichiarato di dimettersi in quanto ‘in più occasioni nel corso di un procedimento arbitrale il socio ne ha messo in dubbio la terzietà in quanto moglie del commercialista che assiste la società’ .
Ancora, l ‘ affermazione del reclamante secondo la quale la revoca della dott.ssa sarebbe stata deliberata allo scopo di provocare la cessazione della materia del contendere nella precedente fase del giudizio, è contraria alle risultanze di causa, posto che all ‘ udienza tenutasi il 6 novembre 2024 Alessandro ed hanno espressamente chiesto che la causa venisse decisa, mentre è stato lo stesso
a chiedere la declaratoria di cessata materia del contendere, rinunciando a coltivare le domande formulate nel procedimento cautelare.
La cessazione della materia del contendere, non oggetto di impugnazione, preclude l’assunzione delle prove in ordine alla circostanza dedotta dal reclamante e relativa al fatto che due clienti in data 9.2.2025 avrebbero visto incassare denaro mentre operava nel ristorante, trattandosi di fatti successivi alla pronuncia dell ‘ordinanza cautelare e rilevando, invece, esclusivamente le circostanze già dedotte nel procedimento cautelare, sulla base delle quali il Tribunale ha accertato la soccombenza virtuale di
In ogni caso, la nuova documentazione prodotta da nella presente fase non dimostra il compimento di condotte illecite da parte degli odierni resistenti, trattandosi della fotografia di uno scontrino fiscale (doc. 33 parte reclamante) e del ristorante ‘La Vecia Cavana’ completamente vuoto (doc. 34 parte reclamante).
La trattazione del requisito del periculum in mora rimane assorbita, in difetto del fumus boni iuris.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il d, ai se nsi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna il reclamante al pagamento in favore dei resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 4.500 per compenso ciascuno in favore della società e di ed in € per compenso complessivo in favore d i Alessandro ed oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
sussistono i presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est. Dott.ssa NOME COGNOME