Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 435 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 435 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: azione di responsabilità sociale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21453/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Comune di Cascia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio d ell’avv. NOME COGNOME, sito in Roma, INDIRIZZO
contro
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 85/2020, depositata il 28 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, depositata il 28 gennaio 2020, di reiezione del suo appello (nonché di quello del comune di Cascia) per la riforma della sentenza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) al pagamento: i) della somma di euro 737,10; ii) dell’importo utile a sottrarre tale somma all’erosione prodotto dal meccanismo inflattivo nel periodo compreso fra il giorno 20 marzo 2007 e quello del pagamento; iii) dell’importo corrispondente agli interessi legali; e aveva respinto le sue domande riconvenzionali; – la Corte ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte del comune di Cascia e della RAGIONE_SOCIALE società affidataria dal l’ente locale del servizio di gestione dei rifiuti e della mobilità alternativa, di una domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’odierno ricorrente, ex art. 2476 cod. civ., per atti di mala gestio compiuti nella qualità di amministratore di quest’ultima società;
-ha aggiunto che nell’ambito del giudizio di primo grado il convenuto COGNOME aveva proposto domanda riconvenzionale per la declaratoria di illegittimità della revoca dalla carica di amministratore disposta nei suoi confronti e per la condanna degli attori al pagamento del compenso residuo e al risarcimento dei danni;
ha dato atto che il Tribunale aveva: riconosciuto la pretesa risarcitoria della RAGIONE_SOCIALE limitatamente al danno conseguente al ritardo nel versamento di una ritenuta fiscale, liquidato previa compensazione con il credito del COGNOME per residuo del suo compenso e per spese di un procedimento giudiziario; ritenuto legittima la revoca dello stesso dalla carica di amministratore della società per non aver posto in liquidazione la stessa a seguito della perdita dell’esercizio 2006 e dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ; escluso ogni atto di mala gestio contestato al COGNOME medesimo diverso dal menzionato mancato
pagamento della ritenuta fiscale;
ha, quindi, disatteso sia l’appello incidentale del COGNOME, ritenendo sussistente la giusta causa elevata a fondamento della revoca dalla carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, sia quello dell’ente locale, vertente sul disconoscimento della responsabilità dell’ ex amministratore per la perdita di esercizio del l’anno 2006 e sul diritto al compenso professionale nella misura riconosciuta;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso il comune di Cascia;
la RAGIONE_SOCIALE invece, non spiega alcuna difesa;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2383, terzo comma, 2389 e 2476 cod. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la sopravvenienza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’imporre la revoca d i tutte le delibere relative all’affidamento della gestione dei rifiuti, ivi inclusa, dunque, quella adottata dal comune di Cascia in favore della RAGIONE_SOCIALE, aveva determinato il venir meno del pactum fiduciae tra quest’ultima e il suo amministratore, legittimandone la revoca;
evidenzia, inoltre, che nessuna responsabilità poteva a lui ascriversi per l’omesso versamento della ritenuta di imposta, atteso che tale adempimento non era a lui imputabile e, comunque, non era idoneo a determinarne la revoca dall’incarico;
il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
la Corte di appello ha ritenuto legittima la revoca dalla carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE disposta nei confronti del COGNOME per ragioni di «situazioni di natura sopravvenuta» , individuate nell’entrata in vigore del d.lgs. n. 162 del 2006, che aveva comportato il trasferimento delle competenze in materia di gestione integrata dei
rifiuti all’Autorità d’ambito e, dunque, il venir meno dell e competenze esercitate da ll’ente locale ;
-ciò posto, si osserva che la giusta causa per la revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il pactum ficuciae , laddove oggettivamente idonei a far venir meno l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23381; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557);
tuttavia, la ricorrenza di mere esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria è estranea alla nozione di giusta causa legittimante il recesso della società, laddove non accompagnata da circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e a elidere tale affidamento (cfr. Cass. 5 luglio 2019, n. 18182; Cass. 18 settembre 2013, n. 21342);
-da ciò consegue che la mera circostanza della modifica dell’assetto regolatorio in cui la società si trova a operare e quand’anche la revoca dell’affidamento del servizio pubblico originariamente disposto in suo favore non appaiono, di per sé, idonea a incidere sul rapporto fiduciario che lega la società con il suo amministratore e a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto;
-la sentenza impugnata contiene un riferimento anche all’esistenza di una causa di scioglimento che l’amministratore non avrebbe rilevato, al pari dei presupposti per la riduzione del capitale sociale per perdite, tuttavia, la genericità e fugacità di tale riferimento inducono a ritenere che tali circostanze siano estranee alla ratio decidendi , incentrata, come riferito, sul sopravvenuto mutamento della legislazione che ha interessato il settore di attività della società;
con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2383, terzo comma, 2476 e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello
negato il suo diritto al risarcimento del danno per revoca dall’incarico di amministratore priva di giusta causa e al residuo del compenso previsto per l’anno 2006;
-con l’ultimo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata, ha ritenuto che la revoca fosse assistita da giusta causa pur negando il compimento di atti di mala gestio da parte dell’amministratore;
i due motivi possono essere esaminati congiuntamente;
quanto al profilo relativo alla assenza di giusta causa nella revoca della carica di amministratore e al vantato conseguente diritto al risarcimento dei danni, comune a entrambe i motivi in esame, le doglianze sono assorbite dall’accoglimento del primo motivo;
quanto al profilo relativo al diritto al conseguimento del residuo del compenso previsto per l’anno 2006 , oggetto del secondo motivo, la censura è inammissibile per non relazionarsi con la sentenza di appello, in cui si è dato atto che tale diritto è stato espressamente riconosciuto dal giudice di primo grado, nella misura di euro 1.062,90, con statuizione non riformata;
sul punto, in ogni caso, la doglianza si presenta priva della necessaria specificità, difettando alcuna indicazione delle ragioni per cui la decisione di appello sarebbe viziata;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, in parte, e il terzo e inammissibile, per la parte residua, il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 1° dicembre 2023.