Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 435 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 435 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto: azione di responsabilità sociale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21453/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
controricorrRAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE
intimato –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia n. 85/2020, depositata il 28 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Perugia, depositata il 28 gennaio 2020, di reiezione del suo appello (nonché di quello del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) per la riforma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado che lo aveva condannato al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE) al pagamento: i) RAGIONE_SOCIALE somma di euro 737,10; ii) dell’importo utile a sottrarre tale somma all’erosione prodotto dal meccanismo inflattivo nel periodo compreso fra il giorno 20 marzo 2007 e quello del pagamento; iii) dell’importo corrispondRAGIONE_SOCIALE agli interessi legali; e aveva respinto le sue domande riconvenzionali; – la Corte ha riferito che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società affidataria dal l’RAGIONE_SOCIALE, di una domanda di risarcimento dei danni nei confronti dell’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE, ex art. 2476 cod. civ., per atti di mala gestio compiuti nella qualità di amministratore di quest’ultima società;
-ha aggiunto che nell’ambito del giudizio di primo grado il convenuto COGNOME aveva proposto domanda riconvenzionale per la declaratoria di illegittimità RAGIONE_SOCIALE revoca dalla carica di amministratore disposta nei suoi confronti e per la condanna degli attori al pagamento del compenso residuo e al risarcimento dei danni;
ha dato atto che il Tribunale aveva: riconosciuto la pretesa risarcitoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE limitatamRAGIONE_SOCIALE al danno conseguRAGIONE_SOCIALE al ritardo nel versamento di una ritenuta fiscale, liquidato previa compensazione con il credito del COGNOME per residuo del suo compenso e per spese di un procedimento giudiziario; ritenuto legittima la revoca dello stesso dalla carica di amministratore RAGIONE_SOCIALE società per non aver posto in liquidazione la stessa a seguito RAGIONE_SOCIALE perdita dell’esercizio 2006 e dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ; escluso ogni atto di mala gestio contestato al COGNOME medesimo diverso dal menzionato mancato
pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta fiscale;
ha, quindi, disatteso sia l’appello incidentale del COGNOME, ritenendo sussistRAGIONE_SOCIALE la giusta causa elevata a fondamento RAGIONE_SOCIALE revoca dalla carica di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia quello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, vertRAGIONE_SOCIALE sul disconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’ ex amministratore per la perdita di esercizio del l’anno 2006 e sul diritto al compenso professionale nella misura riconosciuta;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE, invece, non spiega alcuna difesa;
le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione degli artt. 2383, terzo comma, 2389 e 2476 cod. civ., per aver la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ritenuto che la sopravvenienza del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’imporre la revoca d i tutte le delibere relative all’affidamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusa, dunque, quella adottata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva determinato il venir meno del pactum fiduciae tra quest’ultima e il suo amministratore, legittimandone la revoca;
evidenzia, inoltre, che nessuna responsabilità poteva a lui ascriversi per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenuta di imposta, atteso che tale adempimento non era a lui imputabile e, comunque, non era idoneo a determinarne la revoca dall’incarico;
il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
la Corte di appello ha ritenuto legittima la revoca dalla carica di amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposta nei confronti del COGNOME per ragioni di «situazioni di natura sopravvenuta» , individuate nell’entrata in vigore del d.lgs. n. 162 del 2006, che aveva comportato il trasferimento delle competenze in materia di RAGIONE_SOCIALE integrata dei
RAGIONE_SOCIALE all’Autorità d’ambito e, dunque, il venir meno dell e competenze esercitate da ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ;
-ciò posto, si osserva che la giusta causa per la revoca dell’amministratore può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il pactum ficuciae , laddove oggettivamRAGIONE_SOCIALE idonei a far venir meno l’affidamento riposto al momento RAGIONE_SOCIALE nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore (cfr. Cass. 23 marzo 2017, n. 7475; Cass. 15 ottobre 2013, n. 23381; Cass. 12 settembre 2008, n. 23557);
tuttavia, la ricorrenza di mere esigenze di auto-organizzazione RAGIONE_SOCIALE struttura societaria è estranea alla nozione di giusta causa legittimante il recesso RAGIONE_SOCIALE società, laddove non accompagnata da circostanze o fatti idonei ad influire negativamRAGIONE_SOCIALE sulla prosecuzione del rapporto e a elidere tale affidamento (cfr. Cass. 5 luglio 2019, n. 18182; Cass. 18 settembre 2013, n. 21342);
-da ciò consegue che la mera circostanza RAGIONE_SOCIALE modifica dell’assetto regolatorio in cui la società si trova a operare e quand’anche la revoca dell’affidamento del RAGIONE_SOCIALE pubblico originariamRAGIONE_SOCIALE disposto in suo favore non appaiono, di per sé, idonea a incidere sul rapporto fiduciario che lega la società con il suo amministratore e a influire negativamRAGIONE_SOCIALE sulla prosecuzione del rapporto;
-la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata contiene un riferimento anche all’esistenza di una causa di scioglimento che l’amministratore non avrebbe rilevato, al pari dei presupposti per la riduzione del capitale sociale per perdite, tuttavia, la genericità e fugacità di tale riferimento inducono a ritenere che tali circostanze siano estranee alla ratio decidendi , incentrata, come riferito, sul sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALE legislazione che ha interessato il settore di attività RAGIONE_SOCIALE società;
con il secondo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce la violazione degli artt. 2383, terzo comma, 2476 e 2697 cod. civ., per aver la Corte di appello
negato il suo diritto al risarcimento del danno per revoca dall’incarico di amministratore priva di giusta causa e al residuo del compenso previsto per l’anno 2006;
-con l’ultimo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, ha ritenuto che la revoca fosse assistita da giusta causa pur negando il compimento di atti di mala gestio da parte dell’amministratore;
i due motivi possono essere esaminati congiuntamRAGIONE_SOCIALE;
quanto al profilo relativo alla assenza di giusta causa nella revoca RAGIONE_SOCIALE carica di amministratore e al vantato conseguRAGIONE_SOCIALE diritto al risarcimento dei danni, RAGIONE_SOCIALE a entrambe i motivi in esame, le doglianze sono assorbite dall’accoglimento del primo motivo;
quanto al profilo relativo al diritto al conseguimento del residuo del compenso previsto per l’anno 2006 , oggetto del secondo motivo, la censura è inammissibile per non relazionarsi con la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello, in cui si è dato atto che tale diritto è stato espressamRAGIONE_SOCIALE riconosciuto dal giudice di primo grado, nella misura di euro 1.062,90, con statuizione non riformata;
sul punto, in ogni caso, la doglianza si presenta priva RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità, difettando alcuna indicazione delle ragioni per cui la decisione di appello sarebbe viziata;
la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, in parte, e il terzo e inammissibile, per la parte residua, il secondo; cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 1° dicembre 2023.