Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31994 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 31994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2667 R.G. anno proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso cui è domiciliato, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME;
controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato;
controricorrente
avverso la sentenza n. 2873/2020 depositata il 15 giugno 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica RAGIONE_SOCIALE’11 ottobre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME; udite le difese RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
1. – NOME COGNOME ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deducendo quanto segue. In data 25 novembre 2005 RAGIONE_SOCIALE aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, alla quale aveva attribuito il compito di gestire e sviluppare il sistema informativo agricolo nazionale. All’atto di costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE aveva designato quali componenti del consiglio di amministrazione l’attore e altri due soggetti. A norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 RAGIONE_SOCIALEo statuto societario il consiglio di amministrazione durava in carica dieci esercizi. Con delibera del 25 agosto 2011, l’assemblea dei soci aveva deciso di trasformare RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e di nominare un nuovo organo amministrativo: iniziativa, quest’ultima, assunta al dichiarato scopo di adeguare il detto organo alla disciplina normativa operante per le RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE (dato che per tali RAGIONE_SOCIALE il consiglio di amministrazione non può durare in carica per un periodo superiore a tre esercizi). COGNOME ha quindi lamentato essere stato revocato dalla carica in assenza di giusta causa e ha domandato che controparte venisse condannata al risarcimento del danno ex art. 2383, comma 3, c.c., quantificando lo stesso in euro 120.000,00.
RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio, domandando il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di controparte; ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE, facendo uso RAGIONE_SOCIALEa prerogativa che le competeva, sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare,
aveva, con propria determinazione del 24 agosto 2011, provveduto a nominare i nuovi membri del consiglio di amministrazione, senza confermare COGNOME; ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa del proprio socio RAGIONE_SOCIALE, cui era riferibile l’atto di revoca.
Disposta la chiamata in causa, RAGIONE_SOCIALE si è costituita e ha resistito alla domanda attrice.
Il Tribunale di Roma ha definito il giudizio di primo grado dichiarando che RAGIONE_SOCIALE era carente di legittimazione con riferimento alla domanda proposta dall’attore e condannando RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno, il quale è stato quantificato in euro 18.235,00 oltre interessi.
– Hanno proposto appello tutte le parti del giudizio.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 giugno 2020, ha respinto i gravami.
Per quanto qui specificamente rileva, la Corte distrettuale ha rilevato: che RAGIONE_SOCIALE si era limitata ad affermare la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE in quanto socio di maggioranza che avrebbe deciso le sorti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e il mutamento degli organi societari mentre COGNOME aveva espressamente affermato di voler agire solo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; che andavano esaminati «solo gli aspetti RAGIONE_SOCIALEe censure relative alla asserita mancanza di legittimazione in capo all’odierna appellante principale e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa giusta causa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa revoca del COGNOME»; che spettava a RAGIONE_SOCIALE l’onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca; che una giusta causa di revoca nella fattispecie era da escludersi; che, riguardo alla legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, andavano condivisi i rilievi svolti dal Tribunale, secondo cui la nomina degli amministratori spettava alla RAGIONE_SOCIALE ex art. 2383 c.c.; che infatti l’amministratore espleta il proprio incarico sulla base di un rapporto di natura contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE e prescindere dai soci che nel corso RAGIONE_SOCIALE‘assemblea abbiano votato; che una simile conclusione valeva anche per gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE controllate
dallo Stato o da enti pubblici; che in tali RAGIONE_SOCIALE l’art. 2449 c.c. consente allo statuto di conferire al socio pubblico la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, senza che con ciò sia esclusa l’instaurazione di un rapporto di natura contrattuale tra gli amministratori e la RAGIONE_SOCIALE di riferimento; che, in conseguenza, la sola RAGIONE_SOCIALE legittimata a contraddire, nella presente causa, doveva ritenersi essere RAGIONE_SOCIALE
– Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resistono con controricorso COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di ordinanza interlocutoria.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con propria memoria del 20 settembre 2024 RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 -quater RAGIONE_SOCIALEa l. n. 101/2024, di conversione del d.l. n. 63 del 2024, S.I.N. è stata incorporata di diritto in RAGIONE_SOCIALE, la quale è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, RAGIONE_SOCIALEa stessa S.I.N..
Si è quindi determinata una successione nel processo, posto che, in termini generali, la fusione tra RAGIONE_SOCIALE, anche nella forma RAGIONE_SOCIALE‘incorporazione, dà luogo ad una vicenda estintivo-successoria simile alla successione mortis causa a titolo universale tra persone fisiche (Cass. 18 maggio 2023, n. 13685): tale vicenda non ha però riflessi sullo svolgimento del giudizio di legittimità, il quale è dominato dall’impulso di ufficio (per tutte: Cass. 14 giugno 2024, n. 16617).
– Col primo motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.p.c., 2383, comma 3 e 2909 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c.. Secondo la RAGIONE_SOCIALE istante, la Corte di appello doveva ritenere automaticamente esteso al vero legittimato
passivo, e cioè RAGIONE_SOCIALE, le domande proposte dall’attore. Viene inoltre dedotto che le questioni inerenti alla sussistenza e valutazione di una giusta causa di revoca concernevano il tema RAGIONE_SOCIALEa correttezza e RAGIONE_SOCIALEa buona fede RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa: tema che era direttamente implicato nel giudizio di responsabilità e che la Corte di appello avrebbe dovuto quindi prendere in considerazione. E’ affermato, infine, che RAGIONE_SOCIALE aveva il potere, in sede di appello, di sollevare la questione relativa alla correttezza e buona fede RAGIONE_SOCIALE‘operato di RAGIONE_SOCIALE «quale titolo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità circa l’illegittima revoca atteso che i fatti costitutivi di detta questione (i poteri di nomina e revoca autonomi e unilaterali) erano già stati introdotti con estrema chiarezza nel processo».
Col secondo mezzo di censura si lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2383, comma 2, c.c., 2449 e 1218 c.c. e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 c.c. con riferimento all’art. 19 RAGIONE_SOCIALEo statuto di SRAGIONE_SOCIALE.N., oltre che dei generali principi in materia di responsabilità contrattuale. Si assume che il potere di nomina o revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore in capo all’ente pubblico non è trasferito, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa carica, alla RAGIONE_SOCIALE partecipata, ma resta nelle mani del socio pubblico: «con la conseguenza che non è la RAGIONE_SOCIALE a valutare e a ponderare la sussistenza di una giusta causa in quanto è nell’ambito del rapporto amministratore-socio […] che tale profilo resta confinato e circoscritto». Si aggiunge che la ricostruzione operata dalla Corte di appello finiva con riversare su RAGIONE_SOCIALE le conseguenze dannose di una scelta altrui, enucleando, per tale via, «una sorta di nuova fattispecie di responsabilità oggettiva che, addirittura, supera l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALEe attuali norme speciali in quanto prescinde non solo dalla colpa e dalla colpevolezza, ma anche dalla condotta (atteso che nulla ha fatto e nulla avrebbe potuto fare RAGIONE_SOCIALE per evitare la nomina e la revoca degli amministratori di espressione del socio pubblico) e, addirittura, prescinde dal nesso causale in quanto non vi è alcuna
relazione con il danno».
– I due motivi non meritano accoglimento.
4 . – Il nodo centrale RAGIONE_SOCIALEa controversia portata all’esame di questa Corte si riassume nell’interrogativo circa la possibilità di imputare la revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore nominato da RAGIONE_SOCIALE, quale ente pubblico, da cui RAGIONE_SOCIALE era partecipata , a quest’ultima RAGIONE_SOCIALE.
La revoca che qui viene in discorso è quella contemplata dall’art. 2449, comma 2, c.c., a mente del quale « [g]li amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati ». Tale norma si pone in continuità con quella contenuta nel primo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo: « Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipRAGIONE_SOCIALE in una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale ».
La disciplina è integrata da ll’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di RAGIONE_SOCIALE a partecipazione pubblica), il quale dispone, al comma 7: « Qualora lo statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE partecipata preveda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di nomina o di revoca. E’ fatta salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2400, secondo comma, del codice civile ». Aggiunge il comma 8 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 9: « Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di nomina o di revoca anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ».
5 . -Ora, la censura basata sull’asserita inappropriata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2383 c.c. non coglie la reale portata RAGIONE_SOCIALEa ratio
decidendi RAGIONE_SOCIALE‘impugnata pronuncia . La Corte di merito, come si è visto, ha conferito rilievo al dato per cui a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2449 c.c. «la sola RAGIONE_SOCIALE legittimata a contraddire [doveva] ritenersi RAGIONE_SOCIALE, essendo questa la titolare passiva del rapporto sostanziale e, quindi, RAGIONE_SOCIALEe eventuali obbligRAGIONE_SOCIALE risarcitorie»: rapporto che, secondo il Giudice distrettuale, era restato «in capo alla RAGIONE_SOCIALE partecipata in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i suoi organi ed a prescindere dalle modalità RAGIONE_SOCIALEa nomina».
Ebbene, ove, al quesito circa la possibilità di imputare l’atto di revoca di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE si dia risposta affermativa – e si reputi, in conseguenza, che quell’atto vada parificato alla determinazione assembleare -dovrebbe riconoscersi che l’azione proposta dall’amministratore revocato era stata correttamente portata contro la ricorrente : in tale prospettiva non vi sarebbe spazio per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa dedotta scorrettezza RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere, con la richiamata revoca, da RAGIONE_SOCIALE; detta scorrettezza potrebbe semmai rilevare nel quadro del giudizio di rivalsa che la partecipata avesse inteso proporre nei confronti del socio che si era avvalso del potere di cui al cit. art. 2449, comma 2, c.c.: ma un tale giudizio, per stessa ammissione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non è stato introdotto con la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE.
Ove, di contro, sia da escludere che la RAGIONE_SOCIALE partecipata debba rispondere RAGIONE_SOCIALE‘atto di revoca, la domanda attrice andrebbe per ciò solo disattesa visto che, come rilevato dalla Corte di appello, COGNOME aveva inteso agire nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE..
In entrambi i casi, dunque, un accertamento circa la correttezza RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa – accertamento evocato col primo motivo di ricorso – non risulta funzionale alla definizione del giudizio.
Non appare concludente, del resto, il rilievo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente secondo cui nel caso che il terzo sia stato chiamato in causa dal
convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore la domanda di quest’ultimo si estende automaticamente a lui senza necessità di una istanza espressa: la Corte di appello non ha negato tale principio, ma ha escluso, in punto di fatto, che la pretesa azionata da COGNOME potesse farsi valere nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dal momento che la sola RAGIONE_SOCIALE tenuta a rispondere del danno per la revoca illegittima era RAGIONE_SOCIALE
Il primo motivo è dunque inammissibile.
7 . -Venendo al secondo motivo, occorre anzitutto rilevare che il comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.lgs. n. 175 del 2016 , nel prevedere che la nomina o la revoca di uno o più componenti di organi interni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE « sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa comunicazione » dei relativi atti, fa comprendere come questi siano posti in essere tramite procedure extra-assembleari, non giustificandosi, diversamente, la predetta comunicazione: lo schema che si delinea è, dunque, quello di un atto adottato dal socio pubblico che, in forza RAGIONE_SOCIALEa legge, produce effetti diretti nell’ordinamento societario.
L’esistenza di un effetto diretto va ribadita nonostante l’ambigua formulazione RAGIONE_SOCIALE‘ottavo comma del cit. art. 9, secondo cui la mancanza o invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto deliberativo interno di nomina o di revoca « rileva come causa di invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto di nomina o di revoca anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE »: se, infatti, la nomina e la revoca sono efficaci, per la RAGIONE_SOCIALE partecipata, a partire dalla comunicazione dei relativi atti, deve escludersi la necessità di una ulteriore manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa, nella forma RAGIONE_SOCIALEa nomina o RAGIONE_SOCIALEa revoca dei componenti degli organi interni di cui trattasi. Sicché può credersi che la disposizione da ultimo richiamata fornisca una semplice precisazione quanto agli effetti che produce la mancanza o l’invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto deliberativo: e ciò nel senso che l’assenza o la patologia di tale atto non assume rilievo solo per il socio pubblico, ma si riverbera
nell’ordinamento societario RAGIONE_SOCIALEa partecipata.
8 . -La speciale modalità con cui è consentito allo Stato o all’ente pubblico che ha la partecipazione in una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE di procedere alla nomina o la revoca di amministratori, sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza, in presenza RAGIONE_SOCIALEa previsione statutaria di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 244 9 c.c., integra uno strumento diretto a tutelare il socio pubblico minoritario. Nella versione odierna (seguita al noto arresto di Corte giust. 6 dicembre 2007, C-463/04 e C-464/04, AEM , circa l’incompatibilità del diritto comunitario con un controllo RAGIONE_SOCIALEo Stato non commisurato alla sua partecipazione di capitale nella RAGIONE_SOCIALE di cui lo stesso è socio) la norma può considerarsi espressiva RAGIONE_SOCIALE‘intendimento di assicurare all’RAGIONE_SOCIALEsta pubblico la possibilità di incidere sul processo di formazione degli organi societari in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale: è lecito cioè assumere che con detta disposizione si sia voluto escludere che, nelle determinRAGIONE_SOCIALE di nomina e di revoca degli amministratori, dei sindaci e dei componenti del consiglio di sorveglianza tale socio, la cui azione è pur sempre orientata da un interesse pubblico, debba totalmente soccombere difronte a una maggioranza assembleare che intenda attuare scelte diverse dalle sue.
9 . -Tanto detto, è noto il dibattito circa la natura, privatistica o pubblicistica, RAGIONE_SOCIALE‘atto di nomina o di revoca contemplato dall’art . 2449, commi 1 e 2, c.c. e dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 175 del 2016.
10 . -Si è per la verità giustamente dubitato che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘atto di revoca debba considerarsi decisiva ai fini che qui interessano.
Occorre infatti distinguere il profilo RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE‘atto da quello RAGIONE_SOCIALEa sua imputazione: e a tal riguardo è innegabile che, indipendentemente dai profili pubblicistici che possano interessare il perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa fattispecie RAGIONE_SOCIALEa revoca, questa è imputata dalla legge alla sfera giuridica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE partecipata.
Come è stato sottolineato in dottrina, la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa nomina o RAGIONE_SOCIALEa revoca, una volta perfezionata, resta assoggettata, in relazione al profilo RAGIONE_SOCIALEa sua imputazione, alla disciplina che governa in via generale gli atti di nomina e di revoca degli amministratori e dei sindaci di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE: nomina e revoca non entrano così in gioco quali atti «esterni» alla RAGIONE_SOCIALE, in una prospettiva di carattere interindividuale, ma quali «atti interni», immediatamente e direttamente dotati di «valenza organizzativa».
In sintesi -è stato ancora rimarcato -il rapporto che s’instaura, con la nomina pubblica, tra il designato e la RAGIONE_SOCIALE prescinde dall’atto in base al quale la designazione è avvenuta e la revoca, ancorché deliberata dallo Stato o da altro ente pubblico in forza dei particolari poteri ad esso attribuiti, incide sul rapporto tra il titolare RAGIONE_SOCIALEa carica e la RAGIONE_SOCIALE (onde, tra l’altro, non può essere svincolato dalle regole proprie di quel rapporto, ivi compresa quella che ne subordina l’esercizio all’esistenza di una giusta causa o che al difetto di giusta causa ricollega il diritto del revocato al risarcimento dei danni).
11 . -Per quanto il descritto meccanismo di imputazione già spieghi come RAGIONE_SOCIALE‘atto di revoca debba rispondere la RAGIONE_SOCIALE partecipata, è opportuno notare che questa Corte ha preso da tempo posizione sul problema RAGIONE_SOCIALEa controversa natura -pubblicistica o privatistica -di quell’atto .
Per la giurisprudenza di legittimità, infatti, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di nomina pubblica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2449 c.c., è un atto uti socius , non iure imperii , RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2015, n. 1237). Si è affermato, in proposito, che la RAGIONE_SOCIALE partecipata da un ente pubblico è soggetto di diritto privato che non muta la propria natura in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALE‘ente che ne è socio, il quale non può unilateralmente incidere sullo svolgimento del rapporto e sull’attività societaria mediante l’esercizio di poteri autoritativi, ma agisce solo nelle forme previste dal diritto societario (Cass. Sez. U. 19
febbraio 2024, n. 4413; Cass. Sez. U. 14 settembre 2017, n. 21299). In tal senso, la revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore nominato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2449 c.c. integra un atto posto in essere dall’ente pubblico «a valle» RAGIONE_SOCIALEa scelta iniziale di avvalersi RAGIONE_SOCIALEo strumento societario, compiuto avvalendosi degli strumenti che il diritto comune attribuisce al socio e dunque interamente regolato dal diritto privato, come si evince chiaramente dall’ art. 2449 c.c.: questo, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione al socio pubblico RAGIONE_SOCIALEa facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli e, dall’altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall’assemblea, sicché, al pari di questi ultimi, godono dei soli diritti previsti dall’art. 2383, comma 3, c.c. (Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. NUMERO_DOCUMENTO).
12. -L’ approdo che può guadagnarsi sulla scia di questa giurisprudenza è lo stesso cui conducono le precedenti considerRAGIONE_SOCIALE quanto all ‘imputazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di revoca.
Se infatti la revoca – come del resto la nomina è un atto di diritto privato incidente sull’organizzazione societaria, è da credere che esso sia destinato ad esprimere la volontà RAGIONE_SOCIALE‘ente alla stessa stregua RAGIONE_SOCIALEa deliberazione assembleare. Si tratta di tener conto di questa speciale modalità di formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà sociale, destinata a produrre i suoi effetti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE partecipata nel momento in cui, come si è visto, l’atto è a questa comunicato.
Ne r isulta, allora, che l’attuazione di questo speciale potere di nomina e di revoca si pone sullo stesso piano RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare maggioritaria: è un mezzo, rispondente alla richiamata finalità di tutela del socio pubblico, attraverso cui è declinata la formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà sociale. Secondo quanto hanno incisivamente osservato in passato le Sezioni Unite di questa Corte, la facoltà attribuita all’ente pubblico è
« sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa generale competenza RAGIONE_SOCIALE‘assemblea ordinaria »: essa trova la sua giustificazione nella peculiarità di una tipologia di soci, e deve essere qualificata estrinsecazione di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria (Cass. Sez. U. 15 aprile 2005, n. 7799, in motivazione).
Pertanto, come chiarito da convergente dottrina, l’ente pubblico che nomini o revochi l’amministratore precedentemente nominato non esercita un potere a titolo proprio, ma spende l’ordinario potere RAGIONE_SOCIALE‘assemblea surrogandosi ad essa quale organo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, onde il potere di cui fa uso assume natura corporativa.
13 . -Tale conclusione non porta alla configurazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità oggettiva paventata dalla ricorrente. L ‘art. 2449 c.c. semplicemente delinea un processo di formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà sociale alternativo a quello fondato sulla delibera RAGIONE_SOCIALE‘assemblea , che ad esso, come detto, si sostituisce.
In quanto imputabile alla RAGIONE_SOCIALE e al contempo espressivo RAGIONE_SOCIALEa volontà sociale, l’atto di revoca degli amministratori e dei sindaci genera, dunque, nel caso di sua illiceità, conseguenze risarcitorie di cui deve rispondere la sola RAGIONE_SOCIALE partecipata. L’atto di revoca è , in ultima analisi, atto privatistico da riferire a questa come lo è l’atto di revoca deciso in assemblea secondo il comune schema deliberativo di formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà sociale. Di esso il socio pubblico non risponde, così come un qualsiasi socio di RAGIONE_SOCIALE non risponde personalmente del voto espresso in assemblea in funzione RAGIONE_SOCIALE‘assunzione di una delibera di analogo contenuto.
14 . -Il secondo motivo va quindi respinto in base al seguente principio di diritto: «In tema di RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE, l’atto di revoca RAGIONE_SOCIALE‘amministratore da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato o RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico che abbia nominato il detto amministratore, p revisto dall’art . 2449, comma 2, c.c., è atto di diritto privato imputato alla RAGIONE_SOCIALE partecipata, sicché
RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca (adottata, nella specie, senza giusta causa) deve rispondere la RAGIONE_SOCIALE stessa, non già lo Stato o l’ ente che abbiano la partecipazione in essa».
15 . – Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
16 . – Le spese di giudizio possono compensarsi, tenuto conto, oltre che RAGIONE_SOCIALEa novità RAGIONE_SOCIALEa questione, RAGIONE_SOCIALEa concorde richiesta svolta, in tal senso, da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio ; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª Sezione