Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26360 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 692/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME (RAGIONE_SOCIALE), COGNOME NOME (RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliati in ROMA, VICOLO COGNOMEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; -controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE STAROLA MILENA;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 970/2018, depositata il 21/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
Nel 2014 NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Torino, il Condominio di INDIRIZZO in persona dell’amministratore, deducendo che la tabella millesimale era errata e non esprimeva il reale valore delle unità immobiliari. Gli attori chiedevano di accertare il loro diritto a ottenere la modifica e/o la revisione della tabella e di disporre la revisione della medesima. Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3668/2016 accoglieva la domanda e disponeva che la tabella millesimale coincidesse con quella redatta dal consulente tecnico d’ufficio.
La sentenza è stata impugnata dal Condominio, anzitutto contestando la legittimazione passiva dell’ente di gestione, trattandosi di causa che doveva essere proposta nei confronti di tutti i condomini contraddittori necessari; nel merito, sosteneva l’erroneità della sentenza laddove aveva riconosciuto la sussistenza di un errore nel riparto delle quote. Con la sentenza n. 970/2018 la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso perché non proposto dal Condominio, ma da alcuni condomini.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, 69 disp. att. c.c., 102 e 112 c.p.c., nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado in relazione ai n. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.’: a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, nel caso in esame si è di fronte a un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i condomini non vertendosi in materia di revisione; si ha ‘rettifica’ nel caso di errore originario nella formazione, si ha ‘modifica’ nel caso di mutamento delle condizioni di una parte dell’edificio e si ha invece ‘revisione’ nel caso di cui al comma 2 dell’art. 69 disp. att. c.c. e per quest’unica ipotesi vi è la possibilità di citare in giudizio il solo amministratore e non tutti i condomini, revisione che si ha allorché si accerti la sussistenza di rilevanti modifiche strutturali intervenute in una o più singole unità immobiliari.
Il secondo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 69 disp. att. c.c., 2697 c.c., omessa e insufficiente motivazione in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.’: la giurisprudenza è costante nell’affermare che i valori delle unità immobiliari e il loro proporzionale ragguaglio in millesimi al valore dell’edificio vanno individuati con riferimento al momento dell’adozione del regolamento, nella specie dell’anno 1949, e la tabella che li esprime è soggetta ad emenda solo in relazione a
errori di fatto e di diritto attinenti alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari al momento della loro redazione, ovvero a circostanze sopravvenute relative alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori.
Il secondo motivo pone la questione dell’interpretazione della nozione di errore che giustifica, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., la rettifica o modifica della tabella millesimale che esprime i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, anche nell’interesse di un solo condomino e con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, del codice civile. Questa Corte in effetti, come sottolineano i ricorrenti, afferma che il ‘momento normativo di individuazione dei valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ai singoli condomini, e del loro proporzionale ragguaglio in millesimi a quello dell’edificio, è quello di adozione del regolamento e che la tabella che li esprime è soggetta a emenda soltanto in relazione a errori, di fatto o di diritto, che attengano alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari, ovvero a circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori’ (in tal senso Cass., n. 3001/2010). Questa Corte afferma però anche che ‘l’errore il quale, in forza dell’art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l’errore vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, per l’appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito’ (vedere ad esempio Cass. n. 1848/2018), ove il richiamo alla effettività sembra potere ricomprendere anche il valore attuale delle unità immobiliari, non necessariamente
determinato da circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni.
Si tratta di questione di diritto di particolare rilevanza, in relazione alla quale il Collegio ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Seconda civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 4 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME