Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5203 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5203 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 8497/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 765/2021, depositata il 23 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Verona -sezione distaccata di Legnago -respinse l’opposizione proposta d a RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo, emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE per l’ importo di € 23.896,01 oltre accessori.
La pretesa pecuniaria dell’ingiungente aveva ad oggetto il saldo del compenso per i lavori di manutenzione e riparazione di due veicoli che le erano stati commissionati da ll’intimata .
Il successivo appello di RAGIONE_SOCIALE fu accolto con la sentenza in epigrafe.
Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici d’appello rilevarono che il credito azionato era documentato da tre fatture. Le prime due concernevano la vettura TARGA_VEICOLO, mentre la terza, portante importo di € 1.895,81 e relativa a una vettura TARGA_VEICOLO, non era stata contestata dalla committente.
L’importo di cui alle prime due fatture era invece contestato, perché la committente negava di essersi accordata per il compenso di cui al preventivo prodotto dall’impresa, sostenendo che doveva farsi riferimento a un preventivo precedente, per un importo inferiore che, in effetti, era stato da lei interamente versato.
Su tale premessa, la Corte d’appello rilevò che RAGIONE_SOCIALE non aveva provato che l’accordo era intervenuto sul preventivo successivo; la consulenza grafologica acquisita, infatti, aveva accertato la non riferibilità ai preposti di P.A.T.O. della firma apposta per accettazione sullo stesso, mentre la testimonianza assunta aveva avuto esito contraddittorio.
Lo stesso difetto di prova, infine, impediva il riconoscimento di un residuo credito, non adeguatamente confermato dalle prove acquisite.
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, in relazione al quale la ricorrente principale ha poi depositato controricorso.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare la circostanza del pagamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’importo di € 21.000,00 a mezzo bonifico bancario dell’11 novembre 2010, con causale ‘acconto lavori per autovettura TARGA_VEICOLO.
Poiché, infatti, tale pagamento risultava effettuato per un importo sostanzialmente corrispondente al precedente preventivo, che la Corte ha ritenuto non essere stato superato da successive pattuizioni, non si spiegherebbe il motivo della dicitura ‘acconto’ nella relativa causale.
L’imputazione a titolo di acconto rappresenterebbe, quindi, un fatto decisivo nell’accertamento dell’effettivo contenuto degli accordi intervenuti fra le parti; del resto, collocando il documento nel contesto cronologico delle ulteriori circostanze acclarate (e, in particolare, dell’invio del preventivo che essa assumeva decisivo, datato 22 ottobre 2010, dell’accettazione poi disconosciuta, datata 28 ottobre, e dell’emissione di fattura da parte sua, avvenuta il 5 novembre ), si aveva contezza del fatto che fra le parti era successivamente intervenuto un accordo per un aggiornamento del compenso,
essenzialmente dovuto alla necessità di acquistare un nuovo motore per una delle autovetture.
Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza «per motivazione apparente e/o perplessa e/o incomprensibile ovvero per manifesta contraddittorietà della stessa».
La sentenza impugnata è anzitutto sottoposta a critica nella parte in cui ricostruisce la genesi del credito, che sarebbe sorretta da motivazione contraddittoria in quanto muove dalla premessa che le riparazioni concernevano un’autovettura , salvo poi richiamare le fatture riferite a due diversi veicoli.
La ricorrente sostiene poi che la sentenza sarebbe motivata in modo «incongruente, palesemente incomprensibile e meramente apparente» laddove afferma che il pagamento di € 21.000,00 da parte della committente avrebbe «sostanzialmente» saldato il debito portato dal preventivo accettato (pari ad € 19.027,96, al quale andava aggiunto il credito della fattura non contestata), quando, «esaminando il carteggio relativo a tale ultimo», emergeva un corrispettivo totale ben più elevato.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art 116 c.p.c.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inattendibile la testimonianza acquisita.
La censura ripercorre il contenuto delle dichiarazioni del testimone escusso, evidenziando come le stesse, ove «analizzate attentamente in precisa relazione ai fatti oggetto di capitolo», sarebbero assolutamente attendibili.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167 e 183, comma sesto, c.p.c.
I giudici d’appello avrebbero omesso di statuire sul motivo di gravame relativo alla tardività della domanda formulata dalla controparte nella memoria integrativa del giudizio di opposizione, modificativa delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di «inammissibilità del ricorso per incomprensibilità» sollevata dalla controricorrente, la quale assume che lo stesso sarebbe redatto «con enunciazione di motivi di significato ‘oscuro’, consistenti per lo più nell’affastellato richiamo a circostanze, documenti, atti processuali richiamati senza coerenza logica», sì da violare i doveri di sinteticità e chiarezza espositiva che caratterizzano, secondo questa Corte, una condotta processuale conforme ai principii di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Il ricorso, infatti, si articola attraverso la formulazione di censure comprensibili, che consentono di ricostruire con sufficiente chiarezza i fatti processuali, le contrapposte posizioni delle parti e il contenuto della sentenza impugnata che si afferma meritevole di riesame.
Ciò posto, il primo e il terzo motivo del ricorso principale, meritevoli di scrutinio congiunto per l’analogia delle questioni trattate , sono inammissibili.
6.1. Quanto al primo -con il quale la ricorrente lamenta la mancata considerazione di un documento, riconducendola al vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c. -va ribadito che tale vizio consiste nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo perché, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
In proposito, questa Corte ha anzitutto precisato che ad integrare il vizio non basta che il giudice del merito abbia omesso l’esame di
elementi istruttori, se il fatto storico rilevante in causa è stato comunque preso in considerazione; e ciò quantunque la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/6/2024, n. 17005; Cass. n. 29/10/2018, n. 27415).
In linea con tale impostazione, è poi stato chiarito che la deduzione del vizio può concernere anche il mancato esame di un documento, quando tale ultimo offre la prova di circostanze in modo da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, facendo sì che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 13/6/2024, n. 16583; Cass. 29/9/2020, n. 29820; Cass. 26/6/2018, n. 16812; Cass., 28/9/2016, n. 19150).
È stata così affermata la necessità che la denuncia in sede di legittimità indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.
6.2. Il motivo, per come proposto, non si è conformato a tali prescrizioni.
In particolare, il fatto storico di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame è costituito dall’accettazione, da parte del la committente, del preventivo, successivo ad altro già approvato, per importo corrispondente al credito preteso.
Si tratta di un fatto che la Corte d’appello ha certamente ed ampiamente preso in considerazione, risolvendo il contrasto manifestato dalle parti mediante la valutazione delle prove assunte, quali, in particolare, la consulenza grafologica e la testimonianza acquisita.
Il motivo, pertanto, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del complessivo materiale probatorio; ma l’apprezzamento
delle prove costituisce attività riservata in via esclusiva al giudizio di merito, non potendo essere sindacato, in questa sede, il percorso attraverso il quale si è formato il convincimento del giudice a norma dell’art. 116 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ( ex plurimis Cass. 26/6/2024, n. 17670; Cass. 7/12/2017, n. 29404; Cass. 31/7/2017, n. 19011).
È allora inammissibile il ricorso per cassazione che -come nel caso di specie sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).
6.3. Le stesse considerazioni conducono a ritenere inammissibile anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inattendibile il teste escusso in primo grado.
Anche il giudizio sull’attendibilità dei testi, infatti, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite -qui certamente rispettato -che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (così, fra le altre, Cass. 2/8/2016, n. 16056).
Resta l’esame del secondo motivo, che non è fondato.
In ordine alla nullità della sentenza per vizio attinente alla motivazione, va ricordato che non sono ammissibili in questa sede le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, restando circoscritto il relativo sindacato di legittimità alla sola verifica della violazione del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno
luogo a nullità della sentenza – di ‘ mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale ‘ , di ‘ motivazione apparente ‘ , di ‘ manifesta ed irriducibile contraddittorietà ‘ e di ‘ motivazione perplessa od incomprensibile ‘ (così la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. sez. U, 7/4/2014, n. 8053).
Le doglianze della ricorrente non rientrano in tale perimetro.
Il percorso argomentativo della decisione impugnata -come riassunto nella premessa in fatto -è pienamente intelligibile, e non viene scalfito dalla circostanza che, in un passaggio, vi sia un refuso sull’indicazione del numero delle fatture azionate in relazione ai due veicoli oggetto di manutenzione.
In punto all’ammontare del credito portato dal preventivo, poi, la ricorrente lamenta un errore che cade sul contenuto della decisione, e non sulla sua motivazione, al cui rimedio non si può dunque accedere con la censura formulata.
Il ricorso principale, pertanto, è complessivamente meritevole di rigetto; resta in tale statuizione assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In forza di quanto disposto dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna la ricorrente principale a rifondere alla controparte le spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneri accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Corte di cassazione, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME