Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32672 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11541/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME e NOME;
–controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 48/2017 depositata il 13/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa edile, aggiudicatario dell’appalto bandito dal RAGIONE_SOCIALE per il completamento di una scuola media, avendo sottoscritto con l’amministrazione il relativo contratto di appalto nel dicembre 1988, convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per sentirlo condannare al pagamento della somma dovuta per saldo dei lavori effettuati e computo revisionale con applicazione del meccanismo di cui all’art. 33 comma 4 legge 41/1986 (criterio del prezzo chiuso) oltre interessi legali e moratori ex artt 35 e 36 DPR 1063/1962 come richiamati nella convenzione originaria.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, rilevando in via preliminare l’inammissibilità della domanda di pagamento di somme a titolo di revisione prezzi per assenza di determinazioni amministrative in merito, nonché per infondatezza dell’istanza di pagamento ex artt. 35 e 36 del dpr 1063/1962 per mancanza di ritardi colpevoli ascrivibili all’ente.
Con sentenza n. 3095/2008 il Tribunale di Salerno, previo espletamento di CTU, condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma complessiva di euro 21.985,32 oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda giudiziale per saldo lavori, dichiarando inoltre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di revisione dei prezzi, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il COGNOME propose appello denunciando l’errore del giudice di prime cure nell’aver dichiarato il difetto di giurisdizione per mancanza di un formale riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi regolarmente acquisito agli atti, l’errata determinazione del quantum degli interessi e l’omesso riconoscimento di somme a titolo di imposta patrimoniale. Inoltre, in base all’art 345 comma tre c.p.c. il giudice d’appello avrebbe comunque dovuto valutare le delibere di riconoscimento in quanto mezzo di prova
indispensabile per la decisione, depositate tardivamente per causa non imputabile all’appellante.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituì eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, anche in riferimento alla richiesta di somme a titolo di interessi e di imposta patrimoniale rilevando inoltre l’inammissibilità della produzione di nuovi documenti.
Con sentenza n. 48/2017, la Corte d’Appello di Salerno accolse parzialmente l’appello, e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di revisione prezzi, condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento a titolo di revisione prezzi dell’importo di euro 45.409,17 oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale. Condannò poi il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 1.832,33 con interessi in misura di euro 393,40 a titolo di importi richiesti a imposta patrimoniale.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso con 5 motivi; resiste l’impresa con un controricorso, ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione di legge per aver qualificato come diritto soggettivo, invece che interesse legittimo, la posizione dell’appaltatore a seguito della domanda di pagamento di somme a titolo di revisione prezzi e per non avere, di conseguenza, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il RAGIONE_SOCIALE ricorda che ai fini del riparto di giurisdizione, in tema di controversie relative ai contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto la revisione dei prezzi, il riconoscimento di un tale diritto può configurarsi esclusivamente in presenza di comportamenti che siano stati preceduti dall’esercizio positivo del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione. Alla luce di ciò, la situazione soggettiva rimarrebbe, fino all’entrata in vigore dell’art 3 d.l. 333/1992, di interesse legittimo.
Con il secondo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in quanto la normativa vigente fino all’entrata in vigore del d.l. che ha soppresso la facoltà dell’amministrazione appaltante
di procedere alla revisione prezzi, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici nr. 109/1994, attributive di revisione prezzi, applicabili ratione temporis al caso di specie, vietava ogni genere di accordi incidenti su questo aspetto del rapporto. Mancando quindi il riconoscimento del credito al compenso revisionale, l’impresa appaltatrice si intendeva titolare del solo interesse legittimo.
Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto deve ritenersi corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato che non ricorrevano gli elementi per affermare l’avvenuto riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi. Si lamenta inoltre l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riguardanti l’inammissibilità degli elementi probatori allegati per il riconoscimento del compenso revisionale, i quali sono stati prodotti in giudizio tardivamente dalla ditta RAGIONE_SOCIALE in primo grado.
Sarebbe poi da censurare la tesi addotta dal COGNOME secondo cui il RAGIONE_SOCIALE avrebbe tenuto in sede processuale un comportamento omissivo e ostruzionistico.
Con il quarto motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omesso esame della doglianza del RAGIONE_SOCIALE con la quale era stato chiesto che fosse dichiarata non dovuta alla ditta appaltante la somma a titolo di differenze di rata di saldi ed interessi oltre accessori di legge in quanto il giudice di primo grado l’ha ritenuta non proposta, avendola avanzata solo con il deposito della comparsa conclusionale. Il RAGIONE_SOCIALE ribadisce che la richiesta era stata avanzata con la comparsa di costituzione in appello e poi con la comparsa conclusionale.
Con il quinto motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione o falsa applicazione di legge in quanto il giudice d’appello, non rilevando l’inammissibilità, ha erroneamente consentito all’appellante di riproporre in appello le delibere consiliari di riconoscimento del diritto al compenso revisionale, le quali però non avrebbero trovato ingresso nel giudizio di primo grado perché prodotte tardivamente. Tale produzione era pertanto inammissibile visto che la parte interessata è decaduta dal diritto di produrla per causa di essa imputabile.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per tutti i motivi.
Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono infondati e devono essere respinti in quanto la giurisdizione sulla domanda di revisione prezzi avanzata dall’appaltatore spetta, nella fattispecie, al giudice ordinario posto che sussiste un espresso provvedimento del RAGIONE_SOCIALE attributivo della revisione.
Sul punto ‘In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l’ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell’art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del “quantum debeatur”, incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'”an” ed al “quantum”, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l’accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell’appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito) Sez. Unite – , Ordinanza n. del 01/02/2019.
In tempi meno recenti: ‘Anche dopo l’entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n 700, sulla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche, non può contestarsi la natura di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, della pretesa del privato diretta a ottenere la revisione dei prezzi degli appalti delle opere pubbliche, in quanto questa si configura come una facoltà attribuita alla pubblica amministrazione, il cui esercizio e in funzione della cura di interessi ed esigenze pubbliche secondo una valutazione discrezionale ad essa affidata. Assume, invece, consistenza di diritto soggettivo, azionabile dinanzi al giudice ordinario, la posizione soggettiva del privato nel caso in cui sia stato espressamente convenuto in sede contrattuale’ (Cass.
sez. unite, sent.nr. 888 del 23/02/1978)
La giurisdizione spetta al giudice ordinario vista la presenza di due delibere del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Sei RAGIONE_SOCIALE (nn. 2 del 95 e 62 del 95) che hanno formalmente riconosciuto tale diritto e che non sono state oggetto di specifica contestazione dal comune.
Il Tribunale aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario senza valutare che la tardività del deposito in giudizio delle due delibere recanti il riconoscimento del compenso revisionale è dipesa esclusivamente dall’illegittimo ed ostruzionistico comportamento processuale del RAGIONE_SOCIALE che non ha comunicato o notificato tali delibere alla ditta.
Il terzo e quinto motivo da esaminarsi congiuntamente sono parimenti infondati. Infatti ‘ In tema di giudizio di appello, l’art. 345, comma 3, c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990 (nel testo applicabile “ratione temporis”), nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame – tenuto conto delle allegazioni delle parti sulle ragioni che le rendano indispensabili e verificatene la fondatezza – di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi'( Sez. 1, Sentenza n. del 31/08/2015), la qual cosa è stata puntualmente espletata dal giudice di appello nella sentenza impugnata.
Il quarto motivo di ricorso va respinto avendo la Corte di Appello ritenuto inammissibile la domanda per essere stata avanzata solo con il deposito della comparsa conclusionale.
Con il ricorso incidentale gli eredi del COGNOME lamentano il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex artt. 35 e 36 DPR 1063/1062 sulla somma per revisione prezzi avendo il giudice riconosciuto solo gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale; lamentano anche il momento della decorrenza di tali interessi dalla domanda giudiziale, piuttosto che a far data dalla domanda di revisione dei prezzi.
Sul punto risulta pacifico che in materia di appalto di opere pubbliche, gli interessi dovuti per il ritardato pagamento del compenso revisionale vanno calcolati con riferimento alla data di riconoscimento di tale
compenso, atteso che – avendo il potere della pubblica amministrazione committente di accordare o negare la revisione carattere discrezionale – la posizione dell’appaltatore sia in ordine al pagamento del compenso revisionale che alla corresponsione degli interessi sul medesimo acquista consistenza di diritto soggettivo soltanto col riconoscimento della revisione da parte dell’amministrazione appaltante. Infatti questa Corte ha affermato che: Sez. 1 -, Sentenza n. del 11/11/2016 In materia di appalto di opere pubbliche, il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi, sia con riguardo al “quantum” della revisione, sia con riguardo alla responsabilità dell’amministrazione per interessi ed eventuale maggior danno sulla somma dovuta, sorge soltanto dal momento del riconoscimento della revisione medesima da parte dell’Amministrazione, per il tramite dell’organo dell’ente pubblico abilitato a manifestare la volontà, con la conseguenza che tale riconoscimento non può mai considerarsi pacifico tra le parti, e perciò non abbisognevole di prova, anche in mancanza di contestazione, atteso che non possono considerarsi pacifici tra le parti i fatti per i quali la legge richieda un atto scritto “ad substantiam” o “ad probationem”.
Il motivo risulta quindi fondato risultando dovuti gli interessi moratori ex artt 35 e 36 DPR 1063/1062 sulla somma per revisione prezzi, come richiesti, dalla data delle delibere Comunali di riconoscimento della revisione prezzi.
Per quanto sopra deve essere rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. La sentenza va cassata nei limiti dell’accolto e rinviata alla Corte di Appello di Salerno anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M
Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte
del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della