Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10347 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10347 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25057/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in CLIVIO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COMUNE DI COGNOME, COMUNE DI COGNOME, COMUNE DI COGNOME, elettivamente domiciliati in Angera INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti nonché ricorrenti incidentali-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 909/2022 depositata il 18/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, società cui era stato affidato l’appalto per la raccolta dei rifiuti dei Comuni di Albiolo, Rodero e Valmorea, sul rilievo che, nel corso del rapporto, il costo per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati alla discarica era aumentato in modo imprevisto e imprevedibile rispetto al prezzo indicato in sede di offerta tecnica con riguardo ai prezzi di mercato dell’anno 2016, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Como i predetti Comuni per l’adeguamento del corrispettivo e per sentirli, conseguentemente, condannare, rispettivamente, al pagamento della somma di € 8.8888,16 oltre IVA, di € 4.855,54 oltre IVA, di € 8.547,37 oltre IVA.
Il Tribunale di Como ha accolto la domanda della RAGIONE_SOCIALE accertando il suo diritto ad ottenere l’adeguamento degli oneri di conferimento dei rifiuti in discarica, condannando ciascun Comune al pagamento delle somme richieste dall’attrice.
La Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto dai Comuni di Albiolo, Rodero e Valmorea, ha rigettato le domande della RAGIONE_SOCIALE
Il giudice di secondo grado ha evidenziato che se era pacifico che i costi di smaltimento erano andati aumentando nel corso degli anni, doveva escludersi che tali aumenti potessero essere considerati alla stregua di quelle ‘circostanze impreviste e imprevedibili’ di cui all’art. 106 d.lgs n. 50/2016. Ciò poteva trarsi da un documento prodotto in primo grado da ECO -nota informativa ISTAT – nel quale era stato riportato il costante aumento di tali prezzi dal 2010
sino al 2017 e, in special modo, nel periodo corrente tra il 2010 e il 2014, quando l’aumento aveva raggiunto il suo livello massimo. Orbene, Eco aveva formulato la sua offerta il 19 luglio 2016, cioè quando l’aumento continuava ad avanzare: essa avrebbe quindi dovuto tener conto -in proiezione -del fattore ‘aumento’ nella sua concreta formulazione della sua offerta, non potendosi in altri termini considerare ‘imprevisto e imprevedibile’ un fattore (l’ininterrotto aumento dei prezzi) già esistente e per di più in corso nel momento in cui essa RAGIONE_SOCIALE aveva presentato l’offerta e concluso il contratto (dicembre 2016), del cui corrispettivo aveva, peraltro, chiesto, la rinegoziazione già a partire dal giorno 1 gennaio 2017.
In conclusione, in assenza delle circostanze ‘impreviste e imprevedibili’, non poteva chiedere l’applicazione dell’invocata variante in aumento, che solo in circostanze impreviste e imprevedibili avrebbe trovato il suo presupposto logico-giuridico.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidandolo a ad un unico articolato motivo.
I Comuni di Albiolo, Valmorea e Rodero hanno resistito in giudizio con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta l’illogicità, contraddittorietà, perplessità ed incomprensibilità della motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 106 comma 1° lett. c) d.lgs n. 50/2016, 9 capitolato speciale d’appalto, 132 n. 4 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c..
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in una contraddizione nell’affermare che la prevedibilità dell’aumento dei prezzi, al momento della presentazione dell’offerta (nel luglio 2016), potesse essere nota all’impresa per l’esistenza di uno studio
pubblicato anni dopo, nel maggio 2018. Pertanto, ad avviso della ricorrente, ‘non può ritenersi, come invece fa la Corte d’Appello, che l’indicazione effettuata in sede di offerta nel 2016 potesse essere il frutto di una valutazione basata anche sullo studio ISTAT dell’aumento dei costi nel maggio 2018’.
2. Il motivo è infondato.
Va osservato che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla non imprevedibilità dei costi di aumento della gestione dei rifiuti presso la discarica non è affatto illogica né contraddittoria. La Corte d’Appello non ha affatto sostenuto che la nota informativa ISTAT del 2018, successiva all’offerta 2016, in cui si dava conto del progressivo aumento dei costi negli anni dal 2010 al 2017, costituisse la fonte della percezione dell’aumento dei costi, ma soltanto che, al momento dell’offerta (anno 2016), tale aumento non rappresentava in alcun modo una circostanza imprevista ed imprevedibile, a norma dell’art. 106 d.lgs n. 50/2016. Ciò risultava anche dallo studio dell’ISTAT del 2018, secondo cui l’aumento dei costi in discarica era già iniziato dal 2010, si era concentrato soprattutto negli anni dal 2010 al 2014 ed era quindi già percepibile al momento in cui l’odierna ricorrente aveva formulato la propria offerta. Il documento del 2018 non è stato dunque inteso come la fonte della percezione dei costi, ma nel senso che all’epoca dell’offerta era percepibile l’aumento dei costi dal 2010 al 2017.
Trattasi di valutazione di fatto immune da ogni vizio logico, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Condanna la curatela ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 11.4.2025