Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 117 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16696-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 675/2017 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dalla consigliera NOME COGNOME;
rilevato che
1.La società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), all’esito di giudizi precedentemente instaurati, notificava, in data 4 giugno 2009, al Comune di Giugliano in Campania atto di citazione con cui chiedeva l’accertamento, previa declaratoria di nullità dell’art. 12 del Disciplinare di gara, del diritto alla corresponsione del compenso revisionale spettante in virtù del contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della scuola media di INDIRIZZO (I e II lotto).
2.Il Comune si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla mancata conclusione dei lavori nei termini contrattuali.
3.Il Tribunale di Napoli -sez. distaccata di Marano, con la sentenza n. 13524/2013, accoglieva le domande avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiarava la nullità dell’art. 12 del Disciplinare di gara e determinava la decorrenza della revisione contrattuale relativa al compenso dalla data di pre sentazione dell’offerta (20.9.1988), anziché dalla data di registrazione del contratto (31.12.1990).
4.Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal Comune.
5.Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 14 febbraio 2014, proponeva appello il Comune di Giugliano in Campania.
6.La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal Comune.
7.La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 675/2017, pubblicata il 13 febbraio 2017 e non notificata, accoglieva il primo motivo di ricorso riformando parzialmente la sentenza impugnata; inoltre, dichiarava compensate per metà le spese di lite e poneva i costi della CTU a carico delle parti per metà ciascuna.
8.La Corte territoriale riteneva valida la clausola contenuta nell’art. 12 del Disciplinare di gara, che espressamente faceva decorrere la revisione prezzi dalla data di registrazione del contratto anziché dalla data di presentazione dell’offerta, sulla scorta delle seguenti
argomentazioni: l’art. 33 della l. n. 41 del 1986, comma 6, ha abrogato il D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, che prevede la decorrenza del compenso revisionale dalla data di presentazione dell’offerta; l’art. 33 citato stabilisce c he la revisione dei prezzi decorre dal momento dell’aggiudicazione; non sussistendo nella fattispecie dell’appalto -concorso la fase dell’aggiudicazione, il vincolo negoziale, da cui deriva il diritto al compenso revisionale, si deve individuare con la stipulazione del contratto.
9.Avverso tale sentenza, con atto notificato il 29 giugno 2017, ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, svolgendo tre motivi.
10.Con atto notificato in data 8 settembre 2017 ha proposto controricorso il Comune di Giugliano in Campania, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
considerato che
11.Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni dettate in materia di revisione prezzi dall’art. 1 del d.lgs. C.p.S. 6.12.47, n. 1501, dall’art. 2 della l. 22.2.1973, n. 37, dall’art. u. della l. 700/74, dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, dall’art. 1 della l. 10.12. 1981, n. 741, e dall’art. 33 della l. n. 41/1986.
11.1. Secondo la società ricorrente, la Corte d’appello, nel far decorrere il termine di decorrenza del compenso revisionale dalla data di stipulazione del contratto, avrebbe applicato erroneamente le disposizioni dettate in materia di revisione prezzi. A detta dell’odierna esponente, il Comune controricorrente non avrebbe, in violazione dell’art. 8 della l. n. 741/1981, provveduto all’attualizzazione dell’offerta dalla data di formulazione a quella di stipula del contratto; in altri termini, tra l’offerta e il contratto erano trascorsi più di sei mesi senza aggiornamento del prezzo. Conseguentemente, discutendosi di appalto-concorso, nel quale si
ritiene assente una vera e propria aggiudicazione, l’art. 33 della l. n. 41/1986 -in conformità a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato con parere n. 382/1991 e dal T.A.R. Campania con sentenza n. 396/1995 -andrebbe interpretato nel senso che il compenso revisionale dovrebbe decorrere dalla data di presentazione dell’offerta, con conseguente nullità dell’art. 12 del Disciplinare di gara che prevede un termine di decorrenza differente.
12.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
12.1. Co ntrariamente a quanto statuito dalla Corte d’appello, nella fattispecie dell’appalto -concorso il vincolo negoziale tra le parti potrebbe sorgere anche precedentemente alla conclusione del contratto quando il Disciplinare di gara, come nel caso di specie, a bbia espressamente previsto la fase dell’aggiudicazione definitiva. non dovesse ritenersi spettante il dell’offerta, dovrebbe comunque ritenersi sorto il vincolo negoziale alla data in cui è intervenuta l’aggiudicazione definitiva (11 maggio 1989) alla
A detta del ricorrente, se compenso revisionale con decorrenza dalla data luce del disposto dell’art. 9 del Disciplinare di gara.
13.Con il terzo punto, il ricorrente ha chiesto la rimodulazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché dei costi della CTU.
Il primo motivo è infondato.
L’articolo 33 della legge n.41/1986 ratione temporis applicabile così dispone:
‘ . Il secondo comma dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741
come l’art. 33 della legge
n.41/1986 applicabile ratione temporis si riferisca, senza operare distinzioni, ai “lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici”, ragion per cui non vi è ragione per dubitare dell’ampiezza dell’intervento del legislatore, corrispondente, del resto, alla sua “ratio”, intesa a limitare, per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, gli effetti della previgente disciplina’.
l’interpretazione invocata dalla ricorrente, implicante, tra l’altro, l’ultrattività del d.l.c.p.s. 6 dicembre 1947, n. 1501, confligge con il chiaro tenore del comma sesto del citato artt. 33 della 1. n. 41 del 1986, che prevede l’abrogazione di tutti le disposizioni in contrasto con la nuova disciplina.
l’art. 33
legge 41/1986 non prende in considerazione né l’offerta, né altra scansione della fase procedimentale che prelude all’aggiudicazione d efinitiva, ma anche perché l’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 33 l.n. 41/1986 non consente di avallarla.
22. Il secondo motivo deduce una censura inammissibile perché nuova, essendo l’argomento fondato sull’art. 9 del Disciplinare di gara non menzionato nella sentenza impugnata e dedotto dalla ricorrente senza specificare dove era stato prima proposto ( cfr. Cass. 1453/2013; id. 27568/2017).
23. Il terzo motivo è assorbito ( c.d. assorbimento improprio cfr. Cass. 28663/2013) dall’esito sf avorevole dei primi due.
24. Il ricorso è dunque rigettato e parte ricorrente va condannata, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
25. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro
6000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sens i dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione