SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4812 2025 – N. R.G. 00005949 2022 DEPOSITO MINUTA 07 08 2025 PUBBLICAZIONE 11 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
così composta:
dr. NOME COGNOME presidente relatore
dr. NOME COGNOME consigliere
dr. NOME COGNOME consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 5949 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2022, posta in decisione all’udienza del giorno 10 marzo 2025 e vertente
TRA
,
GIÀ
,
C.F.
, con gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME
PARTE APPELLANTE
E
, CF , in persona del pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato P.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5406/2022 del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. -La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
di dichiarare l’inadempimento del all’obbligazione di pagamento contrattualmente assunta, come meglio descritta in narrativa, e per l’effetto, di condannare il a corrispondere ad essa attrice (ora l’importo che risulti dovuto a titolo di aggiornamento e/o revisione dei prezzi e/o comunque il maggior importo dovuto per l’esecuzione dei servizi di presidio fissi, ottenuto in applicazione delle condizioni contrattuali indicate in narrativa, al netto del pagamento parziale frattanto intervenuto e da imputare innanzi tutto a spese, poi agli interessi al tasso di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento dei compensi revisionali per ciascun anno successivo al primo e sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c.;
in via subordinata, di dichiarare il ritardo del nel pagamento dell’importo di € 554.829,25, riconosciuto come dovuto dal medesimo e corrisposto, a titolo di revisione prezzi, e, per l’effetto, di condannare il al pagamento degli interessi su tale importo al tasso di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento dei compensi revisionali per ciascun anno successivo al primo e sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c.
Il si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte ed esperita perizia contabile ».
§ 2. -All’esito del giudizio il tribunale ha così deciso:
‘ dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione alla domanda attorea avanzata in via principale;
condanna il , al pagamento, a titolo di interessi, in favore a socio unico, quale impresa capogruppo della ndicata, dell’importo di euro 216.861,27, oltre gli interessi anatocistici dalla domanda al saldo; Contr compensa tra le parti le spese di lite ‘ .
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
Regolamentazione del rapporto:
In fatto, va rilevato che, come documentalmente provato:
-la riunione temporanea di imprese (RTI) costituita tra per immobili in uso a qualsiasi titolo alle le singole amministrazioni pubbliche interessate. Cont
(di seguito , in qualità di impresa mandataria, e le società e e RAGIONE_SOCIALE, hanno stipulato, in data 26 giugno 2007, una Convenzione per la fornitura di servizi di Pubbliche Amministrazioni adibiti ad uso ufficio (Lotto 9), che prevedeva le condizioni generali di fornitura da applicarsi ai singoli contratti di servizi conclusi tra
-detti contratti erano disciplinati, oltre che dalla predetta Convenzione, anche da quanto previsto dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Tecnico, gli ordini di fornitura e gli atti aggiuntivi provenienti dalle pubbliche amministrazioni che si avvalevano della Convenzione medesima;
-dalla convenzione emergeva che: l’ ‘Ordinativo Principale di Fornitura’ corrispondeva all’ordinativo di fornitura disciplinato dalle condizioni generali ed era il documento tramite il quale le singole amministrazioni utilizzavano la convezione usufruendo delle condizioni tecniche ed economiche di cui all’offerta del fornitore; l’ ‘Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura’ era l’atto con cui le amministrazioni contraenti integravano l’ordinativo principale, modificando le condizioni contenute nel piano dettagliato di intervento o nel verbale di consegna e dove potevano definire anche l’importo per l’esecuzione di interventi extra canone, cioè per interventi al di fuori di quelli per cui era previsto il pagamento tramite fissazione di un canone annuale; l’ ‘Ordine di Intervento’ era il documento con cui l’amministrazione contraente richiedeva od utilizzava un intervento la cui esecuzione sarebbe stata remunerata come attività extra-canone;
-la faceva ricorso al TAR Lazio in conseguenza del rifiuto del di riconoscere la revisione annuale dei prezzi dei servizi a c.d. ‘presidio fisso’ eseguiti su ordinativo del medesimo .
-la iceveva l’ordinativo principale di fornitura del Ministero di Giustizia di durata quadriennale (gennaio 2008/dicembre 2011) in data 10.12.2007 e l’efficacia di detto ordinativo era prorogata, più volte sino al febbraio 2014, ove era comunicata l’i nterruzione del servizio dal 17.2.2014; Cont Cont
La sentenza del TAR
Nella sentenza n.8757/2017 intervenuta tra le parti, il TAR Lazio, come risulta dalla condivisibile parte motiva della sentenza, richiamava, preliminarmente i principi normativi e gli indirizzi interpretativi in materia di revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, come definiti dalla più recente giurisprudenza amministrativa evidenziando:
che l’art. 115 del d.lgs. 63/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, disponeva che: ‘ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e
servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ‘;
che detta norma perseguiva ‘ la duplice finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte e, al contempo, quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (da ultimo, cfr., quanto al primo profilo, , Napoli, sez.V, 15 febbraio 2017, n. 969 e, quanto al secondo, , , sez. I, 2 dicembre 2015, n. 495) ‘;
che detta disposizione, come costantemente affermato in giurisprudenza, costituiva ‘ norma imperativa, non suscettibile di essere derogata in via pattizia, ed è integratrice della volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2295 e sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465) ‘;
che ‘ all’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, tuttavia, non corrisponde un diritto dell’appaltatore all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, atteso che la concreta debenza e lo specifico ammontare dello stesso devono essere stabiliti dall’amministrazione sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici. Ne deriva che la posizione dell’appaltatore, quanto alla richiesta di effettuare la revisione del prezzo in base ai risultati dell’istr uttoria, è di interesse legittimo, poiché è correlata ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare, in sede procedimentale, un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato (Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25, con ampi richiami giurisprudenziali) ‘;
che ‘ solo dopo che il procedimento di liquidazione si sia concluso, a mezzo della formale adozione di un provvedimento amministrativo, in senso favorevole al privato, lo stesso sarà titolare di un diritto soggettivo al pagamento, circostanza questa che, pur nella attribuzione della tutela di entrambe le posizioni giuridiche soggettive menzionate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministravo, rileva ai fini di individuare il regime processuale a cui sottostanno le differenti azioni esperibili dal privato ‘;
che da tale quadro derivava come, ‘ nella fase procedimentale, il privato potrà tutelare la sua posizione di interesse legittimo a mezzo di ricorso avverso l’eventuale inerzia dell’amministrazione o a mezzo di un’azione annullatoria, da proporsi nell’ordinario termine decadenziale, avverso il provvedimento di totale o parziale diniego della revisione del prezzo, con consequenziale preclusione all’esercizio di un’azione diretta di accertamento e di condanna; nella fase successiva, e dunque dopo che l’importo della revisione spettante sarà stat o stabilito con un provvedimento amministrativo autoritativo, il corrispondente diritto soggettivo di credito potrà essere tutelato a mezzo di azione di condanna nell’ordinario termine prescrizionale (per una diffusa e completa ricostruzione, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25) ‘.
In applicazione di detti principi, in parziale accoglimento del ricorso avanzato dal R.T.I. il TAR Lazio accoglieva la domanda di annullamento dei due atti di diniego di revisione dei corrispettivi per i ‘presidi fissi’ relativi agli anni 2009 e 2010, nonché la domanda di annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia con il quale era stata respinta l’istanza diretta ad ottenere la revisione dei prezzi per i servizi relativi ai presidi fissi resi a partire dal 1° gennaio 2011 e sino al 17 febbraio 2014.
Sul punto, il TAR dichiarava ‘ l’illegittimità delle ragioni di diniego utilizzate dall’amministrazione, atteso che, a prescindere dall’interpretazione dell’art. 5.5.2. del capitolato, il non poteva sottrarsi, stante il chiaro disposto dell’art. 115 del d.lgs. 162/2006 – il cui contenuto si impone all’amministrazione pur in assenza di una espressa previsione convenzionale – al corretto esperimento del procedimento teso a verificare la ricorrenza dei presupposti e l’eventuale importo della revisione dei corrispettivi dovuto per qualsiasi voce contrattuale ‘.
Revisione prezzi operata dal Ministero
Successivamente, il Ministero di Giustizia, in esecuzione della sentenza del TAR, avviava il procedimento di istruttoria, ex art. 115 del d.lgs. 63/2006, ai fini dell’accertamento del diritto del R.T.I. ad ottenere la revisione dei prezzi e di quantificarn e l’ammontare.
All’esito di detto procedimento, come documentato, il Ministero di Giustizia, con comunicazione del 15.1.2018:
riconosceva dovuto l’importo complessivo di euro 554.829,25, a titolo di revisione dei prezzi operato sulla base della variazione degli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) senza tabacchi;
subordinava l’erogazione di detto importo allo storno delle fatture già emesse al riguardo tramite emissione di corrispondenti note di credito, in quanto ritenute fatture erronee nel quantitativo essendo basate su un adeguamento dei prezzi dei servizi a presidio fisso basati sul diverso criterio degli incrementi previsti dai Contatti Nazionali di Lavoro, ed all’emissione di sei fatture, una per ogni anno, conformi a quanto riconosciuto dall’amministrazione.
Detto importo comprensivo dell’I.V.A., come documentato, era riscosso in data 17.4.2018.
Domanda principale: difetto di giurisdizione
Ciò detto, in ordine all’eccezione di giurisdizione avanzata dall’amministrazione convenuta, va osservato, innanzitutto, che la domanda attorea riguarda, in via principale, il pagamento, a titolo di revisione dei prezzi, del maggiore importo ritenuto dovuto in base al diverso criterio di aggiornamento basato non sugli indici I.S.T.A.T., ma sull’andamento del costo della manodopera come risultante dalla contrattazione collettiva ‘di più recente pubblicazione al momento di definizione dell’Ordinativo’ come pr evisto nell’art.5.5.2 del capitolato tecnico.
Sul punto, condividendo le argomentazioni del T.A.R. si ritiene come alla stazione appaltante pubblica sia attribuito un potere discrezionale, nell’ambito della valutazione dell’aggiornamento dei prezzi dei servizi commissionati, al fine di effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.
In proposito, va evidenziato, altresì, che il Tribunale ritiene come la generale previsione nel capitolato tecnico (confermato anche nell’allegato 8 della convenzione relativo ai prezzi) che il criterio base della determinazione del costo della manodopera (da utilizzare per i servizi a presidio fisso) fosse basato sulla contrattazione collettiva più recente al momento dell’Ordinativo – che nel caso di specie era stato unitario (con iniziale efficacia di un quadriennio, successivamente più volte prorogata) -, non sia idonea a radicare, in favore della RTI, l’automatico diritto annuale di una revisione dei prezzi in base alla contrattazione collettiva sia in ordine all’ an, sia in ordine al quantum.
Si reputa, infatti, al riguardo, che nei poteri discrezionali dell’amministrazione, al fine di attuare l’interesse pubblico sopra indicato, via sia anche l’opportunità di una verifica dell’effettivo aumento del costo del lavoro da parte delle imprese esecu trici dei lavori e l’opportunità di utilizzare altri criteri di aggiornamento, quale quello degli indici I.S.T.A.T., criterio che nel capitolato tecnico era stato espressamente previsto per i servizi pagabili a canone (art.5.5).
Ciò detto, considerato che le recenti Sezioni Unite della Suprema Corte hanno valutato che ‘ nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), del d.lgs. 104 del 2010, sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria ‘ (cfr. Sez. Un., sent. n.35952/2021), il Tribunale ritiene che, per quanto sopra visto, la revisione del prezzo del contratto di appalto svolto dal è stato oggetto di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento, volto al compimento dell’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale dell’amministrazione nei confronti dell’appaltatore.
Conseguentemente, a seguito dell’esercizio di detti poteri autoritativi, la parte attrice doveva impugnare il provvedimento amministrativo, conclusivo del predetto procedimento amministrativo, davanti alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di contestazione relativa ad un dedotto non corretto esercizio di detto potere discrezionale a seguito de ll’applicazione di un criterio di valutazione di adeguamento prezzi diverso da quello ritenuto applicabile in caso di revisione prezzi della manodopera e che avrebbe comportato una liquidazione di compenso superiore a quella in concreto riconosciuta adottando il criterio di adeguamento secondo gli indici I.S.T.A.T..
Pertanto, deve ritenersi sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in relazione alla domanda principale.
Domanda subordinata
-il compenso spettante a titolo di revisione del prezzo costituisce un debito di valuta assoggettabile alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento;
-detti interessi sono dovuti ex lege sui compensi revisionali dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e, pertanto, secondo la scadenza temporale della debenza dei medesimi compensi revisionali riferita a ciascun anno successivo al primo, in quanto si ritiene che gli interessi moratori sul compenso revisionale inizino a maturare dal momento in cui matura il diritto alla revisione del prezzo del contratto e non quando l’ammontare di quanto dovuto a titolo di revisione dei prezzi è sta to concretamente calcolato;
-diversamente, influirebbero sulla decorrenza degli interessi i tempi dell’amministrazione per concludere il procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione dell’ an e del quantum dovuto all’appaltatore frustando la funzione risarcitoria di detti interessi.
Ciò detto, si rileva, come il c.t.u., calcolando la scadenza annuale della revisione dei prezzi ed il termine ultimo al giorno precedente l’incasso della somma versata dalla pubblica amministrazione a titolo di revisione prezzi, ha liquidato gli interessi, ai sensi dell’art.5 d.l.vo 231/2002, nell’importo complessivo di euro € 216.861,27.
Pertanto, il va condannato al pagamento, in favore della a titolo di interessi sulla revisione dei prezzi, dell’importo di euro € 216.861,27, oltre gli interessi anatocistici, come richiesti, dalla domanda, trattandosi di interessi scaduti da oltre sei mesi, al saldo.
Spese
In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza e della natura della questione si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
§ 3. -Ha proposto appello a socio unico, già a socio unico, ed ha chiesto:
« Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis , riformare la Sentenza n. 5406/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Imprese XVII (ex IX), nell’ambito del giudizio avente n. R.G. 21570/2018, emessa in data 1° aprile 2022 e pubblicata in data 8 aprile 2022, non notificata, e per l’effetto:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario;
b) in via principale, accertare e dichiarare l’inadempimento del all’obbligazione di pagamento contrattualmente assunta e come meglio descritta in narrativa e, per l’effetto, condannare il a
corrispondere a l’importo dovuto, a titolo di adeguamento dei prezzi, per le prestazioni rese di cd. ‘presidio fisso’, nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 16 febbraio 2014, per euro 330.207,14, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento dei compensi revisionali per ciascun anno sino al soddisfo, oltre interessi anatocistici, ai sensi degli artt. 1283 e 1284 c.c..
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge »
Il ha resistito al gravame ed ha così concluso nella comparsa di costituzione e risposta:
‘ Piaccia all’Ecc.Ma Corte di Appello adita rigettare l’appello avversario e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite ‘ .
Le note scritte depositate dalla parte appellata per l ‘ udienza di precisazione delle conclusioni contengono le medesime conclusioni, anche se, probabilmente per un refuso, l ‘ Avvocatura dello Stato ha concluso per il
, già
, anziché per il
.
L’appello è stato posto in decisione all’udienza del giorno 10 marzo 2025 svolta in modalità cartolare e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c..
§ 4. -L’appello contiene il seguente motivo.
L’appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha statuito sulla domanda principale il difetto di giurisdizione della AG.O., per aver ritenuto che la revisione del prezzo del contratto di appalto costituisse oggetto di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento amministrativo che implica l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale dell’Amministrazione nei confronti dell’appaltatore e, pertanto, impugnabile davanti alla giurisdizione amministrativa.
Secondo l’appellante, al contrario, la situazione giuridica soggettiva fatta valere nel primo grado di giudizio è da qualificarsi come diritto soggettivo alla corresponsione degli importi aggiornati ‘come da contratto’, in quanto la domanda principale aveva ad oggetto l’applicazione del la clausola contrattuale di cui
all’allegato 8 della Convenzione (nonché all’art. 5.5.2, co. 9, del Capitolato Tecnico, allegato 5), secondo cui: « Relativamente alla sola manodopera il prezzo a base d’asta sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione -in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della definizione dell’Ordinativo o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti -cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto dei costi generali e dell’utile d’impresa» (v. «Sezione 3 Corrispettivo della manodopera »,
Pertanto, attivata dal appellato la Convenzione e trasmesso un Ordinativo Principale di Fornitura (‘ OPF ‘) a al fine di approvvigionarsi i servizi di facility management , tra cui quelli di ‘presidio fisso’ per gli immobili indicati dall’amministrazione medesima , e prevista una «data inizio erogazione dei servizi» al «01/01/2008» e una «data fine erogazione dei servizi» al «31/12/2011», alla scadenza dell’OPF il effettuava ulteriori ordinativi, per le medesime prestazioni già contenut e nell’OPF tra cui il presidio fisso, dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012, e così via mediante plurime determine fino al 16 febbraio 2014, cosicché, proprio in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 35952/2021 richiamato dal Tribunale, il avrebbe dovuto applicare la medesima clausola di cui all’allegato 8 e di cui all’art. 5.5.2, co. 9, del Capitolato Tecnico , allegato 5, anche per gli Ordinativi successivi alla scadenza del 31/12/2011, diversi, dunque, dall’ OPF iniziale, senza che rimanesse alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione, dovendo quest’ultima limitarsi a dare applicazione alle indicate clausole contrattuali disciplinanti la revisione prezzi. Contr
Pertanto , secondo l’appellante, il giudice di primo grado ha trascurato di considerare che la domanda principale di , rinveniente la sua ragione nella clausola contrattuale di cui all’ Allegato 8 e coincidente con la mera pretesa di corretto adempimento della clausola contrattuale con la quale si disponeva l’adeguamento dei costi della manodopera facendo diretta applicazione dei CCNL vigenti di tempo in tempo, e che, pertanto, aveva ad oggetto l’adempimento di un obbligo puntualmente e compiutamente regolato dalla clausola contrattuale, alla quale corrispondeva ad un diritto soggettivo dell’appaltatore .
§ 5. -Il motivo va respinto.
Va subito detto che buona parte delle contrapposte tesi sostenute dalle parti in causa è fondata su un equivoco, determinato da una non completa trasposizione delle clausole contrattuali di cui all’allegato 8, relativo ai PREZZI, e di cui all’allegato 5, Capitolato Tecnico, riguardanti il corrispettivo della Manodopera, in base alle quali, nella prospettazione dell’appellante, andavano stabiliti i prezzi per i servizi relativi ai presidi fissi resi a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 16 febbraio 2014, o ssia dopo la scadenza dell’ OPF .
Ed allora conviene riportare testualmente il contenuto delle suddette clausole.
ALLEGATO 8 (PREZZI): SEZIONE 3 CORRISPETTIVO DELLA RAGIONE_SOCIALE
Relativamente alla sola costo della manodopera ufficiale in vigore ove viene effettuata la prestazione in ottemperanza alla contrattazione collettiva di Piu recente pubblicazione al momento definizione dell’Ordinativo alle disposizioni vigenti cui si aggiunge un importo percentuale a 26,50% calcolato sul costo-della pari
Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile dimpresa)
Esempio: Se il costo della manodopera ufficiale è a CM, ed il ribasso proposto in sede di offerta è pari al 10%; il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia sarà a: pari pari Ppge
Nella sezione 2 del Verbale di Consegna (rif.All.5 Capitolato Tecnico par.4.1.5.2) per ognuno dei servizi attivati, dovrà essere riportato il corrispettivo della manodopera in vigore all’atto della stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura, come sopra determinato
Il riferimento al corrispettivo in vigore alla data della stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura contenuto nell’ultimo capoverso, quale dato da riportare nel Verbale di Consegna, sta ad indicare che per la durata dell’Ordinativo Principale di Fornitura dal 01/01/2008 al 31/12/2011 il prezzo della manodopera è stato unitariamente fissato secondo il calcolo sopra indicato.
Nella disposizione in esame si fa riferimento al Verbale di Consegna disciplinato nell’ Allegato 5- Capitolato Tecnico, che per maggiore chiarezza occorre riportare:
4.1.5 VERBALE DI CONSEGNA
[l Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale [‘Assuntore prenderà (ormalmente in carico beni /immobili per Jesecuzione dei servizi richiesti per 4 anni successivi.
II Verbale dovrà essere redatto in duplíce copia in contraddittorio tra Assuntore ed Amministrazione Contraente. La data di sottoscrizionc del Verbale costituirà la
data di inizio di erogazione dei servizi, cosi come previsto al paragralo 4.1.4 Verbale di Consegna dovrà prevedere le seguenti sezioni:
Sezione I: attestazione della presa in consegna degli immobili;
2 Sezione 2: costi dei servizi;
Sezione 3: organizzazione dell’Assuntore Interfacciamento;
Sezione 4: subappalto.
Qualunque variazionc della consistenza degli immobili degli impianti del numero dei servizi a canone dovrà essere formalizzata attraverso un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura.
Tali variazioni comportcranno laggiornamento del Piano Dcttagliato degli Interventi secondo quanto previsto al par. 4.2.1
Nei prossimi paragrali si riporta una breve descrizione delle sezioni del Verbale di Consegna.
4.1.5.2 Sezione 2: Costi dei servizi
Tale sezione dovrà riportare, per ognuno dei servizi attivati, costi unitari in Dovrà inoltre essere esplicitato, per ognuno dei servizi a{tivati, il costo unitario della manodopera, ottenuto applicando le modalità di cui al paragrafo 5.5.2.
Il Paragrafo 5.5.2 recita:
Relativamente alla sola in
ottemperanza ala contrattazione collettiva di piu cui si aggiunge un Pari
al 26,509 di cui sopra {costi generali utile d’impresa)
Esempio: Se il costo della manodopera ufficiale ë ed il ribasso proposto in sede di offerta è al 10%; il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia Ppge sarà a: pari pari pari
ILNella sezione 2 del Verbale di Consegna (par.4.1.5), per ognuno dei servizi attivati, ‘dovrà essere’ riportato 1l costo della dell’Ordinativo Principale di Fornitura, ottenuto applicando ai contratti collettivi di più recente pubblicazione al momento definizione dellOrdinativo alle disposizioni legislative, regolamentari 0 amministrative nonché ai prezziari 0 ai listini ufficiali vigenti la maggiorazione dovuta ai costi fissi ed allutile dimpresa al netto del ribasso in sede di offerta
Anche nell’Allegato 5), al pari dell’Allegato 8), il riferimento al corrispettivo in vigore alla data della stipula dell’Ordinativo Principale di Fornitura contenuto nell’ultimo capoverso, quale dato da riportare nel Verbale di Consegna, sta ad indicare ch e per la durata dell’Ordinativo Principale di Fornitura dal 01/01/2008 al 31/12/2011 il prezzo della manodopera è stato unitariamente fissato secondo il calcolo sopra indicato.
Alla luce delle riportate clausole contrattuali, deve pertanto ritenersi che il prezzo della manodopera, sulla base del quale calcolare il prezzo del servizio di presidio fisso, sia stato regolato con riguardo al contratto collettivo nazionale all’atto di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura ( OPS ) per il periodo in cui lo stesso è rimasto in vigore, ossia dal 01/01/2008 al 31/12/2011.
Nulla statuiscono le citate clausole circa la revisione prezzi degli Ordinativi successivi alla scadenza dell’ OPS.
In particolare, si pone il problema, per gli ordinativi successivi alla scadenza del 31/12/2011, oggetto della domanda del presente giudizio, di assicurare la doverosa revisione prezzi, atteso il disposto dell’a rt. 115 del d.lgs. 63/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, il quale disponeva che: ‘ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ‘.
Invero, come si è visto, tanto l’allegato 8 sezione 3, quanto l’allegato 5, paragrafo 5.5.2 regolano il prezzo della manodopera solo con riferimento al periodo dal 01/01/2008 al 31/12/2011.
Ma anche per le annate 2009-2011, le clausole in esame non prevedono affatto il meccanismo revisionale sulla base dei contratti collettivi nazionali via via succedutisi nel suddetto arco temporale, risultando invece il prezzo calcolato per l’intero quadriennio sulla base del contratto col lettivo nazionale all’atto di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, ossia in modo unitario, come rilevato correttamente dal giudice di primo grado a pag. 6 della sentenza impugnata.
Tant’è che il TAR, nella sentenza n. 8757/2017, ha annullato anche i provvedimenti del Ministero della Giustizia di diniego di revisione prezzi del 4 marzo e del 29 luglio 2010, relativi al periodo di vigenza del contratto, per violazione dell’ art. 115 d.lgs. 163/2006, implicitamente escludendo, dunque, che le clausole richiamate contenessero una compiuta ed esaustiva regolamentazione della revisione prezzi.
A maggior ragione, dunque, deve escludersi che dette clausole possano trovare immediata applicazione nella regolamentazione della revisione prezzi per il periodo successivo alla scadenza dell’ OPF , ossia dal 1° gennaio 2012 e sino al 16 febbraio 2014 , come sostenuto dall’appellante.
Ed allora, come riferito dal giudice di primo grado nello svolgimento del processo, a fronte del diniego della revisione da parte del in data 4 marzo e del 29 luglio 2010 e poi in data 18 luglio 2016, la aveva fatto ricorso al TAR Lazio in conseguenza del rifiuto del di riconoscere la revisione annuale dei prezzi dei servizi a c.d. ‘presidio fisso’ eseguiti su ordinativo del medesimo ; Contr
con la sentenza n. 8757/2017 intervenuta tra le parti. Il TAR Lazio ha ritenuto: ‘ l’illegittimità delle ragioni di diniego utilizzate dall’amministrazione, atteso che, a prescindere dall’interpretazione dell’art. 5.5.2. del capitolato, il non poteva sottrarsi, stante il chiaro disposto dell’art. 115 del d.lgs. 162/2006 – il cu i contenuto si impone all’amministrazione pur in assenza di una espressa previsione convenzionale – al corretto esperimento del procedimento teso a verificare la ricorrenza dei presupposti e l’eventuale importo della revisione dei corrispettivi dovuto per qualsiasi voce contrattuale ‘. A seguito di detta sentenza, il Ministero ha avviato il procedimento di istruttoria, ex art. 115 del d.lgs. 63/2006, ai fini dell’accertamento del diritto del R.T.I. ad ottenere la revisione dei prezzi e di quantificarne l’ammontare , in esito al quale ha disposto la revisione prezzi per i servizi costituenti ‘presidi fissi’ per le prestazioni rese nel periodo 2009-2011 e dal 1 gennaio 2012 al 16 febbraio 2014 sulla base della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (FOI) senza tabacco.
Non è qui in discussione il merito del criterio adottato dal , quanto il fatto che, come peraltro rimarcato dalla stessa sentenza del TAR sopra riportata, ‘ a prescindere dall’interpretazione dell’art. 5.5.2. del capitolato …. in assenza di una espressa previsione convenzionale ‘, il dovesse attivare il procedimento teso a verificare la ricorrenza dei presupposti e l’eventuale importo della revisione dei corrispettivi dovuto per qualsiasi voce contrattuale.
Si trae pertanto dalla stessa sentenza del TAR, -al quale peraltro la stessa ricorrente aveva prospettato l ‘eventuale nullità dell’art. 5.5.2. del Capitolato tecnico per contrasto con l’art. 115 del d.lgs. 163/2006,- che la revisione prezzi della manodopera, per il periodo oggetto della domanda dal 1° gennaio 2012 al 16 febbraio 2014, non trova affatto la compiuta ed esauriente regolamentazione nell’allegato 8 e nell’allegato 5 paragrafo 5.5.2, ma, in assenza di regolamentazione contrattuale, necessitava de ll’attivazione del procedimento teso a verificare la ricorrenza dei presupposti e l’eventuale importo della revisione dei corrispettivi dovuti per i servizi di ‘presidio fisso’ .
Ne consegue che, come ha ritenuto il giudice di primo grado, la revisione del prezzo del contratto di appalto svolto dal , in quanto oggetto di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento volto al compimento dell’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, sottende l’esercizio di
un potere autoritativo discrezionale dell’amministrazione nei confronti dell’appaltatore . Pertanto, la contestazione relativa al dedotto non corretto esercizio di detto potere discrezionale può proporsi esclusivamente mediante l’impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo del predetto procedimento amministrativo, davanti al giudice amministrativo.
§ 6. -Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante . Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull’appello proposto da a socio unico, già a socio unico, nei confronti del contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. -rigetta l ‘ appello;
2. -condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 20.119 oltre a spese generali, IVA e CPA.
-Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall’art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il giorno 25 luglio 2025. Il presidente estensore