Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21825 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32305 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio (Roma), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1942/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, pubblicata il 30/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/1/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALE parti.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.500/2015, il Giudice di pace di San AVV_NOTAIO Ionico accolse l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento n.NUMERO_DOCUMENTO del 4/3/2015 di revisione della patente di RAGIONE_SOCIALE mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ex art 126 bis codice della strada, per esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo; annullò perciò il provvedimento; l’opponente aveva lamentato la mancata tempestiva comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni del punteggio conseguenti ad infrazioni che ne implicavano la decurtazione nel termine di novanta giorni fissato dall’art. 201 del codice.
Con sentenza n. 1942/2020, il Tribunale di Taranto rigettò l’appello del RAGIONE_SOCIALE che aveva contestato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie dell’art. 201 del codice; in particolare il Tribunale, pur escludendo l’applicazione dell’art. 201, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato avente ad oggetto un provvedimento di revisione ex art. 128 cod. strada, ritenne comunque tardiva la notifica del provvedimento di revisione perché avvenuta oltre due anni dopo la comunicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della sequenza RAGIONE_SOCIALE contravvenzioni al codice della strada legittimanti la stessa revisione.
Avverso questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 in relazione all’art. 201, comma 1 dello stesso codice, per avere il Tribunale ritenuto che, seppure RAGIONE_SOCIALE fattispecie non sia applicabile l’art. 201 comma 1, il provvedimento di revisione della patente ex art. 126 bis comma 6 sarebbe stato notificato a COGNOME in un termine non congruo rispetto RAGIONE_SOCIALE notifica della «sequenza RAGIONE_SOCIALE contravvenzioni (definitive) al codice della strada legittimanti la revisione» stessa; il provvedimento di revisione della patente di RAGIONE_SOCIALE, conseguente all’azzeramento dei punti per accertamento di tre violazioni implicanti la perdita di cinque punti in un anno, non presupporrebbe invece alcuna comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALE variazioni di punteggio che lo riguardano.
1.2. Con il secondo motivo, pure articolato in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, co. 3, d.lgs. 285/1992 e dell’art. 6 del d.m. 29 luglio 2003, come modificato dal d.m. 30 marzo 2006, per avere il Tribunale rigettato nel merito l’appello proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Civile avverso la sentenza del Giudice di Pace di San AVV_NOTAIO Ionico nella parte in cui aveva affermato che «secondo quanto dispone l’art . 126 bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dRAGIONE_SOCIALE legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a ques t’ultimo di riparare RAGIONE_SOCIALE violazione commessa, frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo RAGIONE_SOCIALE conoscenza ed al rispetto del codice della strada» e che, nel caso di specie, non era stato
provato dall’amministrazione che le singole variazioni di punteggio fossero state comunicate al ricorrente, nonostante l’obbligo di notifica; secondo il RAGIONE_SOCIALE, la preventiva comunicazione della variazione del punteggio non costituirebbe invece presupposto indefettibile per ciascun conducente per frequentare i corsi di recupero.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 6 – 2, n. 13637 del 02/07/2020, con indicazione di pronunce precedenti di identico contenuto) che «il provvedimento di revisione della patente di RAGIONE_SOCIALE, atto vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone l’avvenuta comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALE variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 6 – 2, n. 18174 del 16/09/2016)».
«Nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dRAGIONE_SOCIALE patente di RAGIONE_SOCIALE è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’RAGIONE_SOCIALE, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal RAGIONE_SOCIALE; la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio dRAGIONE_SOCIALE patente di RAGIONE_SOCIALE, non presuppone l’avvenuta comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti» (così Cass. Sez. 2, n. 9270 del 2018).
Il ricorso è, perciò, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata perché il Tribunale non ha deciso in conformità con i principi suesposti.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’opposizione di NOME COGNOME avverso il provvedimento n.NUMERO_DOCUMENTO del 4/3/2015 di revisione della patente di RAGIONE_SOCIALE mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis cod. strada.
In conseguenza, devono essere nuovamente regolamentate le spese del primo e del secondo grado, secondo la liquidazione operata in dispositivo, da porsi interamente a carico dell’opponente COGNOME e in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Le spese di questo giudizio di legittimità sono pure poste a carico di NOME COGNOME in favore del RAGIONE_SOCIALE, per soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di NOME COGNOME avverso il provvedimento n.NUMERO_DOCUMENTO del 4/3/2015 di revisione della patente di RAGIONE_SOCIALE mediante nuovo esame di idoneità tecnica ex art. 126 bis cod. strada;
liquida le spese del giudizio di primo grado in Euro 1046,00 e di secondo grado in Euro 2540,00, oltre spese prenotate a debito, ponendole interamente a carico di NOME COGNOME e in favore del RAGIONE_SOCIALE;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dello stesso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda