Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2517 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2517 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25966/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3000/2024 depositata il 02/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per due mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 2 luglio 2024, con cui la corte di appello di Napoli ha respinto il suo appello avverso sentenza del tribunale che aveva così deciso: « 1. accertate come in parte motiva le nullità dei rapporti oggetto di giudizio intestati alla RAGIONE_SOCIALE, accerta che il saldo del conto corrente bancario n. 178981591-93 va rettificato da euro ‘0’ a + euro 323.290,90 alla data ultimo estratto conto in atti e il saldo del conto corrente bancario 27/161 va rettificato da -€ 19.876,52 a + 147.332,22 alla data del 31.12.14 , corrispondente all’ultimo estratto conto in atti ».
– L’intimata resiste con controricorso.
– È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
– La ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Primo motivo: Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 101, 112 e 183, 6°comma, c.p.c., art. 2033 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. Con questo motivo si deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per illegittima decisione su una domanda non ritualmente posta con violazione del contraddittorio.
Secondo motivo: Violazione degli artt. 1422, 1827, 2033, 2934, 2935 e 2946 cod. civ., in riferimento all’art. 360,1° comma, n. 3 e 4, c.p.c. Con questo motivo si censura il rigetto della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie nella ipotesi di azione di rettifica del saldo.
– Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque inammissibile.
6.1. – La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore:
4.1. – È inammissibile il primo mezzo. Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero accolto una domanda, quella di rettificazione del saldo in luogo di quella di ripetizione di indebito, che la società originaria attrice non aveva tempestivamente proposto, come già denunciato in sede d’appello. Ma la sentenza d’appello così riassume il motivo in proposito ivi proposto: « Inammissibilità della domanda di accertamento e prescrizione delle rimesse solutorie. In particolare, secondo l’appellante, non poteva ravvisarsi in capo all’attrice nessun interesse specifico, autonomo e meritevole di tutela rispetto alla domanda di mero accertamento del saldo; in ogni caso, il Giudice di primo grado aveva sovrapposto il concetto di prescrizione del diritto alla rettifica, con quella relativa alla prescrizione dei pagamenti relativi alle rimesse solutorie, con il paradosso di consentire che un diritto prescritto continui a produrre effetti giuridici ed economici favorevoli al cliente, così come accade quanto la natura solutoria delle rimesse viene accertata secondo il conto ricostruito sicché, a seguito della eliminazione di tutti gli interessi illegittimi senza considerare la prescrizione, il correntista beneficerebbe di interessi attivi calcolati su tali importi dalla data del pagamento/versamento ‘solutorio’ ormai prescritto ». Dalla sintesi che precede, cioè, non risulta affatto che la banca avesse lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, bensì che la domanda di rettifica del saldo a conto aperto non potesse essere proposta per carenza di interesse, e che
comunque occorresse effettuare il ricalcolo sulla base del criterio del « saldo banca ». A fronte di ciò si dice nel ricorso per cassazione che la banca « proponeva tra altri il seguente motivo: 1° motivo: Inammissibilità della domanda di accertamento ». Non si capisce affatto, dall’espositiva, dunque, se effettivamente la corte d’appello abbia frainteso il motivo proposto (intendendo erroneamente che la domanda non fosse sostenuta da interesse) o se, invece, la banca avesse spiegato una censura diversa da quella fatta valere in questa sede (la corte d’appello ha pronunciato su domanda non proposta). Il motivo difetta dunque di autosufficienza. 4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., dal momento che la decisione della corte d’appello è conforme alla giurisprudenza della S.C. secondo cui il ricalcolo del saldo va effettuato non secondo il modello del «saldo banca» bensì di quello del «saldo rettificato» (per tutte Cass. n. 7721 del 16/03/2023).
6.2. – Nella memoria illustrativa, quanto al primo motivo, la banca ricorrente osserva che « non poteva esservi fraintendimento da parte della Corte di Appello perché la posizione dell’appellante, in ogni propria difesa (compreso in particolare l’atto di appello) aveva assunto come elemento principale il fatto che la società attrice aveva impostato la propria domanda come ripetizione di indebito e che l’accertamento del saldo era stato sempre richiamato quale presupposto per ottenere la restituzione delle somme »: ma questa considerazione non ha alcun costrutto a fronte del rilievo effettuato nella proposta di definizione accelerata con riguardo al difetto di autosufficienza, autosufficienza che avrebbe dovuto essere dimostrata, ovviamente, avuto riguardo al precetto dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., attraverso la menzione del contenuto del ricorso. Eguale considerazione – e cioè non sono indicati i brani del ricorso dai quali desumere la sussistenza del connotato di autosufficienza – vale per il
richiamo al passaggio contenuto nel ricorso in cui « si afferma che ‘tutti gli atti ……sono nulli in quanto i giudici di entrambi i giudizi hanno deciso sulla domanda di rettifica del saldo senza che la stessa sia stata legittimamente proposta e senza dichiarare l’inammissibilità dell’unica domanda di ripetizione di indebito’ ».
La prognosi di inammissibilità del secondo mezzo, poi, secondo quanto sostenuto nella memoria illustrativa, sarebbe il « frutto di un banale errore ». Secondo la ricorrente « la questione della rielaborazione del conto su saldo banca o saldo storico e saldo rettificato non è stata riproposta nel ricorso per Cassazione (ma solo diffusamente trattato nell’atto di appello) ». Viceversa la banca avrebbe censurato « il rigetto della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie nella ipotesi di azione di rettifica del saldo ».
Ma l’effetto dell’applicazione del principio del saldo rettificato in luogo del saldo banca o saldo storico è per l’appunto quello di modificare l’applicazione della prescrizione, dal momento che le rimesse le quali avrebbero dovuto essere considerate solutorie in applicazione del saldo rettificato, rimangono assoggettate alla disciplina della prescrizione delle rimesse meramente ripristinatorie. Va dunque ribadita l’inammissibilità del mezzo.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario; condanna
altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 6.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME