Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 22699/2020
promosso da
COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
ricorrenti contro
Regione RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE;
contro
ricorrente nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, succeduta al RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimata
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE n. 765/2020, pubblicata il 01/06/2020, notificata il 05/06/2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa all’udienza camerale del 23/09/2025 da parte del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di proprietari in Bazzano, INDIRIZZO, del fondo individuato in C.T. al Fl. n. 30, p.lla n. 62 di mq 3853, ricadente in zona industriale secondo il P.R.T. del RAGIONE_SOCIALE, il 15/01/2003 ricevevano comunicazione, ex art. 7 l. n. 241 del 1990, RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta approvazione, con Delibera del RAGIONE_SOCIALE n. 2 del 03/01/2003 (di seguito, il RAGIONE_SOCIALE, cui è, poi, succeduta l’RAGIONE_SOCIALE), e di un progetto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 56 del 1994, per la realizzazione di uno stabilimento per la revisione di apparecchiature utilizzate sui serbatoi destinati alla distribuzione del gas propano liquido.
Con ricorso innanzi al TAR RAGIONE_SOCIALE del 27/11/2003, NOME COGNOME impugnava il decreto d’occupazione temporanea del predetto terreno, emesso dalla Regione RAGIONE_SOCIALE a favore del RAGIONE_SOCIALE, con immissione in possesso al 23/10/2003.
In seguito, in data 08/04/2005, veniva adottato il decreto di esproprio in favore del menzionato RAGIONE_SOCIALE, avente come beneficiaria finale la RAGIONE_SOCIALE, il cui termine finale per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE relative opere edili era stato fissato al 28/10/2006.
Anche tale provvedimento veniva impugnato presso il TAR RAGIONE_SOCIALE con motivi aggiunti notificati il 27/05/2005, seguiti il 25/09/2007 da ulteriori motivi aggiunti, recanti la richiesta di retrocessione totale RAGIONE_SOCIALE‘area ex art. 63 l. n. 2359 del 1865, a seguito RAGIONE_SOCIALEa constatata mancata esecu-
zione RAGIONE_SOCIALE‘opera (edificio a destinazione industriale) nel termine perentorio del 28/10/2006, fissato nel decreto di esproprio.
Con sentenza n. 274/2009 il TAR respingeva il ricorso, quanto ai motivi d’illegittimità lamentati, mentre, in merito alla domanda di retrocessione totale, riteneva che la controversia fosse riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.
Seguiva, pertanto, il giudizio avviato con atto di citazione davanti al Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE da COGNOME NOME ed anche da COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali chiedevano che, accertata la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere nei termini di cui al decreto d’esproprio (28/10/2006), venisse dichiarata la decadenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità con condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, previa determinazione del corrispettivo dovuto per la retrocessione totale, alla restituzione del fondo e all’integrale riduzione in pristino RAGIONE_SOCIALE stesso, ovvero al risarcimento del danno nell’ammontare equivalente alle spese a ciò necessarie, oltre interessi e rivalutazione.
Il RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio e il giudice, concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., con ordinanza istruttoria RAGIONE_SOCIALE’11/05/2012, rilevata la mancata contestazione dei fatti illustrati nell’atto introduttivo, disponeva che venisse espletata una CTU per l’individuazione del terreno da retrocedere, del corrispettivo di retrocessione e RAGIONE_SOCIALE spese necessarie al ripristino.
Depositata la consulenza tecnica d’ufficio, veniva disposta una integrazione, depositata il 31/10/2013.
In data 29/01/2013, si costituiva in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 681/2015, il Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda attorea, condannando la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del fondo e alla riduzione in pristino RAGIONE_SOCIALE stesso, ovvero al risarcimento del danno quantificato in € 432.358,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi, con condanna del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di CTU, unitamente alle spese di lite sostenute dagli attori. Questi ultimi
venivano, invece, condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite sostenute dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di retrocessione, ovvero, in subordine, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e, in ogni caso, inammissibili e improcedibili le domande formulate dai signori COGNOME in primo grado. Nel merito chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di retrocessione, ovvero, in caso di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa stessa, dichiararsi eccessivamente onerosa la rimessione in pristino e la riduzione del prezzo. I signori COGNOME, oltre a chiedere il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, proponevano appello incidentale, sia pure limitatamente alla pronuncia di condanna adottata nei loro confronti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE, succeduta al RAGIONE_SOCIALE, aderiva all’appello e chiedeva in via pregiudiziale la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d’appello accoglieva l’appello principale, rigettando la domanda di retrocessione totale, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di retrocessione parziale, e rigettava l’appello incidentale, compensando interamente le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle sostenute dalla Regione RAGIONE_SOCIALE, che poneva a carico dei signori COGNOME.
In particolare, la Corte territoriale rilevava che nel corso del procedimento erano venuti meno i presupposti per procedere alla retrocessione, perché, in corso di causa, la RAGIONE_SOCIALE aveva realizzato un edificio a destinazione (non industriale, come previsto, ma) commerciale, ponendo in essere una trasformazione del suolo con l’assenso RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, che infatti aveva aderito ai motivi di appello principale. Ritenendo applicabile ratione temporis il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 l. n. 2359 del 1865, la Corte d’appello evidenziava che davanti al giudice amministrativo era stata richiesta la retrocessione totale del fondo, per mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera nel termine previsto e che correttamente il TAR aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ma, poi, davanti al Tribunale, i signori
COGNOME avevano fondato le loro argomentazioni anche sulla differenza RAGIONE_SOCIALE‘opera nel frattempo realizzata rispetto a quella programmata, ignorando la discrezionalità insita nel comportamento RAGIONE_SOCIALEa P.A., che aveva comunque consentito la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘edificio e i relativi mutamenti di destinazione. Ad opinione RAGIONE_SOCIALEa Corte, ciò comportava l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione al giudice amministrativo, secondo una giurisprudenza maturata già prima RAGIONE_SOCIALEa modifica legislativa introdotta dal d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
Dichiarato, pertanto, assorbito ogni altro motivo di ricorso principale, la Corte d’appello esaminava l’appello incidentale dei signori COGNOME, che respingeva, evidenziando che, sebbene non fosse stata formulata alcuna domanda nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Regione, comunque quest’ultima era stata evocata in giudizio e aveva dovuto costituirsi per eccepire il proprio difetto di legittimazione, cui gli originari attori non avevano aderito, aggiungendo che anche la misura dei compensi liquidati era corretta.
Avverso detta pronuncia COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di ricorso.
Si è difesa con controricorso la Regione.
Anche la RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, formulando anche un motivo di ricorso incidentale.
I ricorrenti e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 158 c.p.c., per vizio di costituzione del giudice, in ragione del conflitto degli artt. 62-72 l. n. 98 del 2013, di conversione del d.l. n. 69 del 2013, con l’art. 106, comma 2, Cost., essendo la decisione impugnata redatta e firmata, quale estensore, da un giudice ausiliario di Corte d’appello, membro del collegio giudicante, mentre, invece, l’art. 106, comma 2, Cost. consente la nomina, anche elettiva, di magistrali onorari solo per le funzioni attribuite a giudici
singoli, come pure evidenziato in una questione di legittimità costituzionale già sollevata da un altro giudice.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e dei relativi elementi probatori, in punto di scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori in rapporto alla domanda di retrocessione ex art. 63 l. n. 2359 del 25/06/1865, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che nessuno dei convenuti in primo grado aveva negato la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera alla scadenza del termine finale del 28/ 10/2006 -circostanza decisiva, perché fondante la richiesta di retrocessione totale, formulata prima al TAR RAGIONE_SOCIALE con i motivi aggiunti del 25/09/2007 e poi davanti al Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE con atto di citazione del 09/12/2009 -risultando, inoltre, comprovata la totale assenza di lavori dalla perizia asseverata del 21/09/2007, prodotta nel giudizio amministrativo, e a nulla valendo che, poi, nel del giudizio davanti al Tribunale, con CTU del 20/01/2013, fosse stata riscontrata la presenza di un edificio commerciale sui suoli espropriati, edificato successivamente al 21/09/ 2007.
I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto che la Corte di merito ha ritenuto che la trasformazione da industriale a commerciale fosse stata assentita dall’ente pubblico, ma tale affermazione non trovava alcun riscontro probatorio, poiché la menzionata Corte aveva confuso la presenza dei titoli abilitativi edilizi con gli atti relativi al procedimento espropriativo.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n., 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 l. n. 2359 del 1865, per avere la Corte d’appello respinto la domanda di retrocessione totale, mentre invece sussistevano tutti o presupposti per l’accoglimento e, in particolare: a) la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera prevista (stabilimento industriale) nei termini concessi o prorogati; b) la presenza di una domanda di retrocessione totale prima al T.A.R. RAGIONE_SOCIALE e poi al Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE con richiesta di pronunzia di decadenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità e di pagamento del prezzo di retrocessione.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 2 ( rectius n. 1) c.p.c., l’errata declinazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione a favore del giudice amministrativo sulla ritenuta domanda di retrocessione parziale ex art. 61 l. n. 2359 del 1865, poiché gli attuali ricorrenti avevano avanzato solo la domanda di retrocessione totale, connessa alla scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori, mentre la domanda di retrocessione parziale era stata ipotizzata da RAGIONE_SOCIALE, cui si affiancava l’eccezione di difetto di giurisdizione prospettata da RAGIONE_SOCIALE, senza che i signori COGNOME avessero modificato la loro originaria domanda.
I ricorrenti hanno, in primo luogo, evidenziato che i precedenti richiamati dalla Corte d’appello (e in particolare Cass., Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014) riguardavano fattispecie diverse da quella in esame, perché, in quei casi, l’opera diversa era già in esecuzione al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di retrocessione e i privati avevano formulato sia la domanda di retrocessione totale che quella di retrocessione parziale, mentre, nel caso di specie, i ricorrenti avevano chiesto solo la retrocessione totale e, al momento RAGIONE_SOCIALEa domanda, erano già scaduti i termini senza che i lavori fossero neppure iniziati, essendo stati avviati e portati a termine dopo.
Inoltre, gli stessi ricorrenti hanno rilevato che la RAGIONE_SOCIALE, che pure era costituita nel giudizio amministrativo, non aveva impugnato la pronuncia con la quale il TAR aveva declinato la giurisdizione, essendosi, dunque, formato il giudicato interno sul punto, non più contestabile né aggirabile con lo sdoppiamento RAGIONE_SOCIALEa domanda.
In sintesi, secondo i ricorrenti, i signori COGNOME, dopo aver scoperto, all’esito RAGIONE_SOCIALEa CTU, che sul fondo espropriato era stato realizzato un edificio avente una destinazione diversa da quella per la quale era stata effettuata l’espropriazione, hanno semplicemente dedotto sul punto in comparsa conclusionale, al fine di escludere ogni rilevanza a tale sopravvenienza, senza veicolare domande nuove ma rispondendo alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE controparti.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 63 l. n. 2359 del 1865 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Prot. addizionale CEDU, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda principale di retrocessione, per la presenza sull’area espropriata di un manufatto commerciale eretto dopo la scadenza del termine fissato per l’esecuzione dei lavori.
I ricorrenti hanno rilevato che la sentenza d’appello ha ritenuto implicitamente irrilevante il decorso di detti termini, dando per corretta la condotta del beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, COGNOME, che, in corso di giudizio, aveva proceduto all’edificazione sulle aree (senza produrre proroghe RAGIONE_SOCIALE‘ente espropriante o altri titoli giustificativi), e ritenendo che la domanda originariamente proposta di retrocessione totale non fosse più valida come tale, ma assumesse vesti di retrocessione parziale, e quindi che necessitasse di ulteriore e differente procedimento amministrativo (per l’assenso RAGIONE_SOCIALE‘autorità espropriante alla retrocessione medesima) e giurisdizionale (presso il giudice amministrativo), ma tale interpretazione doveva ritenersi in contrasto il principio di legalità di cui all’art. 1 del protocollo n. 1 CEDU, in quanto il soggetto espropriato, in questo modo, viene privato del potere di chiedere ed ottenere la retrocessione totale del terreno sottrattogli, pur dopo lo spirare dei termini fissati dalla stessa legge (e dal provvedimento espropriativo) e per mera volontà e condotta RAGIONE_SOCIALEa parte beneficiaria RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione (che quindi è libera di eseguire i lavori quando vorrà), con ciò determinandosi uno squilibrio tra le parti ed una soggezione del soggetto espropriato rispetto al beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 disp. att. c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’appello incidentale, respingendo la censura relativa alla condanna dei signori COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio davanti al giudice ordinario era un atto dovuto, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa declinatoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione
del TAR, proseguendo lo stesso giudizio tra le stesse parti del giudizio amministrativo, fermo restando che l’assenza di domande rivolte alla Regione non avrebbe dovuto condurre alla condanna dei privati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avendo la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione in riassunzione la funzione di mera litis denuntiatio .
Con il primo e unico motivo di ricorso incidentale la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione e, quindi, non avrebbe dovuto compensare le spese tra la RAGIONE_SOCIALE e i signori COGNOME, ma condannare questi ultimi al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Il primo motivo di ricorso principale è infondato.
3.1. Com’è noto, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale illustrata nel motivo con sentenza n. 41/2021, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. n. 60 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, nella parte in cui non hanno previsto la loro applicazione fino al completamento del riordino del ruolo e RAGIONE_SOCIALE funzioni RAGIONE_SOCIALEa magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017 (Corte cost., Sentenza n. 41 del 17/03/2021).
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la menzionata Corte ha affermato che l’art. 106 Cost. – secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari ‘per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli’ – permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d’appello o di cassazione). Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’art. 106 Cost.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme sopra menzionate, la Corte costituzionale ha, però, ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradua-
lità nella completa attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa costituzionale. È stato così indicato il termine previsto dall’art. 32, primo periodo, d.lgs. n. 116 del 2017, di riforma generale RAGIONE_SOCIALEa magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la ‘temporanea tollerabilità costituzionale’ RAGIONE_SOCIALE‘attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello RAGIONE_SOCIALE‘apporto di questi giudici onorari per la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘arretrato nelle cause civili.
3.2. Nel caso di specie, la pronuncia è stata adottata ne periodo di ‘ temporanea tollerabilità costituzionale ‘ RAGIONE_SOCIALE disposizioni in questione, sicché deve senza dubbio escludersi il vizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, prospettato dai ricorrenti.
Va, infatti, confermato il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in seguito alla citata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello la qualità di componente dei collegi nelle sezioni RAGIONE_SOCIALE corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva RAGIONE_SOCIALEa magistratura onoraria. Fino a quel momento, la temporanea tollerabilità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (Cass., Sez. 2, n. 4874 del 25/02/2025; Cass., Sez. 1, n. 21869 del 29/07/2025).
Occorre a questo punto esaminare il quarto motivo di ricorso principale, riguardante una questione di giurisdizione, il quale si rivela fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.
4.1. Come sopra rilevato, i ricorrenti, in primo luogo, hanno dedotto di non avere mai chiesto la retrocessione parziale del loro fondo, ma sempre e solo la retrocessione totale, aggiungendo che, all’esito RAGIONE_SOCIALEa CTU –
dalla quale era emersa l’intervenuta realizzazione di un’opera avente una destinazione diversa da quella che era stata oggetto di dichiarazione di pubblica utilità -avevano semplicemente evidenziato nella memoria conclusionale che tale sopravvenienza, esaltata dalle controparti al fine di rappresentare nella fattispecie una ipotesi di espropriazione parziale, non incideva sul loro diritto alla retrocessione. In secondo luogo, gli stessi ricorrenti hanno dedotto che il TAR RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 274/2009, aveva già dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di retrocessione totale proposta con i motivi aggiunti da COGNOME NOME, fondata sulla mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera nel termine assegnato, e tale pronuncia, intervenuta in contraddittorio con gli attuali controricorrenti, non era stata impugnata, con la conseguenza che aveva efficacia di giudicato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Le censure riguardano questioni su cui sono già intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno espresso un orientamento oramai inequivoco, sicché, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 374, comma 1, c.p.c., su tali doglianze può pronunciarsi la Sezione semplice.
4.3. Com’è noto, in ordine alle questioni di giurisdizione la Corte di cassazione è anche giudice del fatto (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015).
La questione di giurisdizione, infatti, non si esaurisce nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie. I profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l’individuazione del giudice cui spetta di conoscere la controversia presuppone necessariamente la valutazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale.
La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di principio, tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l’esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla correttezza giuridica e dalla coerenza e
logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione adottata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024).
4.4. La giurisdizione si determina, poi, in base alla domanda, sicché, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione RAGIONE_SOCIALE parti ma il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che è chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALEa intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio, e individuata dal giudice, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024; v. già Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 10243 del 27/06/2003).
Ovviamente, la giurisdizione, come si desume dal principio di cui all’art. 5 c.p.c., si determina sulla base RAGIONE_SOCIALE‘azione esperita dall’attore, e non anche del contenuto RAGIONE_SOCIALE eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l’accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 1323 del 16/03/1978).
4.5. L’applicazione, ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l’apprezzamento di elementi che attengono al merito, ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006), sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che, sulla base RAGIONE_SOCIALEa qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l’ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8057 del 14/06/2001).
In tale ottica, questa Corte ha già affermato, proprio in tema di retrocessione del bene espropriato, che il giudice ordinario, investito del merito a seguito RAGIONE_SOCIALEa riassunzione del giudizio conseguente alla declinatoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo, ferma la giurisdizione affermata dal giudice remittente, ben può riconoscere la retrocessione parziale del bene e con essa la sussistenza di un mero interesse legittimo del privato, e rigettarne la domanda sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa mancanza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inservibilità, atteso che la formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione del giudice ordinario, in difetto di eccezione di parte o rilievo d’ufficio, non si estende al merito RAGIONE_SOCIALEa lite, e dunque non impedisce al medesimo di qualificare diversamente il rapporto e di sottoporlo alla relativa disciplina (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18580 del 07/09/2020).
4.6. Nel caso di specie, il giudizio civile è stato instaurato (non più dal solo COGNOME NOME, l’unico proprietario del terreno che aveva avviato il processo davanti al TAR, ma anche dagli altri comproprietari) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, che hanno preso parte al giudizio davanti al TAR, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con statuizione non impugnata da alcuna RAGIONE_SOCIALE originarie parti del giudizio amministrativo.
In effetti, non costituisce materia del contendere la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di retrocessione totale.
Il contrasto tra le parti attiene alla statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello che ha ravvisato, in aggiunta alla domanda di retrocessione totale, una domanda di retrocessione parziale, formulata sempre dagli originari attori, su cui, poi, ha declinato la propria giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Non può tuttavia ritenersi che i ricorrenti abbiano aggiunto tale ulteriore domanda alla domanda di retrocessione totale.
Nella sentenza è stato dato rilievo alle allegazioni dei ricorrenti in ordine a quanto accertato dal CTU sulla esecuzione di un’opera diversa da
quella oggetto di approvazione, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE difese dei controricorrenti in ordine alla configurabilità per tale motivo di una espropriazione parziale, ma, come dalla stessa sentenza emerge, i ricorrenti hanno comunque insistito nell’affermare il loro diritto ad ottenere la restituzione del bene in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera nel termine finale fissato dall’art. 13 l. n. 2359 del 1865.
In punto di giurisdizione, la Corte d’appello ha statuito quanto segue: «18. Secondo l’appellante si era e si è dunque in presenza di un caso di retrocessione parziale, subordinata alla valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALEa pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione a cui il giudice di primo grado si è indebitamente sostituito. Sarebbe invece stata necessaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 61 RAGIONE_SOCIALEa l. 2359/1865 una dichiarazione di inservibilità del fondo a conclusione di un procedimento che inizia con la pubblicazione ad opera del prefetto di un avviso per la vendita dei beni espropriati, la dichiarazione di interesse dei precedenti proprietari, il versamento del prezzo e la dichiarazione di inservibilità appunto emessa dal prefetto. 19. I signori COGNOME sostengono che l’opera non è stata realizzata nei tempi previsti sicché risultano integrati i presupposti RAGIONE_SOCIALEa retrocessione totale del bene con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa difesa dei COGNOME, l’eccezione circa l’esistenza di una domanda di retrocessione parziale e non totale, sarebbe stata sollevata tardivamente dalla società appellante solo nella memoria di replica. 20.L’RAGIONE_SOCIALE sostiene invece che all’epoca del ricorso al TAR era vigente l’articolo 34 del D. Lgs. 80/1998 che in materia attribuiva giurisdizione esclusiva alla giustizia amministrativa tranne che per le ipotesi di determinazione e corresponsione RAGIONE_SOCIALE indennità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. La legge n. 5/2000 attribuiva al giudice amministrativo anche le controversie in tema di risarcimento del danno. L’RAGIONE_SOCIALE richiama inoltre la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione (n. 1520/2014) secondo cui in caso di due azioni congiunte o alternative totale e parziale di cui la prima per la parte inutiliz-
zata del terreno e la seconda per la parte utilizzata in modo differente, trova luogo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo infatti è l’unico giudice che può verificare in via logicamente preventiva se vi sia un’opera realizzata, se essa corrisponda ancora a un interesse pubblico e quindi se si sia in presenza di una domanda di retrocessione totale o parziale. 21. Innanzitutto va sgomberato il campo dalle diverse eccezioni di tardività sollevate dalle parti, sia quella avanzata dall’appellante che ritiene tardivo il riferimento alla domanda di retrocessione parziale nella sola comparsa conclusionale dei COGNOME sia quella correlata sollevata da costoro quando sostengono che l’eccezione circa la domanda di retrocessione parziale sarebbe stata sollevata solo nella memoria di replica di RAGIONE_SOCIALE. La realtà è che il giudice e il suo ausiliario, all’esito RAGIONE_SOCIALEa CTU, hanno accertato che un immobile è stato costruito sul terreno espropriato, benché fuori dal termine massimo previsto dalla procedura di esproprio, che facendo leva su tali risultanze i signori COGNOME hanno invocato in sede di comparsa conclusionale la difformità RAGIONE_SOCIALE‘opera rispetto a quanto programmato al fine di conseguire la retrocessione del bene, che nella replica RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, questi hanno sostenuto che il RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, ha espresso parere favorevole al mutamento di destinazione RAGIONE_SOCIALE‘opera da industriale a commerciale e che il Comune competente ha rilasciato quindi i relativi titoli edilizi…»
È pertanto evidente che, guardando al petitum sostanziale, come sopra definito, la domanda sin dall’inizio formulata si incentra sul diritto alla retrocessione del bene per scadenza dei termini finali di cui all’art. 13 l. n. 2359 del 1865, essendo le sopravvenienze riscontrabili semplicemente eventualmente valutabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di retrocessione.
Nessun rilievo assume il precedente richiamato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1520 del 27/01/2014), relativa ad una fattispecie del tutto diversa, ove il Comune espropriato aveva formulato congiuntamente la domanda di retrocessione totale e quella di retrocessione parziale, prospettando la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera su alcune
porzioni di terreno e la realizzazione di una opera diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità su altre porzioni di terreno.
Deve pertanto essere accolta, nei termini appena evidenziati, la censura formulata con il quarto motivo di ricorso, avendo i ricorrenti formulato domanda di retrocessione totale anche nella parte in cui hanno argomentato in ordine alla sopravvenuta realizzazione di un’opera diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità, fondando la richiesta sull’intervenuto decorso del termine di efficacia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità senza che fosse stata eseguita alcuna opera (essendo stata realizzata un’opera solo successivamente, ma diversa da quella prevista).
L’accoglimento del quarto motivo di ricorso principale, nei termini sopra indicati, comporta la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, con dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande formulate dagli attuali ricorrenti, e richiede un rinnovato giudizio sulla domanda di retrocessione, rendendo perciò superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza, formulati con il ricorso principale e con quello incidentale, che devono ritenersi assorbiti.
In conclusione, il quarto motivo di ricorso principale deve essere accolto per quanto di ragione, con dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande formulate dagli attuali ricorrenti, e, respinto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il quarto motivo di ricorso principale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario su tutte le domande formulate dagli attuali controricorrenti, e, respinto il primo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri
motivi di ricorso principale e incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME